Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/11/2001, n. 3026
CASS
Sentenza 28 novembre 2001

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Massime1

L'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione prevista dagli artt.667, comma 4, e 676, comma 1, cod.proc.pen.non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio. Tale istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza adottata de plano mediante deposito da effettuarsi,a norma dell'art.121 cod. proc. pen., esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha deciso. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile, non operando le diverse disposizioni di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc.pen., l'opposizione presentata nei termini nella cancelleria del giudice del diverso luogo in cui si trovava l'interessato).

Commentario1

  • 1Condanna contumaciale e presentazione istanza restituzione in termini per posta (Cass. 42043/17)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/11/2001, n. 3026
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3026
Data del deposito : 28 novembre 2001

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