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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 887/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 887/2025 vg promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MINUTOLO Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
TERZI ELISA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con il diritto di fissare la propria residenza dove crederanno più opportuno.
2) I coniugi danno atto reciprocamente che, la casa coniugale (con annesse pertinenze) sita in Carpi (MO), via Masaccio 1/1, è di proprietà esclusiva del marito e per questo motivo rimarrà assegnata a quest'ultimo, che continuerà ad abitarci.
La moglie ha già lasciato la casa coniugale per trasferirsi dalla figlia e trasferirà
anche la residenza anagrafica entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso ed ha già consegnato le chiavi di ingresso della casa coniugale.
3) I coniugi sono comproprietari nella ragione di ½ ciascuno di un'unità
immobiliare sita a ZO (MO), Via Pietro Gobetti, per averla acquistata in virtù di atto di compravendita stipulato a Ministero del Notaio Dott in Persona_1
data 24/04/2018, registrato all'Agenzia dell'Entrate Ufficio di Bologna il
10/05/2018 al n. 8287, Serie 1T (doc. n. 3).
Per decisione concorde dei coniugi, l'unità immobiliare sita a ZO (MO), verrà
acquistata dal NO , per l'intero, unitamente alle sue Controparte_1
pertinenze, agli arredi e corredi e alle parti comuni del fabbricato di cui è parte,
entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di emissione della sentenza di separazione consensuale.
Il NO si farà carico interamente di tutte le spese Controparte_1
relative l'unità immobiliare, sia di natura ordinaria sia di natura straordinaria, ivi comprese le utenze, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso. 4) In esecuzione degli obblighi nascenti dalla separazione dei coniugi, la NOra
si impegna a cedere al marito NO , Parte_1 Controparte_1
che s'impegna ad accettare, la quota indivisa ad esso cedente spettante in ragione di metà dell'unità immobiliare di cui al punto precedente e precisamente l'abitazione così disposta:
- porzione di fabbricato da cielo a terra con annessa piccola corte antistante e retrostante il fabbricato posto nel Comune di ZO (MO), località Verucchia, via
Pietro Gobetti, 254, costituita da un appartamento composto da ingresso, soggiorno,
pranzo, cucina al piano terreno, due camere, bagno, ripostiglio e terrazza al piano primo, taverna e servizio al piano seminterrato il tutto collegato con scala interna,
oltre a locale ad uso autorimessa al piano terreno il tutto distinto presso l'Agenzia
del Territorio di Modena Catasto e Fabbricati del suddetto Comune al Foglio 51,
con i mappali:
- n. 341, sub. 2, P. T-1-S1 – cat. A/7 – cl. 2 – vani 5,5 – rendita euro 667,52,
-n. 341, sub. 1, P. T – cat. C/6 – cl. 10 – mq. 12 – rendita euro 40,90.
La cessione dell'immobile, con atto definitivo, avverrà entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di emissione della sentenza di separazione consensuale, presso il Notaio di fiducia che indicherà il NO , in Controparte_1
esecuzione dei presenti patti congiunti di separazione, il quale si farà interamente carico delle spese notarili per l'atto di cessione, ivi compreso delle spese per l'attestazione di prestazione energetica e di quelle per l'eventuale dichiarazione di conformità urbanistico e catastale.
Per decisione concorde dei coniugi, la cessione del predetto immobile avverrà a fronte del pagamento del prezzo stabilito in € 20.000,00 (diconsi euro ventimila/00), che il NO si impegna a versare, con Controparte_1
la sottoscrizione del presente ricorso, in favore della NOr Parte_1 tramite due assegni circolari alla medesima intestati di pari importo e, precisamente,
tramite un primo assegno circolare di € 10.000,00 alla firma del presente ricorso per separazione consensuale e la restante parte di € 10.000,00 tramite un secondo assegno circolare di € 10.000,00 alla firma dell'atto di cessione avanti al Notaio.
Le sopra specificate condizioni costituiscono contenuto essenziale dell'atto di cessione.
5) I coniugi riconoscono espressamente che, l'accordo di cessione del bene immobile sopra descritto è stato determinante per giungere all'accordo di separazione consensuale e per sciogliere il regime di comunione legale fra loro esistente.
6) In considerazione della disparità dei redditi, i coniugi concordano che, il NOr
contribuirà al mantenimento della mogli Controparte_1 Pt_1
con l'importo mensile di € 300,00 (diconsi euro trecento/00), a decorrere
[...]
dal mese dell'udienza fissata dal tribunale per la comparizione dei coniugi, da versarsi tramite bonifico sul conto corrente che quest'ultima indicherà, entro il giorno 10 di ogni mese.
7) L'autovettura marca DR, intestata al NO , rimarrà Controparte_1
assegnata, in proprietà esclusiva, al medesimo, il quale si accollerà in toto tutte le spese relative all'uso ed alla circolazione dell'auto (bollo, assicurazione,
manutenzione etc.).
L'autovettura marca Toyota, intestata alla NOr , rimarrà Parte_1
assegnata, in proprietà esclusiva, alla medesima, la quale si accollerà in toto tutte le spese relative all'uso ed alla circolazione dell'auto (bollo, assicurazione,
manutenzione etc.).
8) Fatta eccezione per quanto previsto alle sopra indicate condizioni, i coniugi dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente a titolo di divisione del patrimonio familiare.
9) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
10) Ciascun coniuge si farà carico delle spese del proprio difensore, dividendo in parti uguali quelle per il contributo unificato”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
02/12/1960 e nato a [...] il [...]. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Carpi (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2013,
atto n. 65, Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 21/05/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale