Sentenza 12 dicembre 2014
Massime • 1
L'amministratore di condominio può esercitare nel giudizio penale l'azione civile per il risarcimento dei danni subiti dal condominio, senza che sia all'uopo necessario uno specifico mandato assembleare, giacché egli è titolare "ex lege" di un potere rappresentativo comprendente tutte le azioni volte a realizzare la tutela dei diritti sulle parti comuni dell'edificio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2014, n. 3320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3320 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 12/12/2014
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - N. 2100
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 35789/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Condominio di via Ampere n. 9 in Milano - PARTE CIVILE;
nei confronti di:
IE TR n. il 10/5/1945; LL IU n. il 14/7/1949; HI LE n. il 24/12/1948; BA BA n. il 29/7/1938; RA EO n. il 2.8.1969; - IMPUTATI;
Società Cooperativa Eugenia;
Comune di Milano - RESPONSABILI CIVILI;
avverso la sentenza n. 3531/2012 pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale della libertà di Milano il 13/2/2013;
sentita nella camera di consiglio del 12/12/2014 la relazione fatta dal Cons. Dott. Marco Dell'Utri;
sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. A. Policastro, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv.to C. Iacovoni del foro di Roma che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito, per l'imputato BA e HI, l'avv.to F. Micoli del foro di Pavia, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
udito, per l'imputato RA, l'avv.to G. Mendola del foro di Roma, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
udito, per la cooperativa "Eugenia", l'avv.to A. Liguoro del foro di Milano, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
udito, per IE e LL, l'avv.to G. Beretta del foro di Milano, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto in data 28/3/2013, il condominio di via Ampere n. 9 in Milano, in qualità di parte civile costituita, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 13/2/2013, con la quale il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere per insussistenza del fatto nei confronti di HI LE, BA BA e RA EO in relazione al reato di disastro colposo, nonché nei confronti di IE TR e AD IU, in relazione al reato di abuso d'ufficio, perché tale ultimo fatto, loro addebitato, non costituisce reato.
In particolare, HI LE, BA BA e RA EO erano stati tratti a giudizio per rispondere del reato di disastro colposo, perché - nelle rispettive qualità di legale rappresentante (il HI), direttore dei lavori (il BA) e progettista-strutturista (il RA) della cooperativa edilizia "Eugenia", ditta committente i lavori di scavo del parcheggio di via Ampere in Milano -, nel pregiudicare per colpa la stabilità dei fabbricati limitrofi all'area dei lavori, avevano determinato una situazione di pericolo per la privata e la pubblica incolumità.
Sotto altro profilo, IE TR e AD IU erano stati tratti a giudizio per rispondere del reato di abuso d'ufficio, perché - nella qualità di componenti il Comitato di Vigilanza sui lavori de quibus per conto del Comune di Milano - avevano omesso, sotto diversi profili, di adempiere ai propri compiti, così procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale a sè e alla ditta committente i lavori.
Con riguardo a ciascuna delle condotte imputate di disastro colposo, il giudice a quo ha ritenuto insussistenti i fatti, attesa la mancata effettiva realizzazione di un evento di pericolo tipico, costituito dalla produzione, per colpa, di un disastro innominato, necessariamente caratterizzato da requisiti di macroscopicità, poderosità e dirompenza, nella specie insussistenti. Quanto alle condotte di abuso d'ufficio, il giudice milanese ha escluso che le stesse costituissero reato, in difetto del necessario elemento soggettivo in capo agli imputati.
2. Con il ricorso proposto, il condominio di via Ampere n. 9, in Milano, impugna la decisione del giudice dell'udienza preliminare, sulla base di tre motivi di ricorso.
Con i primi due motivi, il condominio ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice a quo, nel disconoscere, nel caso di specie, l'effettiva verificazione dell'evento di pericolo previsto e punito dall'art. 449 c.p., in contrasto con la lettera e lo spirito della norma incriminatrice e con le specifiche occorrenze di fatto concretamente riscontrate e del tutto trascurate nello sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato.
Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso dell'elemento soggettivo necessario all'integrazione del reato di abuso d'ufficio, ponendosi in evidente contrasto con il complesso degli elementi di prova sul punto specificamente valorizzabili.
3. Con due distinte memorie depositate, rispettivamente, in data 11/9/2014 e 26/11/2014, la cooperativa "Eugenia" e il Comune di Milano (quest'ultimo limitatamente alle sole posizioni degli imputati IE e AD) hanno concluso, in qualità di responsabili civili, per la dichiarazione d'inammissibilità, ovvero, in via gradata, per il rigetto del ricorso.
Con memoria pervenuta in data 5/12/2014, HI LE e BA BA hanno concluso per la dichiarazione d'inammissibilità, ovvero, in via gradata, per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Dev'essere preliminarmente rilevata l'infondatezza delle eccezioni sollevate da talune parti resistenti con riguardo al preteso difetto di legittimazione dell'amministratore del condominio ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni subiti dal condominio, attesa la mancanza di un idoneo mandato dell'assemblea condominiale;
sul punto, è appena il caso di richiamare il principio fatto proprio da questa corte di legittimità, ai sensi del quale, a norma degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., il potere rappresentativo che spetta ex lege all'amministratore di condominio - e che, sul piano processuale, si riflette nella facoltà di agire in giudizio per la tutela dei diritti sulle parti comuni dell'edificio - comprende tutte le azioni volte a realizzare tale tutela, fra le quali quelle di natura risarcitoria, con esclusione soltanto delle azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni cui si riferiscono e che non costituiscono, pertanto, atti conservativi (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 23065 del 30/10/2009, Rv. 610020).
5. Ciò posto, osserva il collegio come l'odierno ricorso del condominio di via Ampere n. 9 in Milano debba essere in ogni caso dichiarato inammissibile.
Secondo quanto espressamente disposto dall'art. 428 c.p.p., la sentenza di non luogo a procedere può essere assoggettata a ricorso per cassazione su impulso della parte civile nel solo caso in cui la stessa sia anche 'persona offesa' (e non solo danneggiata) dal reato. Sul punto, costituisce insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello in forza del quale la persona danneggiata, pur costituita parte civile, non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, dal momento che il riconoscimento di tale legittimazione della persona offesa costituita parte civile, per effetto della modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006, si giustifica esclusivamente per la tutela di interessi penalistici, ai quali resta estranea la persona danneggiata (Cass., Sez. 6, n. 16528/2010, Rv. 246997). In particolare, la persona offesa costituita parte civile ha legittimazione ad impugnare con ricorso per cassazione una sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., unicamente per gli effetti penali della decisione. Alla luce dell'orientamento interpretativo di questa corte di legittimità, culminato in una sentenza delle sezioni unite che ha sviluppato l'analitica esegesi del regime impugnatorio previsto dall'art. 428 c.p.p., come novellato dalla L. n. 46 del 2006, (art. 4), il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile avverso sentenza di non luogo a procedere può proporsi esclusivamente agli effetti penali e non agli effetti civili, rispetto ai quali la sentenza di improcedibilità emessa all'esito di udienza preliminare non produce effetti preclusivi, ne' pregiudizialmente vincolanti sull'azione civile. Di tal che la parte civile non può avere interesse ad impugnarla. Come statuito dalle sezioni unite (Cass. Sez. Un., 29.5.2008 n. 25695, P.C. in proc. D'Eramo, Rv. 239701) il regime impugnatorio disciplinato dall'art. 428 c.p.p., modificato nel 2006, non rende possibile individuare in capo alla parte civile ricorrente il perseguimento di interessi civilistici, dal momento che la sentenza ex art. 425 c.p.p., non pregiudica in alcun modo le proiezioni risarcitorie della stessa parte civile, giusta quanto sancito dall'art. 652 c.p.p., comma 1, in tema di efficacia non preclusiva (giudicato) della sentenza penale di assoluzione dell'imputato non pronunciata all'esito di giudizio dibattimentale, quale appunto è la sentenza di cui all'art. 425 c.p.p.. A differenza di quanto precisa il vigente art. 576 c.p.p., comma 1, che limita l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento emessa nel giudizio, l'art. 428 c.p.p., non reca traccia di siffatta limitazione. L'evenienza per cui lo stesso art. 428 c.p.p., comma 2, legittima al ricorso per i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p. (e non più per i soli motivi attinenti all'instaurarsi del contraddittorio nell'udienza preliminare) la sola parte civile che riveste anche qualità di persona offesa dal reato (e non di semplice persona danneggiata) avvalora, del resto, l'assunto che il legislatore ha voluto accordare tutela alle ragioni di segno penale del titolare dell'interesse protetto dal precetto penale, cioè della vittima del reato che patisce il "danno criminale" (cfr., altresì: Cass. Sez. 5, 16.4.2009 n. 37114, De Rosa, Rv. 244601; Cass. Sez. 6, 21.1.2010 n. 16528, Mazza, Rv. 246997) (cfr. Cass., Sez. 6, n. 22019 del 22.11.2011, dep. il 7.6.2012).
Nel caso di specie, il condominio ricorrente ha contestato l'avvenuta pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, tanto con riferimento al reato di disastro colposo (art. 449 c.p.), quanto in relazione al reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). Con riguardo al reato di disastro colposo, occorre rilevare come il condominio ricorrente non possa in alcun modo considerarsi "persona offesa" dello stesso (ossia vittima del c.d. "danno criminale"), attesa la specifica oggettività giuridica della fattispecie criminosa in esame, legata alla tutela della pubblica incolumità e caratterizzata da una dimensione diffusiva del tutto svincolata dalla particolare sfera giuridica di singoli individui, come, nella specie, dell'odierno condominio ricorrente, rivisto nella sua condizione di centro comune d'imputazione dei comproprietari dei singoli beni asseritamente pregiudicati dall'attività pericolosa ascritta agli imputati.
Quanto al reato di abuso d'ufficio, dev'essere altresì esclusa la qualità di persona offesa in capo all'odierno condominio ricorrente, in conformità al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale il reato di abuso di ufficio finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio (come quello contestato nel caso di specie), a differenza dell'ipotesi alternativa consistente nell'arrecare ad altri un danno ingiusto, ha natura monoffensiva, tutelando soltanto l'interesse al buon andamento, all'imparzialità e alla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali, con la conseguenza che il privato eventualmente danneggiato, non può essere considerato persona offesa dal reato (cfr., ex plurì mis, Sez. 6, Sentenza n. 21989 del 16/05/2013, Rv. 256552; Sez. 6, Sentenza n. 40694 del 14/11/2006, Rv. 235552). 6. - Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del condominio ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015