Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 17.04.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1068/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Soliera (MO), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Cristina Bergamini e
Giuditta Caterina Paganelli;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Frascati (RM), Piazza del Mercato n. 18;
RESISTENTE-CONTUMACE contro
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Tre Torri n. 1;
RESISTENTE-CONTUMACE
Avente ad oggetto: trattamento di fine rapporto - versamento al Fondo di previdenza complementare - dimissioni - giusta causa - indennità sostitutiva del preavviso pagina 1 di 8
Il procuratore del ricorrente conclude come da note autorizzate del 17.04.2025: “Nel merito accertare il diritto di credito del Sig. nei confronti di a titolo di trattamento Parte_1 CP_1 di fine rapporto, per la somma complessiva di € 9.999,75 e l'inadempimento della società convenuta dell'obbligazione derivante dalla delegazione di pagamento in favore del Fondo
Alleata Previdenza, avendo omesso di conferire al Fondo il 100% del trattamento di fine rapporto maturato ed i ratei mensili trattenuti, per complessivi € 9.999,75; di conseguenza condannare
(CF , in persona del legale rappresentante pro – tempore, con CP_1 P.IVA_1 sede legale in Frascati (RM) piazza del Mercato 18, al versamento della somma di € 9.999,75 al
Fondo di previdenza complementare di , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro – tempore, con sede in Milano, Piazza Tre Torri, 1(C.F. – P.I. P.IVA_3
) e in particolare al Fondo Alleata Previdenza intestato al sig. P.IVA_2 Parte_1
(adesione n. 601350043 e polizza n. 24678129), il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate, dal dovuto al saldo.
Inoltre, accertare e dichiarare che le dimissioni del Sig. sono state rese per giusta causa, per cui è dovuta al medesimo Pt_1
l'indennità sostitutiva del preavviso, pari a 45 giorni di calendario, per il complessivo importo di
€ 11.073,51, e per l'effetto condannare
(CF , in persona del legale rappresentante pro – tempore, con CP_1 P.IVA_1 sede legale in Frascati (RM) piazza del Mercato 18, al pagamento, in favore del Sig.
[...]
, della somma di € 11.073,51 a titolo di indennità di preavviso, oltre alla rivalutazione Pt_1 monetaria ed agli interessi legali sulle somme via via rivalutate.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 25.06.2024, contenente istanza cautelare di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e per sentir condannare la convenuta
[...] Controparte_2 Controparte_1
pagina 2 di 8 da un lato, al versamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di previdenza complementare denominato “Alleata Previdenza”, gestito da Controparte_2
ammontante a complessivi €. 9.999,75 e, dall'altro lato, al pagamento
[...] dell'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata in €. 11.073,51.
2. Nonostante la regolarità della notifica, e Controparte_1 Controparte_2 non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
[...]
3. Con ordinanza resa in data 11.07.2024 veniva confermato il sequestro conservativo delle somme, dei crediti e dei beni mobili e immobili di fino Controparte_1 alla concorrenza di €. 30.000,00, già autorizzato con decreto inaudita altera parte dell'1.07.2024.
4. Sul merito
4.1. La ricostruzione fattuale formulata nel ricorso introduttivo trova riscontro nella documentazione versata in atti. Risulta infatti per tabulas che:
- ha lavorato alle dipendenze di dal 06.04.2021 sino al Parte_1 Controparte_1
17.10.2022, come responsabile commerciale di area, inquadrato come impiegato di 1° livello del CCNL terziario;
1
- all'atto dell'assunzione, il ricorrente ha aderito, ex art. 8, comma 7, D. Lgs. n.
252/2005, al Fondo integrativo denominato “Alleata Previdenza”, istituito presso destinando integralmente il trattamento di fine rapporto al Controparte_2 fondo di previdenza (cfr. adesione n. 601350043 - polizza n. 24678129 2);
- il ricorrente ha presentato richiesta di intervento all' di Modena, Controparte_3 denunciando il mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di luglio e agosto 2022 e delle spese sostenute per le trasferte, nonché l'omesso versamento delle quote di Pt_2 al fondo di previdenza complementare prescelto;
3
- persistendo l'inadempimento datoriale, l'attore ha rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 17.10.2022 (decorrenti dal 18.10.2022); 4
- con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 49 del 03.03.2023, l'intestato
Tribunale ha ingiunto a il pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di €. 25.817,96 (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali), per saldo retribuzioni arretrate dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022; tale decreto è divenuto definitivo per mancata opposizione. 5
4.2. Sul mancato versamento delle quote di T.F.R. al Fondo di previdenza complementare
4.2.1. La struttura del rapporto costituitosi tra lavoratore, datore di lavoro e fondo di pensione, a seguito della scelta manifestata dal lavoratore per la destinazione del trattamento di fine rapporto, ripete il modello tipico della delegazione di pagamento e del mandato a riscuotere proprio sulla scorta della dichiarazione di adesione al Fondo, con la quale il lavoratore ha delegato il datore di lavoro a prelevare dalla retribuzione e dalla quota annuale del T.F.R. i contributi previsti.
Stante la distinzione del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando - e quello tra lavoratore e Fondo di previdenza complementare - di natura contrattuale per il conseguimento di una prestazione previdenziale integrativa, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo - il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito (cfr. Cass. n. 18477/2023).
La Suprema Corte ha osservato che “anche nel vigore della disciplina riformata dei fondi di previdenza complementare va mantenuta ferma la qualificazione della natura contributiva dei versamenti effettuati dal datore di lavoro in proprio ed anche per conto dei lavoratori stessi”, tanto desumendosi dal fatto che l'obbligo nasce da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, il quale è finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, che costituisce un ulteriore beneficio per il lavoratore ma non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro. Sicché, “il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà 5 Cfr. doc.ti 8,9. pagina 4 di 8 percepire la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto” (Cass. n. 2406/2022, Cass. S.U. n. 16084/2021).
La giurisprudenza ha riconosciuto, quale tutela attivabile in caso di omissione dei versamenti contributivi al fondo integrativo da parte del datore di lavoro, la legittimazione ad agire del lavoratore per la tutela del diritto all'integrità della sua posizione assicurativa. Così Cass. n. 2406/2022: “Il lavoratore ben può agire per ottenere coattivamente il versamento delle somme da parte del datore di lavoro che le abbia trattenute.
Quello che invece non può fare perché le finalità della disciplina legislativa sono quelle di assicurare una speciale tutela ai fondi complementari per garantirne il funzionamento, è proprio chiedere la restituzione degli importi trattenuti.”
4.2.2. Fermo restando il diritto di ad agire per ottenere la Parte_1
condanna di al versamento delle quote di T.F.R. al fondo prescelto, si Controparte_1
osserva che il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.
S.U., n. 13533/2001, Cass. n. 13685/2019).
Parte ricorrente ha ottemperato al proprio onere probatorio, avendo allegato il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa azionata in giudizio. Essa, infatti, ha prodotto la polizza di adesione al fondo “Alleata Previdenza” del 06.04.2019, nonché la dichiarazione negativa di del 20.06.2024, attestante il mancato Controparte_2 versamento al fondo delle quote di T.F.R. relative alla posizione di 6 Parte_1
(confermata dalla mail del 19.06.2024 7). La documentazione versata in atti comprova che la datrice di lavoro, nel corso del rapporto lavorativo, ha omesso di versare al fondo di previdenza complementare le quote di T.F.R. maturate e trattenute sulle retribuzioni mensili del ricorrente. Le trattenute sullo stipendio sono attestate dalle buste paga (€. 52,26 mensili;
cfr. voce “quota TFR a
Fondi” 8). L'ammontare del T.F.R. risulta dalla busta paga di novembre 2022 e dal prospetto di calcolo del 06.12.2022, per complessivi €. 9.999,75 lordi. 9 va, quindi, condannata a versare al fondo “Alleata Previdenza” la Controparte_1
complessiva somma di €. 9.999,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4.3. Sull'indennità sostitutiva del preavviso
Il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso nel caso di dimissioni per giusta causa, così come stabilito dagli artt. 2118, comma 2 e 2119, comma 1, cod. civ.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il dipendente può recedere immediatamente dal rapporto, senza obbligo di dare il preavviso, in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro. Nella nozione di giusta causa vanno compresi non soltanto le ipotesi di inadempimento contrattuale, ma anche tutti quei fatti che pur essendo oggettivamente determinati da un comportamento lecito appaiano idonei a determinare in uno di essi la immediata impossibilità di continuare a mantenere in vita il rapporto medesimo (cfr. Cass. n. 12768/1997). La mancata corresponsione della retribuzione per un periodo significativo può costituire giusta causa di dimissioni (cfr.
Cass. 7711/2019, Cass. n. 24432/2022).
Nella specie, è stato dimostrato il prolungato e grave inadempimento datoriale, tale da giustificare il recesso per giusta causa, stante il mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022, circostanza corroborata dal decreto ingiuntivo n. 49/2023, non opposto dalla convenuta. Risultano dunque sorrette da giusta causa le dimissioni del ricorrente datate 17.10.2022, con conseguente diritto a percepire l'indennità di mancato preavviso, ammontante a complessivi €. 11.073,51. Tale importo
è parametrato alla retribuzione globale di fatto e ai 45 giorni di calendario previsti per i dipendenti di 1° livello con anzianità inferiore ai 5 anni (cfr. artt. 234 e 235 CCNL
Settore terziario 10).
Sulla somma di €. 11.073,51 spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro al saldo.
5. Sulle spese di lite
5.1. Le spese di lite - comprese quelle della fase cautelare - devono essere poste a carico di in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi Controparte_1
secondo i parametri del D.M. n. 147/2022; lo scaglione di riferimento è quello da €.
5.200,00 a €. 26.000,00.
5.2. Siccome la presente controversia scaturisce dalla condotta inadempiente del datore di lavoro, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
77/2018), tra il ricorrente e mera destinataria dei Controparte_2 versamenti oggetto della delegazione di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) CONDANNA a versare al Fondo di previdenza complementare “Alleata Controparte_1
Previdenza”, istituito presso e intestato a Controparte_2 Parte_1
(adesione n. 601350043 e polizza n. 24678129), la complessiva somma di €.
9.999,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) CONDANNA a versare a la somma di €. 11.073,51, a Controparte_1 Parte_1 titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18.12.2022 al saldo;
3) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, Controparte_1 che liquida nella complessiva somma di €. 5.237,00, di cui €. 237,00 per anticipazioni e
€. 5.000,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, 10 Cfr. doc. 15 (pag. 148): nota “Art. 241 Accordo 26.02.2011”. Cfr. art. 235: “Ai sensi del 2° comma dell'art. 2118 del codice civile in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 195, corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.” pagina 7 di 8 I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.;
4) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra il ricorrente e
[...]
Controparte_2
Modena, 28 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1. 2 Cfr. doc. 6. 3 Cfr. doc. 2. 4 Cfr. doc.
3. pagina 3 di 8 6 Cfr. doc. 12: “Si dichiara che alla data odierna nessun versamento risulta abbinato al fondo pensione Alleata Previdenza n. 24678129 da parte dell'impresa per l'Aderente CF CP_1 Parte_1
, data adesione 06/04/2019. In merito al contributo mancante si fa fede a quanto C.F._2 comunicato in precedenza all' interessato, ovvero tutto il contributo TFR dalla data di assunzione alla data della cessazione del rapporto di lavoro;
per quanto riguarda la rivalutazione del TFR rimasto in azienda, viene applicato un coefficiente di rivalutazione del 1,5%+75% dell'inflazione sul montante al 31/12 di ogni singolo anno.” 7 Cfr. doc. 13. pagina 5 di 8 8 Cfr. doc. 14. 9 Cfr. doc.ti 5,14. pagina 6 di 8