Sentenza 26 maggio 2017
Massime • 1
In tema di costituzione di parte civile, anche l'assemblea di condominio può esercitare direttamente nel giudizio penale l'azione civile per il risarcimento dei danni subiti dal condominio, senza che sia all'uopo necessario conferire uno specifico mandato all'amministratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2017, n. 30297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30297 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2017 |
Testo completo
30297-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza pubblica 26/05/2017 4508 Sentenza n. Reg. gen. n. 050560/2016 Composta da: Presidente Franco Fiandanese Margherita Taddei Consigliere Consigliere relatore Adriano Iasillo Consigliere Anna Maria De Santis Sergio Beltrani Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dagli Avvocati Eugenio Antonio Correale e Roberto Padula, quali difensori di IE ZI PI (n. il 24/01/1965), avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, IV Sezione penale, in data 22/02/2016. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano Iasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Luigi Cuomo, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Udito l'Avvocato Patrizio Nicolò, quale difensore della Parte Civile Condominio via Solari 9, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
deposita conclusioni scritte e nota spese. Udito l'Avvocato Eugenio Antonio Correale, difensore dell'imputata, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza. OSSERVA: Con sentenza del 19/03/2014, Tribunale di Milano dichiarò HI ZI OL responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e con la riduzione per la scelta del rito abbreviato la condannò alla pena di mesi 4 di - reclusione ed € 300,00 di multa. La condannò altresì al risarcimento dei danni in favore della costituita Parte Civile, liquidato in complessivi Euro 20.000,00. Avverso tale pronunzia l'imputata propose gravame, ma la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 22/02/2016, confermò l'impugnata sentenza. Ricorrono per cassazione i difensori dell'imputata, deducendo: l'erroneità della decisione con la quale si è ritenuta ammissibile la costituzione della Parte Civile;
vizi motivazionali in ordine alla ritenuta penale responsabilità, che si fonda anche su un'erronea applicazione degli artt. 1130 e 1131 del codice civile. I difensori dell'imputata concludono, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. Il difensore della Parte Civile costituita, in data 10/05/2017 deposita memoria ex art. 121 c.p.p., con la quale deduce: la tardività della proposizione del ricorso;
la manifesta infondatezza della doglianza sull'ammissibilità della costituzione di parte civile;
la manifesta infondatezza delle doglianze relative alla ritenuta penale responsabilità dell'imputata, doglianze che non tengono conto di quanto affermato nelle due sentenze di merito. Il difensore della Parte Civile costituita conclude chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. motivi della decisione 1. Si deve preliminarmente verificare se il ricorso dell'imputata sia tardivo - e quindi inammissibile - come sostenuto dal difensore della Parte Civile nella sua memoria, ex art. 121 del c.p.p., depositata il 10/05/2017. 1,1. In realtà il ricorso è tempestivo. Infatti, la prevalente giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio condiviso dal - Collegio che in tema di giudizio abbreviato, pur mancando nell'art. 599 cod. proč. pen. una disposizione analoga a quella dell'art. 442, comma terzo, stesso codice, anche la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali deve essere notificata all'imputato non comparso, a norma degli artt. 127, comma settimo, e 128 stesso codice, e dalla data della notificazione decorre il termine per impugnare (Sez. U, Sentenza n. 1 del 19/01/2000 Ud. dep. 28/06/2000 - Rv. 216237). Proprio sulla base di questa - 2 decisione delle Sezioni Unite, la sentenza di questa Corte- Sez. 1, Sentenza n. 25097 del 19/06/2007 Ud., dep. 28/06/2007, Rv. 236841 - afferma che "nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato, per il quale la legge prescrive il procedimento camerale, ai sensi dell'art. 443 c.p.p., comma 4, artt. 599 e 127 c.p.p., non trova applicazione l'istituto della contumacia (Cass., Sez. 5^, 18 ottobre 1991, n. 1326, massima n. 189197; Cass., Sez. 4^, 6 aprile 1993, n. 4741, massima n. 194163 e Cass., Sez. 4^, 26 gennaio 2005, n. 10231, massima n. 230921), risultando, peraltro, assorbente, rispetto al rito contumaciale della notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, la speciale previsione della notificazione della sentenza all'imputato non comparso (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2000, n. 1, massima n. 216237)". Inoltre, in tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l'imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., anche se dello stesso è stata data lettura in udienza, sicchè il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza (Sez. 3, Sentenza n. 29286 del 27/03/2015 Cc. dep. 09/07/2015 - - Rv. 264301). Nella motivazione della predetta sentenza della terza Sezione Penale n. 29286 del 2015 - si giustifica la decisione con argomenti pienamente - condivisi dal Collegio;
argomenti che si ritiene utile riportare integralmente: "Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione secondo la quale la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato celebrato in appello in camera di consiglio ai sensi dell'art. 599 c.p.p., deve essere sempre notificata all'imputato assente. Il tema non è nuovo perché già oggetto di una pronuncia delle Sezioni Unite penali di questa Suprema Corte che con sentenza n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino A., Rv. 216237, affermarono il principio secondo il quale in tema di giudizio abbreviato, pur mancando nell'art. 599 c.p.p., una disposizione analoga a quella dell'art. 442, comma 3, stesso codice, anche la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali deve essere notificata all'imputato non comparso, a norma dell'art. 127, comma 7, e art. 128 stesso codice, e dalla data della notificazione decorre il termine per impugnare. Tale principio è stato ribadito da questa Sezione terza con sentenza n. 17846 del 23/03/2005, Sposetti, Rv. 231985, che ha sostenuto che in tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l'imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento, ai sensi dell'art. 128 c.p.p., anche se dello stesso è stata data lettura in udienza, sicché il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione 3 della sentenza. Tale principio, osserva il Collegio, si fonda sulla regola, dettata dall'art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134 disp. att. c.p.p., secondo la quale la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato deve essere notificata per estratto all'imputato "non comparso". La necessità della notificazione si giustificava, nell'iniziale formulazione della norma, con il fatto che prima della L. 16 dicembre 1999, n. 479, non era possibile dichiarare la contumacia dell'imputato nell'udienza preliminare, sede elettiva di definizione del processo allo stato degli atti (art. 438 c.p.p.); sicché, per ovviare all'inconveniente che solo l'imputato formalmente dichiarato contumace aveva diritto alla notifica dell'avviso dell'estratto della sentenza (art. 548 c.p.p., comma 3), era stato previsto che la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dovesse essere notificata all'imputato comunque assente. La specifica regola dettata dall'art. 442 c.p.p., comma 3, è rimasta inalterata anche a seguito delle (e nonostante le) successive modifiche dell'art. 442 c.p.p., operate proprio dalla citata L. n. 479 del 1999 (art. 30, lett. a, che vi ha inserito il comma 1 bis) e dal successivo D.L. 24 novembre 2000, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 (art. 7, che ha modificato il comma 2). Non vi sono perciò elementi per ritenere che la persistenza della regola per la quale all'imputato a qualsiasi titolo non comparso debba essere notificata la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato, costituisca frutto di una svista o di un mancato coordinamento tra norme succedutesi nel tempo. Gli interventi normativi concomitanti e successivi alla modifica della stessa norma (l'art. 442 c.p.p.) ma non del suo terzo comma, impediscono di affermare il contrario. Deve perciò essere ribadito il principio di diritto, già affermato da questa stessa Sezione e condiviso dal Collegio, secondo il quale, in tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l'imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento, ai sensi dell'art. 128 c.p.p., anche se dello stesso è stata data lettura in udienza, sicché il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza". 1,2. Dunque da quanto sopra esposto risulta chiaramente che non vi è alcuna contraddizione nell'affermare da un lato che nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non trova applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato e dall'altro che in tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l'imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento che definisce il giudizio. Infatti, tale diritto dell'imputato discende come ben evidenziato nelle sentenze sopra citate non dall'assenza dell'imputato, ma da una corretta lettura degli artt 442 - comma 3-, 127 - comma 7 - e art. 128 cod. proc. penale. 4 Alcune delle poche sentenze di questa Corte in contrasto con quelle sopra evocate e, invece, condivise dal Collegio fondono la loro decisione - - unicamente sul presupposto che nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non trova applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato senza confrontarsi con la lettura degli articoli del codice sopra indicati (si veda, ad esempio, la Sez. 6, Sentenza n. 14830 del 26/02/2014 Ud. - dep. 31/03/2014 - Rv. 259502).
2. Accertata la tempestività del ricorso, si deve rilevare che la prima doglianza, relativa alla ammissibilità della costituzione della Parte Civile, è infondata. 2,1. Infatti, come correttamente osservato da entrambi i giudici di merito in un condominio "il potere decisionale ossia la manifestazione di volontà è proprio dell'assemblea e non dell'amministratore che è organo esecutivo" (si veda, ad esempio, ordinanza del Tribunale di Milano del 15/07/2013). Quindi è evidente che l'amministratore del condominio potrà agire in giudizio anche senza una previa autorizzazione dell'assemblea condominiale allorchè la controversia rientri tra le attribuzioni previste dall'art. 1130 del cod. civ.; ma non è certo illegittima e priva di valore la delibera dell'assemblea di condominio che decida di intraprendere una qualsiasi controversia. In proposito più volte le Sezioni Civili di questa Corte hanno affermato che l'amministratore del condominio è legittimato senza la necessità di una specifica autorizzazione assembleare ad agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini e di terzi al fine di: a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea del condominio;
b) disciplinare l'uso delle cose comuni così da assicurarne godimento a tutti i condomini;
c) riscuotere dai condomini i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea; d) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Quando la controversia esorbita dai limiti indicati e riguarda obblighi esclusivi dei singoli condomini la rappresentanza "ope legis" è esclusa (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 9378 del 24/09/1997; Rv. 508198 01). Inoltre, il nuovo - amministratore di un condominio è legittimato ad agire nei confronti del precedente per la restituzione dei documenti occorrenti all'esercizio della gestione condominiale senza necessità di esser autorizzato con delibera assembleare perché la legittimazione attiva processuale, conferita dall'art. 1130 cod. civ. per lo svolgimento delle attribuzioni ivi previste - esecuzione delle delibere dell'assemblea, cura dell'osservanza del regolamento di condominio, amministrazione delle cose, degli impianti, dei servizi comuni, conservazione e manutenzione di essi, disciplina del loro uso e riscossione dei contributi comprende quella prioritaria ed indispensabile per l'espletamento dei singoli momenti gestori, tra cui il recupero della documentazione relativa alla gestione 2 05 precedente (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 13504 del 03/12/1999; Rv. 531812 - 01). Infine, l'amministratore di condominio, essendo tenuto a curare l'osservanza del regolamento di condominio (art. 1130, primo comma, n. 1, cod. civ.), è legittimato ad agire e a resistere in giudizio per ottenere che un condomino non adibisca la propria unità immobiliare ad attività vietata dal regolamento condominiale contrattuale (nella specie, bar ristorante), senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall'art. 1136, secondo comma, cod. civ., la quale è richiesta soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell'amministratore stesso (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 21841 del 25/10/2010; Rv. 615541 - 01). Quindi nel caso di specie l'amministratore del condominio poteva direttamente esercitare nel giudizio penale l'azione civile per il risarcimento dei danni subiti dal condominio, ma nulla escludeva che tale azione potesse essere esercitata direttamente dall'assemblea condominiale. D'altronde se si dovesse opinare in modo diverso si dovrebbe concludere che l'amministratore del condominio potrebbe, addirittura, impedire di intraprendere un'azione giudiziaria, voluta e decisa dall'assemblea dei condomini;
ma ciò sarebbe in evidente contrasto con il dovere dell'amministratore, ex art. 1130 del cod. civ., di eseguire le deliberazioni dell'assemblea del condominio (assemblea che, ovviamente, può anche deliberare di promuovere una lite o di resistere ad una domanda come prevede l'art. 1132 del cod. civ.). In proposito questa Corte (sezione penale) ha affermato che l'amministratore di condominio può esercitare nel giudizio penale l'azione civile per il risarcimento dei danni subiti dal condominio, senza che sia all'uopo necessario uno specifico mandato assembleare, giacché egli è titolare "ex lege" di un potere rappresentativo comprendente tutte le azioni volte a realizzare la tutela dei diritti sulle parti comuni dell'edificio (Sez. 4, Sentenza n. 3320 del 12/12/2014 Cc. dep. 23/01/2015 - Rv. 262124). Nella motivazione - della predetta sentenza si legge: "Deve essere preliminarmente rilevata l'infondatezza delle eccezioni sollevate da talune parti resistenti con riguardo al preteso difetto di legittimazione dell'amministratore del condominio ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni subiti dal condominio, attesa la mancanza di un idoneo mandato dell'assemblea condominiale;
sul punto, è appena il caso di richiamare il principio fatto proprio da questa corte di legittimità, ai sensi del quale, a norma degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., il potere rappresentativo che spetta ex lege all'amministratore di condominio e che, sul piano processuale, si - riflette nella facoltà di agire in giudizio per la tutela dei diritti sulle parti comuni dell'edificio - comprende tutte le azioni volte a realizzare tale tutela, fra le quali quelle di natura risarcitoria, con esclusione soltanto delle azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni cui si riferiscono e che non costituiscono, 6 pertanto, atti conservativi (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 23065 del 30/10/2009, Rv. 610020)". Quindi anche in sede penale si riconosce la possibilità dell'amministratore del condominio di esercitare la facoltà di agire in giudizio per la tutela dei diritti condominiali, ma non si esclude affatto che sia la stessa assemblea condominiale ad esercitare direttamente tale facoltà. Esercizio diretto di tale facoltà, accettato dall'amministratore del condominio che come si specificherà nel paragrafo successivo ha partecipato all'assemblea- condominiale straordinaria, che ha deliberato in tal senso. 2,2. Applicando quanto sopra rilevato al caso di specie si deve osservare che: l'assemblea straordinaria del condominio di Via Solari n. 9 si è svolta in data 27/05/2013 alle ore 21 alla presenza dell'amministratore del Condominio UC NE TI e del difensore del Condomino, Avv. Patrizio Nicolò (nominato difensore dall'amministratore del Condominio su delega dell'assemblea - al momento della presentazione condominiale straordinaria del 16/06/2010 della querela); che nel corso di tale assemblea si è deciso all'unanimità di conferire all'Avvocato Patrizio Nicolò la delega per costituirsi parte civile nel processo a carico di HI ZI OL. Nel verbale della predetta assemblea straordinaria al punto n. 1 si legge: "prende parola l'Avvocato Patrizio Nicolò che spiega all'assemblea l'evolversi del procedimento che vede coinvolto il condominio e la Dott.ssa HI. L'assemblea all'unanimità delibera di conferire all'Avv. Patrizio Nicolò la delega per costituirsi parte civile nel processo a carico di HI ZI OL per i fatti così come dettagliatamente elencati nel decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Milano Dott.ssa Perrucci in data 17/09/2012, da intendersi integralmente richiamato nell'ambito del procedimento n. 46580/11 RGNR per il processo che inizierà il 17/06/2013 avanti al Tribunale di Milano sezione II penale. L'Assemblea inoltre conferma all'unanimità la nomina dell'Avv. Patrizio Nicolò quale difensore e delibera di dar mandato all'amministratore UC NE TI affinchè, in caso di proposte transattive da parte della Dott.ssa HI, sia autorizzato a transigere per un importo non inferiore ad Euro 19.900,00″. 2,3. Da quanto sopra emerge quindi: che sia l'amministratore del Condominio sia l'Avvocato Patrizio Nicolò hanno partecipato alla predetta assemblea straordinaria;
che l'assemblea straordinaria ha espresso in modo chiaro ed inequivoco la volontà di conferire la procura speciale per la costituzione di parte civile nel processo nel quale è imputata l'odierna ricorrente - all'Avvocato Patrizio Nicolò, confermato anche quale difensore dello stesso condomínio; che l'assemblea condominiale ha ben determinato l'oggetto per cui è conferita la procura speciale e i fatti ai quali si riferisce, come previsto dall'art. 122, comma 1, del c.p.p.; che la stessa assemblea condominiale ha dato 7 mandato all'amministratore di accettare eventuali proposte transattive per un importo non inferiore ad Euro 19.900,00. Orbene accertata la chiara ed inequivoca volontà del Condominio di Via Solari di conferire la procura speciale per la costituzione di parte civile all'Avvocato Patrizio Nicolò si deve affrontare l'ultima questione relativa all'autenticazione della firma della scrittura privata con la quale è stato conferita la procura speciale (scrittura privata costituita dal verbale di assemblea di cui sopra). 2,4. L'avvocato Patrizio Nicolò che ha partecipato all'assemblea straordinaria del condominio nel corso della quale, all' unanimità, lo si è delegato a costituirsi P.C. e lo si è nominato difensore del condominio - ha autenticato la firma apposta sul verbale della predetta assemblea dal suo Presidente, Avvocato Mario Pascucci, allegando lo stesso verbale all'atto di costituzione di Parte Civile da lui redatto e sottoscritto. Si legge infatti nella prima pagina dell'atto di costituzione di Parte Civile: "Il sottoscritto Avvocato Patrizio Nicolò in qualità di procuratore speciale e difensore del condominio di via Solari n. 9, Milano come da delibera dell'assemblea condominiale del 27/05/2013, di cui si allega verbale, con il presente atto dichiara di costituirsi parte civile ...". Dunque l'Avvocato Nicolò ha correttamente autenticato la sottoscrizione della scrittura privata (verbale dell'assemblea condominiale) rilasciatagli per la costituzione di Parte Civile nel processo de quo. Invero il predetto Avvocato firmando l'atto di costituzione di parte civile - che incorporava in sé anche il verbale dell'assemblea condominiale - ha in tal modo attestato l'autenticità della firma del Presidente dell'assemblea condominiale apposta sul predetto verbale, assumendosene ogni responsabilità. In proposito questa Suprema Corte ha affermato che la contestualità della vidimazione per autentica non costituisce requisito essenziale di affidabilità dell'atto, se il professionista sia in grado autonomamente di attestare la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità al proprio assistito, attestazione di cui, con la sottoscrizione dell'atto si assume la responsabilità (fattispecie relativa a mancanza di contestualità tra sottoscrizione della procura speciale da parte dell'interessato e sua autenticazione da parte del difensore;
Sez. 6, Sentenza n. 29 del 27/11/2013 Cc. dep. 02/01/2014 - Rv. - 258459). Nella motivazione della predetta sentenza si afferma che "l'assunto sul quale è basata l'eccezione di nullità dei provvedimenti impugnati, costituito dalla rilevanza della mancanza di contestualità tra sottoscrizione della procura speciale da parte dell'interessato, e la sua autenticazione a cura del difensore, risulta infondato, in forza di quanto già chiarito in autonome pronunce di questa Corte sull'argomento, sulla base delle quali si è ritenuto che la contestualità della vidimazione per autentica non costituisce requisito essenziale di affidabilità dell'atto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21950 del 24/04/2008, Rv. 240486), ove il 8 professionista sia in grado autonomamente di attestare la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità al suo assistito, attestazione di cui, con la sottoscrizione dell'atto, si assume la responsabilità. Ciò in quanto, proprio la disposizione di cui all'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., la cui applicazione si invoca da parte del ricorrente, non richiede alcuna contestualità. Alla luce di tali principi, la sicura non contestualità dell'autentica di firma, che fonda l'eccezione contenuta il ricorso, e risulta dimostrata dall'attestazione del mancato ingresso del difensore certificatore nella struttura carceraria ove RE era astretto, risulta irrilevante al fine di escludere la riconducibilità alla volontà del sottoscrittore delle richieste formulate, mentre la cesura tra quanto risulta dalla lettura dell'atto e la sua effettiva volontà potrebbe essere dimostrata solo attraverso la proposizione della querela di falso, al fine di contestare la riconducibilità della firma all'apparente sottoscrittore, così effettivamente privando della fede privilegiata la dichiarazione di autenticità formulata dal professionista. Il percorso indicato non risulta seguito dal ricorrente, che fonda la sua eccezione esclusivamente sulla mancanza di contestualità tra firma ed autentica, non ponendo neppure indirettamente in dubbio di aver effettivamente sottoscritto l'atto". Dunque l'Avvocato Nicolò allorchè afferma nell'atto di costituzione di parte civile che è procuratore speciale e difensore del Condominio di Via Solari nr. 9 "come da delibera dell'assemblea condominiale del 27/05/2013, di cui si allega verbale", ha autonomamente attestato la genuinità della sottoscrizione della scrittura privata allegata (verbale assemblea condominiale) e la sua riconducibilità al suo assistito, attestazione di cui, con la sottoscrizione dell'atto (di costituzione di parte civile) si assume la piena responsabilità.
3. Poiché, per quanto sopra, il ricorso non può essere considerato inammissibile, alla data odierna è ampiamente prescritto it reato di appropriazione indebita (che si è prescritto il 19/07/2016 quindi in data successiva alla sentenza di secondo grado ma che deve dichiararsi prescritto - - ex art 129, I comma, del c.p.p. - perché il ricorso non è inammissibile). Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perchè il reato ascritto all'imputata risulta estinto per intervenuta prescrizione. Si deve, poi, rilevare che non ricorre alcuna delle condizioni che 3,1. renda applicabile il disposto di cui all'art. 129, II comma, del cod. proc. penale. Infatti, entrambi i Giudici di merito, dopo aver attentamente valutato le prove acquisite e correttamente applicato gli artt. 1130 e 1131 del codice civile, hanno con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni per le quali hanno ritenuto la responsabilità della ricorrente per il reato di cui sopra (si vedano in proposito le pagine da 3 a 9 della sentenza di primo 9 grado e le pagine 6 e 7 dell'impugnata sentenza). A fronte di ciò la difesa della ricorrente ha contestato la decisione dei giudici dei giudici di merito con doglianze generiche e manifestamente infondate. In relazione a quanto sopra evidenziato questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del dep. 11.10.2004 rv 230634; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del -30.9.2004 - 09/02/2012 Ud. dep. 16/05/2012 - Rv. 253849; Sez. 5, Sentenza n. 28011 - del 15/02/2013 Ud. - dep. 26/06/2013 - Rv. 255568; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Ud. - dep. 13/03/2014 - Rv. 259425). Inoltre, in tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 Ud. - dep. 27/11/2015 - Rv. 265482). 3,2. Pertanto le statuizioni civili devono essere confermate e la ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della Parte Civile, Condominio via Solari 9, delle spese del grado che liquida in Euro 3.510,00, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna la ricorrente alla rifusione in favore della Parte Civile Condominio via Solari 9 delle spese del grado, che liquida in Euro 3.510,00, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. Così deciso in Roma, il 26/05/2017. DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE Il Consigliere estensore Il Presidente HL 16 GIU, 2017 Achino Jorille Franco Fiandanese Adriano Iasillo Yandainy CANCELLERE Claudia Pianelli Ch 10