Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del 26.11.2024, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 6057/2019 tra:
con sede in Roma, Via Tomacelli n. 107, Canc. Trib. Parte_1
Roma n. 521/23 – Codice 3124, CCIAA 1775, Cod. Fisc. , P.IVA_1
P.IVA in persona del Presidente e Legale Rappresentante P.IVA_2
ed elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_1
Luigi Luciani n. 1, presso lo studio dell'Avv. Prof. Roberto Carleo C.F.
e dell'Avv. Valerio Mauro Boccanelli C.F. C.F._1
, che la rappresentano e difendono, anche C.F._2
disgiuntamente tra loro, giusta procura apposta in calce all'atto di appello.
CONTRO
, (Cod. Fisc. ), elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliato in Via Monte Zebio n. 19, - Roma - presso lo studio dell'Avv.
Prof. Riccardo Restuccia - C.F. PEC CodiceFiscale_4
che lo rappresenta e difende giusta delega Email_1
a margine della comparsa di costituzione.
-APPELLATO –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11077/2019.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 11077/19 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da
[...]
, ha così statuito: CP_2
“definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_2
nei confronti di così provvede
[...] Parte_1
1.- Accoglie la domanda avanzata in via subordinata dall'attore e per l'effetto pag. 2/19 2.- accerta e dichiara la responsabilità pre-contrattuale della banca convenuta e per l'effetto condanna la banca al risarcimento del danno in favore dell'attore per la somma di €. 50.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3.- compensa interamente tra le parti le spese di lite”.
A sostegno del gravame l'appellante ha posto in seguenti motivi:
l. Omessa pronuncia sulla eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione attiva dell'attore.
2. Insussistenza della responsabilità della banca nella fattispecie oggetto di giudizio. Infondatezza. Insussistenza ed illogicità della motivazione della sentenza. Omessa considerazione in particolare A) data di acquisto dei titoli;
B) Profilo cliente.
3. Erroneità, contraddittorietà e difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato l'inadempimento della banca e il nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patrimoniale lamentato dall'attore.
4. Errata quantificazione del presunto danno subito dal
Dottor Evidente difetto di attualità del preteso danno. Omessa CP_2
considerazione dei vari profitti conseguiti dall'attore dedotti e dimostrati dalla banca nonché del valore residuo dei titoli. Indebito arricchimento consentito all'attore medesimo.
5. Erroneità, contraddittorietà e difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la ctu. richiesta dalla banca.
6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
7. Erroneo governo delle spese del giudizio.
pag. 3/19 Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda del Dott. ed in accoglimento del presente gravame accogliere le Controparte_2
seguenti conclusioni:
1) In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata (n. 11077/2019) per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
2) Sempre in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , nonché il Parte_1
difetto di legittimazione attiva dell'attore ad agire per i motivi innanzi esposti.
3) In via subordinata, nel merito: rigettare le domande dell'attore perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, per quanto di ragione, prescritte.
4) In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, limitare il quantum della pretesa in virtù di quanto esposto nella narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria, qualora l'Ecc.ma Corte di appello dovesse ravvisarne la necessità, si chiede ammettersi CTU volta ad accertare: 1) se i titoli per cui è causa fossero all'epoca (febbraio-marzo 2008) nel portafoglio della banca ovvero siano stati acquistati in seguito all'ordine dell'attore; 2) se prima dell'acquisto o subito dopo i titoli de quibus fossero ritenuti dalle agenzie specializzate a rischio o meno di insolvenza ed il rating agli stessi attribuito;
3)
l'entità delle distribuzioni di attivo disposte in favore del Dott. a CP_2
pag. 4/19 seguito della procedura fallimentare ancora in corso presso il Tribunale di
New York, a far data dal 17 aprile 2012 e sino a quando la CTU verrà disposta”.
Si è costituito il quale, nel contestare l'avverso gravame in Controparte_2
quanto a suo dire inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, ha a sua volta proposto appello incidentale condizionato per i seguenti motivi:
1. Nullità dei contratti di acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers cod. tit. XS0183944643 per € 25.000,00 in data 28.2.2008 e di obbligazione Lehman Brothers cod. tit. XS0183944643 in data
5.3.2008, per violazione dell'art. 29 del Reg. n. 11522/1998, CP_3
nonché degli artt. 39,40,41, 42,46 del Reg. . N. 16190/2007. CP_3
2. Nullità dei contratti di acquisto dei suddetti titoli per violazione della disciplina legale in materia di conflitto di interessi.
Ha, quindi, così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis: preliminarmente: rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 11077/2019, per carenza di interesse da parte della oltre che in quanto carente nei presupposti Parte_1
di legge e destituita di fondamento;
nel merito, previo rigetto delle avverse istanze istruttorie con peculiare riferimento alla richiesta di CTU, rigettare l'appello proposto dalla
[...]
in quanto totalmente inammissibile ed infondato, con integrale Parte_1
conferma della sentenza n. 11077/2019 (giudizio R.G. n. 62329/2015) emessa pag. 5/19 e pubblicata in cancelleria in data 27 maggio 2019 dal Tribunale Civile di
Roma, nella persona del Dott. Erminio Colazingari;
in via incidentale e condizionata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, in accoglimento della domanda preliminare di nullità ritenuta assorbita in primo grado, accertare e dichiarare la nullità, anche ai sensi dell'art. 1418, primo comma, c.c. dei contratti di acquisto di “obbligazioni Lehman Brothers cod. tit. XS0183944643 per € 25.000,00 in data 28.2.2008” e di “obbligazioni Lehman Brothers cod. tit. XS0183944643 per € 25.000,00 in data 5.3.2008”, per violazione degli artt. 21, primo comma, lett. a, lett. b, lett. c, T.U.F., nonché per violazione degli artt. 26-27-28-29-30 del Regolamento Consob n. 11522/1998 e degli artt. 37-39-40-41-42-46 del
Regolamento n. 16190/2007 e art. 21, comma 1bis, lett. a e lett. b, CP_3
T.U.F., artt. 23 ss. del Regolamento Congiunto del Controparte_4
29.10.2007, nonchè la nullità di tutti gli atti successivi e conseguenziali, e, per l'effetto, condannare la convenuta in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore del dott. CP_2
dell'importo di € 50.000,00, ovvero della maggiore o minore somma
[...]
che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di capitale investito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo effettivo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
15% ex lege”.
Respinta la istanza per la concessione della invocata inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 28.5.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
pag. 6/19 Con il primo motivo la banca lamenta che il Giudice di prime cure non avrebbe statuito in ordine alla eccezione pregiudiziale pure tempestivamente sollevata di carenza di legittimazione attiva del il quale avrebbe CP_2
dovuto fornire la prova della titolarità e del possesso delle obbligazioni e ciò, in particolare, sia con riferimento al momento dell'acquisto delle stesse e del verificarsi dell'allegato danno, sia con riferimento al momento della domanda.
A ciò il non avrebbe a suo dire provveduto e, dunque, le domande CP_2
avrebbero meritato di essere respinte.
Il motivo va rigettato.
Senza in questa sede dover ripercorrere quanto sostenuto dalle SS.UU. con la nota sentenza 16.2.2016 n. 2951, i principi dalla stessa richiamati sono:
- La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice;
- Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
- La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
- Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Venendo al caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio dal
[...]
unitamente alle argomentazioni dal medesimo poste a fondamento CP_2
pag. 7/19 della sua domanda, nonché dallo stesso comportamento assunto dalla Pt_1
convenuta, non vi sono dubbi che il predetto fosse l'effettivo titolare del rapporto inerente le obbligazioni oggetto di causa.
Si tratta, dunque, di verificare se effettivamente sia stata o meno fornita la prova del danno da lui allegato e, eventualmente, in quale misura rispetto anche a quanto riconosciuto dal Giudice di primo grado.
Si tratta, dunque, di una valutazione di puro merito che il Tribunale ha risolto in modo positivo per il CP_2
A tal fine, non può che rimandarsi alla soluzione degli altri motivi del proposto gravame.
Con il secondo motivo, la si duole della erroneità della Parte_1
decisione impugnata per avere il Tribunale ritenuto che “dalla documentazione in atti, non vi sarebbe stata evidenza dell'informativa resa al cliente sulle caratteristiche e sui rischi delle obbligazioni su investimenti esteri, non essendo rilevante sul punto che in passato il cliente abbia effettuato investimenti anche su titoli stranieri ed anzi il buon esito in passato di questi investimenti dovrebbe addirittura portare ad escludere la consapevolezza del rischio in capo all'investitore per quella specifica tipologia di investimento.
Il Giudice di prime cure, in realtà, nonostante le puntuali difese svolte dalla
Banca convenuta, mai neppure contrastate dalle difese del Sig. CP_2
non ha compiuto alcuna effettiva verifica, in relazione alla doglianza di parte attrice sulla mancanza di informazioni circa l'adeguatezza dell'investimento del febbraio 2008 ed in particolare su quale tipo di informazione potesse disporre la banca al momento in cui erano stati impartiti gli ordini di acquisto e quale informazione fosse concretamente esigibile dal cliente in quel momento.
pag. 8/19 Inoltre, neppure ha verificato se il complessivo investimento fosse adeguato al profilo dell'attore.
Infatti se solo il Tribunale avesse tenuto in considerazione che (come risultava e risulta in atti) il medesimo attore aveva espressamente dichiarato di aver ricevuto l'attestato di rischio generale degli investimenti (cfr Doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellante), ciò certamente avrebbe privato di pregio le due ulteriori contestazioni (inopinatamente e superficialmente contenute nella sentenza impugnata, senza alcuna opportuna motivazione) secondo cui la
Banca non avrebbe negato che il proprio incaricato avrebbe omesso di rappresentare preventivamente i rischi al cliente ed avrebbe impostato la propria difesa sui documenti scritti dal cliente e sulla tipologia di investimenti da questi in precedenza effettuati (cfr p. 2 della sentenza impugnata)”.
In sostanza, secondo la appellante, essa avrebbe pienamente ottemperato ai propri obblighi informativi nei confronti della controparte nel pieno rispetto della normativa richiamata in sentenza, ovvero il D.L.vo 24 febbraio 1998, n.
58 e la successiva Delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 (Adozione del CP_3
regolamento di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari).
Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato la non prevedibilità al momento dell'acquisto delle obbligazioni da parte del dell'improvviso CP_2
deprezzamento conseguito al default della banca emittente, tanto più che i titoli erano inclusi nell'elenco dei titoli a basso rischio del Controparte_5
e, pertanto, appare inverosimile sostenere che essa appellante, un
[...]
anno prima del default, avesse gli strumenti per prevedere ciò che neppure le
Agenzie di rating hanno potuto prevedere.
pag. 9/19 Orbene, la Corte si è già espressa in merito a fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente fattispecie, rilevando come la banca sia tenuta ad una serie di obbligazioni “nella prestazione dei servizi di investimento e accessori” (art. 21 comma 1 TUF.) già in virtù del contratto generale di investimento.
Proprio in attuazione delle sopra citate disposizioni del TUF, il regolamento n. 11522/98 ha previsto l'obbligo dei soggetti abilitati di “chiedere CP_3
all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio” e di “consegnargli il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari” (art. 28 comma 1 e All. 3).
Nella fattispecie in esame, non v'è dubbio che la banca appellante abbia effettivamente fornito all'investitore le informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle specifiche operazioni o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, nel rispetto del dettato dell'art. 28 TUF.
E del resto, i titoli, che erano inseriti nell'elenco dei titoli a basso rischio del ne costituiscono una sicura riprova nel Controparte_5
rispetto delle prospettate esigenze dell'investitore e del suo profilo
Il vero problema, a parere della Corte, attiene piuttosto a questioni attinenti al comportamento tenuto dalla appellante nel periodo successivo all'acquisto dei titoli, comunque anteriore alla scadenza dei titoli stessi e, in particolare con riferimento alla verifica se, nel rapporto di negoziazione e custodia dei titoli di cui all'art. 21 TUF, diverso da quello di gestione del portafoglio di cui agli artt.
1 comma 5, 24 TUF e 28 commi 3 e 4 Reg. , le norme prevedano CP_3
comunque un obbligo per l'istituto di informazione del cliente della variazione o della comunque rilevante variazione del valore dei titoli, tale da poter pag. 10/19 comportare il possibile rischio di perdita del capitale investito e se, in virtù della richiamata presenza dei titoli in oggetto nell'elenco di quelli a basso rischio rendimento del , sussistesse o meno l'obbligo CP_5 CP_5
di informativa e se sia stata nel concreto adempiuto dalla banca medesima ove la stessa fosse in grado di potervi adempiere in ragione della sua professionalità, nel rispetto del dettato dell'art. 1176 comma 2 c.c. e del generale principio di buona fede nella esecuzione del contratto di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c.
Orbene, è ben vero che la S.C. si è espressa nel senso che l'obbligo che ha l'intermediario di fare in modo che il cliente sia sempre informato rispetto allo svilupparsi del rapporto con riferimento a tutti i possibili acquisti che questi può richiedere nell'ambito del contratto di negoziazione e custodia, non si estende all'obbligo di monitorare il titolo durante tutto il periodo dell'avvenuto acquisto, così da dover informare il cliente (Cass. 16318/18), sicchè potrebbe semplicisticamente pervenirsi alla conclusione che alcun obbligo incombeva alla banca appellante di informare il CP_2
dell'improvviso crollo del valore dei titoli quale conseguenza della verificatasi situazione di default della banca americana emittente, ma è pur vero che nella fattispecie in esame la banca ha richiamato l'inserimento delle dette obbligazioni acquistate dall'appellato nell'elenco del CP_5 CP_5
quali titoli a basso rischio rendimento nel momento in cui l'acquisto è stato effettuato informando espressamente il che sarebbe stato avvisato CP_2
nel caso in cui i titoli avessero subito una variazione significativa del livello di rischio.
La circostanza non è in discussione e non è contestata dalla . Parte_1
Ora, come è noto, è un Consorzio di banche italiane a cui ha CP_5
aderito la appellante, sorto nel lontano 2003 avente come obiettivo quello di pag. 11/19 garantire proprio un mercato finanziario sempre più trasparente e concorrenziale, promuovendone la qualità e l'efficienza e sviluppando programmi, strumenti e regole per favorire una migliore relazione banca – cliente e per aiutare quest'ultimo ad operare scelte consapevoli in materia economica finanziaria che si caratterizza per la c.d. “asimmetria informativa”.
Ora, la partecipazione a tale impone alle banche una più stringente CP_5
assunzione di responsabilità ed obblighi nei confronti dei clienti di carattere informativo rispetto a quelli generali previsti in tema di intermediazione finanziaria.
Ne consegue, che come del resto è espressamente richiamato nell'art. 20 dell'elenco, se il rischio diventa significativo, la banca ha un preciso obbligo di informazione nei confronti del cliente, sicchè con il richiamo a tale elenco la appellante ha ingenerato certamente nell'appellato la convinzione che le obbligazioni acquistate avessero non solo un basso rendimento ed un basso rischio di perdita del capitale, ma anche che sarebbe stato informato nel caso del verificarsi della situazione di pericolo di svalutazione rilevante del titolo, in conseguenza del monitoraggio dello stesso.
Che sussistesse in capo alla tale obbligo, è altresì dimostrato anche dalla Pt_1
documentazione in atti e, in particolare, dalla comunicazione inviata al
[...]
nel 23.2.2009 con cui lo si investiva della problematica e delle CP_2
possibilità di tutela del credito. (In tal senso Cass. 15936/18 che, in caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio, ha per l'appunto affermato come “la fornitura di informazioni sull'andamento del titolo era stata pattiziamente concordata e doveva trattarsi di una informazione specifica e completa).
Né, la citata pronuncia ha al riguardo operato al fine della individuazione della responsabilità dell'istituto di credito, la distizioine tra servizio di custodia e pag. 12/19 servizio di gestione, sicchè il principio da essa espresso non può che trovare applicazione indistintamente nelle due ipotesi.
Ora, non può dirsi certamente che la abbia adempiuto al Parte_1
proprio obbligo di informazione nel rispetto dei principi di buona fede contrattuale attraverso una tardiva informativa rivolta al quando CP_2
ormai la situazione di default della banca americana era conclamata, dovendo essa piuttosto fornire già ben prima la informazione ben diversa e come specificata nell'all. 3 sopra richiamato.
Né, per escludere la responsabilità della banca, può valere quanto dalla stessa dedotto a propria giustificazione, ovvero la impossibilità di rendersi conto della grave situazione nella quale versava la banca d'affari americana emittente delle obbligazioni, non avendo neanche le agenzie di rating potuto prevedere in tal senso.
Del resto, è notorio anche come l'agenzia di rating Moodys già dal luglio 2007, ovvero prima dell'acquisto delle obbligazioni da parte dell'appellato, avesse abbassato il rating del titolo Lheman Brothers da A2 a B3, mentre la valutazione del valore a rischio dal marzo 2008 evidenziava superamenti delle soglie di allarme previste da CP_5
In conclusione, si può affermare che la , avendo aderito al Parte_1
ed avendo peraltro spiegato al come le Controparte_5 CP_2
obbligazioni in oggetto rientrassero nell'elenco delle obbligazioni a basso rischio – rendimento, abbia assunto un ulteriore obbligo rispetto a quelli di cui alla normativa TUF e ciò proprio in quanto era prevista una maggiore tutela del consumatore.
E che il si fosse dichiarato consumatore, emerge chiaramente dallo CP_2
stesso documento di sintesi sottoscritto dal predetto. Risulta anche come lo stesso si fosse qualificato “cliente al dettaglio”, sicchè a nulla rileva anche che pag. 13/19 egli in passato avesse operato altri investimenti, comunque sempre nella sua qualità di consumatore in regime di asimmettria informativa rispetto alla banca intermediaria.
Per tali motivi la censura deve essere respinta.
Con il quarto motivo la appellante si duole della omessa motivazione da parte del Primo Giudice in ordine alla mancata prova, che pure il CP_2
avrebbe dovuto offrire, circa il danno lamentato e il nesso di causalità con la accertata (e contestata) condotta negligente e colposa ad essa addebitata di mancata specifica informativa nei termini indicati in precedenza.
Tra l'altro, si sarebbe dovuto tenere conto della qualità di imprenditore del
[...]
della sua esperienza per aver egli già operato nel mercato finanziario CP_2
con altri investimenti, tra cui i noti bond argentini che gli avevano procurato ingenti perdite e, da ultimo, anche della sua comprovata cultura.
Orbene, quanto al danno, esso è chiaramente desumibile dalla circostanza che l'investimento operato dal con l'acquisto in due tranches di CP_2
obbligazioni Lheman Brothers si è dimostrato negativo in considerazione del noto crac della banca americana emittente sottoposta alla procedura fallimentare secondo la disciplina dello Stato. In ordine alla esatta quantificazione operata dal Tribunale si dirà in seguito in relazione all'ulteriore specifico motivo di impugnazione della sentenza.
Quanto al nesso di causalità, che esso fosse sussistente è dimostrato dalla circostanza che è stata impedita all'investitore, in conseguenza della mancata informativa, la stessa possibilità di una scelta consapevole se mantenere o meno l'investimento pur in presenza di un aumento del rischio. Ebbene, tale scelta gli è stata di fatto preclusa laddove, in considerazione della scarsità del rischio – rendimento delle obbligazioni acquistate e dell'inserimento di esse pag. 14/19 nel richiamato elenco dei titoli a basso rischio, in uno alla qualità di consumatore dell'investitore, egli avrebbe con sostanziale certezza provveduto, ove ben informato e consigliato, a dismettere tempestivamente le obbligazioni stesse.
Alcuna ulteriore prova avrebbe potuto del resto fornire il CP_2
Con il quarto motivo la banca si duole della quantificazione del danno come operato dal Tribunale di Roma, per non avere tenuto conto che l'investitore avrebbe percepito nel corso degli anni la somma di € 14.446,00 e che egli, a partire dal 9.5.2014 avrebbe trasferito i titoli al percependo così CP_6
un ulteriore importo pari almeno a circa € 15.000,00.
Al riguardo, la difesa dell'appellato denuncia come apodittica e non provata la affermazione per cui questi avrebbe trasferito i titoli presso il , CP_6
negando espressamente tale circostanza, così come altrettanto sarebbe a dirsi con riferimento al percepimento delle somme a titolo di cedole incassate fino al maggio 2014.
Eccepisce, altresì, che solo in sede di gravame la banca avrebbe formulato per la prima volta una domanda restitutoria e, dunque, in modo del tutto inammissibile.
La eccezione non è meritevole di accoglimento, avendo sin dal primo atto difensivo in primo grado la difesa della banca contestato la quantificazione del danno come richiesto dalla controparte in ragione del percepimento da parte del delle cedole, concludendo per una limitazione del danno CP_2
proprio in ragione di quanto sopra esposto.
Non si tratta, dunque, di una domanda nuova formulata in appello e, quindi, inammissibile, dovendosi certamente tenere conto, ai fini della esatta pag. 15/19 quantificazione del danno concretamente ricevuto dal anche delle CP_2
cedole maturate nel corso del rapporto e delle relative somme incassate.
Nella fattispecie in oggetto, emerge pacificamente dalla documentazione contabile prodotta dalla banca che il predetto abbia incassato la complessiva somma di € 14.656,00 che va detratta da quanto riconosciuto dal Giudice di prime cure in € 50.000,00, somma quest'ultima esattamente corrispondente al valore delle obbligazioni all'atto dell'acquisto.
Va, invece, disattesa la domanda con riferimento al percepimento di altre somme per avere il trasferito i titoli presso il , CP_2 CP_6
circostanza quest'ultima rimasta una mera deduzione sfornita di prova, tanto più che non vi sono neanche minime indicazioni che possano portare il
Giudicante a ritenere possibile anche in via di mera ipotesi detta circostanza, sicchè la domanda di emissione di ordine di esibizione non poteva e non può che essere respinta.
Va, invece, detratto l'ulteriore importo che il dovesse aver CP_2
percepito all'esito della procedura fallimentare della banca di affari americana emittente.
Entro detti limiti, pertanto, l'appello va accolto.
Con il quinto motivo la appellante censura la sentenza, per non avere il
Tribunale ammesso la pur invocata ctu. diretta ad accertare i fatti che risultano già provati per tabulas e che, in ogni caso, non sarebbero certamente da provarsi mediante la richiesta ctu. che avrebbe natura meramente esplorativa e che non potrebbe giammai sollevare le parti dall'onere probatorio su di esse incombente.
Ne consegue, pertanto, che tale motivo deve essere respinto.
pag. 16/19 Il sesto motivo posto dalla a fondamento del gravame è del tutto Pt_1
generico ed attiene alla supposta mancata osservanza da parte del Primo
Giudice della disciplina in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., ma al riguardo la Corte non può che richiamare quanto fini qui affermato con specifico riferimento agli altri precedenti motivi.
Con il settimo motivo, infine, la banca censura la sentenza in riferimento alla statuizione sulle spese.
La doglianza non è condivisibile attesa la sostanziale fondatezza della domanda proposta dal che aveva richiesto, tra le altre, il CP_2
risarcimento dei danni nella misura di € 50.000,00 ovvero nell'altra ritenuta maggiore o minore di giustizia e della valutata complessità delle questioni trattate che hanno portato il Giudicante alla integrale compensazione delle spese tra le parti.
Accolto nei limiti di cui sopra l'appello della banca, assorbiti risultano i motivi di cui all'appello condizionato proposto dall'appellato.
Passando al regime delle spese del presente grado, il pur minimo accoglimento del gravame può portare alla compensazione tra le parti per 1/5, dovendo per il residuo la appellante essere condannata alla rifusione in favore Pt_1
dell'appellato come da dispositivo nei limiti di cui alla fascia di riferimento portata dalla quantificazione della condanna.
P.Q.M.
pag. 17/19 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 11077/2019 del Tribunale di Roma proposta dalla nonché su quello incidentale condizionato proposto Parte_1
da , ogni ulteriore domanda ed eccezione respinte, così Controparte_2
provvede;
a parziale accoglimento dell'appello principale e a parziale modifica della sentenza appellata, condanna la al risarcimento dei Pt_1 Parte_1
danni in favore dell'appellato per la somma di € 35.344,00, detratto anche quanto percepito dal medesimo all'esito della procedura concorsuale della banca di affari emittente, con gli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
rigetta per il resto l'appello e conferma la sentenza appellata;
dichiara assorbiti i motivi di cui all'appello incidentale condizionato proposto da;
Controparte_2
compensa per 1/5 le spese e competenze del presente grado del giudizio e condanna la appellante alla rifusione in favore dell'appellato del residuo che, nella misura del 100%, pari ai 5/5, liquida in complessivi € 9.991,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 26 novembre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 18/19 pag. 19/19