Articolo 19 della Legge 26 giugno 1902, n. 245
Articolo 18Articolo 20
Versione
22 luglio 1902
Art. 19.

Le opere inerenti alla costruzione, alla manutenzione, alle riparazioni ordinarie e straordinarie ed all'esercizio dell'Acquedotto, ed alla tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele, sono dichiarate di pubblica utilita'.

Entrata in vigore il 22 luglio 1902
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