TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/01/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 11882/2022 R.G. promosso da:
rappresentato e difeso da sè medesimo Parte_1
- opponente –
C O N T R O
- rappresentata e difesa, con mandato in atti, Controparte_1
dall'avv. G. Chiarelli
- opposto –
Oggetto: opposizione ad avviso di fermo amministrativo
jFATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/11/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva rituale opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
01480202200002775000 sull'autovettuta Nissan Qashqai 1.5 dci 2 WD tg. ET 043 RY, notificato in data 6/10/2022 per le ragioni diffusamente illustrate nell'atto introduttivo;
chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità del predetto preavviso di fermo.
Si costituiva parte resistente, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All'udienza del 14/10/2024, parte ricorrente dava atto di aver aderito alla definizione agevolata in data 27/6/2023 e parte resistente chiedeva un breve aggiornamento dell'udienza onde svolgere le dovute verifiche.
All'udienza odierna, preso atto del deposito della documentazione da cui è emersa la adesione del ricorrente alla definizione agevolata (rottamazione quarter) nonchè dei pagamenti eseguiti, parte ricorrente ha invocato l'estinzione del giudizio e parte resistente ha aderito alla richiesta di controparte, non essendovi prova dell'avvenuto pagamento di tutte le rate. ***
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio;
ed invero, in caso di adesione alla
Rottamazione quater in pendenza di giudizio, l'estinzione del processo non richiede il pagamento integrale delle somme dovute.
Allo scopo, sono, infatti, sufficienti la trasmissione dell'istanza, corredata dall'impegno a rinunciare al giudizio, il provvedimento di accoglimento dell'agente della riscossione e la prova dei pagamenti effettuati sino alla data di richiesta dell'estinzione, così come statuito con ordinanza 11 settembre 2024 n. 24428 della Corte di Cassazione e così come avvenuto nel corso del presente giudizio (cfr. all. ricorso).
Quanto alle spese del giudizio, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte
(Cass. 11540/2019), secondo cui non si deve far luogo alla regolazione delle spese processuali perché il contenuto della definizione anticipata assorbe il costo del processo pendente, vi è non luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott.ssa
Emanuela Foggetti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa istanza o
[...] Controparte_1
eccezione disattese, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
non luogo a provvedere sulle spese.
Bari, 20/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 11882/2022 R.G. promosso da:
rappresentato e difeso da sè medesimo Parte_1
- opponente –
C O N T R O
- rappresentata e difesa, con mandato in atti, Controparte_1
dall'avv. G. Chiarelli
- opposto –
Oggetto: opposizione ad avviso di fermo amministrativo
jFATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/11/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva rituale opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
01480202200002775000 sull'autovettuta Nissan Qashqai 1.5 dci 2 WD tg. ET 043 RY, notificato in data 6/10/2022 per le ragioni diffusamente illustrate nell'atto introduttivo;
chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità del predetto preavviso di fermo.
Si costituiva parte resistente, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All'udienza del 14/10/2024, parte ricorrente dava atto di aver aderito alla definizione agevolata in data 27/6/2023 e parte resistente chiedeva un breve aggiornamento dell'udienza onde svolgere le dovute verifiche.
All'udienza odierna, preso atto del deposito della documentazione da cui è emersa la adesione del ricorrente alla definizione agevolata (rottamazione quarter) nonchè dei pagamenti eseguiti, parte ricorrente ha invocato l'estinzione del giudizio e parte resistente ha aderito alla richiesta di controparte, non essendovi prova dell'avvenuto pagamento di tutte le rate. ***
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio;
ed invero, in caso di adesione alla
Rottamazione quater in pendenza di giudizio, l'estinzione del processo non richiede il pagamento integrale delle somme dovute.
Allo scopo, sono, infatti, sufficienti la trasmissione dell'istanza, corredata dall'impegno a rinunciare al giudizio, il provvedimento di accoglimento dell'agente della riscossione e la prova dei pagamenti effettuati sino alla data di richiesta dell'estinzione, così come statuito con ordinanza 11 settembre 2024 n. 24428 della Corte di Cassazione e così come avvenuto nel corso del presente giudizio (cfr. all. ricorso).
Quanto alle spese del giudizio, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte
(Cass. 11540/2019), secondo cui non si deve far luogo alla regolazione delle spese processuali perché il contenuto della definizione anticipata assorbe il costo del processo pendente, vi è non luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott.ssa
Emanuela Foggetti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa istanza o
[...] Controparte_1
eccezione disattese, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
non luogo a provvedere sulle spese.
Bari, 20/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 2 di 2