Sentenza 28 novembre 2001
Massime • 1
L'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione prevista dagli artt.667, comma 4, e 676, comma 1, cod.proc.pen.non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio. Tale istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza adottata de plano mediante deposito da effettuarsi,a norma dell'art.121 cod. proc. pen., esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha deciso. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile, non operando le diverse disposizioni di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc.pen., l'opposizione presentata nei termini nella cancelleria del giudice del diverso luogo in cui si trovava l'interessato).
Commentario • 1
- 1. Condanna contumaciale e presentazione istanza restituzione in termini per posta (Cass. 42043/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/11/2001, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dai Magistrati:
1. Aldo Vessia Presidente
2. Pasquale Trojano Componente
3. Guido Ietti Componente
4. Bruno Rossi Componente
5. Giovanni De Roberto Componente
6. Antonio Morgigni Componente
7. Francesco Marzano Componente
8. Aldo Fiale Componente
9. Aniello Nappi Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PA AW IC RIDLEY, n.
1.4.67 in Gran Bretagna, nella qualità di rappresentante legale della Shell Gas Italia SpA;
ZA LO, n.
1.8.1945 a Brescia, nella qualità di rappresentante legale della Liquigas SpA;
avverso l'ordinanza 10 novembre 2000 del g.i.p. del Tribunale di Ancona;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Morgigni;
Svolgimento del processo
Il 10 maggio 2000 il giudice per le indagini preliminari di Ancona disponeva l'archiviazione del procedimento penale a carico di UG UC, indagato per il reato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115 (immissione di prodotti pericolosi sul mercato).
Con lo stesso provvedimento ordinava la confisca - ai sensi dell'art. 240 comma 2 n. 2 e comma 4 cod. pen. - dei serbatoi destinati a contenere g.p.l., avendo ritenuto che questi non erano sicuri e non potevano essere commercializzati, non essendo conformi ai requisiti, stabiliti dall'art 1 della normativa citata e dal decreto ministeriale 31 marzo 1984. Le società Shell Gas Italia s.p.a. e Liquigas s.p.a., in persona dei loro rappresentanti legali pro tempore, nella qualità di proprietarie dei menzionati serbatoi, presentavano al giudice dell'esecuzione istanza di revoca, negando la sussistenza dei presupposti della confisca.
Il 5 settembre 2000 il predetto giudice rigettava la richiesta. Il 18 settembre 2000 il provvedimento era notificato ai rappresentanti delle società di cui sopra.
Queste ultime, ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen., proponevano opposizione, che il 10 novembre 2000 veniva dichiarata inammissibile, perché tardiva.
Il giudice osservava al riguardo che:
1) l'opposizione doveva essere depositata entro il 3 ottobre 2000, cioè nei quindici giorni dalla notifica avvenuta il 18 settembre 2000, mentre era stata presentata in cancelleria il 4 ottobre 2000;
2) nessun rilievo aveva l'inoltro tramite fax in data 3 ottobre 2000, trattandosi di mezzo di trasmissione non equivalente al deposito in cancelleria, prescritto dall'art. 121 cod. proc. pen.;
3) parimenti irrilevante era il deposito, compiuto il 3 novembre (n.d.r.: rectius 3 ottobre) 2000 presso la cancelleria del Tribunale di Milano (luogo nel quale si trova l'interessato), essendo questa modalità consentita soltanto per le impugnazioni e non per l'opposizione de qua;
4) in ogni caso, anche a volere ritenere applicabili analogicamente le disposizioni generali in tema d'impugnazione, dovrebbe escludersi che sia consentito avvalersi della facoltà di presentazione prevista dall'art. 582 comma 2 cod. proc. pen. riservata espressamente solo alle "parti private" (ed ai difensori), qualifica non rivestita dalle società opponenti che hanno mera veste di "interessato". Ricorrono le società interessate, osservando che, pur se il deposito in cancelleria fosse l'unica modalità di presentazione dell'opposizione, essa sarebbe stata rispettata, poiché il 3 ottobre 2000 ha provveduto a tale incombenza un avvocato del foro di Ancona, nominato sostituto processuale e domiciliatario del difensore, ed al quale l'atto era stato trasmesso per fax.
Evidenziano che il 2 ottobre 2000 l'atto in originale era stato presentato presso l'ufficio rogatorie del tribunale di Milano e nel contempo spedito direttamente a mezzo raccomandata all'ufficio g.i.p. di Ancona.
Sostengono che negare natura d'impugnazione all'opposizione determina la sottrazione della richiesta di revoca del provvedimento di confisca alla dialettica processuale con risultato incompatibile con il quadro delle garanzie costituzionali.
Espongono che la confisca è stata disposta, inaudita altera parte, nell'ambito di un procedimento d'archiviazione e che la fase dell'esecuzione si è svolta de plano e, quindi, senza contraddittorio.
Precisano che l'opposizione è l'unico rimedio per introdurre il dibattito processuale e la negazione del carattere d'impugnazione penalizza in modo irragionevole la tutela di diritti garantiti dalla Carta Fondamentale in contrasto con il principio del favor impugnationis.
Assumono, infine, che le società ricorrenti sono parti nel procedimento instaurato davanti al giudice dell'esecuzione. Con successiva memoria difensiva, in replica alla requisitoria del procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso, hanno auspicato che non sia accolta un'interpretazione formalistica delle norme vigenti in materia, atteso che già il regime dell'opposizione non assicura la terzietà del giudice dell'opposizione, il quale è la stessa persona fisica di colui che ha emesso il provvedimento in contestazione.
In ordine al deposito nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, da un lato rilevano l'errore materiale compiuto da quest'ultimo nell'ordinanza, in quanto la data non è 4 ottobre 2000 ma 3 ottobre 2000 (cioè l'ultimo giorno utile) e dall'altro contrastano l'assunto del procuratore generale presso la corte di cassazione nella parte in cui il medesimo ha rilevato che detto deposito è avvenuto presso la procura della Repubblica di Ancona e non nell'ufficio del g.i.p., constatando che il g.i.p. nel suo provvedimento ha dato atto del deposito presso la cancelleria.
Il ricorso veniva assegnato alla terza sezione penale, che il 10 luglio 2001 rimetteva il ricorso alle sezioni unite, rilevando l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza con riferimento "all'applicabilità delle disposizioni in tema di presentazione e spedizione dell'impugnazione all'opposizione ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen..
Successivamente il procuratore generale ha integrato la precedente requisitoria, insistendo nella richiesta di rigetto. Nell'occasione, ha esposto che le sentenze, con le quali è stato accolta la tesi dell'applicabilità analogica dell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen. all'ipotesi di ricorso per cassazione erroneamente proposto in luogo dell'opposizione, sono limitate a questo profilo, senza ulteriori estensioni analogiche in relazione alla disciplina stabilita dagli artt. 582 e 583 in materia di presentazione e spedizione dell'atto d'impugnazione.
Il primo presidente trasmetteva gli atti all'ufficio del ruolo e del massimario, che il 12 novembre 2001 redigeva la relazione. QUESTIONE.
La questione sottoposta all'esame delle sezioni unite è la seguente:
"se l'opposizione all'ordinanza "de plano", emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen., costituisca impugnazione o rimedio analogo, con riferimento alle modalità di presentazione, e se, conseguentemente, possano trovare applicazione le modalità di presentazione del gravame previste dagli artt. 582 e 583 ovvero soltanto quelle del deposito nella cancelleria dello stesso giudice ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen.. Motivi della decisione
In fatto l'opposizione:
1) è stata depositata il 3 ottobre 2000 presso l'ufficio della procura della Repubblica di Ancona (come risulta dal timbro);
2) è stata spedita per raccomandata il 2 ottobre 2000 all'ufficio g.i.p. di Ancona;
3) è stata depositata presso la cancelleria del tribunale di Milano il 2 ottobre 2000.
Il ricorso è infondato.
LA LEGISLAZIONE IN MATERIA.
Come è noto, sulla confisca, in virtù dell'art. 676 cod. proc. pen. "il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4". L'art. 667 comma 4 così recita: "Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore;
in tal caso si procede a norma dell'art. 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza".
L'art. 666 citato regola il "procedimento d'esecuzione". Al comma 2 prevede che: "Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ... il giudice, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione". Nel caso in esame l'opposizione è stata ritenuta tardiva e, quindi, inammissibile.
LA GIURISPRUDENZA.
Sulla questione specifica innanzi indicata, invero, non solo non esiste alcun contrasto di giurisprudenza ma non vi sono precedenti specifici.
L'ordinanza di rimessione si riferisce al tema più generale dell'applicabilità per analogia della disciplina generale delle impugnazioni al procedimento d'esecuzione, argomento sul quale è stata rilevata l'esistenza d'un contrasto, tra la prevalente giurisprudenza, che esclude tale possibilità (sez. 1, sent. 01738 del 18/07/1990 c.c. 14/06/1990 rv. 184952 ric. CO;
sez. 1, sent. 0 1744 del 18/05/1994 c.c. 15/04/1994 rv. 197631 ric. BE;
sez.1, ord. 00 739 del 25/03/1995 c.c. 07/02/1995 rv. 200501 ric. Caternicchia;
sez. 4, n. 0 1622 del 04/06/1998 c.c. 22/05/1998 rv. 211627 ric. p.m. in proc. Sciarabba;
e in un caso di opposizione all'archiviazione,. con specifico riferimento all'esclusione dell'applicabilità della statuizione relativa alla trasmissione a mezzo posta, di cui all'art. 583 cod. proc. pen., sez. 5, sent. 01623 del 18/06/1999 c.c. 12/04/1999 rv. 213807 ric. Magi) ed una pronunzia della quarta sezione (cass. sez. 4, sent. 0 1602 del 04/06/1998 c.c. 21/05/1998 ric. p.m. in proc. DR rv. 211626) che, senza particolari approfondimenti e senza esaminare lo stato della giurisprudenza, l'ammette.
Vi sono, poi, altre decisioni in materia, che non affrontano il tema che qui interessa ma si limitano, ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen., a qualificare come opposizione, il ricorso,
erroneamente proposto avverso provvedimento de plano. In tal senso:
- in tema d'indulto ed amnistia: sez. 1, sent. 01496 del 19/06/1990 c.c. 29/05/1990 rv. 184664 ric. Mulassano;
sez. I sent. 0 3241 del
05/07/1995 c.c. 25/05/1995 rv. 202128 ric. PI;
sez. I sent. 04485 del 26/10/1995 c.c. 21/09/1995 rv. 202802 ric. AM;
sez. 1, ord. 0 1439 del 10/04/1996 c.c. 05/03/1996 rv. 204310 ric. AN;
sez. I, sent. 03362 del 28/10/1991 c.c. 25/09/1991 rv. 188443 ric. Goffredo;
sez. 1, sent. 00337 del 19/03/1991 c.c. 28/01/1991 rv. 186647 ric. p.m. in proc. TT;
sez. I, sento 01709 del 06/04/1998 c.c. 23/03/1998 rv. 210204 ric. p.m. in proc. Ghidella;
- in tema di dissequestro: sez. 4, sent. 0 2417 del 06/11/1997 c.c. 07/10/1997 rv. 210093 ric. p.m. in proc. Cè; sez. 6, sent. 20296 del 28/07/1995 c.c. 24/05/1995 rv. 202975 ric. Mancini;
- in tema di compenso al custode: sez. I, sent. 00 548 del 02/03/1998 c.c. 30/01/1998 rv. 210076 ric Susinno;
- in tema di "svincolo di somme per spese di giustizia": sez. I, sent. 05149 del 19/01/1993 c.c. 14/12/1992 rv. 192709 ric. De IA;
- ed in tema di confisca: sez. 3, sent. 0 1182 del 07/07/1995 c.c. 07/04/1995 rv. 202599 ric. NC.
Invero, come si è già avuto modo di chiarire innanzi, sul problema attinente all'applicabilità degli artt. 582: ("Presentazione dell'impugnazione") e 583 ("Spedizione dell'impugnazione") cod. proc. pen. all'opposizione a provvedimento de plano pronunziato dal giudice dell'esecuzione non solo non v'è un espresso contrasto di giurisprudenza ma neppure precedenti specifici (ad esclusione della citata sentenza Magi in tema d'opposizione all'archiviazione). Le pronunzie fin qui prese in considerazione concernono in realtà materie diverse, pur se riferibili all'ampio istituto dell'opposizione.
Prevalentemente trattano, senza particolari approfondimenti, l'aspetto della possibilità di qualificare l'atto presentato sub specie di ricorso come opposizione.
Per giungere a tale risultato i percorsi logici e giuridici seguiti sono talora differenti: così la corte nella sentenza Caternicchia, in tema di confisca, riconosce che l'opposizione "non è mezzo d'impugnazione in senso proprio" ed applica, senz'altro chiarimento, l'art. 568 comma 5; nella Magi, in tema d'opposizione all'archiviazione, nega che questa rientri tra le impugnazioni e che, quindi, la presentazione possa avvenire a mezzo posta;
nella Susinno qualifica, come opposizione, il "ricorso per opposizione", prodotto dal custode di beni sottoposti a sequestro penale avverso il decreto di liquidazione del compenso;
nelle decisioni CO e BE qualifica, come opposizione, il ricorso avverso il provvedimento in tema di applicazione dell'indulto, dopo avere precisato che tale atto "non è assimilabile ad un normale mezzo d'impugnazione; nella Ghidella, invece, in tema d'amnistia, qualifica, come opposizione, il ricorso, dopo averlo considerato "rimostranza rivolta al giudice per sollecitare una revisione della sua decisione con il contributo dialettico delle parti" ed averlo (analogamente nella Mulassano e nella Goffredo, in materia d'indulto) "assimilato ad un mezzo d'impugnazione". Si limitano alla qualificazione del ricorso come opposizione, senza altra specificazione, le sentenze NC, PI, AM, AN, De IA, TT.
Dal coacervo delle ricordate pronunzie si evidenzia che esclusivamente nella sentenza p.m. in proc. DR (sez. 4, sent. 0 1602 del 04/06/1998 c.c. 21/05/1998 rv. 211626) la corte ritiene applicabile all'opposizione presentata avverso provvedimento de plano nell'ambito del procedimento d'esecuzione la disciplina delle impugnazioni a norma dell'art. 666 comma 6 cod. proc. pen.. LA SOLUZIONE ACCOLTA.
Va al riguardo rilevato che tale ultima statuizione non è stata correttamente interpretata, poiché con essa si stabilisce che "il giudice decide con ordinanza ... comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione".
s'evince che le norme in materia d'impugnazione sono applicabili con esclusivo riferimento al ricorso, proponibile avverso l'ordinanza che conclude il procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione, eventualmente a seguito dell'opposizione.
Deve, anzi, constatarsi, argomentando a contrario, che proprio questa specificazione esclude l'applicazione della disciplina de qua all'opposizione, che è regolata in modo autonomo dall'art. 667 comma 4 in relazione all'art. 666 cod. proc. pen.. Condivisibile, inoltre, è l'osservazione del procuratore generale, il quale ricorda che nell'istituto del riesame è testualmente precisato dall'art. 309 del codice di rito il rispetto delle "forme previste dagli artt. 582 e 583", scelta non ripetuta, invece, in subiecta materia.
Ne consegue che in tema di presentazione dell'opposizione deve essere applicata la disciplina di cui all'art. 121 cod. proc. pen. e non quella di cui ai menzionati artt. 5822 e 583 cod. proc. pen.. Né a diversa conclusione può giungersi, in base al rilievo secondo cui la prevalente giurisprudenza qualifica come opposizione il ricorso presentato avverso il provvedimento de plano, in attuazione dell'art. 568 comma 5, dettato in tema d'impugnazione, a volte escludendo che sia "assimilabile ad un mezzo d'impugnazione" ed altra ammettendolo.
Tale "assimilazione" è, però, limitata al profilo della qualificazione e da essa non è corretto inferire l'applicabilità di ogni altra statuizione concernente le impugnazioni. Infatti, ove si ritenga che possa trovare applicazione l'art. 568 comma 5 cod. proc. pen., tale interpretazione non determina un richiamo all'intero sistema delle impugnazioni, poiché essa deriva, invece, dal più generale principio (in tal senso, da ultimo, sezioni unite ord. 00033 del 20/12/2001 c.c. 31/10/2001 ric. Bonaventura) di conservazione dei valori giuridici, da cui sorgono come corollari quello della "conservazione dell'atto giuridico", quando lo stesso presenti i caratteri essenziali per la sua collocazione nella categoria correttamente individuata, e dell'altro "utile per inutile non vitiatur", di cui v'è larga applicazione nel codice di rito (es. art. 184 cod. proc. pen.). L'opposizione in sede d'esecuzione, dunque, non ha in sé natura d'impugnazione, poiché essa consiste in un'istanza diretta al medesimo giudice, allo scopo d'introdurre il contraddittorio tra le parti ed ottenere una decisione più meditata, frutto del dibattito dialettico e, quindi, consapevole di ogni profilo valutabile. L'eventuale applicabilità del citato art. 568 (ove la si ritenga ammissibile: il tema non è oggetto del presente ricorso) è conseguenza non dell'omologazione dell'opposizione nell'ambito dell'impugnazione, ma, in senso capovolto, della possibilità di ricondurre un atto, erroneamente presentato come ricorso, nell'ambito dell'istituto proprio dell'opposizione. Consegue che ordinariamente l'opposizione di cui al quarto comma dell'art. 667 cod. proc. pen. deve essere proposta, a pena di decadenza, nei quindici giorni dell'ordinanza adottata de plano, mediante deposito nella cancelleria dell'ufficio del giudice, che ha deciso, in attuazione dell'art. 121 cod. proc. pen.. Quest'articolo così recita: "In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito in cancelleria" . Va, infine, precisato che la disposizione de qua va interpretata in senso letterale, poiché non esiste alcuna ragione giuridica o logica per riferirla alla mera sede giudiziaria ed a qualsiasi ufficio ivi esistente, compresa la procura della Repubblica.
In particolare l'espressione "cancelleria" da un lato esclude la segreteria della procura e dall'altro deve essere intesa, in assenza di altra specificazione legislativa, non come qualsiasi cancelleria ma soltanto quella dell'ufficio al quale appartiene il giudice che procede: nel caso in esame il tribunale.
Il motivo di questa interpretazione risiede nella necessità da un lato di rendere più snella l'attività giurisdizionale attraverso un immediato e più diretto rapporto tra il richiedente e l'autorità giudiziaria, che deve provvedere, e dall'altro di assicurare maggiore speditezza ai tempi della decisione.
Nel caso in esame l'atto è stato incomprensibilmente presentato l'ultimo giorno addirittura nella segreteria della procura della Repubblica e non "in cancelleria".
Per le ragioni indicate va escluso, dunque, che l'opposizione potesse essere presentata a Milano ovvero inoltrata tramite posta. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Roma, 28 novembre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 GENNAIO 2002