Sentenza 27 novembre 2013
Massime • 1
La contestualità della vidimazione per autentica non costituisce requisito essenziale di affidabilità dell'atto, se il professionista sia in grado autonomamente di attestare la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità al proprio assistito, attestazione di cui, con la sottoscrizione dell'atto si assume la responsabilità. (Fattispecie relativa a mancanza di contestualità tra sottoscrizione della procura speciale da parte dell'interessato e sua autenticazione da parte del difensore).
Commentari • 4
- 1. Presupposti dell’azione nei ricorsi avverso i codici di comportamento dei dipendenti pubblici: le diverse modalità di tutela degli interessi diffusiGiacomo Biasutti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Presupposti dell'azione nei ricorsi avverso i codici di comportamento dei dipendenti pubblici: le diverse modalità di tutela degli interessi diffusi (nota a T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV-ter, 27 ottobre 2023, n. 15978) di Giacomo Biasutti Sommario: 1. L'oggetto del contendere e le doglianze formulate nel ricorso; 2. La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio; 3. Sulla natura del Codice (o meglio, dei codici) di comportamento dei pubblici dipendenti; 4. Regolamenti, volizioni preliminari, interesse ad agire; 5. Alcuni spunti ricostruttivi sull'interesse all'impugnazione dei regolamenti ad opera delle associazioni di categoria; 6. Conclusioni 1. L'oggetto del contendere …
Leggi di più… - 2. Presupposti dell’azione nei ricorsi avverso i codici di comportamento dei dipendenti pubblici: le diverse modalità di tutela degli interessi diffusiGiacomo Biasutti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Alessandro Roiatihttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
E' ricercatore confermato di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. E' titolare del contratto di insegnamento in "Diritto penale II" del corso di laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza, Scuola allievi marescialli di Firenze. E' stato docente nell'ambito dei Moduli di Diritto Penale ai Master 16° -17° -18° Corso d'Istituto per Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di Roma. Svolge altresì le funzioni di docente aggiunto di Diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Avvocato iscritto presso l'Ordine degli avvocati di Roma dal 2003. Membro del …
Leggi di più… - 4. Nomina in copia dall'estero: autentica perfettamente valida (Cass. 32123/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 novembre 2020
La legge non prescrive nè che la firma venga apposta in presenza del difensore (che può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità), nè che l'atto debba pervenire al difensore con determinate modalità, piuttosto che con altre che ne veicolino solo la copia (ad esempio tramite fax). Il difensore è autorizzato ad autenticare la firma del proprio assistito. La nomina del difensore di fiducia può essere trasmesso all'autorità giudiziaria procedente con raccomandata ovvero può essere consegnato "a mano" dal difensore stesso: il difensore si assume la piena responsabilità della provenienza dall'assistito della dichiarazione e della relativa …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2013, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 27/11/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 1822
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 27111/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI NC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 27/03/2013 del Gip del Tribunale di Lodi;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. GERACI Vincenzo che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Lodi, con sentenza del 27/03/2013, ha applicato la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 26.000 di multa nei confronti di SI NC, in relazione al reato di detenzione di un rilevante quantitativo di marijuana, previamente respingendo, con autonoma ordinanza, la richiesta dell'interessato di revoca dell'istanza di applicazione della pena, in quanto sopraggiunta dopo il consenso del P.m., in un momento in cui l'accordo raggiunto deve qualificarsi irrevocabile.
2. Nel suo ricorso la difesa di SI impugna l'ordinanza richiamata e la sentenza, eccependo violazione di legge, in relazione all'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. e art. 110 cod. proc. pen.. Si deduce la nullità della procura speciale rilasciata all'avv. Staiano che l'aveva autenticata, poiché questi non risulta aver effettuato alcun accesso presso la struttura ove era astretto il SI. A fronte di tale risultanza il Gip avrebbe dovuto sentire personalmente l'interessato, come previsto dall'art. 446 cod. proc. pen. per accertarsi della sua volontà ben potendo, per effetto di quanto verificatosi, risultare viziata la volontà espressa dall'odierno ricorrente.
3. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento alla disposizione di cui all'art. 447 cod. proc. pen. che prescrive solo nell'ipotesi di cui al comma 3 l'irrevocabilità della richiesta di applicazione pena, conseguenza, che secondo il difensore, deve escludersi negli altri casi.
4. La difesa di SI ha depositato nei termini una memoria nella quale si contestano le deduzioni sull'inammissibilità dell'impugnazione formulate dal Pg. presso questa Corte, osservando che le sue argomentazioni tradiscono l'omessa valutazione dell'attestazione riguardante il mancato ingresso dell'avvocato Staiano, che risulta aver autenticato la firma del SI nella richiesta di applicazione pena, nella struttura carceraria ove l'interessato era astretto all'atto della formulazione dell'istanza, documentato dalle allegazioni al ricorso.
Per tale motivo si insiste nell'accoglimento dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. L'assunto sul quale è basata l'eccezione di nullità dei provvedimenti impugnati, costituito dalla rilevanza della mancanza di contestualità tra sottoscrizione della procura speciale da parte dell'interessato, e la sua autenticazione a cura del difensore, risulta infondato, in forza di quanto già chiarito in autonome pronunce di questa Corte sull'argomento, sulla base delle quali si è ritenuto che la contestualità della vidimazione per autentica non costituisce requisito essenziale di affidabilità dell'atto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21950 del 24/04/2008, Rv. 240486), ove il professionista sia in grado autonomamente di attestare la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità al suo assistito, attestazione di cui, con la sottoscrizione dell'atto, si assume la responsabilità. Ciò in quanto, proprio la disposizione di cui all'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., la cui applicazione si invoca da parte del ricorrente, non richiede alcuna contestualità. Alla luce di tali principi, la sicura non contestualità dell'autentica di firma, che fonda l'eccezione contenuta il ricorso, e risulta dimostrata dall'attestazione del mancato ingresso del difensore certificatore nella struttura carceraria ove SI era astretto, risulta irrilevante al fine di escludere la riconducibilità alla volontà del sottoscrittore delle richieste formulate, mentre la cesura tra quanto risulta dalla lettura dell'atto e la sua effettiva volontà potrebbe essere dimostrata solo attraverso la proposizione della querela di falso, al fine di contestare la riconducibilità della firma all'apparente sottoscrittore, così effettivamente privando della fede privilegiata la dichiarazione di autenticità formulata dal professionista. Il percorso indicato non risulta seguito dal ricorrente, che fonda la sua eccezione esclusivamente sulla mancanza di contestualità tra firma ed autentica, non ponendo neppure indirettamente in dubbio di aver effettivamente sottoscritto l'atto.
3. Per contro non risulta fondata neppure l'ulteriore eccezione proposta in forza della disposizione di cui all'art. 447 c.p.p., comma 3 che vorrebbe far discendere da tale previsione di irrevocabilità una regola generale contraria, di cui la lettera della disposizione invocata costituirebbe l'unica eccezione. In realtà l'irrevocabilità del consenso, ad accordo perfezionato, discende dai principi generali, in materia di negozi giuridici bilaterali ricettizi, ove si prevede che l'incontro delle volontà crei conseguenze giuridiche, superabili sono nei limiti indicati dalla legge;
tale interpretazione è stata più volte ribadita da questa Corte nella specifica materia (cfr. solo da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 38070 del 11/07/2012, dep. 01/10/2012 imp. Parascenzo, Rv. 254371). Peraltro la disposizione richiamata costituisce, in senso opposto a quanto prospettato, un'eccezione qualificando irrevocabile il consenso di una parte in pendenza del termine concesso dal giudice all'altra parte per esprimere la propria valutazione, in quanto anticipa l'effetto della immutabilità della manifestazione di volontà ad un momento precedente rispetto all'incontro di volontà, in conseguenza della necessità del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ed evita indebite regressioni del procedimento, che si imporrebbero in ipotesi di revoca del consenso, e si pongono in contrasto con tale principio.
Conseguentemente, evocare l'interpretazione opposta nella specie, ove pacificamente l'incontro di volontà era già intervenuto, evidenzia la manifesta infondatezza della violazione di legge eccepita.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2014