Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/04/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2370 del Registro Generale Contenzioso 2020
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e residente a [...]
Carmelo Pino N. 30 e nata a [...] il [...], Parte_2
C.F.: , e residente a [...]
Bellini N. 62, entrambe elettivamente domiciliate a VE RI in Via
Siracusano, 30, presso lo studio e il domicilio digitale dell'Avv. Pietro
Giorgianni, (C.F.: ; fax: 0909920800; pec: C.F._3
, che le rappresenta e difende per procure Email_1
in atti;
ATTRICI
E
, C.F.: , nata a [...], il CP_1 CodiceFiscale_4
28.03.1962, residente in [...], e , C.F.: , Parte_3 CodiceFiscale_5
nata a [...] il [...], residente in [...], ambedue elettivamente domiciliate in Messina, Viale R. Margherita – Viale
1
Maria Fiorenza Buzzanca (C.F.: ; fax: CodiceFiscale_6
090/694960; pec: , che le rappresenta e Email_2
difende giuste procure allegate in atti;
CONVENUTE avente per oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 giugno 2020,
e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
davanti a questo Tribunale e esponendo che CP_1 Parte_3
in data 14 febbraio 2016 era deceduta a ME Persona_1
nata a [...] il [...], madre delle parti in causa;
che in data
17.05.2017 era stato pubblicato a Messina, ai rogiti del notaio Per_2
(rep n. 24653, racc. n. 12745) un testamento olografo datato
[...]
27.12.2015, con il quale lasciava l'intero proprio Persona_1
patrimonio alle figlie e ponendo a carico di queste ultime CP_1 Pt_3
l'obbligo di dare alle altre figlie la quota legittima;
che al momento di redazione del testamento la de cuius era affetta da patologie che ne determinavano l'incapacità naturale;
che in ogni caso il predetto testamento era privo del requisito dell'olografia, in quanto un perito calligrafo aveva potuto accertare che le due firme apposte sul predetto testamento non appartenevano alla testatrice;
che il menzionato testamento doveva essere, di conseguenza, dichiarato nullo o annullato;
che l'eredità della de cuius si era, pertanto, devoluta ab intestato alle quattro figlie ed avrebbe dovuto essere suddivisa in quattro quote di eguale entità; che in ogni caso alle attrici avrebbe dovuto essere riconosciuta sulla eredità materna la quota alle stesse riservata per legge;
tutto ciò esposto, chiedevano che il testamento olografo datato 27.12.2015 e pubblicato a Messina in data 17.05.2017, ai
2 rogiti del notaio (rep n. 24653, racc. n. 12745) fosse Persona_2
dichiarato nullo o annullato e che fosse disposto lo scioglimento della comunione ereditaria individuando le quote delle condividenti sulla base delle regole della successione ab intestato, previa collazione nella massa ereditaria dei beni che avevano formato oggetto di donazioni dirette o indirette;
chiedevano, in subordine, che fosse riconosciuta alle attrici la quota di riserva alle stesse spettante, comprendendo nella “riunione fittizia” anche quanto aveva formato oggetto di donazioni dirette ed indirette;
chiedevano, infine, che le convenute fossero condannate al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno per responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essendosi rifiutate di proseguire la mediazione.
Con comparsa di risposta depositata il 23.11.2020, si costituivano e che eccepivano la nullità dell'atto di CP_1 Parte_3
citazione per indeterminatezza del petitum e lamentavano, in particolare, che le attrici non avevano indicato quali donazioni dovessero essere conferite e quali lasciti avessero leso la quota di legittima a loro spettante nella qualità di legittimarie pretermesse, mentre si erano limitate ad elencare i beni immobili facenti parte dell'asse ereditario, indicando, peraltro, dei valori di stima superiori a quelli reali. In subordine, rilevavano che la de cuius aveva riconosciuto alle attrici la loro quota di legittima, sicché l'azione di riduzione risultava destituita di fondamento. Eccepivano, poi, che la domanda volta a far valere la nullità del testamento per essere la sottoscrizione apocrifa, era inammissibile non avendo le attrici presentato querela di falso. Rilevavano, inoltre, che non vi erano elementi di alcun tipo per ritenere che la testatrice fosse incapace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento e che, in particolare, la cartella clinica prodotta in atti non indicava l'esistenza di patologie che potessero
3 inficiare la capacità di intendere e di volere. Evidenziavano, quindi, che esse avevano anticipato notevoli spese per la massa ereditaria e che l'attrice deteneva sin dalla data di apertura della successione un Parte_2
terreno facente parte dell'asse ereditario sito a ME c.da Mazzabruno, in catasto al foglio 4 part. 139, ove aveva costruito un fabbricato.
Sottolineavano, infine, che esse avevano partecipato alla procedura di mediazione obbligatoria e non potevano incorrere in alcuna responsabilità processuale per non avere inteso proseguire nell'attività di mediazione a fronte delle domande infondate proposte dalle attrici. Chiedevano, pertanto, che le domande avversarie fossero dichiarate nulle o inammissibili e, comunque, nel merito infondate;
chiedevano, inoltre, che fossero imputate alla quota di eredità spettante alle convenute le spese sostenute per la massa ereditaria e che fosse ordinato alle attrici di rendere il conto per la fruttificazione di tutti i beni facenti parte della massa ereditaria sin dall'apertura della successione, con condanna di corrispondere alle convenute quanto sarebbe risultato dovuto;
chiedevano, infine, che le attrici fossero condannate al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
Con provvedimento del 03.03.2021 il Giudice Istruttore disponeva
C.T.U. grafica al fine di accertare se il testamento oggetto di causa fosse stato interamente scritto e sottoscritto dalla testatrice e C.T.U. medico legale al fine di accertare, sulla base della documentazione medica in atti, se la de cuius fosse o meno capace di intendere e di Persona_1
volere e di disporre delle proprie sostanze con testamento, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà datato 27.12.2015. Ammetteva, inoltre, nei limiti indicati nella medesima ordinanza, le prove orali richieste dalle parti.
4 In data 21.09.2021 ed in data 21.10.2021 i nominati Consulenti
Tecnici d'Ufficio depositavano le rispettive relazioni. Venivano, quindi, espletati gli altri mezzi istruttori ammessi, vale a dire l'interrogatorio formale dell'attrice e la prova testimoniale, all'esito dei Parte_2
quali il Giudice Istruttore invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni.
Con sentenza non definitiva n. 219/2023 pubblicata il 02.02,.2023 il
Tribunale dichiara la nullità del testamento olografo apparentemente redatto da datato 27.12.2015 e pubblicato a Messina Persona_1
in data 17.05.2017, ai rogiti del notaio (rep n. 24653, racc. Persona_2
n. 12745), per mancanza del requisito della olografia;
dichiarava assorbita la domanda avanzata dalle attrici di riduzione delle disposizioni testamentarie;
dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali avanzate dalle convenute;
rimetteva la causa davanti al Giudice Istruttore con separata ordinanza per l'ulteriore corso con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione;
riserva alla sentenza definitiva la decisione sule spese processuali.
Disposta ed espletata C.T.U. per individuare i beni da dividere, determinare il loro valore attuale, rilevare la legittimità urbanistica degli immobili di cui agli art. 17 e 40 della legge 47/85 e se sussistesse la documentazione di cui al D.L. 78/2010, formare un progetto divisionale, emergeva che i vani presenti nel cortile dell'immobile di c.da San Cono erano abusivi e che mancavano le planimetrie catastali dei fabbricati, sicché il Giudice Istruttore, preso atto che, allo stato, si potevano dividere solo i terreni, all'udienza del 04.10.2023 interpellava le parti perché chiarissero se intendevano limitare la divisione ai beni per i quali non si ponevano problemi di tipo urbanistico e catastale. I procuratori delle parti chiedevano
5 un termine per valutare quanto esposto ed eventualmente verificare se fosse possibile regolarizzare i beni.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 03.04.2025, i procuratori delle parti dichiaravano che non era stato possibile regolarizzare gli immobili e che erano consapevoli del fatto che la domanda di divisione non era procedibile;
chiedevano, pertanto, che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda di divisione con compensazione delle spese relativamente alla suddetta domanda;
chiedevano, invece che fosse emessa pronuncia di condanna al pagamento delle spese a carico della parte soccombente con riferimento alle altre domande.
Per la decisione della causa occorre tenere presente che gli artt. 17 e
40 della I. n. 47 del 1985 (ed oggi l'art. 46 D.P.R. 380/2001) prevedono una fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile. Essa va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 cod. civ., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale".
Le Sezioni Unite, con la recente sentenza 07.10.2019 n. 25021, hanno affermato il principio di diritto che tale nullità colpisce anche le divisioni ereditarie, posto che l'atto di scioglimento della comunione ereditaria va assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di scioglimento della comunione ordinaria, e che è, pertanto, inibito al giudice disporre lo scioglimento di una comunione ereditaria in violazione delle suddette norme, in quanto, in caso contrario, sarebbe oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione della norma imperativa in questione (Cass., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001; Cass., Sez.
2, n. 630 del 17/01/2003), sicché la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione
6 convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale, sotto il profilo della "possibilità giuridica".
Inoltre, l'art. 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha modificato il testo dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiungendo, dopo il comma 1, il comma 1 bis, del seguente testuale tenore: «Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari». Deve pertanto ritenersi che anche la "conformità catastale oggettiva" rappresenti, al pari della "conformità edilizia ed urbanistica", come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ. sotto il profilo della "possibilità giuridica" (Cass. civ. 29.09.2020 n. 20526), che deve sussistere al momento della decisione (cfr. SSUU n. 23825/09; da ultimo, Cass. 16068/19). Allo stesso modo, la Suprema Corte, con la sentenza n. 12654/20, ha chiarito che il disposto comma 1 bis dell'articolo
29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dall'articolo 19, comma 14,
7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122 trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza. Di conseguenza, è inibito al giudice disporre lo scioglimento di una comunione ereditaria in violazione delle suddette norme, in quanto, in caso contrario, sarebbe oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione della norma imperativa in questione.
Nella fattispecie in esame il nominato C.T.U. ing. Per_3
ha accertato che il fabbricato a due elevazioni sito nella
[...]
contrada San Cono del Comune di Romettta, individuato presso il catasto dei fabbricati al foglio di mappa n. 17, part.261, presenta dei vani abusivi nel cortile e non risultano neppure depositate le planimetrie catastali dei fabbricati, sicché è evidente che la domanda di scioglimento della comunione risulta improcedibile.
Deve, invero, ritenersi ammissibile, la divisione giudiziale parziale dell'asse ereditario con esclusione dei beni per i quali opera il suddetto ostacolo giuridico, quando almeno uno dei coeredi abbia proposto domanda in tal senso (eventualmente anche in corso di causa, mediante la riduzione della originaria domanda di divisione), ma nel caso in esame non è stata chiesta da alcuno dei condividenti la divisione parziale limitata ai soli terreni ed al contrario i difensori di entrambe le parti hanno concluso per l'improcedibilità della domanda.
Le spese relative alla domanda di divisione vanno interamente compensate tra le parti. Dette spese vanno, infatti, poste di regola a carico della massa, atteso che l'attività processuale espletata strettamente funzionale allo scioglimento della comunione e le spese conseguenti possono ritenersi indispensabili per il raggiungimento del fine proprio del
8 procedimento e servono a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza solo per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Cass. 13.05.2015 n. 9813;
Cass. 13.02.2006 n. 3083; Cass. 12949/99, 1111/1986, 4080/86, 197/48).
Coerentemente con tali premesse devono restare a carico delle parti che le hanno anticipate anche le spese relative alla C.T.U. redatta dall'ing.
, funzionale alla domanda di divisione, tenuto Persona_3
conto che dette spese sono state già ripartire tra le parti in ragione delle rispettive quote.
Vanno, viceversa, poste a carico dei convenuti le spese relative alla domanda di nullità del testamento e le spese relative alla consulenza grafica, funzionale alla predetta domanda dui nullità del testamento, in quanto su tale domanda i convenuti sono rimasti soccombenti.
Dette spese, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M.
147/2022 in complessivi € 609,21 per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, €
602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a., oltre le spese liquidate al C.T.U. dott. Persona_4
pari a € 1.310,53 per competenze e ad € 48,80 per spese, oltre
[...]
I.V.A. se dovuta e contributo previdenziale.
Infine, devono restare a carico di parte attrice le spese relative alla
C.T.U. del dott. , in quanto l'accertamento Persona_5
domandato al suddetto professionista era riferito alla domanda avanzata
9 dalle attrici di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere, domanda che è stata, però, disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 giugno 2020, da
[...]
e da nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP_1
di sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria Parte_3
istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) dichiara l'improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione;
2) condanna le convenute in solido al pagamento in favore delle attrici delle spese processuali, con riferimento alla domanda di nullità del testamento, che liquida in complessivi € 609,21 per spese non imponibili ed in complessivi €
3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a., oltre le spese liquidate al C.T.U. dott. pari a € Persona_4
1.310,53 per competenze e ad € 48,80 per spese, oltre I.V.A. se dovuta e contributo previdenziale;
3) dichiara interamente compensare tra le parti le spese relative alla domanda di scioglimento della comunione e dispone che le spese relative alla C.T.U. redatta dall'ing. e Persona_3
quelle relative alla C.T.U. redatta dal dott. restino Persona_5
definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 15/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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