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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43610/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Macchi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43610/2023 promossa da:
(C.F. e P .IVA ) con il patrocinio dell'avv. Fabiana Emma Parte_1 CP_1 P.IVA_1
Casotto HI elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE
Nei confronti di
(C.F. e P .IVA ) con il patrocinio dell'avvocato Marica Grande Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTO
Oggetto: azione revocatoria fallimentare ex art. 67 II comma lf
I difensori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, che vengono qui di seguito trascritte: conclusioni di parte attrice, come precisate con nota depositata il 10.12.2024:“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito , ogni contraria istanza, deduzione, eccezione respinta e disattesa, dichiarare inefficaci Part ex art. 67, secondo comma, l.f. il pagamento di euro 60.000,00 effettuato dalla a favore di CP_1 Part in data 26.07.2021 ed il pagamento di euro 2.000,00 effettuato dalla a favore Controparte_2 CP_1 di in data 29.07.2021 e per l'effetto condannare a restituire e Controparte_2 Controparte_2 corrispondere euro 62.000,00 alla massa dei creditori del oltre interessi ex art. Parte_1 CP_1
1284, quarto comma, c.c.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre Iva, cpa come per legge”.
conclusioni di parte opposta come formulate nella comparsa di costituzione depositata in data
05.04.2024: “Piaccia all'On. Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 1 di 5 Nel merito
- Rigettare la domanda del ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2023 il fallimento Sa. previa autorizzazione del CP_1 giudice delegato, ha chiesto che questo tribunale dichiari l'inefficacia ex art. 67 comma II lf di due pagamenti effettuati in favore di da in data 26/07/2021 e 29/07/2021, per Controparte_2 Parte_2 un totale di € 62.000,00.
Part A sostegno della propria domanda l'attore ha esposto che il fallimento di o è stato dichiarato in data 29 luglio 2021 (cfr. doc. 1b attore). In precedenza, in data 14 aprile 2021 la società SAVILLS aveva depositato istanza per la dichiarazione di fallimento di Controparte_3
(cfr. doc. 1a fasc. attore). In data 28 maggio 2021 Sa. riceveva un bonifico da Pt_2 CP_1 [...] di euro 72.000,00, accreditato sul conto corrente della fallita presso Banco BPM con causale CP_2
“anticipo fatture” e, in pari data, la somma accreditata veniva utilizzata per l'emissione di assegno circolare di euro 71.845,02 (cfr. doc. 2 attore). L'assegno veniva quindi esibito nel corso dell'udienza prefallimentare, come affermato dalla stessa nel reclamo ex art. 18 l.f. avverso la sentenza Parte_2 dichiarativa di fallimento (cfr. doc. 3 attore), e, in assenza di rinuncia alla domanda del creditore istante, ha riversato l'assegno circolare sul conto corrente acceso presso Banco BPM in Parte_2 data 26.07.2021 effettuando, in pari data, un bonifico a favore di di euro 60.000,00 (cfr. Controparte_2 doc. 4, fasc. attore). Inoltre, dall'esame degli estratti conto della fallita, risulta un ulteriore bonifico di euro 2.000,00 effettuato in data 29.07.2021 sempre in favore di (cfr. doc. 4 attore). Controparte_2
Il fallimento ha poi affermato che fosse a conoscenza delle condizioni di insolvenza Controparte_2 in cui versava. Dell'ampia congerie di vicende indicate in ricorso si riportano qui solo gli Pt_2 elementi che appaiono rilevanti e sufficienti ai fini della decisione.
, socio unico e A.U. di è altresì socio all'1% della fallita (cfr. Controparte_4 Controparte_2 docc. 5 e 6 attore). Egli, in tale sua qualità, aveva partecipato alle assemblee di approvazione dei PartCo bilanci di dal 2016 al 2020 (cfr. doc. 26 attore), dai quali si evince, come peraltro sostenuto dalla Corte di appello di Milano nella sentenza di rigetto del reclamo ex art.18 l.f., che “si è Parte_2 venuta a trovare dal 2016 in poi in una grave e persistente situazione debitoria (variante da -
1.800.00,00 a - 2.200,00) e senza disporre di una liquidità idonea a soddisfarla anche solo parzialmente o in maniera dilazionata. Ha del resto costantemente registrato, dall'anno indicato in poi, perdite d'esercizio (ad eccezione di un ridottissimo utile nel 2019). Il totale dei debiti, come riferito dal curatore in udienza, è di circa € 1.100.000,00 (800.000,00 + quello nei confronti dell'odierno creditore) ed il conto corrente risulta chiuso nel 2018, essendo quindi sostanzialmente da azzerare anche la minima liquidità di circa € 20.000,00 “trascinata” dal 2016”;
Fin dal 2018, inoltre, tutto il patrimonio immobiliare della convenuta era stato Controparte_2 aggredito da plurimi pignoramenti, sequestri e iscrizioni di ipoteche giudiziali ai fini della pagina 2 di 5 conservazione della garanzia patrimoniale dei creditori (cfr. doc. 28 attore); circostanze, anch'esse, che non potevano esser ignorate dal socio.
Parte convenuta, regolarmente costituitasi, ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. In particolare, ha dedotto in via principale l'esenzione da revocatoria fallimentare dei pagamenti ex art 67 comma III lett a), lf e, in subordine, il mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere di provare che la convenuta fosse a conoscenza, al momento dei pagamenti, dello stato di decozione di Quanto alla prima prospettazione, la convenuta ha affermato che i pagamenti Parte_2 effettuati da a erano inseriti in una prospettiva di continuazione dell'attività Pt_2 CP_2 produttiva: il bonifico di € 72.000 era stato eseguito quale anticipo su fatture e si era poi verificata una restituzione pari a € 60.000,00 con causale “restituzione anticipo su fatture non dovuto”.
Quanto alla seconda prospettazione, è stato eccepito che il era convinto della normalità della CP_4 situazione di avendo ricevuto dalla stessa un bonifico di € 72.000,00 circa due mesi prima Parte_2 dell'effettuazione dei due bonifici oggetto di causa. La convenuta ha inoltre contestato al rilevanza di alcune circostanze di fatto illustrate in ricorso, attinenti a vicende occorse nel 2022 relative ad un sequestro preventivo disposto dal tribunale di Ravenna in cui sarebbero emerse condotte poste in essere Pa dal , nella sua qualità di socio e amministratore di a danno della massa dei CP_4 CP_1 creditori).
Sa. infine, si presentava come una società con un patrimonio immobiliare del valore superiore CP_1
a euro 15.000.000,00 e aveva chiuso tutti gli esercizi dal 2017 in avanti con patrimonio netto positivo, ad eccezione del 2018.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. senza assegnazione di termine ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. All'udienza di discussione nessuno era presente per la parte convenuta. Il giudice si è riservato di decidere, ex art. 281 sexies comma 3
c.p.c.
E' indubbia la sussistenza dell'elemento oggettivo della domanda, costituito dai pagamenti in data 26 luglio 2021 e 29 luglio 2021 per un importo complessivo di euro 62.000,00, documentati da parte attrice e non oggetto di contestazione alcuna da parte della convenuta. Entrambi ricadono nel c.d. periodo sospetto di cui all'art. 67 comma II lf, in quanto avvenuti nei sei mesi antecedenti alla declaratoria di fallimento.
Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di esenzione da revocatoria fallimentare avanzata da parte convenuta secondo cui i pagamenti corrisposti da configurerebbero “pagamenti Controparte_2 di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso” di cui all'art. 67, co.3, lett. a) l.f.
L'eccezione è priva di fondamento. L'attribuzione patrimoniale di € 72.000 compiuta da è CP_2 quella che il fallimento attore ha descritto come accreditamento immediatamente utilizzato per offrire, mediante assegno, un pagamento al creditore istante del fallimento, rifiutato da quest'ultimo, così come Part il bonifico di € 60.000 compiuto da o a favore di è stato disposto, come spiegato in CP_2 ricorso, il giorno stesso in cui l'assegno non accettato è stato riversato sul conto di Banco BPM acceso da Questo meccanismo di reciproche attribuzioni patrimoniali, asseritamente determinato da Pt_2 anticipazioni su non meglio individuate fatture e da una cospicua restituzione di una anticipazione non dovuta, non è oggetto da parte della convenuta di alcuna reale illustrazione che almeno enunci quali rapporti commerciali fossero in essere tra le due società, e per quali ragioni fosse stato disposto un anticipo, e su quali fatture;
e che spieghi come mai detto anticipo si fosse poi rivelato così largamente pagina 3 di 5 eccessivo e fosse stato restituito. La stessa carenza di spiegazioni si registra anche con riferimento al pagamento di € 2.000,00 di tre giorni successivo. In definitiva, i pagamenti per cui è causa non possono essere qualificati come pagamenti effettuati secondo i termini d'uso, non essendo nemmeno indicato a cosa i pagamenti si riferissero e quale fosse l'uso tra le parti;
invero, è difficile ritenere che costituisca espressione di termini d'uso l'attribuzione di anticipi genericamente indicati, con restituzione della quasi totalità dell'importo due mesi dopo.
Mancando qualsivoglia spiegazione che agganci queste attribuzioni patrimoniali all'esecuzione di specifici contratti, viene evidentemente avvalorata la spiegazione che di tali operazioni compie il fallimento: la cronologia dei fatti attesta univocamente – né vi è di ciò smentita – che il versamento di €
72.000,00 da parte di era giustificato dall'intendimento di offrire una provvista per CP_2 PartCo l'estinzione del debito verso il creditore istante per il fallimento di e che al rifiuto del creditore, la più parte di tale provvista è stata restituita alla stessa . CP_2
Si esamina dunque il profilo soggettivo della domanda.
Si ricorda preliminarmente che, come è dato interpretativo ormai del tutto acquisito e costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore deve essere effettiva e non soltanto potenziale, con la conseguenza che, agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica da parte del terzo e non la semplice conoscibilità oggettiva del predetto stato: la relativa dimostrazione, può basarsi, nondimeno, anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., i quali conducano a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non avere percepito i sintomi rivelatori della situazione di decozione del debitore ( tra molte,
Cass.18196/12; 3336/15; ord. 3854/19;13169/20).
Nel caso di specie si palesa in primo luogo di rilievo determinante, come sopra già richiamato, la considerazione della qualifica di socio del in Sa. La sua costante partecipazione alle CP_4 CP_1 assemblee sociali viene qui in considerazione quale elemento segnalatore di una sua condotta attivamente partecipativa alla vita della società, con evidente riflesso sul piano della sua conoscenza della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della stessa. Sotto questo profilo, è esatto ritenere, come opina il fallimento, che la pluralità di gravami che vincolavano completamente il patrimonio immobiliare da anni fosse certamente percepibile dal . Ma ancor più pregnante di CP_4 tali elementi, e invero confermativa della loro pertinenza, è la considerazione della dinamica del rapporto tra le due società come descritto – o invero, come non descritto – dalla stessa parte convenuta.
Se, come si è visto, non è comprovata alcuna ragione giustificatrice delle due attribuzioni patrimoniali Pa Co per cui è causa se non l'intendimento di restituire un importo messo a disposizione per salvare dal fallimento, è allora evidente come fosse pienamente a conoscenza dello stato di Controparte_2 Part Part insolvenza di o stessa. E che un flusso informativo singolarmente intenso quanto a o fosse a disposizione di emerge con forza dall'esame dell'unico documento prodotto dalla Controparte_2 convenuta, come sottolineato dalla difesa del fallimento in sede di discussione finale. Esso è costituito Pa dalle contabili di Banco BPM relative alla contabilizzazione sul conto di Co dell'accredito di € 72.000 del 28.5.2021 e dell'addebito di € 60.000 per restituzione a dell'”anticipo su CP_2 fatture non dovuto” del 26.7.21. Si sottolinea che si tratta di documenti inerenti al rapporto di conto Pa Co corrente di con la propria banca, e non delle contabili riferite ad un conto di . Il fatto CP_2 stesso che siffatta documentazione fosse a disposizione della convenuta, lungi da costituire un dato pagina 4 di 5 fisiologico ed essendo privo di spiegazione alcuna, non può che trovare giustificazione in una strettissima vicinanza tra solvens e accipiens, tanto che quest'ultimo aveva accesso alla documentazione bancaria del primo.
In accoglimento della domanda, il tribunale revoca ex art. 67 II comma, lf i pagamenti effettuati da in favore di in data 26 Luglio 2021 e 29 Luglio 2021 e condanna Parte_2 Controparte_2 conseguentemente la convenuta alla restituzione in favore del dell'importo di € Parte_3
62.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 6.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
Part 1) revoca ex art. 67, II comma, lf i pagamenti effettuati da in favore di CP_1 CP_2 in data 26.07.2021 e 29.07.2021 e condanna conseguentemente la convenuta alla
[...] Part restituzione in favore del fallimento dell'importo di € 62.000,00 oltre interessi legali CP_1 dalla data della domanda giudiziale al saldo;
2) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, liquidate in €
6.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 31 dicembre 2024.
Il Giudice
Dott. Caterina Macchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Macchi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43610/2023 promossa da:
(C.F. e P .IVA ) con il patrocinio dell'avv. Fabiana Emma Parte_1 CP_1 P.IVA_1
Casotto HI elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE
Nei confronti di
(C.F. e P .IVA ) con il patrocinio dell'avvocato Marica Grande Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTO
Oggetto: azione revocatoria fallimentare ex art. 67 II comma lf
I difensori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, che vengono qui di seguito trascritte: conclusioni di parte attrice, come precisate con nota depositata il 10.12.2024:“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito , ogni contraria istanza, deduzione, eccezione respinta e disattesa, dichiarare inefficaci Part ex art. 67, secondo comma, l.f. il pagamento di euro 60.000,00 effettuato dalla a favore di CP_1 Part in data 26.07.2021 ed il pagamento di euro 2.000,00 effettuato dalla a favore Controparte_2 CP_1 di in data 29.07.2021 e per l'effetto condannare a restituire e Controparte_2 Controparte_2 corrispondere euro 62.000,00 alla massa dei creditori del oltre interessi ex art. Parte_1 CP_1
1284, quarto comma, c.c.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre Iva, cpa come per legge”.
conclusioni di parte opposta come formulate nella comparsa di costituzione depositata in data
05.04.2024: “Piaccia all'On. Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 1 di 5 Nel merito
- Rigettare la domanda del ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2023 il fallimento Sa. previa autorizzazione del CP_1 giudice delegato, ha chiesto che questo tribunale dichiari l'inefficacia ex art. 67 comma II lf di due pagamenti effettuati in favore di da in data 26/07/2021 e 29/07/2021, per Controparte_2 Parte_2 un totale di € 62.000,00.
Part A sostegno della propria domanda l'attore ha esposto che il fallimento di o è stato dichiarato in data 29 luglio 2021 (cfr. doc. 1b attore). In precedenza, in data 14 aprile 2021 la società SAVILLS aveva depositato istanza per la dichiarazione di fallimento di Controparte_3
(cfr. doc. 1a fasc. attore). In data 28 maggio 2021 Sa. riceveva un bonifico da Pt_2 CP_1 [...] di euro 72.000,00, accreditato sul conto corrente della fallita presso Banco BPM con causale CP_2
“anticipo fatture” e, in pari data, la somma accreditata veniva utilizzata per l'emissione di assegno circolare di euro 71.845,02 (cfr. doc. 2 attore). L'assegno veniva quindi esibito nel corso dell'udienza prefallimentare, come affermato dalla stessa nel reclamo ex art. 18 l.f. avverso la sentenza Parte_2 dichiarativa di fallimento (cfr. doc. 3 attore), e, in assenza di rinuncia alla domanda del creditore istante, ha riversato l'assegno circolare sul conto corrente acceso presso Banco BPM in Parte_2 data 26.07.2021 effettuando, in pari data, un bonifico a favore di di euro 60.000,00 (cfr. Controparte_2 doc. 4, fasc. attore). Inoltre, dall'esame degli estratti conto della fallita, risulta un ulteriore bonifico di euro 2.000,00 effettuato in data 29.07.2021 sempre in favore di (cfr. doc. 4 attore). Controparte_2
Il fallimento ha poi affermato che fosse a conoscenza delle condizioni di insolvenza Controparte_2 in cui versava. Dell'ampia congerie di vicende indicate in ricorso si riportano qui solo gli Pt_2 elementi che appaiono rilevanti e sufficienti ai fini della decisione.
, socio unico e A.U. di è altresì socio all'1% della fallita (cfr. Controparte_4 Controparte_2 docc. 5 e 6 attore). Egli, in tale sua qualità, aveva partecipato alle assemblee di approvazione dei PartCo bilanci di dal 2016 al 2020 (cfr. doc. 26 attore), dai quali si evince, come peraltro sostenuto dalla Corte di appello di Milano nella sentenza di rigetto del reclamo ex art.18 l.f., che “si è Parte_2 venuta a trovare dal 2016 in poi in una grave e persistente situazione debitoria (variante da -
1.800.00,00 a - 2.200,00) e senza disporre di una liquidità idonea a soddisfarla anche solo parzialmente o in maniera dilazionata. Ha del resto costantemente registrato, dall'anno indicato in poi, perdite d'esercizio (ad eccezione di un ridottissimo utile nel 2019). Il totale dei debiti, come riferito dal curatore in udienza, è di circa € 1.100.000,00 (800.000,00 + quello nei confronti dell'odierno creditore) ed il conto corrente risulta chiuso nel 2018, essendo quindi sostanzialmente da azzerare anche la minima liquidità di circa € 20.000,00 “trascinata” dal 2016”;
Fin dal 2018, inoltre, tutto il patrimonio immobiliare della convenuta era stato Controparte_2 aggredito da plurimi pignoramenti, sequestri e iscrizioni di ipoteche giudiziali ai fini della pagina 2 di 5 conservazione della garanzia patrimoniale dei creditori (cfr. doc. 28 attore); circostanze, anch'esse, che non potevano esser ignorate dal socio.
Parte convenuta, regolarmente costituitasi, ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. In particolare, ha dedotto in via principale l'esenzione da revocatoria fallimentare dei pagamenti ex art 67 comma III lett a), lf e, in subordine, il mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere di provare che la convenuta fosse a conoscenza, al momento dei pagamenti, dello stato di decozione di Quanto alla prima prospettazione, la convenuta ha affermato che i pagamenti Parte_2 effettuati da a erano inseriti in una prospettiva di continuazione dell'attività Pt_2 CP_2 produttiva: il bonifico di € 72.000 era stato eseguito quale anticipo su fatture e si era poi verificata una restituzione pari a € 60.000,00 con causale “restituzione anticipo su fatture non dovuto”.
Quanto alla seconda prospettazione, è stato eccepito che il era convinto della normalità della CP_4 situazione di avendo ricevuto dalla stessa un bonifico di € 72.000,00 circa due mesi prima Parte_2 dell'effettuazione dei due bonifici oggetto di causa. La convenuta ha inoltre contestato al rilevanza di alcune circostanze di fatto illustrate in ricorso, attinenti a vicende occorse nel 2022 relative ad un sequestro preventivo disposto dal tribunale di Ravenna in cui sarebbero emerse condotte poste in essere Pa dal , nella sua qualità di socio e amministratore di a danno della massa dei CP_4 CP_1 creditori).
Sa. infine, si presentava come una società con un patrimonio immobiliare del valore superiore CP_1
a euro 15.000.000,00 e aveva chiuso tutti gli esercizi dal 2017 in avanti con patrimonio netto positivo, ad eccezione del 2018.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. senza assegnazione di termine ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. All'udienza di discussione nessuno era presente per la parte convenuta. Il giudice si è riservato di decidere, ex art. 281 sexies comma 3
c.p.c.
E' indubbia la sussistenza dell'elemento oggettivo della domanda, costituito dai pagamenti in data 26 luglio 2021 e 29 luglio 2021 per un importo complessivo di euro 62.000,00, documentati da parte attrice e non oggetto di contestazione alcuna da parte della convenuta. Entrambi ricadono nel c.d. periodo sospetto di cui all'art. 67 comma II lf, in quanto avvenuti nei sei mesi antecedenti alla declaratoria di fallimento.
Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di esenzione da revocatoria fallimentare avanzata da parte convenuta secondo cui i pagamenti corrisposti da configurerebbero “pagamenti Controparte_2 di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso” di cui all'art. 67, co.3, lett. a) l.f.
L'eccezione è priva di fondamento. L'attribuzione patrimoniale di € 72.000 compiuta da è CP_2 quella che il fallimento attore ha descritto come accreditamento immediatamente utilizzato per offrire, mediante assegno, un pagamento al creditore istante del fallimento, rifiutato da quest'ultimo, così come Part il bonifico di € 60.000 compiuto da o a favore di è stato disposto, come spiegato in CP_2 ricorso, il giorno stesso in cui l'assegno non accettato è stato riversato sul conto di Banco BPM acceso da Questo meccanismo di reciproche attribuzioni patrimoniali, asseritamente determinato da Pt_2 anticipazioni su non meglio individuate fatture e da una cospicua restituzione di una anticipazione non dovuta, non è oggetto da parte della convenuta di alcuna reale illustrazione che almeno enunci quali rapporti commerciali fossero in essere tra le due società, e per quali ragioni fosse stato disposto un anticipo, e su quali fatture;
e che spieghi come mai detto anticipo si fosse poi rivelato così largamente pagina 3 di 5 eccessivo e fosse stato restituito. La stessa carenza di spiegazioni si registra anche con riferimento al pagamento di € 2.000,00 di tre giorni successivo. In definitiva, i pagamenti per cui è causa non possono essere qualificati come pagamenti effettuati secondo i termini d'uso, non essendo nemmeno indicato a cosa i pagamenti si riferissero e quale fosse l'uso tra le parti;
invero, è difficile ritenere che costituisca espressione di termini d'uso l'attribuzione di anticipi genericamente indicati, con restituzione della quasi totalità dell'importo due mesi dopo.
Mancando qualsivoglia spiegazione che agganci queste attribuzioni patrimoniali all'esecuzione di specifici contratti, viene evidentemente avvalorata la spiegazione che di tali operazioni compie il fallimento: la cronologia dei fatti attesta univocamente – né vi è di ciò smentita – che il versamento di €
72.000,00 da parte di era giustificato dall'intendimento di offrire una provvista per CP_2 PartCo l'estinzione del debito verso il creditore istante per il fallimento di e che al rifiuto del creditore, la più parte di tale provvista è stata restituita alla stessa . CP_2
Si esamina dunque il profilo soggettivo della domanda.
Si ricorda preliminarmente che, come è dato interpretativo ormai del tutto acquisito e costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore deve essere effettiva e non soltanto potenziale, con la conseguenza che, agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica da parte del terzo e non la semplice conoscibilità oggettiva del predetto stato: la relativa dimostrazione, può basarsi, nondimeno, anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., i quali conducano a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non avere percepito i sintomi rivelatori della situazione di decozione del debitore ( tra molte,
Cass.18196/12; 3336/15; ord. 3854/19;13169/20).
Nel caso di specie si palesa in primo luogo di rilievo determinante, come sopra già richiamato, la considerazione della qualifica di socio del in Sa. La sua costante partecipazione alle CP_4 CP_1 assemblee sociali viene qui in considerazione quale elemento segnalatore di una sua condotta attivamente partecipativa alla vita della società, con evidente riflesso sul piano della sua conoscenza della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della stessa. Sotto questo profilo, è esatto ritenere, come opina il fallimento, che la pluralità di gravami che vincolavano completamente il patrimonio immobiliare da anni fosse certamente percepibile dal . Ma ancor più pregnante di CP_4 tali elementi, e invero confermativa della loro pertinenza, è la considerazione della dinamica del rapporto tra le due società come descritto – o invero, come non descritto – dalla stessa parte convenuta.
Se, come si è visto, non è comprovata alcuna ragione giustificatrice delle due attribuzioni patrimoniali Pa Co per cui è causa se non l'intendimento di restituire un importo messo a disposizione per salvare dal fallimento, è allora evidente come fosse pienamente a conoscenza dello stato di Controparte_2 Part Part insolvenza di o stessa. E che un flusso informativo singolarmente intenso quanto a o fosse a disposizione di emerge con forza dall'esame dell'unico documento prodotto dalla Controparte_2 convenuta, come sottolineato dalla difesa del fallimento in sede di discussione finale. Esso è costituito Pa dalle contabili di Banco BPM relative alla contabilizzazione sul conto di Co dell'accredito di € 72.000 del 28.5.2021 e dell'addebito di € 60.000 per restituzione a dell'”anticipo su CP_2 fatture non dovuto” del 26.7.21. Si sottolinea che si tratta di documenti inerenti al rapporto di conto Pa Co corrente di con la propria banca, e non delle contabili riferite ad un conto di . Il fatto CP_2 stesso che siffatta documentazione fosse a disposizione della convenuta, lungi da costituire un dato pagina 4 di 5 fisiologico ed essendo privo di spiegazione alcuna, non può che trovare giustificazione in una strettissima vicinanza tra solvens e accipiens, tanto che quest'ultimo aveva accesso alla documentazione bancaria del primo.
In accoglimento della domanda, il tribunale revoca ex art. 67 II comma, lf i pagamenti effettuati da in favore di in data 26 Luglio 2021 e 29 Luglio 2021 e condanna Parte_2 Controparte_2 conseguentemente la convenuta alla restituzione in favore del dell'importo di € Parte_3
62.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 6.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
Part 1) revoca ex art. 67, II comma, lf i pagamenti effettuati da in favore di CP_1 CP_2 in data 26.07.2021 e 29.07.2021 e condanna conseguentemente la convenuta alla
[...] Part restituzione in favore del fallimento dell'importo di € 62.000,00 oltre interessi legali CP_1 dalla data della domanda giudiziale al saldo;
2) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, liquidate in €
6.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 31 dicembre 2024.
Il Giudice
Dott. Caterina Macchi
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