TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6181 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
RG 12394/2022
N. R.G. 12394/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra IA, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 quinquies primo comma c.p.c. - rito ante Riforma Cartabia - la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12394/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
MILANO, VIA PELLEGRINO ROSSI N°43, presso lo studio dei difensori avvocati A. CARIDA' e
E. TRUNGADI, rappresentata e difesa dal difensore avvocato COLISTRA ALESSIO GIUSEPPE in forza di procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione.
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
MILANO, PIAZZA VELASCA n°6, presso lo studio del difensore avvocato BARONE UGO che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
RG12394/2022, Tribunale di Milano.
CONVENUTO OPPOSTO
§§§
OGGETTO: Vendita di cose mobili – opposizione a decreto ingiuntivo.
1 RG 12394/2022
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso rispettivamente parte attrice opponente come da atto di citazione in opposizione, mentre parte opposta come da foglio depositato nel fascicolo telematico in vista dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
1. ha chiesto ed ottenuto nei confronti della società Controparte_1 CP_2 un decreto ingiuntivo (n°2420/2022, emesso da questo Tribunale in data 27 gennaio
[...]
2022) per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di complessivi euro
10.370,52#, oltre interessi e spese della procedura, in ragione del protratto inadempimento al saldo della fornitura di alcuni materiali per la manutenzione dell'impianto di filtrazione, addolcimento, demineralizzazione e sterilizzazione dell'acqua, effettuata nel mese di ottobre
2020.
2. Con atto di citazione notificato via PEC in data 21 marzo 2022, ha Controparte_2 proposto tempestiva opposizione avverso il predetto provvedimento monitorio, contestando la legittimità della fattura n°4736 del 19 ottobre 2020 quale idonea prova del credito;
in ogni caso, ha dedotto l'illegittimità dell'impugnato decreto ingiuntivo, poiché non avrebbe mai ricevuto la merce indicata nella fattura azionata in via monitoria, sicché legittimamente avrebbe sollevato eccezione di inadempimento ex 1460 cod. civ., “stante il diritto dell'opponente di sospendere qualsivoglia pagamento in assenza dell'esecuzione della prestazione da parte dell'opposta” (pag. 4 atto di citazione in opposizione).
3. Si è costituita in giudizio la società opposta, contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Alla prima udienza del 19 ottobre 2022 compariva il solo procuratore di parte opposta, il quale insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza riservata del 24 ottobre 2022, il precedente assegnatario, ritenuta l'opposizione non fondata su idonea prova scritta né di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione relativamente alla somma ingiunta ed assegnava i termini di legge per il deposito delle memorie per le finalità di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
2 RG 12394/2022
Quindi, ritenute le prove orali dedotte dalla società opposta ininfluenti al fine del decidere, oltre che aventi ad oggetto circostanze pacifiche e non contestate, con provvedimento riservato datato 24 marzo 2023, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 15 maggio 2024, successivamente differita all'udienza del 9 aprile 2025.
A questo punto, visto il provvedimento del Presidente del Tribunale n°49/24 di coassegnazione della sottoscritta alla quarta sezione civile, tenuto conto del provvedimento del Presidente f.f. della quarta sezione civile dott.ssa Antonella Cozzi relativo ai criteri di assegnazione delle cause datato 17 aprile 2024, successivamente integrato in data 31 maggio
2024, con provvedimento del 21 febbraio 2025, il dott. delegava in via Persona_1 definitiva la presente causa alla sottoscritta per la definizione.
Veniva, quindi, disposta la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni dal deposito di note scritte delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni.
Assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione. Solo parte opposta ha depositato la comparsa conclusionale.
5. L'opposizione è infondata e va respinta per i seguenti motivi.
E' noto come nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta soltanto di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cod. civ.) i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (così tra le altre
Cass. n°17371/2003).
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (SSUU
n°13533/2001, Cass. n°3373/2010).
3 RG 12394/2022
Rileva il Tribunale che l'opposta ha dato adeguato riscontro dell'esistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria.
Ai fini della decisione risulta accertato, oltre che non contestato, che nel corso dell'anno 2020 siano intervenuti tra le parti rapporti commerciali aventi ad oggetto la compravendita di prodotti forniti dall'opposta, come comprovato dall'ordine n°20/02423 del 30 luglio 2020 su carta intestata della società opponente (doc 1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) che fa preciso riferimento nelle note all'offerta della “rif. vs off. 2020/01949/v.
5. del CP_1
6/04/2020 rif. “Planet Farms”.
Dall'esame di tale documento si evince come la merce ordinata dalla per conto CP_2 della Planet Farms Italia era destinata alla sede di quest'ultima in Cavenago Brianza Strada
Santa IA in Campo e che non era prevista consegna a cura della società opposta in quanto nella parte relativa alla spedizione risulta indicato “mezzo nostro”.
Ugualmente pacifico che dopo la comunicazione della fattura azionata in monitorio non siano pervenute alla società opposta contestazioni circa la fornitura e/o la mancata consegna della merce, circostanza quest'ultima oggi opposta al fine di giustificare il mancato pagamento della fattura da parte della società opponente.
Anzi, la difesa della creditrice ha allegato alla comparsa di costituzione e risposta uno scambio di mail tra le due società a seguito di incontri tra i rappresentanti delle due società - che si colloca nel periodo gennaio/febbraio 2021 - dal quale non solo non si rinviene alcuna contestazione in merito alla consegna della fornitura della merce per cui è causa, ma emerge piuttosto la volontà delle odierne parti in causa di regolare i rapporti economici tra le stesse.
In particolare, nella mail del 25 gennaio 2021 ore 14.10 inviata da di Testimone_1
a di si legge “ringraziamo nuovamente per l'incontro di CP_1 Parte_2 CP_2 confronto della scorsa settimana, dalla quale risulta la volontà di prolungare la Ns collaborazione con condizioni che rispondano alle esigenze di entrambe le parti: pagamenti lunghi per voi e tempi di pagamento certi per noi. Per procedere con il lavoro congiunto riporto la Ns proposta per gestire al meglio la situazione odierna e futura per iniziare a collaborare con nuova aspettativa da ambo le parti” alla quale dava riscontro il giorno successivo della “non vedo elementi ostativi a procedere come Controparte_3 CP_2 da voi indicato sotto” con riferimento alla proposta di Termoacqua.
4 RG 12394/2022
Ciò posto, le eccezioni sollevate dall'opponente in relazione all'inesistenza del titolo ovvero alla mancata esecuzione dell'obbligo di consegna appaiono destituite di fondamento e prive di supporto probatorio. Invero, la parte opponente non ha fornito adeguati riscontri a sostegno delle proprie ragioni, non allegando all'atto di citazione in opposizione alcun documento a comprova delle contestazioni prospettate nell'atto introduttivo del giudizio. Invero,
l'opponente, ricevuta la PEC di sollecito al pagamento del 8 settembre 2021, non ha dato alcun riscontro né lamentato alcunché circa la mancata consegna della merce, eccepita solamente con il presente giudizio.
Si deve, altresì, dare atto dell'assenza del deposito da parte dell'opponente delle memorie per le finalità di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. ed in particolare della mancata articolazione dei capitoli di prova volti a corroborare la tesi difensiva attorea, laddove unica attività processuale della società è stata il deposito di note scritte in vista dell'udienza CP_2 cartolare del 23 marzo 2023 per dare atto di aver corrisposto gli importi di cui alla concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da va respinta ed Controparte_2 il decreto ingiuntivo integralmente confermato.
6. Quanto alla domanda proposta dalla convenuta opposta avente ad oggetto la condanna dell'attrice opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la stessa non può trovare accoglimento, dovendosi rilevare che la domanda in questione richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an sia del quantum debeatur, mentre nel caso di specie, la convenuta opposta non ha fornito la prova del pregiudizio subito (cfr. Cass. 21798/2015 e
Cass. n°28226/2008). E' infatti necessario che l'istante deduca e dimostri – ciò che nel caso di specie non è accaduto – la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dall'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. n°9080/2013,
Cass. n°15629/2010).
7. Secondo il criterio della soccombenza, le spese processuali sostenute da parte opposta, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 come recentemente aggiornato, devono essere poste a carico della parte attrice opponente, avuto riguardo al
5 RG 12394/2022
valore della causa e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e con riduzione del 50% degli importi relativi alla fase istruttoria (che si è limitata alla sola predisposizione di memorie)
e della fase decisionale, atteso il deposito della sola comparsa conclusionale.
In particolare, si dispone la distrazione delle spese a favore dell'avvocato Ugo Barone che ha dichiarato di essere anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra IA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Controparte_2 ingiuntivo n°2420/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 27 gennaio 2022 che diventa definitivamente esecutivo nei confronti dell'opponente;
b) respinge ogni altra domanda;
c) condanna altresì a rimborsare alla parte opposta le spese di giudizio Controparte_2 che si liquidano in complessivi euro 3.400,00# per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Ugo Barone ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Milano, il 24/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra IA
6
N. R.G. 12394/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra IA, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 quinquies primo comma c.p.c. - rito ante Riforma Cartabia - la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12394/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
MILANO, VIA PELLEGRINO ROSSI N°43, presso lo studio dei difensori avvocati A. CARIDA' e
E. TRUNGADI, rappresentata e difesa dal difensore avvocato COLISTRA ALESSIO GIUSEPPE in forza di procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione.
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
MILANO, PIAZZA VELASCA n°6, presso lo studio del difensore avvocato BARONE UGO che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
RG12394/2022, Tribunale di Milano.
CONVENUTO OPPOSTO
§§§
OGGETTO: Vendita di cose mobili – opposizione a decreto ingiuntivo.
1 RG 12394/2022
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso rispettivamente parte attrice opponente come da atto di citazione in opposizione, mentre parte opposta come da foglio depositato nel fascicolo telematico in vista dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
1. ha chiesto ed ottenuto nei confronti della società Controparte_1 CP_2 un decreto ingiuntivo (n°2420/2022, emesso da questo Tribunale in data 27 gennaio
[...]
2022) per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di complessivi euro
10.370,52#, oltre interessi e spese della procedura, in ragione del protratto inadempimento al saldo della fornitura di alcuni materiali per la manutenzione dell'impianto di filtrazione, addolcimento, demineralizzazione e sterilizzazione dell'acqua, effettuata nel mese di ottobre
2020.
2. Con atto di citazione notificato via PEC in data 21 marzo 2022, ha Controparte_2 proposto tempestiva opposizione avverso il predetto provvedimento monitorio, contestando la legittimità della fattura n°4736 del 19 ottobre 2020 quale idonea prova del credito;
in ogni caso, ha dedotto l'illegittimità dell'impugnato decreto ingiuntivo, poiché non avrebbe mai ricevuto la merce indicata nella fattura azionata in via monitoria, sicché legittimamente avrebbe sollevato eccezione di inadempimento ex 1460 cod. civ., “stante il diritto dell'opponente di sospendere qualsivoglia pagamento in assenza dell'esecuzione della prestazione da parte dell'opposta” (pag. 4 atto di citazione in opposizione).
3. Si è costituita in giudizio la società opposta, contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Alla prima udienza del 19 ottobre 2022 compariva il solo procuratore di parte opposta, il quale insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza riservata del 24 ottobre 2022, il precedente assegnatario, ritenuta l'opposizione non fondata su idonea prova scritta né di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione relativamente alla somma ingiunta ed assegnava i termini di legge per il deposito delle memorie per le finalità di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
2 RG 12394/2022
Quindi, ritenute le prove orali dedotte dalla società opposta ininfluenti al fine del decidere, oltre che aventi ad oggetto circostanze pacifiche e non contestate, con provvedimento riservato datato 24 marzo 2023, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 15 maggio 2024, successivamente differita all'udienza del 9 aprile 2025.
A questo punto, visto il provvedimento del Presidente del Tribunale n°49/24 di coassegnazione della sottoscritta alla quarta sezione civile, tenuto conto del provvedimento del Presidente f.f. della quarta sezione civile dott.ssa Antonella Cozzi relativo ai criteri di assegnazione delle cause datato 17 aprile 2024, successivamente integrato in data 31 maggio
2024, con provvedimento del 21 febbraio 2025, il dott. delegava in via Persona_1 definitiva la presente causa alla sottoscritta per la definizione.
Veniva, quindi, disposta la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni dal deposito di note scritte delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni.
Assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione. Solo parte opposta ha depositato la comparsa conclusionale.
5. L'opposizione è infondata e va respinta per i seguenti motivi.
E' noto come nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta soltanto di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cod. civ.) i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (così tra le altre
Cass. n°17371/2003).
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (SSUU
n°13533/2001, Cass. n°3373/2010).
3 RG 12394/2022
Rileva il Tribunale che l'opposta ha dato adeguato riscontro dell'esistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria.
Ai fini della decisione risulta accertato, oltre che non contestato, che nel corso dell'anno 2020 siano intervenuti tra le parti rapporti commerciali aventi ad oggetto la compravendita di prodotti forniti dall'opposta, come comprovato dall'ordine n°20/02423 del 30 luglio 2020 su carta intestata della società opponente (doc 1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) che fa preciso riferimento nelle note all'offerta della “rif. vs off. 2020/01949/v.
5. del CP_1
6/04/2020 rif. “Planet Farms”.
Dall'esame di tale documento si evince come la merce ordinata dalla per conto CP_2 della Planet Farms Italia era destinata alla sede di quest'ultima in Cavenago Brianza Strada
Santa IA in Campo e che non era prevista consegna a cura della società opposta in quanto nella parte relativa alla spedizione risulta indicato “mezzo nostro”.
Ugualmente pacifico che dopo la comunicazione della fattura azionata in monitorio non siano pervenute alla società opposta contestazioni circa la fornitura e/o la mancata consegna della merce, circostanza quest'ultima oggi opposta al fine di giustificare il mancato pagamento della fattura da parte della società opponente.
Anzi, la difesa della creditrice ha allegato alla comparsa di costituzione e risposta uno scambio di mail tra le due società a seguito di incontri tra i rappresentanti delle due società - che si colloca nel periodo gennaio/febbraio 2021 - dal quale non solo non si rinviene alcuna contestazione in merito alla consegna della fornitura della merce per cui è causa, ma emerge piuttosto la volontà delle odierne parti in causa di regolare i rapporti economici tra le stesse.
In particolare, nella mail del 25 gennaio 2021 ore 14.10 inviata da di Testimone_1
a di si legge “ringraziamo nuovamente per l'incontro di CP_1 Parte_2 CP_2 confronto della scorsa settimana, dalla quale risulta la volontà di prolungare la Ns collaborazione con condizioni che rispondano alle esigenze di entrambe le parti: pagamenti lunghi per voi e tempi di pagamento certi per noi. Per procedere con il lavoro congiunto riporto la Ns proposta per gestire al meglio la situazione odierna e futura per iniziare a collaborare con nuova aspettativa da ambo le parti” alla quale dava riscontro il giorno successivo della “non vedo elementi ostativi a procedere come Controparte_3 CP_2 da voi indicato sotto” con riferimento alla proposta di Termoacqua.
4 RG 12394/2022
Ciò posto, le eccezioni sollevate dall'opponente in relazione all'inesistenza del titolo ovvero alla mancata esecuzione dell'obbligo di consegna appaiono destituite di fondamento e prive di supporto probatorio. Invero, la parte opponente non ha fornito adeguati riscontri a sostegno delle proprie ragioni, non allegando all'atto di citazione in opposizione alcun documento a comprova delle contestazioni prospettate nell'atto introduttivo del giudizio. Invero,
l'opponente, ricevuta la PEC di sollecito al pagamento del 8 settembre 2021, non ha dato alcun riscontro né lamentato alcunché circa la mancata consegna della merce, eccepita solamente con il presente giudizio.
Si deve, altresì, dare atto dell'assenza del deposito da parte dell'opponente delle memorie per le finalità di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. ed in particolare della mancata articolazione dei capitoli di prova volti a corroborare la tesi difensiva attorea, laddove unica attività processuale della società è stata il deposito di note scritte in vista dell'udienza CP_2 cartolare del 23 marzo 2023 per dare atto di aver corrisposto gli importi di cui alla concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da va respinta ed Controparte_2 il decreto ingiuntivo integralmente confermato.
6. Quanto alla domanda proposta dalla convenuta opposta avente ad oggetto la condanna dell'attrice opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la stessa non può trovare accoglimento, dovendosi rilevare che la domanda in questione richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an sia del quantum debeatur, mentre nel caso di specie, la convenuta opposta non ha fornito la prova del pregiudizio subito (cfr. Cass. 21798/2015 e
Cass. n°28226/2008). E' infatti necessario che l'istante deduca e dimostri – ciò che nel caso di specie non è accaduto – la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dall'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. n°9080/2013,
Cass. n°15629/2010).
7. Secondo il criterio della soccombenza, le spese processuali sostenute da parte opposta, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 come recentemente aggiornato, devono essere poste a carico della parte attrice opponente, avuto riguardo al
5 RG 12394/2022
valore della causa e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e con riduzione del 50% degli importi relativi alla fase istruttoria (che si è limitata alla sola predisposizione di memorie)
e della fase decisionale, atteso il deposito della sola comparsa conclusionale.
In particolare, si dispone la distrazione delle spese a favore dell'avvocato Ugo Barone che ha dichiarato di essere anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra IA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Controparte_2 ingiuntivo n°2420/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 27 gennaio 2022 che diventa definitivamente esecutivo nei confronti dell'opponente;
b) respinge ogni altra domanda;
c) condanna altresì a rimborsare alla parte opposta le spese di giudizio Controparte_2 che si liquidano in complessivi euro 3.400,00# per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Ugo Barone ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Milano, il 24/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra IA
6