Sentenza 19 giugno 2007
Massime • 1
Nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non trova applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. La tendenza a delinquere non è indicativa dell’unicità del disegno criminosohttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
Cass. pen., sez III, 13 Marzo 2023, n. 10372 Con la sentenza 10372 del 2023 i giudici di legittimità hanno stabilito che la tendenza a delinquere non può essere valutata come elemento indicativo della volontà di attuare un disegno criminoso. Nello specifico, la Cassazione è stata chiamata ad esprimersi circa un ricorso di un uomo condannato ai sensi dell'art. 10-ter del D.Igs. 74/2000 dalla corte d'appello di Milano, perché, in qualità di rappresentante legale di una Coop in liquidazione, ometteva di versare nei termini previsti l'acconto Iva per un ammontare di oltre 400mila euro. Il ricorso presentato dal condannato si basava sull'eccezione circa il difetto di allegazione di elementi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2007, n. 25097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25097 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 19/06/2007
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 920
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 025329/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HA MM N. IL 02/03/1979;
avverso SENTENZA del 07/04/2006 CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco M. che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVA IN FATTO
1. - Con sentenza del 17 dicembre 2004 il giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinario di Brescia, celebrato il giudizio abbreviato a carico di HS AM, imputato dei delitti di omicidio volontario, commesso in Pievedizio di Mairano il 29 marzo 2003 in danno di Ghazi Mfaddal, dei concorrenti delitti di rapina tentata e di lesioni personali, nonché del delitto di traffico di sostanze stupefacenti e detenuto, in stato di custodia cautelare in carcere nella casa di reclusione di Milano - Opera, ha dichiarato l'imputato responsabile di tutti i reati a lui ascritti e, riuniti i medesimi nel vincolo della continuazione, concesse circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti, e riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 116 c.p., relativamente al più grave delitto, nel concorso della diminuente per la scelta del rito, ha condannato il HS alla pena principale della reclusione in anni dieci e mesi sei e alle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante la pena.
Sull'appello proposto dall'imputato la Corte di assise di appello di Brescia con sentenza 7 aprile 2006, depositata il 19 aprile 2006, ha confermato la decisione appellata.
2. - Ricorre per cassazione l'imputato, con atto recante la data del 3 giugno 2006, presentato quello stesso giorno à termini dell'art.123 c.p.p.. Il ricorrente sviluppa due motivi con i quali denunzia la violazione del ditti di difesa, à termini dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).
2.1 - Deduce con il primo motivo che la Corte di assise di appello aveva omesso di ordinare la sua traduzione per l'udienza dibattimentale (e neppure disposto la audizione a opera del magistrato di sorveglianza), non ostante egli, detenuto, avesse formulato istanza di partecipare al giudizio di appello. 2.2 - Con il secondo motivo deduce che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciare in ordine alla contumacia e, comunque, di accertare la ricorrenza del legittimo impedimento a comparire di esso giudicabile.
2.3 - È appena il caso di aggiungere, che, con precedenti atti del 19 aprile 2006 e del 28 aprile 2006, indirizzati alla Corte di assise di appello, il HS aveva chiesto l'annullamento del procedimento e di partecipare al processo.
3. - II ricorso è infondato.
3.1 - La eccepita violazione del diritto di difesa è insussistente, in quanto, il ricorrente (ristretto in stabilimento penitenziario ubicato in diverso distretto di corte di appello), non aveva chiesto - contrariamente al proprio assunto - di partecipare alla udienza in camera di consiglio del giudizio di appello.
Gli è che, disposti, in proposito, da questa Corte, alla udienza del 28 novembre 2006, gli accertamenti del caso presso l'Autorità penitenziaria, la Direzione della Casa di reclusione di Milano - Opera ha, infatti, comunicato, con nota del 1 dicembre 2006, che "dal fascicolo personale del detenuto HS ED nulla risulta circa la richiesta da parte del detenuto di presenziare alla udienza del 7 aprile 2006, avanti alla Corte di Assise".
Pertanto, in difetto della manifestazione da parte del giudicabile detenuto della volontà di comparire alla udienza camerale di trattazione dell'appello della sentenza, pronunciata con il rito abbreviato, l'impedimento (costituito dalla coercizione intramuraria) è irrilevante e non inficia la celebrazione del giudizio di appello e la sentenza impugnata, sotto il denunziato profilo della violazione del diritto di partecipazione dell'imputato (v., in termini, da ultimo: Cass., Sez. 1^, 23 giugno 2006, n. 26276, massima n. 234419, secondo la quale è inficiata da nullità assoluta la sentenza pronunciata, con rito camerale, nei confronti di imputato detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente, solo se il giudicabile abbia manifestato la volontà di comparire). 3.2 - Nel giudizio di appello delle sentenze pronunciate con rito abbreviato, per il quale la legge prescrive il procedimento camerale, ai sensi dell'art. 443 c.p.p., comma 4, artt. 599 e 127 c.p.p., non trova applicazione l'istituto della contumacia (Cass., Sez. 5^, 18 ottobre 1991, n. 1326, massima n. 189197; Cass., Sez. 4^, 6 aprile 1993, n. 4741, massima n. 194163 e Cass., Sez. 4^, 26 gennaio 2005, n. 10231, massima n. 230921), risultando, peraltro, assorbente, rispetto al rito contumaciale della notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, la speciale previsione della notificazione della sentenza all'imputato non comparso (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2000, n. 1, massima n. 216237). 3.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2007