Sentenza 17 marzo 2016
Massime • 1
In materia di esecuzione, il giudice che ha adottato il provvedimento "de plano" non è incompatibile a pronunciarsi sull'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. avverso il medesimo provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2016, n. 18872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18872 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2016 |
Testo completo
18 8 72/ 1 6 V REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - 1059/2016- ADET TONI NOVIK - Presidente - SENTENZA Dott. N. Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere - Dott. PALMA TALERICO N. 28346/2015 Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IN N. IL 18/06/1965 IN SI N. IL 12/11/1975 avverso l'ordinanza n. 134/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del 08/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aureli e sso che he chresto il rigetto del ricorso;
Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 aprile 2015, la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta nell'interesse di NA NC e NA SS, avverso l'ordinanza della medesima Corte del 30 ottobre 2014, con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione dell'indulto in riferimento alle pene loro inflitte con sentenza della Corte di appello di Roma in data 16 dicembre 2011, irrevocabile dall'11.12.2013. A ragione, riteneva che l'atto di opposizione era una mera riproposizione delle argomentazioni già svolte a sostegno dell'istanza originaria e che era del tutto pertinente e assorbente il rilievo contenuto nel provvedimento opposto secondo il quale il reato associativo di cui all'art. 74 DPR n. 309/90, cui si riferiva la richiesta di applicazione dell'indulto, sussisteva indipendentemente dalle singole importazioni realizzate e che tale reato risultava contestato e accertato come commesso ininterrottamente nell'anno 2006 e, quindi, anche in epoca successiva al 2 maggio 2006. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i condannati per il tramite del loro difensore di fiducia, avvocato Gennaro Marano.
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato difetto di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione erroneamente ritenuto che la condotta associativa si era protratta per tutto l'anno 2006, in quanto dagli atti emergerebbe che per i fatti di cui al capo 3) della rubrica relativi al maggio 2006 non era intervenuta condanna nei confronti dei NA e che le condotte poste in essere nel periodo successivo al maggio 2006 erano state oggetto di inoltro degli atti al P.M. per incompetenza;
che il giudice del merito si sarebbe limitato a ricostruire i fatti facendo riferimento anche al periodo successivo al maggio 2006 non al fine di fondare la decisione di condanna ma con l'intento di dimostrare che i rapporti tra i "napoletani" e il colombiano IN RO UE CH e altri non fossero occasionali e che i riferimenti alle importazioni di hashish del 5.5.2006 e del 18.5.2006 sarebbe stati effettuati al solo fine di dimostrare che altro imputato, tale RR, risultava avere partecipato ad altre operazioni.
2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno denunciato violazione delle norme processuali, atteso che l'opposizione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di applicazione dell'indulto è stata assegnata alla stessa sezione della Corte di appello.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, dott. Aurelio Galasso, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. Con riguardo al primo motivo di ricorso, rilievo assorbente va attribuito alla circostanza che il giudice dell'esecuzione si deve limitare a verificare quanto accertato e affermato dal giudice della cognizione, il quale nella sentenza d'appello ha precisato che il sodalizio di che trattasi è stato operativo per tutto l'anno 2006 e non vi è alcun dato fattuale da cui ricavare che il rapporto associativo dei ricorrenti sia cessato prima del venir meno dell'operatività dell'associazione stessa. Ne consegue che, alla stregua della sentenza di merito, correttamente il giudice dell'esecuzione ha escluso che il reato debba ritenersi commesso entro i limiti temporali previsti dalla legge n. 241 del 2006 per l'applicazione del beneficio dell'indulto.
2. Quanto alla censura procedurale di cui al secondo motivo di ricorso, va evidenziato, come rilevato anche dal Procuratore generale nella requisitoria, che è la stessa norma di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. che prevede che l'opposizione va proposta "allo stesso giudice" e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte "il giudice che ha adottato il provvedimento de plano non è incompatibile a pronunciarsi sull'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. avverso il medesimo provvedimento" (Cass. Sez. 1, n. 14928 del 21/02/2008, Rv. 240165; conforme Cass. Sez. 6, n. 32419 del 15/07/2009, Rv. 245198).
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 17 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Adet Toni Ремистовейсо DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 MAG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 3