Sentenza 24 aprile 2008
Massime • 1
La sottoscrizione figurante sull'atto di nomina del difensore può essere da questi autenticata anche se non effettuata in sua presenza ed è parimenti consentito che l'autentica venga apposta non sull'originale dell'atto di nomina ma su di una copia pervenuta al difensore a mezzo fax.
Commentari • 2
- 1. Autentica non contestuale alla firma della procura speciale (Cass. 29/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 novembre 2020
La contestualità della vidimazione per autentica non costituisce requisito essenziale di affidabilità dell'atto, ove il professionista sia in grado autonomamente di attestare la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità al suo assistito, attestazione di cui, con la sottoscrizione dell'atto, si assume la responsabilità. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 27/11/2013) 02-01-2014, n. 29 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola - Presidente - Dott. LANZA Luigi - Consigliere - Dott. PETRUZZELLIS An - rel. Consigliere - Dott. DI STEFANO Pierlui - Consigliere - Dott. PATERNO' RADDUSA Benedet - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza …
Leggi di più… - 2. Nomina in copia dall'estero: autentica perfettamente valida (Cass. 32123/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 novembre 2020
La legge non prescrive nè che la firma venga apposta in presenza del difensore (che può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità), nè che l'atto debba pervenire al difensore con determinate modalità, piuttosto che con altre che ne veicolino solo la copia (ad esempio tramite fax). Il difensore è autorizzato ad autenticare la firma del proprio assistito. La nomina del difensore di fiducia può essere trasmesso all'autorità giudiziaria procedente con raccomandata ovvero può essere consegnato "a mano" dal difensore stesso: il difensore si assume la piena responsabilità della provenienza dall'assistito della dichiarazione e della relativa …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2008, n. 21950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21950 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2008 |
Testo completo
21950/08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 24/04/2008
SENTENZA
N. 532 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. NARDI DOMENICO PRESIDENTE
1.Dott.SCALERA VITO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
"I N. 008364/2008 2. Dott. FUMO MAURIZIO
3. Dott.SAVANI PIERO "1 IF
4. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) DO AS N. IL 04/09/1961
avverso ORDINANZA del 07/12/2007
TRIB. LIBERTA' di TRENTO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
FUMO MAURIZIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
Il TdR di Trento, con ordinanza del 7.12.2007, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di SA AM, detenuto in Olanda, dall'avv. Paolo
Iorio, atteso che non emerge dagli atti che il predetto professionista fosse difensore dell'indagato. In particolare il Collegio cautelare rileva che esiste in atti la copia di un fax dal contenuto del quale emerge che l'indagato avrebbe nominato difensore di fiducia l'avv. Iorio. E' poi aggiunta la frase "tale è la firma di AM SA pervenuta dall'avv. J. Knipper di Amsterdam per fax.Il TdR nota tuttavia che non è presente in atti la lettera di trasmissione dell'avvocato olandese e non è noto se lo stesso abbia personalmente raccolto la firma del SA, né è noto come la nomina sia pervenuta in Italia al difensore dell'indagato. Dunque, ritiene il TdR, l'avv. Iorio non poteva attestare la provenienza dall'indagato della sottoscrizione della nomina, non avendola raccolta personalmente.
Ricorre per cassazione il predetto avv. Iorio e deduce violazione dell'art. 96 cpp e contraddittorietà di motivazione, asserendo che, avendo ricevuto il fax dall'Olanda, egli aveva autenticato la firma del SA, precisando di aver ricevuto il documento da una collega olandese. Il TdR inspiegabilmente non considera la validità dei mezzi di trasmissione telematici e mette in dubbio la stessa dichiarazione del difensore, pretendendo la produzione della lettera di trasmissione dell'avvocato olandese, documento che non è affatto previsto dal nostro codice di procedura. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Conseguentemente l'ordinanza impugnata va'annullata senza rinvio.
In base a quanto stabilito dall'art. 39 disp. att. cpp., il difensore è autorizzato ad autenticare la firma del "difeso".
In base poi al secondo comma dell'art. 96 cpp, l'atto incorporante la nomina del difensore di fiducia può essere trasmesso alla AG procedente con raccomandata, ovvero può essere consegnato "a mano" dal difensore stesso.
Ne consegue: a) che il difensore si assume la piena responsabilità della provenienza dal cliente della dichiarazione che egli autentica, b) che lo stesso si assume la piena responsabilità della attribuzione al suo cliente della firma che egli autentica. La legge non prescrive né che la firma venga apposta in presenza del difensore (che può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità), né che l'atto debba pervenire al difensore con determinate modalità, piuttosto che con altre (es. fax). Finché l'atto rimane nella sfera del difensore (non è, vale a dire, spedito o consegnato alla AG procedente), la AG non ha ragione alcuna di sindacare il percorso che detto atto compie (dal cliente al difensore, da un professionista all'altro, dall'estero all'Italia ecc.); quando l'atto entra a far parte del fascicolo del procedimento, ciò avviene perché il difensore si è assunto le responsabilità cui sopra si faceva cenno. Pertanto il TdR trentino non aveva possibilità di sindacare le modalità con le quali il difensore era entrato in possesso della dichiarazione del SA;
avrebbe potuto solo dubitare della rispondenza al vero della autenticazione da parte dell'avv. Jorio, ma in tal caso avrebbe dovuto agire di conseguenza.
Deve farsi luogo alle comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att.cpp.
Gli atti vanno rimessi al TdR di Trento per il corso ulteriore, vale a dire perché proceda al giudizio.
PQM
la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale del Riesame di Trento per il giudizio;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art 94 disp. att. cpp.
Così deciso in Roma in data 24.IV.2008.-
Il presidente- Domenico Nardi
Komenico NachКотенісо L'estensorę- Maurizio Fumo edu
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 30 MAG. 2008
Quluix IL CANCELLIERE C1
Carmela Lanzuise