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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3210/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3210/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 9-10-2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Casoria (NA) alla via P.pe di C.F._2
Piemonte n.58, presso lo studio dell' Avv. Pasquale Fuccio giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9-10-2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti agli accordi raggiunti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 7-8-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 4-7-2005, dal quale non sono nati figli, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 9-10-2025 i ricorrenti i ricorrenti i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo alle condizioni concordate nel ricorso, come di seguito si riportano:
1. Residenza e domicilio. La Sig.ra continuerà a risiedere presso Parte_2
l'attuale abitazione coniugale, sita in Casoria (NA), Via Russo Alessio n. 32. Il Sig.
avrà facoltà di stabilire nuova residenza in altro immobile, senza Parte_1 opposizione alcuna da parte della moglie.
2. Assegno di mantenimento. La Sig.ra
rinuncia espressamente a qualsiasi assegno di mantenimento, Parte_2 presente o futuro, da parte del Sig. , dichiarando di non avere né Parte_1 avanzare alcuna pretesa economica nei suoi confronti.
3. Trasferimento immobiliare.
Tra le condizioni patrimoniali concordate dalle parti, il sig. Parte_1 manifesta la volontà di trasferire alla sig.ra , a titolo gratuito, la quota Parte_2 pari a 1/8 (un ottavo) della proprietà che egli detiene su un compendio immobiliare ubicato nel Comune di Casoria (NA), alla Via Pietro Nenni n. 23, facente parte dell'asse ereditario trasmessogli a seguito della successione del defunto genitore
Più precisamente, la quota in questione concerne una serie di Persona_1 unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati del Comune di Casoria, alla sezione A, foglio 2, particella 1035, identificate con i subalterni dal numero 1 al numero 29, tutte site nel medesimo fabbricato. Trattasi di appartamenti e pertinenze accatastati prevalentemente in categoria A/3, in parte ancora da meglio definire nei dettagli, ma comunque già intestati per la quota suddetta al sig. in virtù della Parte_1 citata successione. Il trasferimento, che le parti dichiarano avvenire nell'ambito della presente procedura di separazione consensuale, sarà perfezionato mediante atto notarile. Ogni spesa, onere, imposta o tributo relativo all'atto di trasferimento sarà integralmente sostenuto dal disponente, sig. .. 4. Istanza di Parte_1
Agevolazione Fiscale I coniugi chiedono espressamente l'applicazione dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74, e successive modifiche e interpretazioni, per l'atto di trasferimento immobiliare sopra descritto, nonché per eventuali iscrizioni ipotecarie accessorie. Si richiamano a sostegno: Corte
Costituzionale, sentenza n. 154 del 10/05/1999; 5. Regolazione definitiva dei rapporti I coniugi dichiarano di aver definito ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale, e null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia titolo
o ragione, presente o futura.
6. Spese di lite Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, contenendo un mero impegno a trasferire il bene, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Si provvederà alla liquidazione del Patrocinio spese dello Stato con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di , c.f. Parte_1
, e , c.f. , ai C.F._1 Parte_2 C.F._2 sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) (atto n.74, Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 20.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3210/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 9-10-2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Casoria (NA) alla via P.pe di C.F._2
Piemonte n.58, presso lo studio dell' Avv. Pasquale Fuccio giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9-10-2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti agli accordi raggiunti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 7-8-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 4-7-2005, dal quale non sono nati figli, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 9-10-2025 i ricorrenti i ricorrenti i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo alle condizioni concordate nel ricorso, come di seguito si riportano:
1. Residenza e domicilio. La Sig.ra continuerà a risiedere presso Parte_2
l'attuale abitazione coniugale, sita in Casoria (NA), Via Russo Alessio n. 32. Il Sig.
avrà facoltà di stabilire nuova residenza in altro immobile, senza Parte_1 opposizione alcuna da parte della moglie.
2. Assegno di mantenimento. La Sig.ra
rinuncia espressamente a qualsiasi assegno di mantenimento, Parte_2 presente o futuro, da parte del Sig. , dichiarando di non avere né Parte_1 avanzare alcuna pretesa economica nei suoi confronti.
3. Trasferimento immobiliare.
Tra le condizioni patrimoniali concordate dalle parti, il sig. Parte_1 manifesta la volontà di trasferire alla sig.ra , a titolo gratuito, la quota Parte_2 pari a 1/8 (un ottavo) della proprietà che egli detiene su un compendio immobiliare ubicato nel Comune di Casoria (NA), alla Via Pietro Nenni n. 23, facente parte dell'asse ereditario trasmessogli a seguito della successione del defunto genitore
Più precisamente, la quota in questione concerne una serie di Persona_1 unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati del Comune di Casoria, alla sezione A, foglio 2, particella 1035, identificate con i subalterni dal numero 1 al numero 29, tutte site nel medesimo fabbricato. Trattasi di appartamenti e pertinenze accatastati prevalentemente in categoria A/3, in parte ancora da meglio definire nei dettagli, ma comunque già intestati per la quota suddetta al sig. in virtù della Parte_1 citata successione. Il trasferimento, che le parti dichiarano avvenire nell'ambito della presente procedura di separazione consensuale, sarà perfezionato mediante atto notarile. Ogni spesa, onere, imposta o tributo relativo all'atto di trasferimento sarà integralmente sostenuto dal disponente, sig. .. 4. Istanza di Parte_1
Agevolazione Fiscale I coniugi chiedono espressamente l'applicazione dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74, e successive modifiche e interpretazioni, per l'atto di trasferimento immobiliare sopra descritto, nonché per eventuali iscrizioni ipotecarie accessorie. Si richiamano a sostegno: Corte
Costituzionale, sentenza n. 154 del 10/05/1999; 5. Regolazione definitiva dei rapporti I coniugi dichiarano di aver definito ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale, e null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia titolo
o ragione, presente o futura.
6. Spese di lite Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, contenendo un mero impegno a trasferire il bene, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Si provvederà alla liquidazione del Patrocinio spese dello Stato con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di , c.f. Parte_1
, e , c.f. , ai C.F._1 Parte_2 C.F._2 sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) (atto n.74, Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 20.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro