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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/10/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
In persona del giudice del lavoro dott. LA IV ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1270 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Terni, via Parte_1 della Caserma n. 8 presso lo studio del procuratore Avv.to Giulio Cimaglia che la rappresenta e difende come da procura in atti RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via CP_1 Ciro il Grande n.21, elettivamente domiciliato in Terni, viale della Stazione n.5, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e LA Varani in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio di Roma del 21.07.2015 rep. n.80947 Persona_1
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad ATP – indennità di accompagnamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito dell'espletamento dell'accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante, fermo restando il diritto già riconosciuto e non contestato alle prestazioni ex art. 30 comma 7 legge 388/2000 ed ex art. 381 del Dpr 495/1992, a far data dal 29/04/2021, nonché il diritto all'indennità di accompagnamento riconosciuto a far data dal 20/02/2023, ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che il Ctu ha sottovalutato le patologie da cui è affetto l'istante ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, e sulla base di una valutazione riduttiva dello stato psichico di salute della ricorrente, il Ctu, rilevava come le patologie riscontrate non comportassero il requisito sanitario necessario al riconoscimento del diritto di indennità di accompagnamento per il periodo rivendicato dal 29/04/2021 al 02/02/2023, limitandosi ad una generica notazione laddove qualifica la ricorrente “scarsamente orientata nel tempo, nello spazio e verso le persone” non presentando un declino cognitivo così importante da necessitare dell'ausilio di un accompagnatore per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita”. In particolare deduceva - Che la valutazione riduttiva dello stato psichico di salute della ricorrente contrasta con le valutazioni del 27/01/2021, “valutazione neuropsicologica di II livello, valutazione eseguita in data 12/04/2021, presso la UOC geriatria del Presidio Nuova Regina Margherita, che ha evidenziato “deficit delle funzioni frontali, esecutive e logico deduttive, deficit della memoria episodica”, compatibile con la evidenza della RMN e PET precedentemente effettuata di sofferenza degenerativa in regione frontale e temporale;
- Che il certificato del 29/04/2021, evidenzia “da circa 5 anni disturbi della memoria e del comportamento con reiterazione ideativa e facile irritabilità”; - Che il grave quadro psichico in atto sulla ricorrente da oltre 5 anni fosse diverso e più grave di quello descritto dal CTU, per la graduale e fisiologica degenerazione psichica della signora , sulla base della certificazione redatta nel tempo dagli specialisti e per la Pt_1 necessità di modificare negli anni la terapia in atto con farmaci sempre più potenti. Ha citato, pertanto, in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Terni l' , per accertare CP_1 e dichiarare: - in via istruttoria, ferme le prestazioni già riconosciute, il rinnovo della ctu medico legale per accertare le condizioni fisiche e/o psichiche della ricorrente, nonché per valutare se le infermità da cui è affetta sono tali da determinare una impossibilità di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore ovvero l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, anche nel periodo dal 01/05/2021 al 02/02/2023; - accertare e dichiarare che la Signora ha diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento, ex art. 1 L. 18/80 anche nel periodo dal 01/05/2021 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 29/04/2021) al 02/02/2023 ovvero dalla diversa data e decorrenza che il CTU vorrà stabilire in perizia. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ Si è costituito l' eccependo: - preliminarmente, la tardività e l'inammissibilità del ricorso, essendosi limitata parte ricorrente a richiamare le osservazioni alla consulenza a cui il CTU aveva già risposto in sede di ATP;
- in via ulteriormente preliminare la decadenza e prescrizione con riferimento al termine semestrale;
nel merito, deducendo l'insussistenza dei requisiti sanitario e socio – economico per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ha insistito per il rigetto della domanda. Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza ovvero di chiamare a chiarimenti il CTU dott. sulle Persona_2 conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata decisa ai sensi dell'art.429 c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto per quanto di ragione. Nel caso di specie risulta non soddisfatto il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma per ottenere il diritto all'indennità di accompagnamento per il periodo dal 01/05/2021 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 29/04/2021) al 02/02/2023. Premesso che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento”, in primo luogo deve essere chiarito come la giurisprudenza di legittimità, pur nel vaglio delle diverse fattispecie sottoposte al proprio esame ai fini dell'accertamento del diritto
2 all'indennità di accompagnamento, ha affermato in modo costante il seguente principio:
“l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, configuranti impossibilità” (Cass., n. 636 del 1998, n. 558 del 1998, n. 12521 del 2009, n. 26092 del 2010, n. 6091 del 2014, e decisioni nelle stesse richiamate). Preme a questo punto evidenziare che, per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, la legge richiede il possesso di determinati requisiti sanitari. In particolare, occorre il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% accompagnata dall' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua. L'indennità in parola spetta al solo titolo della minorazione, indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali. Ne sono esclusi gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto o che percepiscano un'analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. Orbene, nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio Dott. nominato Per_2 in sede di accertamento tecnico preventivo, sottoposto a visita la ricorrente ed esaminata la documentazione medica versata in atti, ha accertato che l'istante è affetta da: Deficit cognitivo con disturbo comportamentale in demenza tipo Alzheimer in terapia farmacologica.
2. Esiti di pregressa artroprotesi ginocchio destro (2011) e sinistro (2022);
3. Esiti di pregressa isterectomia per fibroma (1995). Quindi il dott. passando a valutare l'incidenza di ciascuna patologia ai Per_2 fini del riconoscimento del requisito sanitario di cui al beneficio economico invocato nel periodo ha, preliminarmente, evidenziato che: “il complesso delle patologie in atto ed il relativo quadro clinico, consentono di dichiarare l'istante come persona invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età di grado grave, 100% con diritto all'indennità di accompagnamento non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita.” Con riferimento alla decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento, il Ctu ha argomentato esaustivamente specificando che: “Al momento della domanda amministrativa (29/04/21) l'istante era invalida ultrasessantacinquenne nella misura del 100% ma senza diritto all'indennità di accompagnamento;
- A decorrere dal 02/02/2023, l'istante era invalida ultrasessantacinquenne nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento per impossibilità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita determinata dalla comparsa di disturbi comportamentali ”.Il Ctu ha inoltre specificato che: “A parere dello scrivente, facendo astrazione dai giudizi medico legali espressi, dapprima dall' di Roma nella seduta del 10/08/2023 e poi dall' CP_1 CP_1 di Terni, nella seduta del 05/10/2023, effettuando una valutazione solo ed esclusivamente sulla base della documentazione prodotta in atti, la ricorrente dall'epoca della domanda amministrativa del 29/04/2021 e fino al 01/02/2023, non soddisfaceva i criteri previsti dalla legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento, non risultando infatti deficit deambulatori tali da necessitare dell'ausilio permanente di un accompagnatore e non presentando un declino cognitivo così importante da necessitare dell'ausilio di un accompagnatore per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita….Il fatto che nella
3 visita geriatrica del 12/04/2021 siano stati rilevati “deficit delle funzioni frontali esecutive e logico-deduttive, deficit della memoria episodica”, rappresenta una rilevazione molto generica che non da nessuna informazione utilizzabile dal punto di vista medico legale perché non fornisce alcuna valutazione di tipo quantitativo, vale a dire se e in quale misura i deficit rilevati incidono sugli atti quotidiani della vita. Come correttamente evidenziato dal CTU nella precedente fase nel certificato del 27.01.2021 si legge, per quanto di interesse: “Già valutata in altro ambiente specialistico, non si hanno a disposizione le valutazioni effettuate, dalla RMN e dalla PET risulta una sofferenza degenerativa in regione frontale e temporale. Apparentemente non risulta che sia stata fatta una diagnosi di sindrome demenziale e alla paziente sono stati prescritti sempre integratori nutraceutici. In sede di valutazione paziente vigile, lucida collaborante, linguaggio e comprensione conservati e adeguati alla circostanza, qualche difficoltà di rievocazione anamnestica. All' MMSE e al Clock Drawing Test ottiene punteggi nella norma (27/30 e 1/6 rispettivamente). Obiettività sostanzialmente negativa per problematiche acute. Parametri vitali nella norma. In considerazione della sintomatologia riferita sembra indicata una nuova valutazione neuropsicologica di II livello. La paziente verrà chiamata per eseguire quanto necessario in regime di PAC”.
Successivamente in data 11/10/2021 nella valutazione geriatrica del dr.
[...] effettuata presso l'U.O.C. di Geriatria del Presidio Nuovo Regina Margherita di Per_3 Roma si referta: “ … “Controllo geriatrico per rinnovo PT NA. Paziente con demenza degenerativa nota seguita in questo CDCD in terapia con NA 20 mg/die. Riferito lieve peggioramento cognitivo e funzionale specialmente nelle ore pomeridiane. Punteggio stabile al MMSE (26/30). Obiettività sostanzialmente negativa per problematiche acute in atto. Parametri vitali nella norma …”.
E ancora in data 12/04/2022 nella valutazione geriatrica del dr. effettuata Per_4 presso l'U.O.C. di Geriatria del Presidio Nuovo Regina Margherita di Roma si certifica:
“… Esame obiettivo: la paziente ha goduto di buona salute negli ultimi 6 mesi viene a controllo per il rinnovo del piano terapeutico. Sta frequentando il gruppo di riabilitazione cognitiva. Esami di laboratorio e strumentali: Ad un test di cognitività globale MMSE ottiene un punteggio di 21/30 …”.
E' solo da febbraio 2023 con la valutazione geriatrica del 02/02/2023 del dr.
[...] effettuata presso l'U.O.C. di Geriatria del Presidio Nuovo Regina Persona_5 Margherita di Roma che si accerta: “Anamnesi: Deficit cognitivo diffuso con disturbo comportamentale. Iniziata Quetiapina 25 mg senza esito positivo” ed è infatti da tale data che correttamente il CTU dott. ha fatto decorrere la sussistenza del requisito Per_2 sanitario richiesto per beneficiare dell'indennità di accompagnamento. Osserva il Giudice che la relazione del CTU è esaustiva e assolutamente priva di carenze avendo il dott. esaminato accuratamente sia il paziente durante la visita Per_2 peritale che la documentazione sanitaria a disposizione, mentre le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, limitandosi nel ricorso in opposizione, a dissentire con il parere diagnostico formulato dall'ausiliario del Giudice circa i disturbi comportamentali, per l'insorgenza dei quali, sia l' di Terni, sia il Ctu, CP_1 hanno fissato la decorrenza dell'indennità di accompagnamento al 02/02/2023, inquadrandosi come semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte rispetto
4 alla decorrenza del requisito sanitario, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Pertanto l'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ha ritenuto il Tribunale di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Inoltre sulle osservazioni di parte ricorrente sulla circostanza che il CTU abbia ignorato, ai fini della sua indagine, anche l'importanza dei farmaci somministrati alla Signora quali la terapia con NA (farmaco prescritto su diagnosi e Piano Pt_1 terapeutico dei centri per i disturbi cognitivi e le demenze (CD) individuati dalle Regioni per i pazienti con malattia di Alzheimer) , verosimilmente dall'aprile 2021, come si deduce dal certificato del 11/10/2021 a riprova della gravità dei disturbi tipici della malattia in questione a far data da quel periodo, il Ctu ha già adeguatamente risposto nell'elaborato peritale del 26/08/2024 replicando: “che la paziente abbia iniziato la terapia con NA verosimilmente dall'aprile 2021” non può rappresentare un elemento dimostrativo di un deficit cognitivo di grado grave, come dimostra il fatto che la prescrizione della NA è stata fatta, per la prima volta, nel corso della visita geriatrica proprio del 14/04/2021, quando il test MMSE era risultato di 26/30 (punteggio corretto), quindi, addirittura nei limiti della norma il che dimostra chiaramente che la prescrizione di NA non è sempre strettamente correlata ad un deficit cognitivo di grado medio o grave”. Ad avviso di chi scrive il motivo finisce con l'esprimere un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass. n. 1472 del 22 gennaio 2013, Cass. n. 1652 del 03/02/2012; id. n. 569 del 12/01/2011; Cass. n. 22707 del 08/11/2010; Cass. n. 9988 del 29/04/2009) non essendo state evidenziate palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi (cfr. Cass. Sez. lav. sent. n. n.18124 del 10.07.2018). Va richiamato al riguardo il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale: "Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. Sez. Lav. n.15973 del 13.06.2019). Mette conto evidenziare, inoltre, che l'oggetto della presente pronuncia debba limitarsi al solo accertamento della sussistenza del requisito sanitario, e non possa, invece, essere esteso al diritto della ricorrente alla prestazione vera e propria, dovendo attribuirsi al presente giudizio natura di impugnazione degli esiti della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, con necessaria coincidenza, in base ai principi generali vigenti in materia di impugnazione, dell'oggetto delle rispettive cognizioni. Ciò trova riscontro, in assenza di specifiche disposizioni normative in proposito, non solo
5 nell'imposizione alla ricorrente, a pena di inammissibilità, dell'onere di formulare specifici motivi di contestazione (art. 445 bis, comma 6, c.p.c., disposizione questa certamente significativa della natura di gravame del presente giudizio) ma in considerazioni di ordine sistematico, desumibili in particolare dall'espressa previsione, dettata dal comma 7 dell'art. 445 bis c.p.c., comma 7, della inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di merito. Pertanto, non si possono condividere i rilievi di parte ricorrente che risultano eccessivamente generici, avendo la Ctu motivato in modo persuasivo e particolareggiato la propria valutazione alla quale nella sua interezza si può fare invio, dovendosi, quindi, respingere il ricorso, non essendo stati illustrati vizi di rilievo logici, medici o giuridici nel ragionamento del perito e non potendosi rinnovare la Ctu non essendovi alcuna necessità.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, restando assorbite tutte le rimanenti questioni non espressamente esaminate. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 per l'esonero dalle spese di lite.
Le spese di CTU medico legale, già liquidate con separato decreto ed espletata in sede di ATP restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del giudizio per ATP ex art.445 bis c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU medico legale CP_1 espletata nel giudizio per ATP, liquidate con separato decreto. Terni, il 1°ottobre 2025
Il Giudice
LA IV
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
In persona del giudice del lavoro dott. LA IV ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1270 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Terni, via Parte_1 della Caserma n. 8 presso lo studio del procuratore Avv.to Giulio Cimaglia che la rappresenta e difende come da procura in atti RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via CP_1 Ciro il Grande n.21, elettivamente domiciliato in Terni, viale della Stazione n.5, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e LA Varani in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio di Roma del 21.07.2015 rep. n.80947 Persona_1
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad ATP – indennità di accompagnamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito dell'espletamento dell'accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante, fermo restando il diritto già riconosciuto e non contestato alle prestazioni ex art. 30 comma 7 legge 388/2000 ed ex art. 381 del Dpr 495/1992, a far data dal 29/04/2021, nonché il diritto all'indennità di accompagnamento riconosciuto a far data dal 20/02/2023, ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che il Ctu ha sottovalutato le patologie da cui è affetto l'istante ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, e sulla base di una valutazione riduttiva dello stato psichico di salute della ricorrente, il Ctu, rilevava come le patologie riscontrate non comportassero il requisito sanitario necessario al riconoscimento del diritto di indennità di accompagnamento per il periodo rivendicato dal 29/04/2021 al 02/02/2023, limitandosi ad una generica notazione laddove qualifica la ricorrente “scarsamente orientata nel tempo, nello spazio e verso le persone” non presentando un declino cognitivo così importante da necessitare dell'ausilio di un accompagnatore per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita”. In particolare deduceva - Che la valutazione riduttiva dello stato psichico di salute della ricorrente contrasta con le valutazioni del 27/01/2021, “valutazione neuropsicologica di II livello, valutazione eseguita in data 12/04/2021, presso la UOC geriatria del Presidio Nuova Regina Margherita, che ha evidenziato “deficit delle funzioni frontali, esecutive e logico deduttive, deficit della memoria episodica”, compatibile con la evidenza della RMN e PET precedentemente effettuata di sofferenza degenerativa in regione frontale e temporale;
- Che il certificato del 29/04/2021, evidenzia “da circa 5 anni disturbi della memoria e del comportamento con reiterazione ideativa e facile irritabilità”; - Che il grave quadro psichico in atto sulla ricorrente da oltre 5 anni fosse diverso e più grave di quello descritto dal CTU, per la graduale e fisiologica degenerazione psichica della signora , sulla base della certificazione redatta nel tempo dagli specialisti e per la Pt_1 necessità di modificare negli anni la terapia in atto con farmaci sempre più potenti. Ha citato, pertanto, in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Terni l' , per accertare CP_1 e dichiarare: - in via istruttoria, ferme le prestazioni già riconosciute, il rinnovo della ctu medico legale per accertare le condizioni fisiche e/o psichiche della ricorrente, nonché per valutare se le infermità da cui è affetta sono tali da determinare una impossibilità di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore ovvero l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, anche nel periodo dal 01/05/2021 al 02/02/2023; - accertare e dichiarare che la Signora ha diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento, ex art. 1 L. 18/80 anche nel periodo dal 01/05/2021 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 29/04/2021) al 02/02/2023 ovvero dalla diversa data e decorrenza che il CTU vorrà stabilire in perizia. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ Si è costituito l' eccependo: - preliminarmente, la tardività e l'inammissibilità del ricorso, essendosi limitata parte ricorrente a richiamare le osservazioni alla consulenza a cui il CTU aveva già risposto in sede di ATP;
- in via ulteriormente preliminare la decadenza e prescrizione con riferimento al termine semestrale;
nel merito, deducendo l'insussistenza dei requisiti sanitario e socio – economico per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ha insistito per il rigetto della domanda. Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza ovvero di chiamare a chiarimenti il CTU dott. sulle Persona_2 conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata decisa ai sensi dell'art.429 c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto per quanto di ragione. Nel caso di specie risulta non soddisfatto il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma per ottenere il diritto all'indennità di accompagnamento per il periodo dal 01/05/2021 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 29/04/2021) al 02/02/2023. Premesso che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento”, in primo luogo deve essere chiarito come la giurisprudenza di legittimità, pur nel vaglio delle diverse fattispecie sottoposte al proprio esame ai fini dell'accertamento del diritto
2 all'indennità di accompagnamento, ha affermato in modo costante il seguente principio:
“l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, configuranti impossibilità” (Cass., n. 636 del 1998, n. 558 del 1998, n. 12521 del 2009, n. 26092 del 2010, n. 6091 del 2014, e decisioni nelle stesse richiamate). Preme a questo punto evidenziare che, per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, la legge richiede il possesso di determinati requisiti sanitari. In particolare, occorre il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% accompagnata dall' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua. L'indennità in parola spetta al solo titolo della minorazione, indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali. Ne sono esclusi gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto o che percepiscano un'analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. Orbene, nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio Dott. nominato Per_2 in sede di accertamento tecnico preventivo, sottoposto a visita la ricorrente ed esaminata la documentazione medica versata in atti, ha accertato che l'istante è affetta da: Deficit cognitivo con disturbo comportamentale in demenza tipo Alzheimer in terapia farmacologica.
2. Esiti di pregressa artroprotesi ginocchio destro (2011) e sinistro (2022);
3. Esiti di pregressa isterectomia per fibroma (1995). Quindi il dott. passando a valutare l'incidenza di ciascuna patologia ai Per_2 fini del riconoscimento del requisito sanitario di cui al beneficio economico invocato nel periodo ha, preliminarmente, evidenziato che: “il complesso delle patologie in atto ed il relativo quadro clinico, consentono di dichiarare l'istante come persona invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età di grado grave, 100% con diritto all'indennità di accompagnamento non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita.” Con riferimento alla decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento, il Ctu ha argomentato esaustivamente specificando che: “Al momento della domanda amministrativa (29/04/21) l'istante era invalida ultrasessantacinquenne nella misura del 100% ma senza diritto all'indennità di accompagnamento;
- A decorrere dal 02/02/2023, l'istante era invalida ultrasessantacinquenne nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento per impossibilità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita determinata dalla comparsa di disturbi comportamentali ”.Il Ctu ha inoltre specificato che: “A parere dello scrivente, facendo astrazione dai giudizi medico legali espressi, dapprima dall' di Roma nella seduta del 10/08/2023 e poi dall' CP_1 CP_1 di Terni, nella seduta del 05/10/2023, effettuando una valutazione solo ed esclusivamente sulla base della documentazione prodotta in atti, la ricorrente dall'epoca della domanda amministrativa del 29/04/2021 e fino al 01/02/2023, non soddisfaceva i criteri previsti dalla legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento, non risultando infatti deficit deambulatori tali da necessitare dell'ausilio permanente di un accompagnatore e non presentando un declino cognitivo così importante da necessitare dell'ausilio di un accompagnatore per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita….Il fatto che nella
3 visita geriatrica del 12/04/2021 siano stati rilevati “deficit delle funzioni frontali esecutive e logico-deduttive, deficit della memoria episodica”, rappresenta una rilevazione molto generica che non da nessuna informazione utilizzabile dal punto di vista medico legale perché non fornisce alcuna valutazione di tipo quantitativo, vale a dire se e in quale misura i deficit rilevati incidono sugli atti quotidiani della vita. Come correttamente evidenziato dal CTU nella precedente fase nel certificato del 27.01.2021 si legge, per quanto di interesse: “Già valutata in altro ambiente specialistico, non si hanno a disposizione le valutazioni effettuate, dalla RMN e dalla PET risulta una sofferenza degenerativa in regione frontale e temporale. Apparentemente non risulta che sia stata fatta una diagnosi di sindrome demenziale e alla paziente sono stati prescritti sempre integratori nutraceutici. In sede di valutazione paziente vigile, lucida collaborante, linguaggio e comprensione conservati e adeguati alla circostanza, qualche difficoltà di rievocazione anamnestica. All' MMSE e al Clock Drawing Test ottiene punteggi nella norma (27/30 e 1/6 rispettivamente). Obiettività sostanzialmente negativa per problematiche acute. Parametri vitali nella norma. In considerazione della sintomatologia riferita sembra indicata una nuova valutazione neuropsicologica di II livello. La paziente verrà chiamata per eseguire quanto necessario in regime di PAC”.
Successivamente in data 11/10/2021 nella valutazione geriatrica del dr.
[...] effettuata presso l'U.O.C. di Geriatria del Presidio Nuovo Regina Margherita di Per_3 Roma si referta: “ … “Controllo geriatrico per rinnovo PT NA. Paziente con demenza degenerativa nota seguita in questo CDCD in terapia con NA 20 mg/die. Riferito lieve peggioramento cognitivo e funzionale specialmente nelle ore pomeridiane. Punteggio stabile al MMSE (26/30). Obiettività sostanzialmente negativa per problematiche acute in atto. Parametri vitali nella norma …”.
E ancora in data 12/04/2022 nella valutazione geriatrica del dr. effettuata Per_4 presso l'U.O.C. di Geriatria del Presidio Nuovo Regina Margherita di Roma si certifica:
“… Esame obiettivo: la paziente ha goduto di buona salute negli ultimi 6 mesi viene a controllo per il rinnovo del piano terapeutico. Sta frequentando il gruppo di riabilitazione cognitiva. Esami di laboratorio e strumentali: Ad un test di cognitività globale MMSE ottiene un punteggio di 21/30 …”.
E' solo da febbraio 2023 con la valutazione geriatrica del 02/02/2023 del dr.
[...] effettuata presso l'U.O.C. di Geriatria del Presidio Nuovo Regina Persona_5 Margherita di Roma che si accerta: “Anamnesi: Deficit cognitivo diffuso con disturbo comportamentale. Iniziata Quetiapina 25 mg senza esito positivo” ed è infatti da tale data che correttamente il CTU dott. ha fatto decorrere la sussistenza del requisito Per_2 sanitario richiesto per beneficiare dell'indennità di accompagnamento. Osserva il Giudice che la relazione del CTU è esaustiva e assolutamente priva di carenze avendo il dott. esaminato accuratamente sia il paziente durante la visita Per_2 peritale che la documentazione sanitaria a disposizione, mentre le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, limitandosi nel ricorso in opposizione, a dissentire con il parere diagnostico formulato dall'ausiliario del Giudice circa i disturbi comportamentali, per l'insorgenza dei quali, sia l' di Terni, sia il Ctu, CP_1 hanno fissato la decorrenza dell'indennità di accompagnamento al 02/02/2023, inquadrandosi come semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte rispetto
4 alla decorrenza del requisito sanitario, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Pertanto l'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ha ritenuto il Tribunale di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Inoltre sulle osservazioni di parte ricorrente sulla circostanza che il CTU abbia ignorato, ai fini della sua indagine, anche l'importanza dei farmaci somministrati alla Signora quali la terapia con NA (farmaco prescritto su diagnosi e Piano Pt_1 terapeutico dei centri per i disturbi cognitivi e le demenze (CD) individuati dalle Regioni per i pazienti con malattia di Alzheimer) , verosimilmente dall'aprile 2021, come si deduce dal certificato del 11/10/2021 a riprova della gravità dei disturbi tipici della malattia in questione a far data da quel periodo, il Ctu ha già adeguatamente risposto nell'elaborato peritale del 26/08/2024 replicando: “che la paziente abbia iniziato la terapia con NA verosimilmente dall'aprile 2021” non può rappresentare un elemento dimostrativo di un deficit cognitivo di grado grave, come dimostra il fatto che la prescrizione della NA è stata fatta, per la prima volta, nel corso della visita geriatrica proprio del 14/04/2021, quando il test MMSE era risultato di 26/30 (punteggio corretto), quindi, addirittura nei limiti della norma il che dimostra chiaramente che la prescrizione di NA non è sempre strettamente correlata ad un deficit cognitivo di grado medio o grave”. Ad avviso di chi scrive il motivo finisce con l'esprimere un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass. n. 1472 del 22 gennaio 2013, Cass. n. 1652 del 03/02/2012; id. n. 569 del 12/01/2011; Cass. n. 22707 del 08/11/2010; Cass. n. 9988 del 29/04/2009) non essendo state evidenziate palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi (cfr. Cass. Sez. lav. sent. n. n.18124 del 10.07.2018). Va richiamato al riguardo il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale: "Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. Sez. Lav. n.15973 del 13.06.2019). Mette conto evidenziare, inoltre, che l'oggetto della presente pronuncia debba limitarsi al solo accertamento della sussistenza del requisito sanitario, e non possa, invece, essere esteso al diritto della ricorrente alla prestazione vera e propria, dovendo attribuirsi al presente giudizio natura di impugnazione degli esiti della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, con necessaria coincidenza, in base ai principi generali vigenti in materia di impugnazione, dell'oggetto delle rispettive cognizioni. Ciò trova riscontro, in assenza di specifiche disposizioni normative in proposito, non solo
5 nell'imposizione alla ricorrente, a pena di inammissibilità, dell'onere di formulare specifici motivi di contestazione (art. 445 bis, comma 6, c.p.c., disposizione questa certamente significativa della natura di gravame del presente giudizio) ma in considerazioni di ordine sistematico, desumibili in particolare dall'espressa previsione, dettata dal comma 7 dell'art. 445 bis c.p.c., comma 7, della inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di merito. Pertanto, non si possono condividere i rilievi di parte ricorrente che risultano eccessivamente generici, avendo la Ctu motivato in modo persuasivo e particolareggiato la propria valutazione alla quale nella sua interezza si può fare invio, dovendosi, quindi, respingere il ricorso, non essendo stati illustrati vizi di rilievo logici, medici o giuridici nel ragionamento del perito e non potendosi rinnovare la Ctu non essendovi alcuna necessità.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, restando assorbite tutte le rimanenti questioni non espressamente esaminate. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 per l'esonero dalle spese di lite.
Le spese di CTU medico legale, già liquidate con separato decreto ed espletata in sede di ATP restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del giudizio per ATP ex art.445 bis c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU medico legale CP_1 espletata nel giudizio per ATP, liquidate con separato decreto. Terni, il 1°ottobre 2025
Il Giudice
LA IV
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