Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/06/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott.ssa Marina Massi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3499/2008 R.G.
promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. ANTICHI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI NICCOLO' ( ), elettivamente domiciliata in PIAZZA SAN C.F._2
MICHELE 3 58100 GROSSETO presso lo studio del difensore;
ATTRICE
contro
:
(C.F. ) rappresentato e difesa dall'avv. RENAIOLI CP_1 C.F._3
MELANIA ( , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA C.F._4
27 PITIGLIANO, presso lo studio del difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di trattazione scritta.
pagina 1 di 12
1. Oggetto del contendere sono le domande formulate dall'attrice nei confronti Parte_1
dell'ex coniuge al fine di ottenere la divisione del patrimonio immobiliare e mobiliare CP_1
rientrante nella comunione legale dei beni, compresi i tioli azionari e obbligazionari venduti dal marito negli anni 2005-2006, nonché il pagamento delle somme che all'esito del giudizio saranno risultate dovute dal signor in quanto rientranti nella communio de residuo, il tutto previo accertamento a CP_1
mezzo di CTU della consistenza e del valore del patrimonio comune.
La domanda articolata sub 1) dell'atto introduttivo, vale a dire l'accertamento della simulazione dell'acquisto immobiliare effettuato da madre del convenuto, in quanto in realtà Persona_1
riconducibile a quest'ultimo, non forma oggetto della presente sentenza, in quanto sulla stessa, essendo intervenuta sentenza di accoglimento non definitiva, emessa da questo Tribunale e successivo rigetto della Corte d'Appello, è pendente il ricorso in Cassazione, così come specificato dalle parti.
La signora ha in particolare dedotto di avere contratto matrimonio concordatario con il Parte_1
signor in data 26/10/1974 e che in data 13/10/2007 il Tribunale di Grosseto pronunciava sentenza CP_1
non definitiva di separazione, passata in giudicato in data 24/11/2007.
Da quella data, pertanto, stante la normativa pro tempore vigente, sorgeva il suo diritto, in quanto coniuge in comunione dei beni, a richiedere ex art. 177 lett. a) c.c., la metà del valore degli acquisti immobiliari compiuti durante il matrimonio, degli acquisti azionari e obbligazionari effettuati dal convenuto durante il matrimonio, ed ex art. 177 lett. c) c.c. del trattamento di fine rapporto percepito dall'ex coniuge in data 07/11/2007, nonché delle somme residuate sui conti correnti intestati al convenuto.
Parte attrice ha lamentato come il marito, nel corso dell'ultimo anno precedente la separazione, abbia 1 La presente sentenza viene redatta secondo i criteri di cui alla pronuncia della Suprema Corte, Sez. U, n. 642 del 16/01/2015 e ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del DL 179/12, convertito dalla legge 221/12, come introdotto ai sensi del Dl n. 83/2015, convertito dalla legge 132/15. pagina 2 di 12 provveduto ad occultare la gran parte della propria liquidità, con cospicui prelevamenti dai propri conti correnti e liquidazione degli investimenti finanziari, al fine di vanificare le aspettative della ex moglie in ordine alle somme che le sarebbero spettate allo scioglimento della comunione, dovendo invece egli dimostrare, secondo l'assunto attoreo, la consumazione di dette somme, provento dell'attività di medico svolta dal convenuto, per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti caduti in comunione.
Il signor si è costituito, contestando le avversarie deduzioni e affermando che le somme prelevate CP_1
dal proprio conto corrente fossero in effetti state impiegate per gli acquisti immobiliari compiuti durante il matrimonio;
in particolare, ha dedotto che circa 200.000 euro fossero state impiegate per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile in Capalbio, euro 400.000 circa per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile in Semproniano, intestato per la nuda proprietà ai figli e per l'usufrutto a entrambi i coniugi, euro 150.000 quale contributo elargito al figlio per l'acquisto di un immobile in
Fonteblanda, ha infine contestato il diritto della ex moglie a percepire la metà del TFR liquidatogli.
Il giudizio è stato istruito con documenti anche ex art. 210 c.p.c., prove orali, (relative però quasi esclusivamente alla sola domanda di simulazione), consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:
“ accerti e descriva il Ctu, esaminati gli atti di causa, i beni immobiliari e mobiliari, consistiti questi
anche in titoli azionari e/o obbligazionari acquistati da durante il matrimonio con Persona_2
ed entrati a far parte della comunione ex art. 177 lett. a) c.c. e – quanto ai beni Parte_1
mobili, ne accerti il valore e nel caso di titoli e/o obbligazioni ne accerti l'epoca e il valore di
liquidazione; accerti il Ctu, esaminati gli atti di causa, il valore dei saldi dei conti correnti intestati al
al momento dello scioglimento della comunione ed entrati a far parte della comunione de Per_2
residuo ex art. 177 lett. c) c.c., tenuto conto che secondo la normativa pro tempore vigente lo
scioglimento della comunione si verifica al passaggio in giudicato della sentenza (nel caso di specie
parziale) di separazione;
quanto ai beni immobili e con esclusione dell'immobile sito in Comune di
pagina 3 di 12 Manciano fraz. Marsiliana oggetto di altro giudizio, accerti e descriva il Ctu, Parte_2
avvalendosi di un ausiliario la cui nomina sarà comunicata al giudice e alle parti per la valutazione di
eventuali profili di incompatibilità, esaminati gli atti di causa, effettuato il sopralluogo ed ogni
accertamento che riterrà opportuno, anche attraverso l'accesso ai pubblici uffici, gli immobili oggetto
della domanda di scioglimento della comunione, dandone adeguata rappresentazione grafica e
fotografica; dica il CTU quale sia lo stato attuale degli immobili e ne quantifichi il valore di mercato
all'attualità; dica il CTU se gli immobili siano comodamente divisibili, vale a dire frazionabili in
autonome e distinte unità immobiliari in ragione delle quote ideali delle parti, tenuto conto che la
comoda divisibilità va esclusa allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto
l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo
e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere
complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale,
risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero; in caso di ritenuta
divisibilità in natura dei beni, predisponga un progetto divisionale con determinazione del valore delle
distinte porzioni e di eventuali conguagli;
dica il CTU se gli immobili siano suscettibili di divisione
giudiziale sul piano della disciplina edilizia, verificando se dagli atti di causa (es. titoli di acquisto
ritualmente prodotti) risultino gli estremi del permesso di costruire, dell'eventuale autorizzazione in
sanatoria nonché dei titoli legittimanti eventuali interventi successivi alla sua originaria edificazione”.
Deve darsi conto che durante il giudizio è stata tentata più volte la conciliazione della lite, sino a che falliti i tentativi di definizione bonaria, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e la causa è
stata trattenuta in decisione.
2. Appare necessario, stante il motivo del contendere, premettere e richiamare i principi di diritto applicabili alla fattispecie oggetto del giudizio.
Come noto, la norma principale di riferimento è l'art. 177 c.c., che individua alle lettere a), b), c) e d), i pagina 4 di 12 beni che costituiscono oggetto della comunione tra i coniugi: a) gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente, ad eccetto dei beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascun coniuge,
percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge, se allo scioglimento della comunione non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Sono sussumibili nella lettera a), cioè nella c.d. comunione immediata, anche gli acquisti di strumenti finanziari, come pacificamente ammesso dalla giurisprudenza, a prescindere dall'origine comune o personale di uno dei coniugi del denaro impiegato, ma con la precisazione che se la vendita dello strumento finanziario acquistato in vigenza di comunione legale avviene senza il consenso o all'insaputa dell'altro coniuge, quest'ultimo può pretendere che il prezzo sia riversato nella comunione,
al fine di ricostituire il patrimonio comune, (art. 184 c.c.). Se nel frattempo la comunione non sia più
vigente, i beni già oggetto di comunione legale vengono assoggettati a un regime di comunione ordinaria e possono essere divisi tra i coniugi, (Cass. sez. VI, ord. n. 18156 del 2020).
Le lettere b) e c) dell'art. 177 c.c. individuano i beni facenti oggetto della c.d. communio de residuo,
cioè i beni che, al momento dello scioglimento della comunione, siano ancora esistenti perché non consumati.
In ordine a tale categoria, la giurisprudenza è passata nel corso del tempo da una interpretazione sostanzialmente abrogante della lett. c) dell'art. 177, affermando che costituiscono oggetto della comunione residuale, non solo quei redditi per i quali si riesca a dimostrare che sussistono ancora al momento dello scioglimento della comunione, ma anche quei redditi, percepiti o che si sarebbero dovuti percepire, rispetto ai quali il coniuge titolare non riesca a dimostrare che siano stati impiegati nei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione, come affermato nelle sentenze
8865/1996 e 14897/2000.
Tale interpretazione, fatta propria da parte attrice, nega, in difetto però di un appiglio normativo, la pagina 5 di 12 libertà del coniuge titolare dei redditi di disporne in maniera differente dai bisogni della famiglia e lo espone a un gravosissimo onere della prova, fatto salvo, come è ovvio, l'obbligo previsto dalla legge di contribuzione ai bisogni del nucleo familiare, gravante su ciascuno dei coniugi secondo le proprie possibilità.
In particolare, le critiche al passato orientamento di cui si è detto, considerano non solo che esso non trova riscontro normativo, in quanto l'art. 177 lett. c) c.c. non prevede una modalità di impiego dei proventi dell'attività separata, né il dovere di impiegarli nei bisogni della famiglia;
ma anche che onera il coniuge percettore di una gravosa contabilità, dovendo egli dimostrare, magari dopo svariati anni,
come abbia impiegato i propri proventi e conduce a creare, in favore del coniuge non percettore, non più una aspettativa di fatto o di diritto in relazione alla caduta in comunione dei beni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 177 c.c., ma un vero e proprio diritto soggettivo, come chiaramente enunciato da Cass. sez.
I, n. 2597/2006.
Consegue al ragionamento mosso dalla dottrina e giurisprudenza maggioritarie, (v.si Cass.
1344172003), che i redditi individuali dei coniugi, sia quelli di cui alla lett. b) che quelli di cui alla lett.
c) dell'art. 177 c.c., rimangono di pertinenza del titolare e divengono comuni, qualora si verifichi una causa di scioglimento della comunione, solo nella misura in cui non siano stati già consumati;
non può,
pertanto, sostenersi che si intendono consumati solo i redditi impiegati per i bisogni della famiglia o per compiere acquisti in favore della comunione, non essendo ciò “conforme al sistema varato nel 1975,
nel quale non vi è traccia di strumenti concessi al partner per sindacare o impedire l'utilizzo delle
disponibilità individuali dell'altro coniuge”, (Cass. 2597/2006).
3. Premessi i principi di diritto che si ritiene di condividere ed applicare alla fattispecie in esame, si osserva nel merito quanto segue.
A) Sulle risultanze della Ctu depositata in data 09/06/2022.
Dalla Ctu sono emersi i seguenti dati:
pagina 6 di 12 1) quanto alle vetture FA Romeo e Suzuki, le risultanze delle prove orali espletate alle udienze del
26/07/2011 non possono ritenersi sufficienti, in difetto di prova ad esempio sui pagamenti ad opera del solo convenuto degli oneri relativi alla proprietà delle vetture, per superare quanto emergente dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione del convenuto, segnatamente la carta di circolazione dell'FA Romeo e il certificato di proprietà della Suzuki, documenti dai quali risulta che la vettura Suzuki fosse intestata in via esclusiva al figlio e che l'FA fosse cointestata al CP_2
50% tra il e il figlio . CP_1 CP_2
E' caduta pertanto in comunione la quota del 50% della proprietà in capo al Conti dell'FA Romeo,
per un valore di Euro 1.150, pari alla metà della stima di Euro 2.300 accertata dal Ctu;
Contr 2) quanto al conto corrente e dossier titoli collegato, n. 3063.85 acceso presso la di Pitigliano,
risulta dalla relazione della Guardia di Finanza del 15/09/2008, versata in atti da parte attrice, che lo stesso non fosse cointestato tra il convenuto e la madre ma tra questa e altro soggetto, Persona_1
il cui nominativo nella predetta relazione è stato oscurato per motivi di privacy, segno che non fosse il nominativo di altrimenti visibile, essendo stato l'accertamento della Gdf espletato CP_1
nell'ambito del giudizio di separazione tra e la moglie . CP_1 Parte_1
Invero, deve rilevarsi che è stato versato in atti il fascicolo di parte relativo al giudizio di appello svoltosi contro la sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Grosseto sulla questione della simulazione della compravendita dell'appartamento della Marsiliana;
tra i documenti allegati sub 2)
alla comparsa di costituzione di risulta in chiaro il nominativo dell'altro intestatario CP_1
del suddetto conto corrente, la signora , figlia di . Controparte_4 Persona_1
3) Quanto ai conti correnti e depositi al risparmio presso BCC Costa d'Argento indicati nella Ctu, (il quale erroneamente li indica quali conti correnti), alimentati con i proventi dell'attività lavorativa del convenuto e facenti pertanto parte della comunione de residuo ex art. 177 lett. c) e b), il Ctu, sulla scorta di tutti gli atti versati nel fascicolo processuale, ha potuto accertare solo in relazione al conto pagina 7 di 12 Contr filiale di Orbetello n. 1517 intestato al convenuto, l'esistenza di un saldo del 28/11/2007, indicato in Euro 16.400,27 in ordine al quale sussiste il diritto di parte attrice ad ottenere la metà dell'importo.
Quanto al conto corrente Carivit, intestato a con delega a operare del Conti, parte Persona_1
attrice non ha fornito alcuna prova che le operazioni di versamento e prelievo eseguite su quel conto fossero riconducibili al Conti;
risulta anzi che l'importo di Euro 182.000 versato nel predetto conto n.
10062222 in data 27/03/2007, fosse stato versato non dal delegato ma dalla stessa che ha Per_1
sottoscritto la distinta di versamento. Sul punto, non risulta essere stata formulata alcuna richiesta di prova volta ad accertare che il denaro fosse stato fornito dal posto che è risultato inoltre, CP_1
contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, che la fosse dotata di propri cospicui Per_1
risparmi, seppure in cointestatazione con la figlia . Pertanto, la presunzione invocata da Controparte_4
parte attrice, non è connotata dalle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza da farla assurgere a prova.
4) Quanto al trattamento di fine rapporto del convenuto.
Risulta dalla documentazione versata in atti dal convenuto, che egli ha cessato la propria attività
lavorativa in data 31/03/2007 e che in data 07/11/2007 l'Inpdap ha emesso in favore del Conti mandato di pagamento della somma netta di Euro 160.390,57.
Nei conti correnti riferibili al convenuto e rintracciati dalla Guardia di Finanza, non vi è traccia della somma liquidata, pur avendo egli dichiarato, in sede di comparsa di costituzione e risposta, di averla percepita, salvo negare il diritto sulla liquidazione invocato dall'attrice, in quanto coniuge separata, con un ragionamento non lineare.
Occorre ricordare che il TFR, in quanto provento dell'attività separata di un coniuge in comunione dei beni, rientra nella comunione de residuo, formando oggetto di divisione qualora, al momento del verificarsi di una causa di scioglimento della comunione, (sia stato percepito e) non sia stato consumato.
pagina 8 di 12 Secondo la legislazione vigente all'epoca della separazione dei coniugi legislazione Parte_3
successivamente riformata con la legge n. 55/2015, lo scioglimento della comunione dei beni si verificava al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, che nel caso di specie è avvenuto in data 24/11/2007.
Pertanto, essendo stato liquidato il TFR del Conti (poco) prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, alla data di irrevocabilità della sentenza è sorto il diritto della a Parte_1
richiederne la quota del 50%, ex art. 177 lett. c) c.c.
Ciò detto, possono ritenersi acquisiti al presente giudizio due dati certi: il primo è che il lo abbia CP_1
in effetti percepito, come da egli stesso dichiarato nella comparsa di costituzione;
il secondo è che nei conti correnti oggetto dell'accertamento della Gdf non vi è alcuna traccia alcuna della somma percepita a tale titolo, evidentemente transitata su conto non individuato.
La percezione della somma a stretto ridosso della cessazione del regime legale dei coniugi, dopo che era già stata pronunciata la separazione, costituisce, a differenza di quanto detto sopra circa le movimentazioni risultanti dal c/c Carivit, un grave e inequivoco indizio della volontà del di CP_1
sottrarre alla comunione de residuo il Tfr percepito e vanificare la legittima aspettativa della coniuge separata.
Non è ragionevolmente ipotizzabile, infatti, che in un lasso di tempo di soli 17 giorni, dal 7 novembre
2007 al 24 novembre 2007, il convenuto abbia consumato l'ingente somma di Euro 160.000, pur se per acquisti di beni personali come era legittimato a fare.
Può pertanto presumersi, ex art. 2727 c.c., che il abbia riversato la liquidazione ricevuta in un CP_1
conto corrente non individuato nemmeno dalla Guardia di Finanza, al fine di sottrarlo alla comunione
de residuo.
Deve pertanto essere accolta, in parte qua, la domanda attorea.
5) La divisione degli immobili.
pagina 9 di 12 Entrambi le parti non si sono minimamente confrontate con quanto risultato dalla Ctu espletata dall'Ing. in punto di conformità urbanistica del fabbricato sito in Capalbio, Loc. Persona_3
Guardiola, censito al foglio 1 particella 63 sub 2 e sub 3.
Il Ctu ha dedotto al riguardo: “Il fabbricato risulta edificato in data antecedente al 1967, per la
costruzione del quale, non sono state reperite pratiche edilizie, e lo stesso è stato oggetto nell'anno
1988 di un intervento di demolizione e rifacimento del tetto, mediante Concessione Edilizia n.
1509/1988, rilasciata al sig. (precedente proprietario). Nel fabbricato sono stati Persona_4
effettuati interventi di ristrutturazione edilizia che hanno consentito di creare due Unità Immobiliari
per la realizzazione delle quali non è stata reperita nessuna pratica edilizia”; “Si evidenzia che la
suddetta divisione del fabbricato in due Unità Immobiliari, non è urbanisticamente legittimata da
nessun titolo abilitativo. Peraltro, da ricerche effettuate presso gli Uffici competenti del Comune di
Capalbio, non risulta possibile una eventuale sanatoria edilizia in quanto si genererebbero due unità
immobiliari di cui una con superficie inferiore ai 60 mq previsti dal Regolamento Urbanistico vigente
nel suddetto Comune”; “Le attuali due unità immobiliari dispongono di un'unica corte di pertinenza
sulla quale sono state realizzate una tettoia fatiscente in legno e una struttura lignea ad uso deposito,
anch'essa in condizioni fatiscenti;
le due strutture sono state realizzate in assenza di autorizzazioni
Edilizie”.
Come noto, la Corte di Cassazione, con sentenza del 7 ottobre 2019, n. 25021, dalla quale non vi è
ragione di discostarsi, ha affermato che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della l. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pagina 10 di 12 pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Alla abusività e non sanabilità dell'abuso consegue l'inammissibilità della domanda di divisione, senza che sia possibile procedere ad una divisione parziale dei restanti immobili, in quanto non richiesta da alcuna delle parti.
B) L'accoglimento della domanda nei limiti sopra riportati, giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà, con condanna della parte soccombente alla refusione in favore di parte attrice dell'altra metà delle spese di lite, che si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M.
55/2014 pro tempore vigenti, sulla base del valore dichiarato, (indeterminato), scaglione complessità
alta, in considerazione della complessa attività svolta nel giudizio.
I costi della CTU, come liquidati in atti, sono posti definitivamente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
in parziale accoglimento della domanda formulata da , condanna il convenuto a Parte_1
corrispondere a parte attrice le seguenti somme, oltre agli interessi legali dalla domanda:
• Euro 575 quale 50% del valore della quota di proprietà del convenuto in ordine alla vettura FA
Romeo targata CS984AA;
• Euro 8.200,13 quale 50% del saldo alla data di scioglimento della comunione del conto corrente
Contr n. 1517 intrattenuto dal convenuto presso filiale di Orbetello;
• Euro 80.195,28 quale 50% del TFR netto percepito dal convenuto.
pagina 11 di 12 Dichiara inammissibile la domanda di divisione del compendio immobiliare.
Rigetta le ulteriori domande anche in via istruttoria formulate da Parte_1
Compensa per metà le spese di lite e condanna il convenuto alla refusione in favore di parte attrice della residua metà, che si liquida in Euro 10.000 per compensi, oltre oneri e accessori come per legge e oltre al 15% per spese generali sui compensi.
Pone definitivamente a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno gli onorari di Ctu come già
liquidati.
Così deciso in Grosseto, il 09 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Marina Massi
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