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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 13/11/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
RG. 1299/2025
UDIENZA del 13/11/2025 tenuta dal giudice dr. Lucia Leoncini
Alle ore 11:20 compaiono:
l'avv. LIVIA FRARE in sostituzione dell'avv. MASSIMO CHIOSSI per
Controparte_1
l'avv. FRANCO VEZZANI per Controparte_2
L'avv. Frare circa la memoria difensiva avversaria evidenzia la fondatezza del primo motivo di appello, in quanto in sede di opposizione a sanzioni amministrativa l'onere della prova grava sull'ente che le ha erogate, pertanto è inconferente il richiamo all'art. 115 c.p.c.; quanto alla natura giuridica di via
CH si riporta al documento di cui controparte ha eccepito la tardività, ma trattasi di documento sopravvenuto e comunque ammissibile nel rito lavoro stante la relativa rilevanza ai fini del giudizio (Cass. ord. n.
26257/2021), in ogni caso il documento contiene l'istruttoria della P.A. di riesame del precedente parere reso sulla via CH attestando che la stessa
è una strada puramente e semplicemente privata e non privata a uso pubblico, come detto in precedenza;
rileva comunque che sia nel giudizio di primo grado che nel presente vi è stato un andamento ondivago del CP_2 circa la natura della strada in questione, come anche in altro contenzioso fra le parti di cui chiede di poter depositare la comparsa del e parimenti CP_2 chiede di poter depositare altra sentenza del Giudice di Pace che accoglie la prospettazione dell'appellante; insiste nell'accoglimento dell'appello, con condanna di controparte alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna ex art. 96 c.p.c..
L'avv. Vezzani insiste nell'inammissibilità della produzione documentale avversaria, non solo per tardività ma perché allega fatti mai allegati in primo grado;
la comparsa in altro giudizio cui fa riferimento controparte riguarda un giudizio in cui il thema decidendum era proprio l'uso pubblico della strada e in quella sede è stata prodotta la nuova relazione, in questo caso invece in primo grado non si è discusso di tale questione, si tratterebbe di un novum inammissibile in appello. I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza provvedendo al relativo deposito.
Il giudice dott.ssa Lucia Leoncini
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 13/11/2025 il giudice dr. Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1299/2025 tra le parti:
Ricorrente in appello: Controparte_1 con l'avv. CHIOSSI MASSIMO ) C.F._1
Convenuto: , Controparte_2 con l'avv. VEZZANI FRANCO ( C.F._2
Ritenuto in fatto ed in diritto
I.1. Ricorre in appello avverso la sentenza n. 9/2025 Controparte_1 pronunciata dal Giudice di Pace di in data 14.1.2025 con la quale era CP_2 respinto il ricorso presentato dall'odierno appellante al verbale di contestazione n. 334341/A/24 emesso dalla Polizia Municipale di in CP_2 data 26.4.2024 contenente contestazione della violazione dell'art. 45 commi 1-
7 Codice della Strada per aver l'odierno appellante collocato segnaletica stradale non conforme a quella stabilita del CdS, dai regolamenti, dai decreti o da direttive ministeriali e, nello specifico, per aver apposto segnale di forma rettangolare “divieto di sosta” nella parte esterna dell'abitazione di via
CH n. c. 16 piano T-1 senza nessun titolo autorizzativo. L'appellante denuncia violazione delle norme in tema di onere della prova a opera del primo Giudice e argomenta circa la natura privata a uso privata della strada in questione, via CH, richiamando pronunciamento di questo Tribunale nonché atti dello stesso sopravvenuti Controparte_2 rispetto alla pubblicazione della sentenza gravata e conclude:
“Voglia il Tribunale di Pistoia, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in integrale riforma della sentenza n. 9/2025 del 14 gennaio 2025 del Giudice di Pace di , RG 4594/2024, previe le CP_2 declaratorie del caso, se d'occorrenza anche incidenter tantum, accertare e dichiarare l'annullamento del verbale di contestazione per violazione del Codice della Strada n. 334341/A/24 Prot 043840/24 del 26/04/2024 della Polizia
Municipale di , in ogni sua parte per le causali di cui in premessa e CP_2 comunque dichiarare che nulla è dovuto da alla Polizia Controparte_1
Municipale ed al in forza di detto verbale. Controparte_2
In ogni caso con ogni pronuncia accessoria e conseguenziale anche in riferimento ad ogni altro atto connesso, precedente o successivo, se lesivo, anche se incognito e con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
I.2. Si costituisce in giudizio il appellato, contestando l'avversa CP_2 pretesa e in particolare evidenziando come la stessa si basi non solo su documentazione nuova mai depositata nel giudizio di prima, ma anche e proprio di nuove allegazioni di fatti che non possono avere ingresso in grado di appello, chiedendo pertanto conclusivamente il rigetto di questo con vittoria di spese di lite.
I.3. In assenza di istanze istruttorie da delibare, all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa, che viene contestualmente decisa nelle forme di cui all'art. 437 c.p.c., giusta il rinvio ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
******
II. Reputa il Tribunale che il ricorso meriti accoglimento per quanto segue.
Stante il tenore dell'impugnazione in disamina, incentrata sulla violazione a opera del giudice a quo della disciplina in tema di riparto dell'onere della prova, merita ricordare come nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, ivi comprese le sanzioni irrogate a fronte di violazioni del CdS,
l'onere della prova circa la legittimità della sanzione e dunque, a monte, circa l'illiceità del comportamento sanzionato grava sulla P.A. opposta, quale titolare della pretesa sostanziale sottesa ai provvedimenti oggetto di opposizione: si richiamano, fra le tante, Cass. n. 1529/2018, Cass. ord. n. 1921/2019, Cass. ord. n. 5263/2020, Cass. ord. n. 11869/2020, Cass. ord. n. 30148/2024 così efficacemente massimata “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla
P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione”.
Nella vicenda che ci occupa, l'opponente nel giudizio di primo grado non solo ha allegato la natura privata della strada de qua, a giustificare la non applicabilità a essa delle norme del CdS con conseguente illegittimità della sanzione irrogata, ma ha anche addotto (oltre quanto strettamente spettantegli in punto di oneri di allegazione e prova) elementi indiziari di tale natura privata, i.e. la descrizione della stessa come strada senza sfondo a uso dei residenti nonché la risposta data dall'assessore alla mobilità del CP_2
, su delega del Sindaco, rispetto a interrogazione presentata da due
[...] consiglieri comunali ove la strada è nitidamente definita “privata” (Prot. N
0128055 del 22.09.2023, cfr. doc. 2 fasc. appellante).
Nel primo giudizio il si è difeso invocando l'irrilevanza della natura CP_2 proprietaria, pubblica o privata, della strada occorrendo piuttosto valutare la sua destinazione o meno a uso pubblico, affermandola nel caso di specie.
Tanto chiarito, la sentenza gravata si profila effettivamente viziata non tanto sotto il profilo del mancato rispetto delle regole in tema di onere probatorio nel senso inteso dall'appellante, poiché effettivamente costui nel ricorso di primo grado non ha mai contestato la sussistenza del fatto storico dell'avvenuta apposizione del segnale di divieto di sosta, pertanto in applicazione dell'art. 115 c.p.c. il convenuto nulla doveva dimostrare sul punto: piuttosto, CP_2 il primo giudice risulta aver peccato nella prospettiva della carenza di motivazione, avendo affermato del tutto apoditticamente lo status di strada privata a uso pubblico della via in questione, dandolo per scontato e per pacifico mentre così non è - costituendo anzi la quaestio controversa fra le parti - e traendone ex abrupto la conclusione che il verbale opposto fosse legittimo, perché afferente la violazione di un disposto del CdS applicabile a tutte le strade (pubbliche o private) purché destinate al pubblico uso. Questi i passaggi fondamentali della pronuncia appellata: “La Direttiva del
Ministero dei Lavori Pubblici del 24.10.2000 … sotto il titolo “Strade private aperte all'uso pubblico”, come è quella del ricorrente” senza nulla motivare in proposito neppure con riferimento ad atti del giudizio;
e “l'attribuzione ad un'area della qualità di area privata di uso pubblico, con la consequenziale obbligatorietà dell'apposizione della segnaletica stradale prevista dal codice della strada, dipende da valutazioni che competono, previo esercizio di poteri discrezionali, al al cui interno ricadono. Va infine osservato che la CP_2 definizione di strada che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada […]” (punteggiatura originaria), considerazioni di mero ordine generale prive di riferimento alcuno alla vicenda per cui è sorta contesa, né alcun riferimento il giudice a quo ha operato alla documentazione anche fotografica prodotta in giudizio dalle parti.
Volendo quindi colmare, stante il carattere devolutivo dell'appello, la lacuna motivazionale appena censurata, è da dire come per un verso il documento prodotto dall'opponente, i.e. risposta a interrogazione resa dall'assessore alla mobilità del Comune competente prot. N 0128055 del 22.09.2023, non è di per sé in contrasto con quello citato dal convenuto in primo grado CP_2
(ma non riprodotto nel presente giudizio di appello) Istruttoria di verifica della sussistenza dell'uso pubblico e conseguente classificazione amministrativa ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e in ogni caso, stante l'avvenuta produzione di siffatto documento nel giudizio di primo grado, non può dirsi che costituisca fatto nuovo mai prima allegato dalle parti in giudizio (e quindi mai sottoposto al relativo contraddittorio) la recentissima, e analoga,
Istruttoria di verifica di sussistenza dell'uso pubblico e conseguente classificazione amministrativa' della Via CH 30.5.2025 firmato dal Co Dirigente dell Grandi Opere ed Espropri del Comune Controparte_3
, Ing. (prodotta sub doc. 6 fasc. appellante) la quale, CP_2 Controparte_4 da un lato è ammissibile quale documento di parte siccome sopravvenuto rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, dall'altro lato e come detto non viola il divieto dei nova in appello perché concerne una questione già versata nel primo giudizio proprio dalla parte appellata (cfr. doc.
3 fasc. appellante), che ora eccepisce l'inammissibilità dell'allegazione in oggetto. Del resto, non può convenirsi con la prospettazione difensiva avanzata dal nella comparsa di appello nella misura in cui vorrebbe trarre il CP_2 carattere di novum dalla circostanza per cui tale più recente Istruttoria di verifica del 30.5.2025, di cui al doc. 6 fasc. appellante, si sia espressamente fondata su documenti “nuovi” perché forniti al Comune dall'arch. - Per_1 anch'egli proprietario di una delle abitazioni che si affacciano sulla via
CH - e prima sconosciuti al stesso, essendo evidente la totale CP_2 inconferenza fra produzioni documentali e allegazioni fattuali nuove prospettate da un privato cittadino al Comune di competenza a fini amministrativi, quale la classificazione di una strada, e il divieto processuale di allegazione di fatti nuovi peraltro in controversia pendente fra il medesimo e un diverso cittadino. CP_2
Ciò che rileva è il fatto che, in corso di gravame, sia mutata la valutazione dell'ente comunale sulle caratteristiche della via in questione - mutata, si sottolinea, la valutazione, non già mutata medio tempore la natura della via per modificazioni delle caratteristiche intrinseche della stessa, che sono rimaste le medesime - per cui legittimamente un cittadino che intenda avvalersi di tale sopravvenienza siccome rilevante per la propria difesa in giudizio e vertente su questione già affrontata nel contraddittorio con la controparte, può farlo: si tratterà semmai di valutarne i risvolti in punto di spese di lite, in considerazione del fatto che la riforma della pronuncia di primo grado avviene sulla base di un documento sopravvenuto a quel giudizio e di segno diverso rispetto ad altro precedente ivi prodotto e avente a oggetto la medesima questione dirimente (ossia, l'uso pubblico o meno di una strada).
Per altro verso e con riguardo alle caratteristiche fisiche e strutturali della via di cui si controverte, mentre non appare dirimente l'allegazione del CP_2 circa la mancanza di segnalazione che impedisca il traffico del quisque de populo su detta via (non trattandosi di elemento obbligatorio per caratterizzare la via come a suo privato) né circa la presenza di segnaletica stradale orizzontale che regola l'immissione sulla via pubblica posto che tale segnaletica ha evidenti e indubbi fini di sicurezza della circolazione sulla stessa via pubblica, assume rilievo invece l'allegazione dell'appellante, non contestata ex adverso e visibile ictu oculi anche dalla documentazione fotografica prodotta dallo stesso (cfr. doc. 2 fasc. appellato), per cui la CP_2 via è priva di sfondo e quindi, ragionevolmente, utilizzata e percorsa esclusivamente dagli abitanti degli immobili che vi sorgono. Per le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere accolto con integrale riforma della sentenza impugnata.
III. In virtù di quanto indicato supra circa il fatto che l'accoglimento dell'appello si fonda, nel merito, in parte su documenti sopravvenuti rispetto alla pronuncia del primo giudice, non si ritiene di accogliere la domanda di parte appellante per la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e si CP_2 ritengono ricorrere giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., riscontrandosi analogia tra la sopravvenienza documentale dirimente e la sopravvenienza giurisprudenziale codificata dall'art. 92 c.p.c. alla luce dei criteri sanciti da
Corte cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando quale giudice d'appello, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) in accoglimento dello spiegato e in parziale riforma della sentenza n. 9/2025 emessa in data 14.1.2025 dal Giudice di Pace di nel giudizio R.G. n. CP_2
4594/2024, annulla il verbale di contestazione per violazione del Codice della
Strada n. 334341/A/24 Prot 043840/24 elevato in data 26.4.2024 della
Polizia Municipale di nei confronti dell'odierno appellante;
CP_2
2) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Pistoia, 13.11.2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini
UDIENZA del 13/11/2025 tenuta dal giudice dr. Lucia Leoncini
Alle ore 11:20 compaiono:
l'avv. LIVIA FRARE in sostituzione dell'avv. MASSIMO CHIOSSI per
Controparte_1
l'avv. FRANCO VEZZANI per Controparte_2
L'avv. Frare circa la memoria difensiva avversaria evidenzia la fondatezza del primo motivo di appello, in quanto in sede di opposizione a sanzioni amministrativa l'onere della prova grava sull'ente che le ha erogate, pertanto è inconferente il richiamo all'art. 115 c.p.c.; quanto alla natura giuridica di via
CH si riporta al documento di cui controparte ha eccepito la tardività, ma trattasi di documento sopravvenuto e comunque ammissibile nel rito lavoro stante la relativa rilevanza ai fini del giudizio (Cass. ord. n.
26257/2021), in ogni caso il documento contiene l'istruttoria della P.A. di riesame del precedente parere reso sulla via CH attestando che la stessa
è una strada puramente e semplicemente privata e non privata a uso pubblico, come detto in precedenza;
rileva comunque che sia nel giudizio di primo grado che nel presente vi è stato un andamento ondivago del CP_2 circa la natura della strada in questione, come anche in altro contenzioso fra le parti di cui chiede di poter depositare la comparsa del e parimenti CP_2 chiede di poter depositare altra sentenza del Giudice di Pace che accoglie la prospettazione dell'appellante; insiste nell'accoglimento dell'appello, con condanna di controparte alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna ex art. 96 c.p.c..
L'avv. Vezzani insiste nell'inammissibilità della produzione documentale avversaria, non solo per tardività ma perché allega fatti mai allegati in primo grado;
la comparsa in altro giudizio cui fa riferimento controparte riguarda un giudizio in cui il thema decidendum era proprio l'uso pubblico della strada e in quella sede è stata prodotta la nuova relazione, in questo caso invece in primo grado non si è discusso di tale questione, si tratterebbe di un novum inammissibile in appello. I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza provvedendo al relativo deposito.
Il giudice dott.ssa Lucia Leoncini
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 13/11/2025 il giudice dr. Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1299/2025 tra le parti:
Ricorrente in appello: Controparte_1 con l'avv. CHIOSSI MASSIMO ) C.F._1
Convenuto: , Controparte_2 con l'avv. VEZZANI FRANCO ( C.F._2
Ritenuto in fatto ed in diritto
I.1. Ricorre in appello avverso la sentenza n. 9/2025 Controparte_1 pronunciata dal Giudice di Pace di in data 14.1.2025 con la quale era CP_2 respinto il ricorso presentato dall'odierno appellante al verbale di contestazione n. 334341/A/24 emesso dalla Polizia Municipale di in CP_2 data 26.4.2024 contenente contestazione della violazione dell'art. 45 commi 1-
7 Codice della Strada per aver l'odierno appellante collocato segnaletica stradale non conforme a quella stabilita del CdS, dai regolamenti, dai decreti o da direttive ministeriali e, nello specifico, per aver apposto segnale di forma rettangolare “divieto di sosta” nella parte esterna dell'abitazione di via
CH n. c. 16 piano T-1 senza nessun titolo autorizzativo. L'appellante denuncia violazione delle norme in tema di onere della prova a opera del primo Giudice e argomenta circa la natura privata a uso privata della strada in questione, via CH, richiamando pronunciamento di questo Tribunale nonché atti dello stesso sopravvenuti Controparte_2 rispetto alla pubblicazione della sentenza gravata e conclude:
“Voglia il Tribunale di Pistoia, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in integrale riforma della sentenza n. 9/2025 del 14 gennaio 2025 del Giudice di Pace di , RG 4594/2024, previe le CP_2 declaratorie del caso, se d'occorrenza anche incidenter tantum, accertare e dichiarare l'annullamento del verbale di contestazione per violazione del Codice della Strada n. 334341/A/24 Prot 043840/24 del 26/04/2024 della Polizia
Municipale di , in ogni sua parte per le causali di cui in premessa e CP_2 comunque dichiarare che nulla è dovuto da alla Polizia Controparte_1
Municipale ed al in forza di detto verbale. Controparte_2
In ogni caso con ogni pronuncia accessoria e conseguenziale anche in riferimento ad ogni altro atto connesso, precedente o successivo, se lesivo, anche se incognito e con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
I.2. Si costituisce in giudizio il appellato, contestando l'avversa CP_2 pretesa e in particolare evidenziando come la stessa si basi non solo su documentazione nuova mai depositata nel giudizio di prima, ma anche e proprio di nuove allegazioni di fatti che non possono avere ingresso in grado di appello, chiedendo pertanto conclusivamente il rigetto di questo con vittoria di spese di lite.
I.3. In assenza di istanze istruttorie da delibare, all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa, che viene contestualmente decisa nelle forme di cui all'art. 437 c.p.c., giusta il rinvio ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
******
II. Reputa il Tribunale che il ricorso meriti accoglimento per quanto segue.
Stante il tenore dell'impugnazione in disamina, incentrata sulla violazione a opera del giudice a quo della disciplina in tema di riparto dell'onere della prova, merita ricordare come nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, ivi comprese le sanzioni irrogate a fronte di violazioni del CdS,
l'onere della prova circa la legittimità della sanzione e dunque, a monte, circa l'illiceità del comportamento sanzionato grava sulla P.A. opposta, quale titolare della pretesa sostanziale sottesa ai provvedimenti oggetto di opposizione: si richiamano, fra le tante, Cass. n. 1529/2018, Cass. ord. n. 1921/2019, Cass. ord. n. 5263/2020, Cass. ord. n. 11869/2020, Cass. ord. n. 30148/2024 così efficacemente massimata “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla
P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione”.
Nella vicenda che ci occupa, l'opponente nel giudizio di primo grado non solo ha allegato la natura privata della strada de qua, a giustificare la non applicabilità a essa delle norme del CdS con conseguente illegittimità della sanzione irrogata, ma ha anche addotto (oltre quanto strettamente spettantegli in punto di oneri di allegazione e prova) elementi indiziari di tale natura privata, i.e. la descrizione della stessa come strada senza sfondo a uso dei residenti nonché la risposta data dall'assessore alla mobilità del CP_2
, su delega del Sindaco, rispetto a interrogazione presentata da due
[...] consiglieri comunali ove la strada è nitidamente definita “privata” (Prot. N
0128055 del 22.09.2023, cfr. doc. 2 fasc. appellante).
Nel primo giudizio il si è difeso invocando l'irrilevanza della natura CP_2 proprietaria, pubblica o privata, della strada occorrendo piuttosto valutare la sua destinazione o meno a uso pubblico, affermandola nel caso di specie.
Tanto chiarito, la sentenza gravata si profila effettivamente viziata non tanto sotto il profilo del mancato rispetto delle regole in tema di onere probatorio nel senso inteso dall'appellante, poiché effettivamente costui nel ricorso di primo grado non ha mai contestato la sussistenza del fatto storico dell'avvenuta apposizione del segnale di divieto di sosta, pertanto in applicazione dell'art. 115 c.p.c. il convenuto nulla doveva dimostrare sul punto: piuttosto, CP_2 il primo giudice risulta aver peccato nella prospettiva della carenza di motivazione, avendo affermato del tutto apoditticamente lo status di strada privata a uso pubblico della via in questione, dandolo per scontato e per pacifico mentre così non è - costituendo anzi la quaestio controversa fra le parti - e traendone ex abrupto la conclusione che il verbale opposto fosse legittimo, perché afferente la violazione di un disposto del CdS applicabile a tutte le strade (pubbliche o private) purché destinate al pubblico uso. Questi i passaggi fondamentali della pronuncia appellata: “La Direttiva del
Ministero dei Lavori Pubblici del 24.10.2000 … sotto il titolo “Strade private aperte all'uso pubblico”, come è quella del ricorrente” senza nulla motivare in proposito neppure con riferimento ad atti del giudizio;
e “l'attribuzione ad un'area della qualità di area privata di uso pubblico, con la consequenziale obbligatorietà dell'apposizione della segnaletica stradale prevista dal codice della strada, dipende da valutazioni che competono, previo esercizio di poteri discrezionali, al al cui interno ricadono. Va infine osservato che la CP_2 definizione di strada che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada […]” (punteggiatura originaria), considerazioni di mero ordine generale prive di riferimento alcuno alla vicenda per cui è sorta contesa, né alcun riferimento il giudice a quo ha operato alla documentazione anche fotografica prodotta in giudizio dalle parti.
Volendo quindi colmare, stante il carattere devolutivo dell'appello, la lacuna motivazionale appena censurata, è da dire come per un verso il documento prodotto dall'opponente, i.e. risposta a interrogazione resa dall'assessore alla mobilità del Comune competente prot. N 0128055 del 22.09.2023, non è di per sé in contrasto con quello citato dal convenuto in primo grado CP_2
(ma non riprodotto nel presente giudizio di appello) Istruttoria di verifica della sussistenza dell'uso pubblico e conseguente classificazione amministrativa ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e in ogni caso, stante l'avvenuta produzione di siffatto documento nel giudizio di primo grado, non può dirsi che costituisca fatto nuovo mai prima allegato dalle parti in giudizio (e quindi mai sottoposto al relativo contraddittorio) la recentissima, e analoga,
Istruttoria di verifica di sussistenza dell'uso pubblico e conseguente classificazione amministrativa' della Via CH 30.5.2025 firmato dal Co Dirigente dell Grandi Opere ed Espropri del Comune Controparte_3
, Ing. (prodotta sub doc. 6 fasc. appellante) la quale, CP_2 Controparte_4 da un lato è ammissibile quale documento di parte siccome sopravvenuto rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, dall'altro lato e come detto non viola il divieto dei nova in appello perché concerne una questione già versata nel primo giudizio proprio dalla parte appellata (cfr. doc.
3 fasc. appellante), che ora eccepisce l'inammissibilità dell'allegazione in oggetto. Del resto, non può convenirsi con la prospettazione difensiva avanzata dal nella comparsa di appello nella misura in cui vorrebbe trarre il CP_2 carattere di novum dalla circostanza per cui tale più recente Istruttoria di verifica del 30.5.2025, di cui al doc. 6 fasc. appellante, si sia espressamente fondata su documenti “nuovi” perché forniti al Comune dall'arch. - Per_1 anch'egli proprietario di una delle abitazioni che si affacciano sulla via
CH - e prima sconosciuti al stesso, essendo evidente la totale CP_2 inconferenza fra produzioni documentali e allegazioni fattuali nuove prospettate da un privato cittadino al Comune di competenza a fini amministrativi, quale la classificazione di una strada, e il divieto processuale di allegazione di fatti nuovi peraltro in controversia pendente fra il medesimo e un diverso cittadino. CP_2
Ciò che rileva è il fatto che, in corso di gravame, sia mutata la valutazione dell'ente comunale sulle caratteristiche della via in questione - mutata, si sottolinea, la valutazione, non già mutata medio tempore la natura della via per modificazioni delle caratteristiche intrinseche della stessa, che sono rimaste le medesime - per cui legittimamente un cittadino che intenda avvalersi di tale sopravvenienza siccome rilevante per la propria difesa in giudizio e vertente su questione già affrontata nel contraddittorio con la controparte, può farlo: si tratterà semmai di valutarne i risvolti in punto di spese di lite, in considerazione del fatto che la riforma della pronuncia di primo grado avviene sulla base di un documento sopravvenuto a quel giudizio e di segno diverso rispetto ad altro precedente ivi prodotto e avente a oggetto la medesima questione dirimente (ossia, l'uso pubblico o meno di una strada).
Per altro verso e con riguardo alle caratteristiche fisiche e strutturali della via di cui si controverte, mentre non appare dirimente l'allegazione del CP_2 circa la mancanza di segnalazione che impedisca il traffico del quisque de populo su detta via (non trattandosi di elemento obbligatorio per caratterizzare la via come a suo privato) né circa la presenza di segnaletica stradale orizzontale che regola l'immissione sulla via pubblica posto che tale segnaletica ha evidenti e indubbi fini di sicurezza della circolazione sulla stessa via pubblica, assume rilievo invece l'allegazione dell'appellante, non contestata ex adverso e visibile ictu oculi anche dalla documentazione fotografica prodotta dallo stesso (cfr. doc. 2 fasc. appellato), per cui la CP_2 via è priva di sfondo e quindi, ragionevolmente, utilizzata e percorsa esclusivamente dagli abitanti degli immobili che vi sorgono. Per le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere accolto con integrale riforma della sentenza impugnata.
III. In virtù di quanto indicato supra circa il fatto che l'accoglimento dell'appello si fonda, nel merito, in parte su documenti sopravvenuti rispetto alla pronuncia del primo giudice, non si ritiene di accogliere la domanda di parte appellante per la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e si CP_2 ritengono ricorrere giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., riscontrandosi analogia tra la sopravvenienza documentale dirimente e la sopravvenienza giurisprudenziale codificata dall'art. 92 c.p.c. alla luce dei criteri sanciti da
Corte cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando quale giudice d'appello, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) in accoglimento dello spiegato e in parziale riforma della sentenza n. 9/2025 emessa in data 14.1.2025 dal Giudice di Pace di nel giudizio R.G. n. CP_2
4594/2024, annulla il verbale di contestazione per violazione del Codice della
Strada n. 334341/A/24 Prot 043840/24 elevato in data 26.4.2024 della
Polizia Municipale di nei confronti dell'odierno appellante;
CP_2
2) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Pistoia, 13.11.2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini