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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/10/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4087/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Bianca Innocenti;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti:
“1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 04.10.2003 tra i signori e Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune (Atto n. 441 P.IIS A vol Anno
[...]
2003 Uff 1) mandando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni previste dalla legge.
2) Dare atto, quale elemento funzionale ai fini della risoluzione della crisi famigliare, che la
1 signora con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegna a cedere e Parte_1
trasferire al marito sig. che accetta, il suo diritto di comproprietà del Parte_2
50% della consistenza immobiliare della casa coniugale, sita in Genova (GE), Via Enrico
Hillyer Giglioli 79/5. Tali consistenze immobiliari risultano così composte e identificate: appartamento posto al piano primo, composto di 4 vani utili ed accessori confinante iniziando da nord e proseguendo in senso orario con muri perimetrali su distacco con appartamento interno sei e con vano scale. Tale immobile è iscritto nel catasto fabbricato di
Genova con le seguenti indicazioni sez. GED foglio34 mappale 808 sub 10 z.c.1 cat A/3
CLASSE 2 vani 6 rend cat.euro 728,20 con precisazione che tale immobile è stato oggetto della denuncia di variazione per esatta rappresentazione grafica presentata in data 12 ottobre e registrata al n 37542 ( Protocolllo n Ge 0149372)
3) Dare atto che il sig. si farà carico di tutte le maturande spese di Parte_2
amministrazione ordinarie e straordinarie relative all'immobile sito in Genova Via Enrico
Hillyer Giglioli 79/5 successive al trasferimento
4) Dare atto che il signor si impegna a corrispondere in favore della signora Parte_2
, alla data del trasferimento ed in un'unica soluzione l'importo di € 40.000,00 tramite Pt_1
l'emissione di 2 assegni circolari, uno dell'importo di € 32.000,00 circa a copertura del residuo del mutuo ed uno di € 8.000,00 per la regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
L'assegno dell'importo di € 8.000,00 rimarrà in custodia al Notaio e/o all'avvocato fino alla consegna al Notaio e al Sig. da parte della Sig.ra della certificazione di Parte_2 Pt_1
avvenuta estinzione del mutuo.
5) La casa coniugale di Genova, Via Giglioli 79/5, resterà comunque nelle more del trasferimento assegnata al Sig. che vi vivrà unitamente al figlio Parte_2 Per_1
6) Il figlio ancora minorenne verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affido Per_1
condiviso e verrà collocato abitativamente con collocazione prevalente presso e con il Sig.
; La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che Parte_2
prenderanno insieme le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in piena
2 autonomia;
7) Attesa l'età di la frequentazione avverrà liberamente compatibilmente con gli Per_1
impegni lavorativi dei genitori, di studio e sportivi del ragazzo sia nelle festività, vacanze e nel regime ordinario;
8) Ciascun genitore contribuirà direttamente al mantenimento del figlio oltre al versamento di una somma pari al 50% di tutte le spese straordinarie, mediche specialistiche, sportive e scolastiche e parascolastiche, dentistiche purché concordate e documentate sostenute nell'interesse dei figli in ogni caso indicate, da liquidare con cadenza semestrale (periodi di riferimento 01/01 – 30/06 e 01/07 – 31/12). In ogni caso ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia all'orientamento uniforme del
15/09/2016 del Tribunale di Genova verbale ex art 47OG. della sezione Famiglia del
Tribunale di Genova;
9) I coniugi concordano che l'assegno unico per verrà goduto dal Sig. ; Per_1 Parte_2
10) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualunque richiesta a titolo di assegno di mantenimento
11) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero anche per il figlio.
12) Le parti congiuntamente dichiarano che, ai sensi e ai fini della circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 27 E del 21 giugno 2012, gli accordi patrimoniali tra di loro raggiunti come consacrati nel presente Accordo costituiscono e sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
13) Le spese del Notaio per il trasferimento immobiliare saranno a carico del sig. Parte_2
”;
[...]
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
inoltre […] il Tribunale disponga l'affidamento congiunto del minore e determini le condizioni
3 del divorzio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Genova (GE) il 4.10.2003, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza di questo
Tribunale n. 1951/2024 del 2.7.2024;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i predetti;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, quali sopra riportate, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore Per_1
(nato dall'unione coniugale il 27.2.2009) e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Parte_2
4 contratto a Genova (GE) il 4.10.2003;
OMOLOGA
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi nei termini di cui alle conclusioni congiunte sopra trascritte.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 441, parte II, serie A, anno 2003), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Bianca Innocenti;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti:
“1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 04.10.2003 tra i signori e Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune (Atto n. 441 P.IIS A vol Anno
[...]
2003 Uff 1) mandando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni previste dalla legge.
2) Dare atto, quale elemento funzionale ai fini della risoluzione della crisi famigliare, che la
1 signora con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegna a cedere e Parte_1
trasferire al marito sig. che accetta, il suo diritto di comproprietà del Parte_2
50% della consistenza immobiliare della casa coniugale, sita in Genova (GE), Via Enrico
Hillyer Giglioli 79/5. Tali consistenze immobiliari risultano così composte e identificate: appartamento posto al piano primo, composto di 4 vani utili ed accessori confinante iniziando da nord e proseguendo in senso orario con muri perimetrali su distacco con appartamento interno sei e con vano scale. Tale immobile è iscritto nel catasto fabbricato di
Genova con le seguenti indicazioni sez. GED foglio34 mappale 808 sub 10 z.c.1 cat A/3
CLASSE 2 vani 6 rend cat.euro 728,20 con precisazione che tale immobile è stato oggetto della denuncia di variazione per esatta rappresentazione grafica presentata in data 12 ottobre e registrata al n 37542 ( Protocolllo n Ge 0149372)
3) Dare atto che il sig. si farà carico di tutte le maturande spese di Parte_2
amministrazione ordinarie e straordinarie relative all'immobile sito in Genova Via Enrico
Hillyer Giglioli 79/5 successive al trasferimento
4) Dare atto che il signor si impegna a corrispondere in favore della signora Parte_2
, alla data del trasferimento ed in un'unica soluzione l'importo di € 40.000,00 tramite Pt_1
l'emissione di 2 assegni circolari, uno dell'importo di € 32.000,00 circa a copertura del residuo del mutuo ed uno di € 8.000,00 per la regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
L'assegno dell'importo di € 8.000,00 rimarrà in custodia al Notaio e/o all'avvocato fino alla consegna al Notaio e al Sig. da parte della Sig.ra della certificazione di Parte_2 Pt_1
avvenuta estinzione del mutuo.
5) La casa coniugale di Genova, Via Giglioli 79/5, resterà comunque nelle more del trasferimento assegnata al Sig. che vi vivrà unitamente al figlio Parte_2 Per_1
6) Il figlio ancora minorenne verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affido Per_1
condiviso e verrà collocato abitativamente con collocazione prevalente presso e con il Sig.
; La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che Parte_2
prenderanno insieme le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in piena
2 autonomia;
7) Attesa l'età di la frequentazione avverrà liberamente compatibilmente con gli Per_1
impegni lavorativi dei genitori, di studio e sportivi del ragazzo sia nelle festività, vacanze e nel regime ordinario;
8) Ciascun genitore contribuirà direttamente al mantenimento del figlio oltre al versamento di una somma pari al 50% di tutte le spese straordinarie, mediche specialistiche, sportive e scolastiche e parascolastiche, dentistiche purché concordate e documentate sostenute nell'interesse dei figli in ogni caso indicate, da liquidare con cadenza semestrale (periodi di riferimento 01/01 – 30/06 e 01/07 – 31/12). In ogni caso ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia all'orientamento uniforme del
15/09/2016 del Tribunale di Genova verbale ex art 47OG. della sezione Famiglia del
Tribunale di Genova;
9) I coniugi concordano che l'assegno unico per verrà goduto dal Sig. ; Per_1 Parte_2
10) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualunque richiesta a titolo di assegno di mantenimento
11) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero anche per il figlio.
12) Le parti congiuntamente dichiarano che, ai sensi e ai fini della circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 27 E del 21 giugno 2012, gli accordi patrimoniali tra di loro raggiunti come consacrati nel presente Accordo costituiscono e sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
13) Le spese del Notaio per il trasferimento immobiliare saranno a carico del sig. Parte_2
”;
[...]
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
inoltre […] il Tribunale disponga l'affidamento congiunto del minore e determini le condizioni
3 del divorzio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Genova (GE) il 4.10.2003, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza di questo
Tribunale n. 1951/2024 del 2.7.2024;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i predetti;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, quali sopra riportate, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore Per_1
(nato dall'unione coniugale il 27.2.2009) e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Parte_2
4 contratto a Genova (GE) il 4.10.2003;
OMOLOGA
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi nei termini di cui alle conclusioni congiunte sopra trascritte.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 441, parte II, serie A, anno 2003), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
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