Sentenza 23 marzo 2005
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l'imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento, ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., anche se dello stesso è stata data lettura in udienza, sicchè il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza (nel caso di specie: all'esito del procedimento camerale, mediante lettura del dispositivo e della motivazione redatta ex art. 544, comma primo, cod.proc.pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2005, n. 17846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17846 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 23/03/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 618
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 44135/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET RI, n. a Gordona il 24.2.1951, res. in Mese via Trivulzio n. 42;
avverso la sentenza in data 7.10.2002 della Corte di Appello di Milano, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno, in data 8.2.2001, venne condannato alla pena di giorni ventisette di arresto e L. 13.333.334 di ammenda, pari ad euro 6.886,09, quale colpevole del reato di cui agli art. 1 lett. C) e G) e 1 sexies della L. n. 431/85. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di colpevolezza di TI RI in ordine al reato di cui agli art. 1 lett. C) e G) e 1 sexies della L. n. 431/85, ascrittogli per aver proceduto al taglio a raso di circa trecento piante delle essenze di PO, IA, IC e LL ed al parziale sbancamento e livellamento del terreno in zona sottoposta a vincolo ambientale, alterando lo stato dei luoghi, senza concessione edilizia e senza autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto la natura manutentiva dell'intervento eseguito. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 1 sexies della L. n. 431/85. Si osserva che la disposizione citata vieta l'esecuzione di interventi che alterino lo stato dei luoghi soggetti alla tutela paesaggistica e non gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Si deduce inoltre che l'area interessata dagli interventi di cui alla contestazione è stata erroneamente qualificata come boschiva, risultando invece dalla certificazione catastale e dai rilievi aereofotogrammetrici che si tratta di una zona adibita in parte a pascolo ed in parte a macchia, brughiera e prato.
Il ricorrente deduce inoltre che è stata erroneamente certificata la irrevocabilità della sentenza impugnata, in quanto non è stato mai notificato allo TI l'estratto contumaciale della pronuncia di appello;
notificazione che doveva essere eseguita, pur in mancanza di una formale dichiarazione di contumacia, risultando lo stesso libero, assente, all'udienza camerale. Deduce, infine, che attualmente si è verificata la prescrizione del reato ascritto all'imputato. Il ricorso è manifestamente infondato.
Preliminarmente la Corte deve, però, rilevare che l'impugnazione risulta proposta tempestivamente, in quanto non è stato mai notificato all'imputato l'avviso di deposito della sentenza. Si osserva a tal proposito che la sentenza impugnata è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 545, co. 2, c.p.p., all'esito del procedimento camerale, ex art. 443, co. 4, c.p.p., svoltosi in assenza dell'imputato, mediante lettura della motivazione, redatta ai sensi dell'art. 544, co. 1, c.p.p., e del dispositivo. Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 545 c.p.p. la pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti. Orbene, si palesa evidente che la equiparazione della assenza dell'imputato alla sua presenza, agli effetti della disposizione citata, si verifica solo nei casi in cui detta equiparazione è espressamente prevista dal codice di rito e, cioè, nei casi di cui l'imputato, che sia stato allontanato dall'udienza per le ragioni di cui all'art. 475 c.p.p. o si sia allontanato ingiustificatamente, è egualmente considerato presente ai sensi del citato art. 475, co. 2, e dell'art. 488, co. 2, c.p.p.. L'imputato non comparso nel procedimento in Camera di consiglio, invece, ha diritto alla notificazione dell'avviso del deposito del provvedimento, ai sensi dell'art. 128 c.p.p., anche se dello stesso è stata data lettura in udienza, di talché solo dalla data della notificazione decorre il termine per proporre impugnazione.
È stato, infatti, affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte che "In tema di giudizio abbreviato, pur mancando nell'art. 599 c.p.p. una disposizione analoga a quella dell'art. 442, comma terzo,
stesso codice, anche la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali deve essere notificata all'imputato non comparso, a norma degli art. 127, comma settimo, e 128 stesso codice, e dalla data della notificazione decorre il termine per impugnare" (sez. un. n. 1 del 2000, Tuzzolino, riv. 216237).
Nel caso in esame, pertanto, erroneamente non è stato dato avviso del deposito della sentenza all'imputato non comparso e, per l'effetto, qualificato assente, essendosi ritenuto che il termine per impugnare decorresse dalla data della pubblicazione della pronuncia, effettuata ai sensi del citato art. 545, co. 2, c.p.p., secondo quanto deve desumersi dalla attestazione della irrevocabilità della sentenza apposta alla scadenza del termine di quindici giorni decorrente dalla predetta data di pubblicazione della sentenza. Tanto premesso sul piano procedurale, osserva la Corte che i motivi di ricorso costituiscono esclusivamente una censura in punto di fatto in ordine all'accertamento della natura boschiva dell'area oggetto dell'intervento abusivo, e, quindi, afferiscono alla valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità.
La sentenza impugnata, peraltro, ha accertato in modo del tutto esaustivo la natura dell'area oggetto dell'intervento abusivo quale bosco, pertanto soggetto alla tutela di cui alla disposizione violata, tenendo conto di tutte le risultanze processuali, tra le quali sono stati valorizzati i rilievi fotografici più recenti di tale area, di talché l'accertamento sul punto è immune da vizi logici e si sottrae ad ogni censura.
La prescrizione verificatasi successivamente all'emanazione della sentenza impugnata inoltre non è deducibile quale motivo di ricorso per cassazione, non costituendo una censura avverso la decisione, (sez. un. 11.9.2001 n. 33542, Cavalera, riv. 219531). Il ricorso deve essere, perciò, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, c.p.p.. Per completezza di esame va, infine, rilevato che l'inammissibilità dell'impugnazione, qualunque ne sia la causa, e cioè originaria, per la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p. (sez. un. 11.11.1994, Cresci) o derivante dall'enunciazione di motivi non consentiti - che ricorre nella fattispecie in esame - e dalla enunciazione di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (sez. un. 30.6.1999, Piepoli) o, infine, derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso (sez. un. 22.11.2000, De Luca), preclude l'esame della sussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue l'onere delle spese del procedimento, nonché del pagamento di una somma, che viene fissata in ragione dei motivi della inammissibilità nella misura di euro 500,00 alla Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di carenza di colpa della parte ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte Cost., sent. n. 186/2000 in G.V. 21.6.2000 n. 26).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente TI RI al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 23 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2005