Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/04/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6195/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6195/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 08.01.2025 a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti
TRA
cf: elett.te AR C.F._1
dom.ta alla VIA S. ANIELLO, N.6 SAN PAOLO DI CIVITATE (FG) presso lo studio dell'Avv. MASSIMO PIO RUBINO, c.f.: , C.F._2
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- RICORRENTE
E
, c.f.: , elett.te dom.to al Controparte_1 C.F._3
VIALE DUE GIUGNO, N.373, SAN SEVERO, presso lo studio dell'Avv.
CONSIGLIA ANNA SPONSANO, c.f.: , dalla quale è C.F._4
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co 2 n.4 c.p.c. e 118 disp.tt. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 20/09/2019 AR
chiedendo la separazione con addebito al marito, ha esposto: di aver contratto matrimonio in data 29/07/2006 con e che dall'unione Controparte_1
sono nati due figli: (n.to in Vicenza il 05/01/2007) e (n.to in Per_1 Per_2
San Severo il 20.10.2009); che il rapporto è stato sereno per i primi anni di matrimonio, incrinandosi solo successivamente per “episodiche manifestazioni d'impeto” del il quale, secondo la ricostruzione P_ della ricorrente, si sarebbe mostrato “intollerante ed incapace di soprassedere anche in relazione alle questioni più “spicciole” che potevano interessare la quotidianità della coppia”; che durante gli ultimi anni il rapporto tra i coniugi
è peggiorato a causa di “incompatibilità di carattere e incomprensioni”, diventando, così, “insostenibile la convivenza”; che, secondo la tesi della ricorrente, la causa dell'incrinarsi del matrimonio sarebbe data dall'“atteggiamento di superiorità che il ” avrebbe mostrato nei P_ suoi confronti, sfociando “in vera e propria indifferenza”; che, secondo la propria ricostruzione, il si intratterrebbe assiduamente in “sala da P_ gioco/scommesse”, per cui sospetta che il marito “possa essere affetto da vera
e propria ludopatia”; che, asseritamente, il sarebbe P_
“particolarmente incline all'uso smodato di alcolici, in particolar modo di
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birra”, che assumerebbe “in quantità eccessive, anche, oltre i 3/4 litri” al giorno;
che, asseritamente, sperperando il suo patrimonio, non si dedicherebbe alle spese economiche della famiglia, tanto che lei sarebbe costretta “quasi ad elemosinare al le somme necessarie per il P_ fabbisogno di famiglia”, che il marito le riconoscerebbe “in maniera talmente esigua da risultare insufficienti”; che il è un Maresciallo P_ dell'Aeronautica Militare in servizio presso l'Aeroporto Militare “Amendola” in Foggia e percepisce, asseritamente, uno stipendio di € 2.300,00 mensili;
che la casa coniugale ove abita la famiglia è stata concessa in comodato gratuito alla da suo padre;
che a causa di tutti tali atteggiamenti AR del è venuta meno l'unione materiale e spirituale tra i coniugi ed è P_
divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla separazione con addebito al marito, ha chiesto: l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento degli stessi presso di sé, stabilendo un diritto di visita in favore del la P_
corresponsione da parte del resistente di un assegno di mantenimento in suo favore e in favore dei figli per complessivi € 1.200,00 mensili, cioè € 400,00 per sé ed € 400,00 per ciascun figlio;
di “emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e/o necessario all'interesse materiale e morale della stessa e della prole”; di condannare il resistente alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/01/2020 si è costituito , opponendosi alla separazione e deducendo: Controparte_1
che la richiesta separazione da parte della moglie è stata come un “fulmine a ciel sereno”; che dopo il trasferimento da Vicenza a San Paolo di Civitate, la moglie, asseritamente, avrebbe manifestato “un attaccamento morboso nei confronti della sua famiglia di origine, trascorrendo gran parte della sua giornata presso la loro abitazione”, disinteressandosi degli impegni della propria famiglia, a cui ha dovuto provvedere lui stesso da solo;
che, compatibilmente, con i suoi impegni è stato sempre presente per i figli,
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seguendo la loro formazione scolastica e le loro aspirazioni;
che, secondo la propria ricostruzione la separazione sarebbe stata causata dall'atteggiamento della moglie, perché non riuscirebbe a staccarsi dalla sua famiglia di origine, che spesso si intrometterebbe nella vita coniugale della figlia;
che lui percepisce uno stipendio mensile di € 1.200,00-1.300,00; che la resistente è giovane, ha la qualifica di parrucchiera e ha capacità di produrre reddito;
che, secondo la propria tesi, avrebbe corrisposto “brevi manu alla moglie le somme dovute a titolo di IMU, oggi TASI, sulle proprietà immobiliari di lei e del suocero comodante” e, quindi, ne chiede la restituzione.
Pertanto, il resistente, opponendosi alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, ha chiesto: di sospendere o rinviare il procedimento al fine di intraprendere un percorso di coppia con la moglie e in caso negativo addivenire alla pronuncia di separazione;
di pronunciarsi, in ogni caso, la separazione con addebito alla moglie;
l'affidamento condiviso dei figli minori, non opponendosi all'assegnazione della casa coniugale e al loro collocamento presso la madre, con la previsione di un diritto di visita e il riconoscimento in favore dei figli di un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili. Il resistente, inoltre, si è opposto al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, ha chiesto la restituzione della somma di € 12.000,00 e l'assegnazione del garage sito in San Paolo di Civitate (FG) alla via A. Diaz n. 35, contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 47, particella 71, sub. 1, cat. C/6, classe 3, mq. 22, rendita catastale € 72,72.
Con proprio provvedimento il Presidente ha fissato l'udienza di comparizione dei coniugi davanti a lui per l'udienza del 16/01/2020, all'esito della quale, emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lui le parti, con assegnazione dei relativi termini per la costituzione, all'udienza del 23/04/2020, successivamente rinviata d'ufficio fino all'udienza del 10/12/2020.
Con proprie memorie integrative, depositate tardivamente in data 11/05/2020 il resistente chiedeva di pronunciarsi la separazione e l'affidamento esclusivo
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dei figli sul presupposto che la madre si disinteressava di curare la loro igiene, della loro alimentazione e del loro profitto scolastico.
All'udienza del 10/12/2020, il precedente Giudice, rilevato come non ricorressero i presupposti per la modifica dell'ordinanza presidenziale, ha rinviato all'udienza del 28/10/2021, con assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c.
Il resistente, con la memoria ex art. 183 co 6 n.1 c.p.c., depositata dal nuovo difensore, ha precisato le conclusioni in tal senso: “chiede che il Tribunale di
Foggia accolga le seguenti conclusioni: 1) pronunci la separazione giudiziale dei coniugi, attribuendone la responsabilità esclusivamente alla moglie;
2) ridetermini l'assegno di mantenimento considerando le reali capacità economiche e reddituali delle odierne parti in causa e venga ridotto ad euro
300,00 per ogni figlio, oltre alle spese straordinarie da versarsi nella misura del 50% per ogni coniuge;
3) revochi l'assegno in favore della sig.ra
; 4) condanni parte ricorrente alla integrale rifusione delle AR spese, diritti e onorari del giudizio”.
All'udienza del 28/10/2021 il precedente Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27/06/2024, successivamente rinviata fino all'udienza del 08/01/2025.
In tale udienza il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione proposta da entrambe le parti è fondata e merita pertanto accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c.
(come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, che la prosecuzione
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della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalle stesse, pertanto da ciò emerge un'indiscutibile volontà di separarsi. Infatti, il resistente, che originariamente si era opposto alla domanda di separazione, nel corso del processo ha formulato anche lui la relativa domanda.
Peraltro, la dedotta conflittualità esistente tra i coniugi e le problematiche familiari emerse evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Difatti, dalle stesse allegazioni si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa degli insanabili contrasti esistenti tra le parti.
Pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
Sull'addebito della separazione.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione nei confronti del marito, basando tale richiesta sulla circostanza che il una volta tornato dal lavoro, si sarebbe intrattenuto presso sale da P_
gioco/scommesse, sperperando i propri guadagni, invece di impiegarli a vantaggio della famiglia. Inoltre, sempre secondo la tesi della ricorrente, il marito sarebbe dedito “all'uso smodato di alcolici, in particolar modo di birra” che assumerebbe in elevate quantità giornaliere. Tali condotte, secondo la tesi della ricorrente, avrebbero acuito i dissidi, già presenti, fra i due coniugi. Infine, solo con la memoria ex art. 183 co 6 n.2), la resistente, secondo la propria ricostruzione, ha sostenuto che il avrebbe P_
intrattenuto una relazione extraconiugale.
Il resistente si è opposto alla richiesta di addebito, contestando fermamente la
“presunta dipendenza alcolica e ludica” e formula a sua volta domanda di addebito della separazione nei confronti della . Il resistente AR
fonda la propria domanda di addebito della separazione sulla circostanza che la moglie, con cui già vi erano dei litigi da quando vivevano a Vicenza, una volta trasferiti a San Paolo di Civitate (FG) avrebbe trascorso più tempo con
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la propria famiglia di origine, permettendo anche che quest'ultima si ingerisse nelle questioni familiari. Il asserisce che la ricorrente, quindi, non P_ si sarebbe dedicata alla cura della propria famiglia, evitando di “cucinare un pasto caldo al marito al rientro dal lavoro, al rifiuto di lavargli le divise o il vestiario”.
Riassunte così le posizioni delle parti, si può affermare quanto segue.
L'art. 151 co 2 c.c. prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
L'art. 143 co 2 c.c. prevede che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Pertanto, il Giudice, ove ne ricorrano le circostanze, tenendo conto dell'istruttoria compiuta, può dichiarare a chi sia addebitabile la separazione.
Infatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. 1, ord.
n. 11208/2024, Cass. civ. ord. sez. n.40795/2021).
Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2967 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il rapporto causale tra tale comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (si veda Cass. civ. sez. 1, Ord.
n.12662/2024 “è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere – da un coniuge ovvero da entrambi –
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comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale”; si veda anche ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 35296/2023;
Cass. civ. sez. 1 ord. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent. 19328/2015).
Orbene, si tratterà dapprima la domanda di addebito formulata dalla ricorrente e, successivamente, quella formulata dal resistente.
Già riassunte le rispettive posizioni processuali delle parti, la , AR quindi, ha contestato al resistente la violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia, in particolare di contribuire ai bisogni della stessa.
Nel caso di specie la , su cui ricadeva l'onere della prova, non AR
ha fornito la prova che il fosse dedito all'uso di sostanze Controparte_1
alcoliche o al gioco/scommesse e si sia, quindi, sottratto ai bisogni della famiglia o di assistenza morale e materiale, “sperperando” denaro in tali attività. A parte la genericità delle allegazioni, in ordine alle quali difficilmente si sarebbe potuto dare riscontro, nessuna prova articolata era effettivamente idonea a provare specificamente le contestazioni mosse a fondamento dell'addebito. Infatti, gli unici documenti depositati dalla ricorrente a sostegno della propria tesi riguardano una fattura di € 4.350,00 a lei intestata, precisamente la n.7 del 05/02/2008, per l'acquisto di una cucina, un tavolo e una sedia presso la Ramunno Mobili S.r.l. sita in San Paolo di
Civitate, e dei vaglia cambiari, tutti datati 2008 (cfr. documenti a e b depositati dalla ricorrente). Tali documenti non provano che il resistente si sia disinteressato alle spese della famiglia, ma mostrano proprio quella collaborazione ai bisogni familiari di entrambi i coniugi e le scelte da questi compiuti in costanza di matrimonio al fine di costruire una famiglia insieme,
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soprattutto nei primi anni della vita coniugale. Infatti, l'acquisto dei mobili, si colloca nel 2008, cioè negli anni immediatamente successivi alla celebrazione del matrimonio del 2006 e di formazione del nucleo “famiglia”, in cui è la stessa ricorrente ad affermare che il rapporto con il marito era sereno, rientrando pertanto, tale evento, come detto, proprio in quelle scelte comuni adottate dai coniugi in ragione della costruzione del nucleo familiare (cfr. ricorso Occhiochiuso “il rapporto tra i coniugi è stato sereno per i soli primi anni di matrimonio” e ancora “negli ultimi anni il rapporto è di gran lunga peggiorato”).
La ricorrente poi solo con le memorie ex art. 183 co 6 n.2) c.p.c., quindi, tardivamente ha dedotto una presunta relazione extraconiugale del senza, tuttavia, meglio specificarla. A sostegno della sua tesi la P_
ricorrente ha depositato delle foto di un cellulare, senza alcuna più precisa indicazione, su cui si leggono dei messaggi, recanti data 2020 (il ricorso di separazione è stato depositato nel 2019) e provenienti da un contatto salvato come “Avv. . Per_3
Tali fatti posti a fondamento della domanda di addebito sono tardivi, in quanto contenuti solo nella memoria ex art. 183 co 6 n. 2) c.p.c. L'art.183 co
6 nn. 1), 2) e 3) c.p.c., nella formulazione antecedente alla riforma Cartabia, prevedeva che il Giudie poteva concedere alle parti dei termini perentori e nello specifico: 1) “ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”; 2) “un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per le indicazioni dei mezzi di prova e produzioni documentali”;
3) “un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.
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Per cui con la memoria ex art. 183 co 6 n.2) c.p.c. non possono essere dedotti fatti costitutivi (c.d. causa petendi) che non siano conseguenza delle domande ed eccezioni dell'altra parte.
La possibilità della modifica della domanda, eccezioni e conclusioni già proposte o della precisazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della formulata domanda erano consentiti con la memoria ex art. 183 co 6 n.1 c.p.c.
(oggi la disciplina è confluita nell'art. 171 ter c.p.c.).
Pertanto, si ribadisce che la dedotta presunta relazione extraconiugale, posta a fondamento della domanda di addebito, risulta essere stata tardivamente allegata, in violazione dell'art. 183 co 6 n.1) c.p.c. Ad ogni modo, anche con riferimento a tale deduzione va rilevata la genericità dei fatti non riscontrabili e non collocati nel tempo e nello spazio. Quindi, se da una parte la ricorrente non ha provato che il si sia sottratto agli obblighi di cui all'art. P_
143 c.c., dall'altra dall'intero procedimento è emerso, anche, una latente conflittualità tra la e il soprattutto negli ultimi anni AR P_ del matrimonio, tanto da vivere da “separati in casa” (cfr. ricorso
Occhiochiuso “negli ultimi anni il rapporto è di gran lunga peggiorato, i coniugi per incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale, vivono praticamente separati in casa, dormendo finanche in stanze e letti separati e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto” e ancora “tra le motivazioni a cui attribuirsi
l'incrinarsi della quiete e dell'equilibrio coniugale vi è, già in origine,
l'atteggiamento di superiorità che il da sempre mostra nei P_
confronti del coniuge, atteggiamento questo che negli ultimi anni è sfociato in vera e propria indifferenza nei confronti della moglie medesima”).
Per tali motivi, la domanda di addebito della separazione formulata dalla deve essere rigettata, considerato che la ricorrente, su cui AR ricadeva l'onere della prova, non ha fornito la prova della violazione da parte del dei doveri coniugali discendenti dall'art. 143 c.c. Controparte_1
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Per quanto riguarda la domanda di addebito della separazione formulata dal resistente si premette come anche quest'ultima risulti infondata e vada rigettata.
Il resistente ha contestato alla controparte di essersi sottratta agli obblighi di collaborazione nell'interesse della famiglia e di assistenza morale e materiale, trascorrendo più tempo con la famiglia di origine, dalla quale non riusciva ad allontanarsi (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Le contestazioni mosse dal resistente alla , in particolare quella AR di “evitare di cucinare un pasto caldo al marito al rientro dal lavoro, al rifiuto di lavargli le divise o il vestiario”, (cfr. comparsa di costituzione e risposta) sembrano piuttosto una visione personale di concepire il rapporto coniugale piuttosto che una violazione dei doveri coniugali di cui all'art 143
c.c. oltreché risulta essere caratterizzata dall'assenza di circostanze specifiche collocate nel tempo e nello spazio ed effettivamente violative degli obblighi nascenti dal matrimonio.
In ogni caso, il resistente, su cui ricadeva l'onere della prova, non ha provato che la moglie si sia disinteressata alle questioni familiari o abbia trascurato i propri figli non avendo specificamente articolata alcun riscontro specifico e circostanziato.
Per tali motivi, anche la domanda di addebito della separazione formulata dal resistente deve essere rigettata.
In conclusione, le condotte reciprocamente contestate più che la causa del naufragio matrimoniale appaiono le conseguenze di una crisi già in atto da ben prima.
Sull'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
La resistente ha chiesto disporsi in suo favore un assegno di mantenimento dell'importo di € 400,00 a carico di controparte. Con la memoria integrativa ha chiesto che l'assegno fosse rideterminato come pari ad € 250,00, aderendo all'ordinanza presidenziale. Il resistente si è opposto.
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L'art. 156 co 1 c.c. prevede che “il Giudice pronunciando la separazione stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Gli elementi costitutivi dell'assegno di mantenimento sono rappresentanti
“dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti” (cass. civi. Sez. 1 sent. 1162/2017).
Ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, “il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei rediti posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. Sez I
n.29770/2008; Cass. Civ. Sez I n.13592/2006; vedi anche Cass. Civ. ord. Sez.
I n.66020/2021).
In ordine al tenore di vita e alla situazione patrimoniale dei coniugi, si può osservare quanto segue.
La , di anni 45, ha affermato di essere “casalinga” (cfr. ricorso AR
Occhiochiuso) e di avere il titolo di parrucchiera, anche se non ha mai esercitato la professione (cfr. verbale di prima comparizione del 16/01/2020).
Non vi sono sue dichiarazioni dei redditi in atti.
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Il di anni 55, è un militare, di ruolo Maresciallo dell'Aeronautica P_
Militare, in servizio presso l'Aeroporto Militare “Amendola” in Foggia. Il resistente ha depositato proprie dichiarazioni dei redditi da lavoro per €
34.579,48 per l'anno 2017 (cfr. Certificazione Unica 2017), per € 35.518,78
(cfr. Certificazione Unica 2018) e per € 40.429,24 (cfr. Certificazione Unica
2019). Il risulta impegnato anche in missioni all'estero (cfr. P_
memoria ex art. 183 co 6 n.1 “attualmente lo stesso è impegnato in una missione estera in teatro operativo”). Oltre alle dichiarazioni dei redditi appena menzionate, il resistente non ha depositato altre dichiarazioni più aggiornate.
Pertanto, il Tribunale, in considerazione di quanto appena esposto, ritiene che debba versare in favore della Controparte_1 AR un assegno di mantenimento di € 250,00 entro il 5 di ogni mese,
[...]
oltre rivalutazione ISTAT come per legge.
Si deve aggiungere anche come, data la giovane età della ricorrente e il suo titolo di parrucchiera, la dovrebbe cercare con più impegno una AR
occupazione lavorativa, che le consenta di avere una autosufficienza economica.
Sull'affidamento e collocamento di Per_2
La ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli. Il resistente, costituendosi, ha anche lui aderito alla richiesta. Tuttavia, con memoria integrativa il ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli, sul P_
presupposto che la madre si fosse disinteressata di loro, non curando la loro igiene, la loro alimentazione, essendo entrambi i minori in leggero sovrappeso, e sottovalutando la dedizione per la loro istruzione scolastica. A modifica di quanto richiesto con le memorie ex art. 183 co 6 n.1) c.p.c. il resistente ha poi precisato le proprie conclusioni in tal senso “1) pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi, attribuendone la responsabilità esclusivamente alla moglie;
2) ridetermini l'assegno di mantenimento considerando le reali capacità economiche e reddituali delle odierne parti in
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causa e venga ridotto ad euro 300,00 per ogni figlio, oltre alle spese straordinarie da versarsi nella misura del 50% per ogni coniuge;
3) revochi
l'assegno in favore della sig.ra ; 4) condanni parte ricorrente AR alla integrale rifusione delle spese, diritti e onorari del giudizio”. La domanda riguardante l'affidamento esclusivo dei figli non è stata poi nemmeno riproposta nelle precisazioni delle conclusioni e nella comparsa conclusionale.
Si è già detto che la coppia ha avuto due figli: , che ha appena Per_1
compiuto 18 anni, e di anni 16. Per_2
Pertanto, nei confronti di , in considerazione della sua età, non deve Per_1
essere più adottato alcun provvedimento essendo ormai maggiorenne.
Per quanto riguarda si può dire quanto segue. Per_2
L'art. 337 ter c.c. prevede che il figlio minorenne ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il Tribunale, a tal fine, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando “prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori”.
Invece, secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In base a tali principi la regola dell'affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferibile e regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, essendo possibile derogare a tale regime solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. I Ord.
n.21425/2022, Cass. civ. n.6535/2019, Cass. civ. 977/2017, Cass. civ.
n.5108/2012, Cass. civ. n.1777/2012).
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Il Tribunale, pertanto, al fine di adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve farsi “guidare” dall'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, il quale “imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante
l'apprezzamento della personalità del genitore” (Cass. civ. sez. I ord.
n.21425/2022).
Inoltre, si aggiunge, il Tribunale, per l'adozione dei provvedimenti in materia di prole minorenne, dovendo tenere presente solo quale sia il migliore interesse del minore, non è vincolato al principio della domanda, potendo adottare le misure che ritiene più idonee e rispondenti all'interesse del minore
(si veda ex multis Cass. civ. sez. 1 ord. 663/2022)
Nel caso di specie non sono emersi elementi di inidoneità educativa da parte di nessuno dei due genitori, che si prendono cura in maniera adeguata di essendo attenti al suo percorso scolastico e formativo e alle sue Per_2
inclinazioni. Si precisa come sia, infatti, rimasta priva di riscontro la generica contestazione di non curanza rivolta dal resistente alla madre, collocataria dei minori. Inoltre, la domanda di affido esclusivo sollecitata dal resistente non è stata poi dallo stesso neppure più coltivata nel corso del procedimento, proprio in ragione della mancanza di elementi che ne potessero giustificare l'effettiva fondatezza. Inoltre, la fin dal ricorso di separazione AR ha sempre chiesto l'affidamento condiviso, proprio perché non emergevano incapacità genitoriali neppure in capo al resistente.
Si ribadisce, in ogni caso, che dall'intero procedimento non sono emersi elementi di inidoneità educativa di che si AR
prende cura in maniera adeguata del figlio collocatario.
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Pertanto, il Tribunale ritiene meglio rispondente all'interesse di che Per_2
lo stesso venga affidato congiuntamente a entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso la madre, con cui convive già dal momento della separazione di fatto.
Per quanto riguarda il diritto di visita, in considerazione dell'età di Per_2
prossima ai 15 anni, non va dettato, in questa sede, alcun calendario rigido delle visite con il padre, potendo queste avvenire secondo la libera determinazione del ragazzo e del , presumendosi, a Controparte_1 fronte dell'età, ormai raggiunta, da parte di la piena capacità di Per_2
autogestirsi nelle attività quotidiane, di gestire i propri impegni e di assumere decisioni.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale.
L'art. 337 sexies c.c. prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Il Tribunale rileva come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere un idoneo habitat per i figli delle parti.
In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico (ex multis Cass. n. 18603 del 2021; Cass. n. 32231 del 2018; Cass. 18 settembre
2013 n.21334). Ciò per il principio secondo cui “la casa familiare, ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona, deve continuare ad essere il luogo in cui egli trova sicurezza e riparo, anche se i genitori non vivono più insieme, perché la casa è la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale”
(si veda Cass. civ. sez 1 ord. n.23501/2023).
Essendo stato collocato il figlio minore presso la madre, dove risiede Per_2 anche l'altro figlio maggiorenne e non economicamente indipendente
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, la casa coniugale, con tutte le pertinenze, deve essere assegnata alla Per_1
in favore dei predetti figli. AR
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli.
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento in favore dei figli e di complessivi € 800,00 mensili (€ 400,00 ciascuno). Per_2 Per_1
Il resistente, con la memoria ex art. 183 co 6 n.1 e con le precisazioni delle conclusioni ha chiesto di rideterminare l'assegno da corrispondere in favore dei figli, nella minor somma di € 300,00 mensili.
Si ribadisce che la coppia ha avuto due figli: , neomaggiorenne, e Per_1
prossimo a compiere anni 15. Per_2
Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento bisogna distinguere tra figli minorenni e figli maggiorenni, a cui corrisponde una diversa disciplina.
L'art. 337 ter c.c. partendo dal presupposto che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, stabilisce che per realizzare tali finalità, il Giudice, avendo presente esclusivamente “l'interesse morale e materiale” della prole, stabilisce, tra l'altro, “la misura e il modo” con cui ciascun genitore “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione” dei figli, in misura proporzionale ai propri redditi.
Pertanto, in base a tali principi minorenne e presumibilmente ancora Per_2
impegnato nel percorso scolastico, in considerazione della sua età, ha diritto ad un assegno di mantenimento.
In tema di assegno di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni, la giurisprudenza ha chiarito che in base all'art. 337 septies c.c. possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento
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stabile presso cui fare sistematico ritorno. Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno.
Con la sentenza Cass. civ. sez. 1 n.26875/2023 è stato chiarito che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni si fonda da un lato sulla c.d. “funzione educativa”, dall'altro sul c.d.
“principio di autoresponsabilità”. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto,
“la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste
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per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”.
Orbene nel caso di specie, , da poco maggiorenne, vive con la madre Per_1
già dalla separazione di fatto ed è presumibilmente ancora impegnato nel suo percorso scolastico.
Pertanto, proprio in virtù dei summenzionati principi, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento anche in favore di . Per_1
Per quanto riguarda il quantum dell'assegno di mantenimento si può esporre quanto segue.
La ha affermato di essere casalinga e di aver il titolo di AR
parrucchiera, sebbene non abbia mai esercitato tale professione. Inoltre, si è già detto come entrambi i figli convivono con lei.
è un Maresciallo dell'Aeronautica Militare in servizio Controparte_1 presso l'Aeroporto Militare “Amendola” in Foggia. Lo stesso risulta anche impegnato in missioni all'esterno (cfr. memoria ex art. 183 co 6 n.1
“attualmente lo stesso è impegnato in una missione estera in teatro operativo”).
Il resistente ha depositato proprie dichiarazioni dei redditi per € 34.579,48 per l'anno 2017 (cfr. Certificazione Unica 2017), per € 35.518,78 (cfr.
Certificazione Unica 2018) e per € 40.429,24 (cfr. Certificazione Unica
2019). In atti non vi sono altre dichiarazioni dei redditi del resistente.
Tali condizioni reddituali del erano già state considerate Controparte_1 dal Presidente al momento dell'ordinanza presidenziale con cui sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti. In particolare, con tale ordinanza era stato disposto la corresponsione da parte del in P_
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favore dei figli di un assegno di mantenimento di complessivi € 800,00 (€
400,00 per ciascun figlio), da versare alla . AR
Il resistente, nel corso del giudizio, non ha depositato altre dichiarazioni dei redditi, che dimostrino una contrazione del suo reddito, rispetto a quello già esaminato dal Presidente.
Pertanto, il Tribunale ritiene opportuno confermare il versamento da parte del in favore dei figli e di un assegno di Controparte_1 Per_1 Per_2 mantenimento di € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla entro il 05 di ogni mese, AR da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate dal protocollo intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.Lgs. n.230 del 2021, entrambi i genitori, ricorrendone i presupposti previsti dal menzionato decreto legislativo, possono farne richiesta, con la corresponsione di tale assegno ad entrambi nella misura del 50%.
Sulla domanda di restituzione somme.
Il resistente ha chiesto la restituzione di € 12.000,00 versate dal resistente come pagamento di tasse IMU e TASI per le “proprietà immobiliari” della moglie e “del suocero comodante dell'appartamento sito in San Paolo di
Civitate alla Via Diaz n.33”. Tale domanda non è stata riproposta nel corso del giudizio. Infatti, con proprie precisazioni delle conclusioni il resistente ha così concluso: “si riporta a tutti i propri atti difensivi, in particolare alle memorie ex art. 183, comma VI, n.1, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate che per comodità vengono qui trascritte: 1)
Pronunci la separazione giudiziale dei coniugi, attribuendone la responsabilità esclusivamente alla moglie;
2) Ridetermini l'assegno di mantenimento considerando le reali capacità economiche e reddituali delle
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odierne parti in causa e venga ridotto ad euro 300,00 per ogni figlio, oltre alle spese straordinarie da versarsi nella misura del 50% per ogni coniuge;
3) Revochi l'assegno in favore della sig.ra ; 4) Condanni parte AR ricorrente alla integrale rifusione delle spese, diritti e onorari del giudizio”.
Pertanto, la domanda si considera abbandonata e, comunque, in ogni caso sarebbe stata dichiarata inammissibile, considerato che nei processi di separazione e divorzio non possono essere proposte domande aventi oggetto e riti diversi, come le domande di restituzione somme, soggette al rito ordinario
(cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n.6660/2001; Cass. Sez. 1 n. 11828/2009; Cass.
Sez. 1 n.2155/2010).
Sulla domanda di assegnazione del garage di Via Armando Diaz n.31 in
San Paolo di Civitate.
Tale domanda, originariamente formulata dal resistente, risultata essere stata anch'essa abbandonata nel corso del procedimento in quanto non riproposta nelle precisazioni delle conclusioni.
Pertanto, la domanda si considera abbandonata e comunque sarebbe stata inammissibile, stante la considerazione che l'assegnazione della casa coniugale e delle sue pertinenze risultano assorbite dal relativo provvedimento non potendosi prevedere un regime autonomo per le pertinenze né prevedere la proposizione di una domanda di restituzione soggetta al rito ordinario ove il garage fosse da considerare un bene autonomo.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite in considerazione della soccombenza del resistente sulla domanda di mantenimento in favore della moglie e di quella in favore dei figli e, in considerazione anche delle domande poi risultate abbandonate, che hanno contribuito ad impedire una possibile conciliazione, vanno poste a carico del , ex art. 91 c.p.c. e liquidate in base al D.M. Controparte_1
55/2014 e ss.m. come segue. Scaglione di riferimento da € 5.201,00 a €
26.000,00; valori medi per fasi: studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi AR
nata a [...] il [...] e
[...] P_
nato in [...] il [...], unitisi in matrimonio
[...]
celebrato in San Paolo di Civitate (FG) il 29/07/2006 (Atto n. 4 – Parte
II – Serie C- Anno 2006);
2. Rigetta la domanda di addebito formulata da AR
così come da parte motiva;
[...]
3. Rigetta la domanda di addebito formulata da , Controparte_1
così come da parte motiva;
4. Pone a carico del l'obbligo di corrispondere in Controparte_1 favore di la somma mensile di € AR
250,00 come assegno di mantenimento entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
5. Affida in via condivisa il figlio minore ad Persona_4
entrambi i genitori, e AR P_
, collocando lo stesso presso la madre e prevedendo un diritto
[...] di visita libero, in considerazione dell'età di Per_2
6. Assegna la casa coniugale alla ricorrente, così come da parte motiva, in favore dei figli;
7. Pone l'obbligo a carico di di corrispondere un Controparte_1
assegno di mantenimento in favore dei figli e Persona_5
da versare direttamente a Persona_4 AR
di complessivi € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun
[...]
figlio) entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio
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dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Per quanto riguarda l'A.U.U. questo spetterà al 50% ad entrambi i genitori;
8. Dichiara abbandonata la domanda di restituzione somme formulata dal resistente, così come da parte motiva;
9. Dichiara abbandonata la domanda di assegnazione del garage sito in
Via Armando Diaz n.31 in San Paolo di Civitate formulata dal resistente, così come da parte motiva;
10. Condanna il alla refusione delle spese di lite in Controparte_2 favore di che si liquidano in € AR
3.397,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Rubino, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Foggia l'08 aprile 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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