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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 19/11/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Elisabetta Sanna in funzione di Giudice del Lavoro all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa in materia di lavoro iscritta al n.
159/2023 del Ruolo Lavoro Previdenza Assistenza
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio Parte_1 dell'avv. PERRIA ANTONIO che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro
[...] Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ARAGONI LUIGI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Indennizzo per danno biologico da malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/03/2023, ritualmente notificato, Pt_1
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l , affermando di
[...] CP_1 essere affetto da malattia invalidante (tunnel carpale bilaterale), di cui sosteneva
1 l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell assicuratore resistente CP_3 all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del
Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_1 infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, la causa è stata rinviata dall'udienza del 19 novembre 2025, disponendo che venisse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
La domanda é fondata.
Com'è noto, trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro – sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da e la patologia Parte_1 successivamente in sorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal
2 ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
Il consulente nominato, Dott. dopo una dettagliata analisi Persona_1 delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente:
“...Si riconosce pertanto quale malattia professionale la menomazione patita allo stato dal sig. ascrivibile a sindrome del tunnel carpale Parte_1 bilaterale, con residuo quadro algo-disfunzionale costituito da sintomi di irritazione nervosa, ipomiotrofia dell'eminenza tenar, ipoergia alla chiusura del pugno che, configura allo stato decremento della preesistente integrità fisica quantificabile nella misura pari al 6% (sei per cento) per quanto attiene il danno biologico permanente ai sensi del D. Ministeriale n. 38/2000 ed in riferimento alla voce n. 163 (esiti neurologici di sindromi canalicolari a tipo tunnel carpale con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità), con decorrenza dalla data Domanda di malattia professionale inoltrata dall'assicurato (24 giugno 2021). Verificato che sono state riconosciute al altre due malattie professionali riferite alle Pt_1 spalle ed al rachide lombare già valutate con un 9% si perviene ad una danno biologico complessivo pari al 15%.”
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2° e 5°, del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico anche complessivo, subito da , sulla Parte_1 base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L viene pertanto condannata alla corresponsione dell'indennizzo CP_1 richiesto, unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ai sensi dell'articolo art. 7 della
Legge n. 533/1973) e sino al saldo effettivo.
L viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 CPC, al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
3 Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ Dichiara che ha diritto all'indennizzo in conto capitale previsto Parte_1 dall'art. 13, comma 2°e 5°, D. Lgs. 23.02.2000 n° 38, per il danno biologico anche complessivo, subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 15%, e condanna l resistente al CP_1 pagamento della prestazione, decorrente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, determinata nella misura di legge, agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo.
➢ Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
3.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidato con separato decreto.
Oristano, addì 19 novembre 2025
IL GIUDICE Dott. ssa Elisabetta Sanna
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