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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Fulvio Mastro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 13742/2021 R.G. avente ad oggetto: “diritti reali”, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Mazza e Agnese Griffo, Parte_1
presso il cui studio elett.mente domicilia in Cardito, alla via B. Castiello n. 28;
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Lima, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Frattamaggiore, alla via G. Leopardi n. 12
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato;
considerato che
il giudice con provvedimento depositato il 5.6.2024 onerava parte diligente di attivare il procedimento della mediazione delegata;
considerato che
secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, che lo scrivente ritiene di seguire, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del
2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma
1bis, del medesimo decreto, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura speciale sostanziale, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste;
ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato, ma, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale;
per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore;
perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista (cfr. Cass. n. 8473/2019); in questi termini, la Corte d'Appello di Napoli ha chiarito che il procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010 ha natura personalissima, con la conseguenza che esso esige la presenza personale della parte, ovvero la presenza di un rappresentante munito di procura speciale;
all'uopo, le parti possono conferire procura speciale ad altri soggetti per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione, a condizione che sia espressamente conferito loro il potere di parteciparvi;
il rappresentato, quindi – trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale – deve conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti e solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare,
è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi;
la mediazione, infatti, non può considerarsi ritualmente esperita neppure con la semplice partecipazione del legale, ancorché munito di procura speciale per la partecipazione alla mediazione
(sentenza n. 3227 del 29.9.2020); considerato che, nel caso di specie, risulta pacifico agli atti che nessuna parte ha attivato il procedimento di mediazione delegata;
ritenuto alla luce delle suesposte ragioni che la domanda va dichiarata improcedibile, per mancato effettivo e rituale esperimento del tentativo di mediazione;
ritenuto che
le spese di lite, attesa la novità della questione trattata e l'esito del giudizio in mero rito, possono integralmente compensarsi tra le parti;
P.Q.M.
- dichiara improcedibile la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 17.2.2025.
Il giudice
Fulvio Mastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Fulvio Mastro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 13742/2021 R.G. avente ad oggetto: “diritti reali”, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Mazza e Agnese Griffo, Parte_1
presso il cui studio elett.mente domicilia in Cardito, alla via B. Castiello n. 28;
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Lima, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Frattamaggiore, alla via G. Leopardi n. 12
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato;
considerato che
il giudice con provvedimento depositato il 5.6.2024 onerava parte diligente di attivare il procedimento della mediazione delegata;
considerato che
secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, che lo scrivente ritiene di seguire, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del
2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma
1bis, del medesimo decreto, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura speciale sostanziale, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste;
ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato, ma, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale;
per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore;
perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista (cfr. Cass. n. 8473/2019); in questi termini, la Corte d'Appello di Napoli ha chiarito che il procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010 ha natura personalissima, con la conseguenza che esso esige la presenza personale della parte, ovvero la presenza di un rappresentante munito di procura speciale;
all'uopo, le parti possono conferire procura speciale ad altri soggetti per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione, a condizione che sia espressamente conferito loro il potere di parteciparvi;
il rappresentato, quindi – trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale – deve conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti e solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare,
è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi;
la mediazione, infatti, non può considerarsi ritualmente esperita neppure con la semplice partecipazione del legale, ancorché munito di procura speciale per la partecipazione alla mediazione
(sentenza n. 3227 del 29.9.2020); considerato che, nel caso di specie, risulta pacifico agli atti che nessuna parte ha attivato il procedimento di mediazione delegata;
ritenuto alla luce delle suesposte ragioni che la domanda va dichiarata improcedibile, per mancato effettivo e rituale esperimento del tentativo di mediazione;
ritenuto che
le spese di lite, attesa la novità della questione trattata e l'esito del giudizio in mero rito, possono integralmente compensarsi tra le parti;
P.Q.M.
- dichiara improcedibile la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 17.2.2025.
Il giudice
Fulvio Mastro