Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01238/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01647/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1647 del 2024, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Nunzio Pinelli e Natale Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore sito in Palermo, piazza Virgilio n. 4;
contro
l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità ILna - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS-del 26/06/2024, con il quale si è nuovamente ordinata la rimozione delle opere che si assumono abusivamente realizzate in immobile in contrada Calabianca di Castellammare del Golfo, ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di cui al precedente punto, rigetto risultante ope legis per silenzio;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli sopra indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità ILna - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento -OMISSIS-del 26 giugno 2024 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha disposto la rimozione delle opere abusivamente realizzate su un immobile sito in contrada Calabianca a Castellammare del Golfo, catastalmente identificato al foglio -OMISSIS- particelle-OMISSIS-del predetto Comune.
In fatto gli istanti deducono che, in qualità di proprietari del predetto immobile, hanno avviato opere di ristrutturazione per le quali hanno poi presentato alla Soprintendenza di Trapani richiesta di compatibilità paesaggistica postuma il 24 febbraio 2021.
Seguiva un primo provvedimento di reiezione della Soprintendenza, avverso il quale è stato proposto ricorso gerarchico e poi, una volta respinto per EN , ricorso giurisdizionale che questo TAR accoglieva con sentenza n. 1499 del 3 maggio 2024.
La pronuncia faceva salva la riedizione del potere nell’ambito conformativo della sentenza, potere che la Soprintendenza di Trapani esercitava.
Pertanto, previo avvio del procedimento volto al rigetto ed acquisizione delle rituali deduzioni, la Soprintendenza procedeva con il provvedimento in questa sede gravato di nuovo diniego.
I ricorrenti, quindi, presentavano un nuovo gravame gerarchico in data 16 luglio 2024 a cui non seguiva alcuna decisione dell’amministrazione. Gli istanti, infine, proponevano l’odierno ricorso, avverso anche il silenzio serbato dalla Soprintendenza sul ricorso gerarchico, affidato ai seguenti motivi:
I. A dire degli istanti, il provvedimento ora gravato ricalcherebbe in gran parte quello precedente che questo Tribunale ha già dichiarato illegittimo per le ragioni espresse in motivazione, da qui l’elusione del giudicato nascente sulla sentenza n. 1499/24. Inoltre, l’amministrazione non avrebbe confutato i rilievi proposti dai ricorrenti in sede procedimentale dopo il preavviso di rigetto in violazione dell’art. 13, comma 2, l.r. 7/19;
II. L'amministrazione sarebbe nuovamente incorsa in errore nel considerare l’intervento in zona vincolata paesaggisticamente quale nuova costruzione invece di una mera ristrutturazione edilizia alla luce della recente novella legislativa apportata all’art. 3 del T.U.E. e riguardante le ristrutturazioni in ambiti vincolati. Peraltro, i ricorrenti sostengono che ogni variazione sostanziale era, al tempo dell’emissione del provvedimento, del tutto consentita, con la conseguenza che il provvedimento avrebbe dovuto osservare la nuova normativa a quel tempo vigente.
Inoltre, sarebbero errati i richiami al contrasto con le N.T.A. del Piano Territoriale Paesaggistico e al vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 15 della L.R. 78/76, stante che le opere su edifici preesistenti al vincolo sono consentite con l’unico limite del divieto di alterazione dei volumi già realizzati limite qui, a loro dire, osservato.
Ancora, sarebbero illegittimi i rilievi sulle parti tecniche dell’edificio (strutture interne, cordolo sommitale, finestre, ecc.), che la sentenza di questo TAR n. 1499/24 avrebbe già cassato;
III. Relativamente al rigetto del gravame gerarchico, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2 e 3 della legge 241/90 in quanto la previsione del silenzio rigetto in seno al D.P.R. 1199/71, ritenuta ad effetti meramente processuali, non esime l’amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento conseguente alla proposizione del ricorso gerarchico e con provvedimento formale e motivato. Pertanto, i ricorrenti chiedono che il Tribunale, laddove nelle more non addivenisse la decisione dell’amministrazione sul ricorso gerarchico, ordini all’Assessorato di provvedervi entro il termine che gli assegnerà nei limiti dell’art. 117 c.p.a.
Resiste in giudizio l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’identità siciliana - Soprintendenza beni culturali e ambientali di Trapani, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025 destinata alla discussione dell’istanza di sospensione degli atti, il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alla misura cautelare in vista di una ravvicinata fissazione dell’udienza di merito.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. sostanzialmente ribadendo i propri assunti difensivi.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, i ricorrenti hanno impugnano il provvedimento della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, -OMISSIS-del 26 giugno 2024, di rimozione delle opere abusivamente realizzate su un rudere di loro proprietà sito in contrada Calabianca a Castellammare del Golfo.
Il manufatto sorge in area soggetta al regime vincolistico sismico, idrogeologico, paesaggistico, ZPS ITA 010029 e SIC ITA 010017 e d’inedificabilità assoluta ex art. 15 lett. a) L.R. 78/76.
Come anticipato in narrativa, le opere sono state già oggetto di un precedente analogo provvedimento della Soprintendenza -OMISSIS-del 6 settembre 2022, con il quale l’Amministrazione ha respinto l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dai ricorrenti il 24 febbraio 2021.
Il ricorso verte essenzialmente su una presunta violazione della normativa di riferimento e cioè l’art. 15 L.r. n. 78/1976 e l’art. 15, lett. c), delle Norme di attuazione del Piano territoriale paesistico, con riferimento al paesaggio locale 6, Bacino del fiume Guidaloca, dove insiste l’opera.
2. Ciò premesso, il ricorso può essere accolto solo in parte per le seguenti ragioni.
3. In primo luogo, il Collegio non ravvisa la lamentata elusione del giudicato nascente dalla sentenza n. 1499/24 richiamata in narrativa atteso che l’amministrazione, nel rideterminarsi, ha questa volta chiaramente precisato quali sarebbero le violazioni al paesaggio in concreto nascenti dalle opere abusive avviate dai ricorrenti, colmando in tal modo il deficit di motivazione rilevato nella precedente sentenza di questa Sezione.
In particolare si evince che, rispetto al precedente analogo provvedimento annullato in s.g., questa volta l’amministrazione si è premurata di indicare nel dettaglio quali sono gli interventi lesivi del contesto posti in essere dai ricorrenti senza previa autorizzazione paesaggistica (es. modifiche nei prospetti con nuove aperture/variazioni/ampliamenti, rilevabili nel provvedimento-OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 24 dicembre 2020 del Comune di Castellammare del Golfo, e dalla documentazione fotografica prodotta agli atti e solo in parte riportate negli elaborati di rilievo);
È fuori di dubbio quindi che, in sede di riedizione del potere, questa volta l’amministrazione ha chiaramente esplicitato le ragioni a supporto del diniego di autorizzazione paesaggistica postuma, ritenendo i suddetti interventi violativi del regime vincolistico insistente sull’area, seguendo le indicazioni di cui alla sentenza n. 1499/24 nella quale si legge: “Essendo dunque pacifica la conformità dei lavori al quadro normativo astratto, la valutazione negativa della Soprintendenza, cui consegue un’evidente compressione delle facoltà generalmente riconosciute al proprietario, avrebbe dovuto essere sorretta dalla puntuale allegazione delle specifiche caratteristiche che sono state ritenute tali da implicare, in concreto, un intollerabile pregiudizio del valore paesaggistico”.
4. Così come nemmeno è fondata la censura nella parte in cui i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 13, comma 2, l.r. 7/19 secondo cui l’amministrazione nel provvedimento di rigetto deve dare conto “dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni” fornite in sede procedimentale dagli interessati in quanto, come noto, non sussiste la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, omologo dell’articolo 13 della legge regionale sul procedimento amministrativo n. 7/19 richiamato in rubrica della censura, qualora l'Amministrazione non abbia analiticamente confutato le allegazioni documentali presentate dall'interessato, essendo per legge sufficiente che ne abbia dato conto in modo sintetico.
Nel caso di specie, infatti, il provvedimento dà atto di aver analizzato le osservazioni prodotte dalla ditta incentrate essenzialmente sulla riconducibilità delle opere realizzate agli interventi di ristrutturazione edilizia e fornisce una adeguata motivazione delle ragioni della non condivisibilità della prospettazione dei ricorrenti.
5. Anche il terzo motivo deve essere respinto, in linea con quanto eccepito dalla Difesa erariale. Infatti, con l’ultimo motivo di ricorso i ricorrenti chiedono la condanna dell’Assessorato ad un pronunciamento espresso sul ricorso gerarchico proposto e su cui però si è formato un silenzio rigetto a natura provvedimentale, come previsto dall’art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il quale stabilisce che decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e, contro il provvedimento impugnato, è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica: detta disposizione va intesa nel senso che, trascorso il predetto intervallo e formatosi il silenzio rigetto, l'interessato può scegliere se proporre nel termine decadenziale ricorso giurisdizionale o straordinario avverso il provvedimento oggetto del ricorso gerarchico (rinunciando però alle eventuali censure di merito), ovvero attendere ancora la decisione dell'autorità sovraordinata - eventualmente provocandola con gli strumenti di tutela approntati dall'ordinamento - senza limiti temporali particolari, ferma la facoltà di impugnare la decisione infine assunta se sfavorevole (T.A.R., Brescia, sez. I, 11/10/2023, n. 739).
Pertanto, l'Amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi in modo espresso su un ricorso gerarchico in relazione al quale si sia già formato il silenzio - rigetto per decorrenza del termine di novanta giorni dalla relativa presentazione previsto dall'art. 6, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, fermo restando che, alla scadenza di detto termine, l'interessato può proporre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso il suddetto provvedimento nei rispettivi termini di decadenza, oppure può proporre ricorso giurisdizionale avverso il silenzio - rigetto, o ancora aspettare l'eventuale decisione tardiva dell'Amministrazione, ai fini della relativa impugnazione.
Nel caso che ci occupa, i ricorrenti hanno deciso di procedere attraverso l’impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento originariamente emesso, non potendo quindi in questa sede dichiararsi l'obbligo dell’amministrazione di esprimersi nuovamente sull’istanza presentata in via gerarchica.
6. Venendo ora al merito della vicenda, l’amministrazione assume violato il Piano Territoriale paesistico – Ambito 1 – Area dei rilievi del trapanese, di cui al D.A. del 21.03.1979 n. 729 (GURS n. 27 del 23.06.1079), nonché del D.A. n. 2286 del 20.10.2010 (GURS n. 46 del 22.10.2010).
Il richiamo è all’art. 15 delle Norme di Attuazione di detto Piano, Paesaggio Locale 6 - Bacino del fiume Guidaloca, nel quale sono evidenziate le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell’area di intervento da rispettare.
L’amministrazione precisa quindi che l’area in questione ricade all’interno della fascia di inedificabilità assoluta dei 150 mt. dalla battigia di cui all’art. 15, lett. a), L.R. 78/76), nonché all’interno della fascia di rispetto della costa individuata nella Tav. 2 del sopra richiamato P.T.P., che, ai sensi dell’art. 54 delle Norme di Attuazione, vieta nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica.
6.1. In primo luogo deve ribadirsi, come già evidenziato nella sentenza n. 1499/24, che “ non può essere invocato il vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 15 della l.r. 78 del 1976, considerato che il legislatore regionale ha espressamente consentito gli interventi di mera “ristrutturazione degli edifici esistenti”, purché realizzati nel rispetto del limite volumetrico” .
Sotto altro profilo, poi, le opere realizzate sono astrattamente ammesse anche dal Piano Territoriale Paesistico, considerato che l’art. 15, lettera c) delle Norme di attuazione individua, tra le attività compatibili con il vincolo, quelle agrituristiche, di turismo rurale e residenziale turistica, purché contenute nei limiti del “patrimonio edilizio esistente” .
Pertanto, le opere progettate e realizzate possono rientrare, seppur astrattamente, nel novero di quelle qualificabili di mera ristrutturazione edilizia dovendosi al contempo precisare però, come osservato dalla Difesa erariale, che l’accertamento in concreto dell’esistenza dei requisiti indicati dalle norme pure richiamate in ricorso (art. 15 della l.r. 78 del 1976 e art. 3 comma 1, lett. d) d.p.r. 380/01), con particolare riguardo al rispetto di volume, sagoma, prospetti etc. della nuova edificazione, compete ad altra autorità e non risulta essere oggetto precipuo dell’odierno giudizio che attiene unicamente alle violazioni di carattere paesaggistico contestate dalla Soprintendenza che è tenuta, fondamentalmente, ad accertare l’incidenza delle opere, in concreto, sui valori paesaggistici tutelati e la compatibilità con la normativa di riferimento. Peraltro, è noto che possono avere rilevanza ai fini paesaggistici, per il loro impatto visivo, anche opere edilizie che non determinano la costituzione di nuove superfici o di volumi edilizi, quali i volumi tecnici o le tettoie di dimensioni modeste (di recente, T.A.R., Milano, sez. III, 04/01/2023, n. 67), ragione per cui vanno tenute ben distinte le valutazioni urbanistico-edilizie da quelle paesaggistiche, sulle quali devono esprimersi due enti diversi, attraverso criteri di indagine in parte disancorati tra loro.
6.2. Se da un lato, quindi, devono essere condivise le difese dell’amministrazione che rivendica un autonomo ambito di valutazione, avendo chiaramente esplicitato le violazioni perpetrate dai ricorrenti con le opere in esame, dall’altro non può essere recepita la tesa della Soprintendenza che si spinge a richiedere essenzialmente l'immodificabilità totale dello stato dei luoghi. Infatti, è lo stesso Piano Paesaggistico che consente delle attività antropiche in siffatte aree, seppur limitate ed eterodirette dalle amministrazioni competenti ( “Attività compatibili: attività agro-pastorali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa e limitatamente al patrimonio edilizio esistente, attività agrituristiche e turismo rurale e residenziale-turistica” ).
Ciò detto, quindi, è astrattamente plausibile la richiesta degli istanti di procedere attraverso una ristrutturazione edilizia del rudere nell’area d’interesse, finalizzata ad esempio allo svolgimento di attività agrituristica o turistico-residenziale, mentre, ai nostri fini, deve valutarsi unicamente l’asserita violazione dell’art. 15 delle N.T.A. dell’Ambito geografico 6C (c) - Paesaggio costiero dalla Piana di Castellazzo al seno di Guidaloca – area interessata dall’intervento, che prevede tra l’altro: “il recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale; il miglioramento della fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici, e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette, aree di sosta sopra strada litoranea […]); la tutela delle emergenze geologiche e biologiche (trottoir a vermeti […]); il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi panoramici, finalizzati alla fruizione dei beni naturali e del patrimonio storico-culturale (torre di Guidaloca)”.
Sulla scorta della norma richiamata, l’Autorità paesaggistica ha constatato che la trasformazione dei luoghi e del manufatto preesistente ha comportato, tra l’altro, modifiche orografiche e nuova viabilità, così come risultano realizzati dei terrapieni in terra e pietrame che vanno a modificare la morfologia del versante.
In proposito è opinione del Collegio che l’amministrazione abbia fatto buon uso del potere riservatole dalla legge nell’individuare evidenti lesioni ai valori paesaggistici tutelati, in particolare quando ha censurato i seguenti interventi posti in essere dai ricorrenti:
- modifiche nei prospetti con nuove aperture/variazioni/ampliamenti. L’alterazione dei prospetti è ictu oculi evincibile dalla documentazione fotografica prodotta agli atti;
- una massicciata in pietrame della dimensione di mt. 3,00 x 1,60 e altezza max mt. 1,30, con realizzazione terrapieno e alterazioni orografiche. Questa alterazione, oltre ad essere di lampante evidenza dalla documentazione fotografica, comporta di fatto uno stravolgimento anche visivo dell’area in questione;
- innalzamento fuori terra con un filare di conci di tufo della cisterna esistente retrostante il manufatto, previa demolizione della soletta in calcestruzzo. Anche questo intervento non appare rispettoso dei limiti posti dal Piano Paesaggistico, nella specie gli artt. 15, lett. c), e 54 delle norme di attuazione, in quanto determina una trasformazione dei luoghi incompatibile con il delicato equilibrio paesaggistico ed ambientale che il Piano mira a tutelare;
- realizzazione di via di accesso al manufatto, con apertura di nuova strada/pista. Analogamente, tenuta in debita considerazione l’area di pregio su cui sorge il manufatto, anche l’orografia e gli accessi all’immobile devono essere coerenti con il territorio circostante. Anche in parte qua il provvedimento va quindi esente da censura;
- lo stesso dicasi per la movimentazione di terreni, il depauperamento della vegetazione autoctona e le fenditure e lesioni alla roccia per ancoraggio di ponteggi metallici, che risultano provati dalla documentazione fotografica in atti.
Di converso, il Collegio condivide le censure di parte ricorrente con riguardo alle altre osservazioni mosse a supporto del proprio diniego dall’amministrazione.
Nella specie si tratta dell’innalzamento del manufatto per la realizzazione della nuova copertura (travi in legno) di circa cm 50/60 con cordolo in c.a. e della dismissione dello strato di intonaco esterno preesistente. All’evidenza, una attività di ristrutturazione del rudere, nell’ottica di una sua futura fruizione, non può che comportare il rifacimento del tetto diruto, semmai nel rispetto dell’altezza del manufatto preesistente, e può quindi consentire la realizzazione di un cordolo di “finitura” del muro destinato a supportare le travi del tetto. Le stesse osservazioni possono essere adoperate in relazione al rifacimento dell’intonaco, ormai cadente, nonché con riguardo alla realizzazione del soppalco interno all’edificio, stante la sua inidoneità ad incidere sui valori paesaggistici percepiti ab externo .
In parte qua , quindi, il provvedimento deve essere annullato poiché sproporzionato rispetto alle potenzialità edificatorie astrattamente concesse ai proprietari del rudere nell’area in questione.
Infatti, l'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione nella determinazione del contenuto prescrittivo richiede che la decisione amministrativa sia sorretta da una motivazione adeguata, dovendosi per tale intendere un costrutto argomentativo da cui emerga, oltre all'idoneità delle misure alla realizzazione dell'obiettivo di tutela, anche la valutazione amministrativa in ordine alla necessità e alla proporzionalità delle prescrizioni restrittive prescelte (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10/09/2021, n. 6253).
7. In conclusione, deve osservarsi che effettivamente, nel loro complesso, gli interventi realizzati hanno in parte inciso in modo vistoso sul contesto e sul manufatto preesistente, trasformandone i caratteri tipologici tradizionali. Pertanto, il ricorso può essere accolto soltanto nei limiti indicati, in relazione agli interventi contestati che attengono al tetto, all’intonaco del rudere ed ai lavori interni, considerato che le statuizioni sul punto dell’amministrazione sembrano effettivamente debordare dai poteri concessi ad essa dalla legge, seppure altamente discrezionali.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO