Articolo 1 della Legge 25 febbraio 1956, n. 59
Versione
17 marzo 1956
Art. 1. Articolo unico.

Gli uditori giudiziari possono essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica e nelle preture, dopo sei mesi di tirocinio.
Agli stessi non possono essere affidate funzioni di presidenti di collegi giudicanti o di capo di procura della Repubblica.
L'esercizio della facolta' indicata nei commi precedenti e' limitata, sino al 31 dicembre 1958 ed ha luogo previo parere favorevole del Capo della Corte.

Entrata in vigore il 17 marzo 1956