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13 ottobre 2011
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6 dicembre 2017
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4 dicembre 2018
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Art. 43. Rendiconto di gestione 1. All'esito della procedura, e comunque dopo ((i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti)) , l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5.
2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalita' e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarita' o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche.
3. Verificata la regolarita' del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito e' data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia.
4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilita' essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarita' con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero.
5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 e' ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.
(( 5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione ))
2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalita' e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarita' o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche.
3. Verificata la regolarita' del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito e' data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia.
4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilita' essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarita' con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero.
5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 e' ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.
(( 5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione ))
Commentari • 55
- 1. Cenni sull’amministrazione e sulla destinazione dei beni sequestrati e confiscati in sede penale. Di Francesco MendittoFrancesco Menditto · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
1. L'origine della disciplina dell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati in sede penale. Il costante riferimento alla disciplina di sequestro e confisca di prevenzione Per collocare la vigente disciplina, è opportuna una ricostruzione della complessa evoluzione della disciplina dell'amministrazione dei beni sequestrati contenuta nelle diverse versioni introdotte nel tempo dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p.[1] Il riferimento costante alla regolamentazione in sede penale è rappresentato dalla disciplina in materia di sequestro e confisca di prevenzione che costituisce la regolamentazione più risalente e di maggiore applicazione pratica, che ha sempre costituito un riferimento …
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Giurisprudenza • 81
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2021, n. 2976Provvedimento: […] E tanto finisce anche per definire meglio l'oggetto del possibile ricorso di legittimità 3 previsto dal comma 5 dell'art. 43 del codice antimafia: se è vero, infatti, che, letteralmente, la citata disposizione fa riferimento all'ordinanza di cui al comma 4 senza ulteriori precisazioni e che tale ultimo comma regola sia l'ordinanza di approvazione del conto che l'ordinanza esecutiva con la quale si invitano gli amministratori a sanare le irregolarità riscontrate, è altrettanto vero che solo il provvedimento di approvazione del conto può ritenersi impugnabile in cassazione, attesa la natura meramente interlocutoria dell'altra decisione, ontologicamente priva di connotazioni decisorie. […]Leggi di più...
- giudizio di conto·
- inammissibilità ricorso·
- rendiconto di gestione·
- provvedimento interlocutorio·
- art. 43 d.lgs. 159/2011·
- art. 34 d.lgs. 159/2011·
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- amministrazione giudiziaria