Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2017, n. 30638
CASS
Sentenza 14 febbraio 2017

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Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza è esperibile, oltre che per violazione di legge, anche per vizio di motivazione. (Nella specie, la Corte ha, altresì, affermato che l'art. 678 cod. proc. pen., come riformulato dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, nel rinviare agli artt. 666 e, in alcune materie specifiche, 667, comma 4, cod. proc. pen., ha assoggettato l'intero procedimento di sorveglianza ad una nuova disciplina, che non consente di riconoscere forza ultrattiva agli artt. 71 e ss. ord. pen.).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su inziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice. (Fattispecie di opposizione al rigetto, da parte del magistrato di sorveglianza, di istanza di remissione del debito).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2017, n. 30638
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30638
Data del deposito : 14 febbraio 2017

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