Sentenza 27 ottobre 2015
Massime • 1
L'illeggibilità della sottoscrizione del sindaco di un Comune conferente la procura alla lite e l'omessa indicazione del suo nome nel testo dell'atto sono irrilevanti qualora l'indicazione nominativa sia con certezza desumibile da un atto, di data certa, anteriore al conferimento del mandato (nella specie, la delibera della giunta comunale di autorizzazione del sindaco a costituirsi in giudizio, depositata unitamente all'atto di costituzione in giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/10/2015, n. 21780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21780 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2015 |
Testo completo
ORIGINALE ITALIAN 1780/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' CIVILE DANNI DA Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente - FRANA PROVOCATA DA ATTIVITA' ESTRATTIVADott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere - Ud. 10/06/2015 - PU Dott. PAOLO D'AMICO Consigliere - Ca 21780 R.G.N. 5228/2012 Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Consigliere - Rep. e.
1. Dott. ANTONELLA PELLECCHIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5228-2012 proposto da: NG NN, NG BE, ON AN, quali ex soci e il primo anche quale ex ed unico liquidatore nominato con potere di rappresentanza della G.I.S. s.n.c. di GO NI & C in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 26 febbraio 2003, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO St TESSAROLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato 2015 GIOVANNI DAL SANTO giusta procura in calce al ricorso;
1632
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI SANTORSO 00280750241;
- intimato -
Nonché da: COMUNE DI SANTORSO 00280750241, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell'avvocato CHIARA CACCIAVILLANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IVONE CACCIAVILLANI giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente incidentale -
contro
ON AN, NG BE, NG NN quali soci quali ex soci e il primo anche quale ex ed unico liquidatore nominato con potere di rappresentanza della G.I.S. SNC DI NG NN E C. IN LIQUIDAZIONE, cancellata dal registro delle imprese in data 26 febbraio 2003, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO TESSAROLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI DAL SANTO giusta procura in calce al ricorso principale;
- controricorrenti all'incidentale - avverso la sentenza n. 1829/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/08/2011 R.G.N. 3251/2005; श्री udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l'Avvocato FEDERICA SCAFARELLI per delega;
Ric. 2012 n. 5228 -2- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale, assorbito quello principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato nel 1982 il Comune di Santorso conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vicenza, la G.I.S. s.n.c., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti a seguito di un movimento franoso provocato dall'attività estrattiva svolta dalla convenuta nonché all'esecuzione dei lavori necessari per scongiurare il pericolo di ulteriori frane. Deduceva in particolare il Comune che i fondi di cui era proprietario, riportati al foglio n. 4, sez. B, mappali 2, 13 e 151, delimitanti la cava “Sabbianare", a seguito di due frane verificatesi il 19 gennaio 1978 e il 22 febbraio 1979, avevano subito danni e che dette frane erano causalmente riconducibili all'attività estrattiva esercitata dalla convenuta, che doveva pertanto essere ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 2050 c.c. e degli artt. 35 e 45 r.d. n. 1443 del 1927. La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda e ne chiedeva il rigetto, negando ogni sua responsabilità per gli eventi franosi indicati dall'attore a fondamento della pretesa risarcitoria. Successivamente la causa veniva riunita ad altra instaurata dinanzi al medesimo Tribunale da IO, OM, LI e TT SS nei confronti della G.I.S. s.n.c. per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'immobile di loro proprietà, sito in prossimità della cava della convenuta, a seguito degli stessi eventi franosi cui aveva fatto riferimento il Comune di Santorso. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 28 ottobre 2004, ritenuto che, alla luce dei risultati della c.t.u., doveva ritenersi accertata l'esistenza del nesso causale tra la condotta di coltivazione della cava e Ric. 2012 n. 5228 -3- il danno patito dall'attore e che, invece, con riferimento alla domanda risarcitoria formulata dai fratelli SS non risultava provata non solo l'esistenza di un nesso causale con l'attività di cava della convenuta ma nemmeno la sussistenza dei danni lamentati, rigettava la domanda proposta dei fratelli SS, condannava la G.I.S. s.n.c. a risarcire i danni subiti al Comune di Santorso e ad eseguire i lavori di ripristino in sicurezza del territorio interessato dalle conseguenze dei movimenti franosi imputabili alla convenuta. Avverso tale decisione la G.I.S. s.n.c. di GO NI & C. proponeva appello, cui resisteva il Comune. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 23 agosto 2011, in parziale accoglimento del gravame, condannava la società appellante al pagamento, in favore del Comune di Santorso, della somma complessiva di euro 4.055,74, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, rigettava ogni altro motivo d'appello e regolava fra le parti le spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte di merito GO NI, ON ND e GO RO, quali ex soci ed il primo anche quale ex e unico liquidatore nominato con poteri di rappresentanza della G.I.S. s.n.c. di GO NI & C., cancellata dal registro delle imprese della provincia di Vicenza in data 26 febbraio 2003 per intervenuto scioglimento volontario della stessa, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Il Comune di Santorso ha resistito con controricorso contenente anche St ricorso incidentale tardivo fondato su un unico motivo, cui hanno resistito i ricorrenti con controricorso. Sia i ricorrenti che il controricorrente ricorrente incidentale hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Ric. 2012 n. 5228 -4- 1. Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del controricorso e ricorso incidentale tardivo sollevata dai ricorrenti principali sul rilievo della mancata indicazione, nel predetto atto e nella procura a margine dello stesso, della persona fisica che ricopre la carica di sindaco del Comune di Santorso e della illeggibilità della sottoscrizione della procura, con conseguente incertezza ad avviso dei ricorrenti – sulla persona del conferente, il che renderebbe invalida la procura e, quindi, inammissibile il controricorso e il ricorso incidentale.
1.1. L'eccezione é infondata, perché risulta depositata, unitamente al controricorso e ricorso incidentale tardivo, la delibera di GM n. 51 del 12 marzo 2012 di autorizzazione a resistere in giudizio che identifica il sindaco nella persona di RO Menegozzo. Ritiene il Collegio che, in tema di procura alla lite, apposta in calce o a margine dell'atto con cui sta in giudizio un Comune, l'illeggibilità della sottoscrizione del sindaco conferente e l'omessa indicazione del suo nome nel testo dell'atto sono irrilevanti sia quando l'indicazione nominativa sia espressamente contenuta nella procura, sia quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di detta specifica carica, potendosi agevolmente verificare presso l'ente l'identità del sindaco pro-tempore, sia qualora il nome e la qualità del sindaco, nella veste di rappresentante del comune, sia desumibile come nel caso - all'esame da un atto, di data certa, anteriore al conferimento del - mandato, come la delibera della giunta comunale di autorizzazione del sindaco medesimo a costituirsi in giudizio (Cass. n. 19562 del 19/12/2003; Cass. n. 21497 del 07/11/2005; v. pure Cass., sez. un., n. 4810 del 07/03/2005; Cass. n. 21405 del 10/10/2014, soprattutto in motivazione). Ric. 2012 n. 5228 -5- 2. Va quindi esaminato, seguendo l'ordine logico, l'unico motivo del ricorso incidentale tardivo, con cui il Comune di Santorso lamenta la "nullità del giudizio di appello ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”. Sostiene il predetto ente che dal ricorso principale e dalla documentazione prodotta dai ricorrenti principali risulta che la G.I.S. s.n.c. di GO NI & C. è stata cancellata dal registro delle imprese della provincia di Vicenza in data 26 febbraio 2003, quando era ancora pendente il giudizio di primo grado e che, questa circostanza, in precedenza celata al Comune, comporta che detta società deve considerarsi estinta dal 1° gennaio 2004 secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 4060 del 22 febbraio 2010 – con conseguente nullità dell'atto di appello, per essere stato proposto da soggetto inesistente, e per invalidità della procura, perché conferita dal rappresentante legale della società poi estinta a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore in primo grado.
2.1. Il motivo è infondato, alla luce del principio affermato da questa Corte e secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di Ric. 2012 n. 5228 -6- modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, c.p.c. (Cass. 31 ottobre 2014, n. 23141; v. pure Cass., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295). Ne consegue che non sussistono le eccepite nullità dell'atto di appello, del secondo grado di giudizio e della sentenza emessa all'esito dello stesso e neppure può ritenersi, pertanto, che la sentenza di primo grado sia passata in giudicato.
3. Il ricorso incidentale va, quindi, rigettato.
4. Con il primo motivo del ricorso principale, rubricato "dichiarazione del procuratore della convenuta nella comparsa di costituzione contenuto confessorio mandato rilasciato a margine della copia - notificata della citazione mancato conferimento di potere a - mancata sottoscrizione della parte convenuta della confessare - comparsa - insussistenza", i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostengono che erroneamente la Corte di merito avrebbe attribuito valore confessorio alla proposta di acquisto di tutto il terreno di proprietà del Comune avanzata dalla società GIS nella comparsa di costituzione al fine di tacitare ogni pretesa di danno. Ad avviso dei ricorrenti, tale proposta non avrebbe valore confessorio perché да contenuta nell'atto difensivo non sottoscritto dal legale rappresentante della indicata società, il quale aveva conferito la procura a margine della copia dell'atto di citazione notificato dal Comune e tale procura non contemplava il potere specifico di effettuare confessioni spontanee. Ric. 2012 n. 5228 -7- 5. Con il secondo motivo, rubricato "dichiarazione procuratore contenuto confessorio - trascrizione parziale - esclusione", i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. Ad avviso dei ricorrenti, la Corte avrebbe erroneamente attribuito ad una frase contenuta nella comparsa di costituzione -avente ilseguente tenore: “la GIS, anche se non può essere ritenuta responsabile, propone qui di tacitare ogni pretesa di danno con l'acquisto ed il pagamento del giusto prezzo di tutto il terreno in loco di proprietà del comune stesso e si dichiara pronta a pagarlo ad un prezzo equo da stabilirsi come se il movimento franoso non avesse per niente intaccato la proprietà" valore confessorio dell'avvenuto - coinvolgimento nella frana dei mappali 2, 13 e 151 del Comune laddove tale fatto era rimasto controverso, sia perché la proposta di cui alla predetta frase era chiaramente formulata a condizione che il Comune di Santorso avesse effettivamente subito il danno lamentato, sia perché tale proposta era stata fatta solo a fini transattivi. La Corte avrebbe, quindi, motivato sul punto insufficientemente, in quanto avrebbe valutato parzialmente lo scritto difensivo del legale della società convenuta e ne avrebbe tratto conseguenze logico-giuridiche errate.
6. I motivi primo e secondo del ricorso principale, che, essendo strettamente connessi, ben possono essere trattati unitariamente, sono infondati. La Corte di merito non ha attribuito, nella sentenza impugnata, alcun valore confessorio alla frase in questione ma si è limitata a ritenere che la stessa contenga mere ammissioni che ben può fare il difensore senza necessità di specifica procura al riguardo e che ben possono essere Ric. 2012 n. 5228 -8- considerate indizi e sotto tale aspetto sono valutabili dal giudice, anche quale unica fonte probatoria, per la formazione del suo convincimento (Cass. n. 2806 del 23/04/1983; Cass. n. 7551 del 16/12/1986; Cass. n. 19191 del 30/09/2005).
3. Con il terzo motivo rubricato "esito C.T.U. - esclusione del danno ai mn. 2, 13,151 mancata negazione del loro coinvolgimento ammissione implicita del danno - esclusione", i ricorrenti deducono che la Corte di merito avrebbe errato nel considerare che anche il comportamento processuale successivo della convenuta avrebbe consentito di ritenere sussistenti "i fatti addotti" dall'attore, senza indicare specificamente in motivazione quali fossero tali comportamenti della società convenuta. Inoltre, ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il principio di non contestazione, incorrendo nella violazione dell'art. 167 c.p.c. nel testo anteriore alle novelle del e non applicabili ai procedimenti iniziati 1990 del 2009, antecedentemente.
4. Con il quarto motivo (v. p. 13 del ricorso), privo di specifica rubrica, i ricorrenti lamentano vizi della motivazione a causa di una obiettiva insufficienza del procedimento logico che avrebbe indotto la Corte di merito ad escludere la rilevanza della consulenza tecnica, affermando che il C.T.U. sarebbe incorso in un duplice errore, il primo consistente nella “individuazione dei mappali corrispondenti al territorio comunale" franato, il secondo relativo alla "determinazione dell'estensione di detti terreni". Sostengono i ricorrenti che la Corte St territoriale, pur affermando di aver valutato la c.t.u. e il contegno processuale, non avrebbe però specificato né il tipo di errore commesso dal perito né la ragione per la quale avrebbe ritenuto di considerare errato, sul fatto decisivo della individuazione dei mappali Ric. 2012 n. 5228 -9- comunali eventualmente coinvolti dalla frana, l'accertamento affidato al tecnico nominato dal Tribunale, nel quale sarebbero contenuti elementi diretti di giudizio sull'infondatezza dei fatti allegati, né quella per la quale ha ritenuto di considerare maggiormente attendibile il comportamento processuale della parte. Pertanto sul punto la motivazione della Corte sarebbe ad avviso dei ricorrenti - insufficiente perché non darebbe conto dei criteri preferenza di un semplice argomento di prova rispetto a prove dirette contrarie già acquisite (c.t.u.), ad ammissioni da parte dell'ente e del suo consulente e a una perizia di parte effettuata con i migliori mezzi tecnici odierni, confermativa del non convincimento dei mn. 2, 13 e 151. 5. Il terzo e il quarto motivo, essendo strettamente connessi, ben possono essere unitariamente scrutinati e sono da disattendere. Ed invero va anzitutto rilevato che la Corte di merito, precisando a p. 6 della sua sentenza che la società appellante non aveva mai contestato il coinvolgimento dei territori comunali di cui ai predetti mappali nella frana di cui si discute in causa e che la proposta di acquisto formulata in comparsa implicava il riconoscimento di un tale coinvolgimento, ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità ed espressamente richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui, nei giudizi instaurati con rito ordinario anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 (che ha modificato il primo comma dell'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda), perché i fatti addotti da una parte possano essere considerati incontroversi e non richiedano quindi una prova specifica non basta che essi non siano contestati dalla - controparte, ma è necessario che questa li ammetta espressamente, ovvero assuma una condotta processuale che presupponga la loro Ric. 2012 n. 5228 -10- sussistenza (Cass. n. 10815 del 08/06/2004; Cass. n. 20211 del 16/11/2012). Non sussiste, quindi, la lamentata violazione di legge. Inoltre, al di là di quanto indicato nelle rubriche dei mezzi all'esame, con gli stessi i ricorrenti tendono ad una rivalutazione del merito della controversia, non ammissibile in questa sede, evidenziandosi, peraltro, che spetta al giudice del merito la valutazione delle risultanze istruttorie e che nel caso all'esame la motivazione è al riguardo immune da vizi logici o giuridici.
6. Con il quinto motivo, rubricato “riforma della sentenza di primo grado relativamente alla "condanna della GIS all'esecuzione [di] quei lavori per risarcire in forma specifica il danno patito dal Comune ai suoi immobili"", i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1171 e 1172 c.c., deducendo che la Corte di merito avrebbe riformato sul punto evidenziato in rubrica la decisione del Tribunale ritenendo tali opere come lavori di messa in sicurezza dal contenuto nunciatorio e non risarcitorio, in tal modo escludendo la contestazione dell'appellante circa la duplicazione inammissibile del risarcimento del : danno mediante una diversa qualificazione giuridica della domanda. Ad avviso dei ricorrenti non sussisterebbero nella specie i presupposti delle azioni di enunciazione.
6.1. Il motivo é inammissibile, sia perché con la sentenza impugnata della Corte di merito non ha riformato la decisione del Tribunale in relazione alla condanna ad eseguire i lavori di messa in sicurezza St dell'area coinvolta dal fenomeno franoso, essendosi la medesima Corte limitata a precisare che tale condanna non ha contenuto risarcitorio, sicché non sussiste la lamentata illegittima duplicazione del risarcimento dei danni in favore del Comune, e sia perché i ricorrenti, Ric. 2012 n. 5228 -11- con il mezzo all'esame, tendono, comunque, a riproporre questioni di merito non censurabili in questa sede.
7. Anche il ricorso principale deve essere, pertanto, rigettato.
8. Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, va disposta l'integrale compensazione tra le stesse delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, li rigetta entrambi e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2015. Il Consigliere Il Presidente nsore Il Fauzionario Giudi Innocenze BATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 27 OTT 2015 Funzionario Gludiziario Innocenzo BATTISTA Ric. 2012 n. 5228 -12-