Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01990/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03006/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3006 del 2024 proposto dal Sig. SE ED SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenza Coldani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano, via Bergamo 7;
contro
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento della Questura di Milano del 17/9/2024 di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1495 del 2024 di rigetto della domanda di sospensione;
Vista l’istanza di prelievo depositata da parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all’Udienza pubblica del 4 giugno 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe si espone che in data 19/6/2024 gli veniva notificato presso la Casa Circondariale di Milano – Bollate avviso di avio del procedimento amministrativo di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, attesa la pericolosità sociale derivante dalla condanna ad anni 7 e mesi 8 di reclusione inflitta in data 12/7/2018 dalla Corte d’Appello di Milano per i reati di maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli continuato, ubriachezza abituale, violenza sessuale e violazione degli obblighi di assistenza familiare; sebbene fosse stata prodotta memoria difensiva, con il provvedimento impugnato è stato revocato il permesso di soggiorno per lungo periodo rilasciato il 10/1/2014 sul presupposto di un giudizio di pericolosità sociale motivato con i trascorsi giudiziari quali denoterebbero il disinteresse all’integrazione e l’inclinazione a reati di rilevante allarme sociale.
Avverso l’impugnato provvedimento è insorta parte ricorrente deducendo i seguenti motivi:
VIOLAZIONE DEGLI ARTT.9, 13, 19 E 31 DEL D. LGS. N.286/1998. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ERRONEITA’ DELLA MOTIVAZIONE.
1.1 Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per depositare documentazione.
1.2 Con ordinanza del 19 dicembre 2024, n.1495, questo Tribunale respingeva la domanda cautelare con la seguente motivazione:
“Premesso che:
- alla luce della valutazione sommaria che caratterizza la presente fase cautelare e della documentazione in atti, il ricorso non appare assistito dal prescritto requisito del fumus boni iuris, in quanto il ricorrente è attualmente detenuto a seguito di condanna ad anni 7 e mesi 8 di reclusione per maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli, ubriachezza abituale, violenza sessuale e violazione degli obblighi di assistenza familiare – fine pena dicembre 2025, da cui si deduce il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica che conseguirebbe alla permanenza del ricorrente in territorio italiano;
- non si ravvisano pertanto i presupposti individuati dall’art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare, in particolare sotto il profilo del danno grave e irreparabile;
Valutata la correttezza dell’operato della Questura di Milano;
Ritenuto pertanto:
- di respingere la domanda di sospensione;
- di compensare tra le parti le spese della presente fase processuale,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Respinge la domanda cautelare.
Spese della fase cautelare compensate.”
2. Alla Udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione come da verbale.
3. La Sezione ritiene che, ad un più approfondito esame del merito della controversia anche a seguito di quanto documentato in sede di istanza di prelievo da parte del ricorrente, il ricorso meriti accoglimento per i motivi di seguito esposti.
3.1 Il provvedimento oggetto di impugnazione, ai fini della revoca del permesso di soggiorno, ha evidenziato la condanna ad anni sette e mesi otto di reclusione per maltrattamenti in famiglia ed altri reati, il che avrebbe denotato l’indole violenta ed il mancato rispetto delle regole di convivenza civile.
3.2 Al riguardo è noto al Collegio che la Sezione ha frequentemente affermato (ex multis, 3.3.2022, n.510; 14.1.2022, n.64; 18.11.2021, n.2560; 29.10.2021, n.2401; 3.8.2021, n.1878; 23.7.2021, n.1804; 7.6.2021, n.1387; 17.11.2020, n.2194; 21.7.2020, n.1393) che la valutazione di colpevolezza è riservata al Giudice penale e né la Pubblica Amministrazione né questo Tribunale Amministrativo possono sindacare le ragioni o le circostanze della condotta penalmente rilevante, una volta che sia intervenuta una sentenza di condanna, ragion per cui l’operato dell’Amministrazione andrebbe considerato esente da vizi.
3.2.1 Tuttavia nella fattispecie si ritiene di rimarcare che, in materia di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, vi è consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, III, 10.2.2025, n.1078; 18.8.2022, n.7281; TAR Marche, 9.12.2023, n.826; 25.9.2023, n.578; TAR Lombardia, Brescia, II, 20.11.2023, n.847; I, 18.7.2023, n.609; TAR Friuli Venezia Giulia, 11.11.2023, n.342; Cons. Stato, III, 22.7.2022, n. 6423; 23.7.2018, n. 4455; id. 20.10.2016, n. 4401; id. 15.11.2016, n. 4708) secondo il quale, ai sensi dell'art.9, comma 4, D. Lgs. n.286 del 1998, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo). In particolare “il diniego di rilascio del permesso per lungo soggiornanti ex art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998, e dunque anche la revoca dello stesso, deve essere sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata su più elementi e non solo con riguardo alla circostanza dell’intervenuta condanna ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l’operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate. La necessità di operare una concreta ponderazione comparativa degli interessi si desume non solo dall’art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998 e dalla giurisprudenza nazionale, ma anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. sentenza 3/9/2020, cause riunite C-503/19 C592/19) secondo cui “L’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro - come interpretata da una parte dei giudici di tale Stato - una lettura della norma ai sensi della quale un cittadino di un paese terzo può vedersi negato lo status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato membro per il solo motivo che ha precedenti penali, senza un esame specifico della sua situazione per quanto riguarda, in particolare, la natura del reato che ha commesso, il pericolo che egli può rappresentare per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, la durata del suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro e l’esistenza di legami con quest’ultimo” (Cons. Stato, nn.1078/25 e 7281/22 cit.).
3.3 La gravità dei precedenti penali riportati dallo straniero e la prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica, di conseguenza, non possono esentare l'Amministrazione dal fondare i propri atti su un motivato e non meramente apparente raffronto con gli elementi favorevoli rappresentati dallo straniero e, quindi, su un'effettiva ponderazione comparativa tra l'interesse pubblico al mantenimento dell'ordine e della sicurezza e l'interesse dello straniero ad integrarsi nel tessuto sociale. Tale giudizio di bilanciamento va operato sulla base di una serie di indici, quali l'esistenza di legami familiari, di un lavoro stabile, di un conseguente adeguato reddito, di una dimora fissa e di tutte le numerose situazioni che possono in vario modo comprovare un effettivo e pacifico radicamento sul territorio italiano in conformità alle regole fondamentali del nostro ordinamento. Solo all'esito di tale raffronto, adeguatamente motivato, si può pervenire ad una ponderata e sindacabile valutazione di pericolosità sociale dello straniero, espressiva di un corretto esercizio del potere discrezionale rimesso all'autorità amministrativa (Cons. Stato, III, 22.7.2022, n.6423; 22.5.2017, n. 2382).
3.4 L'obbligo di un'articolata motivazione è rafforzato dal fatto che nel caso di specie, come rappresentato in sede di domanda di prelievo successivamente alla trattazione della fase cautelare, al ricorrente sono stati riconosciuti 405 giorni di liberazione anticipata con fine pena il 7/8/2025; inoltre durante la detenzione il reo ha partecipato al percorso trattamentale previsto per autori di reati connessi a violenza domestica, ha svolto attività lavorativa anche all’esterno nel gruppo della MOF Regionale che si occupa della manutenzione degli stabili dell’Amministrazione inviando denaro ai propri familiari, ha effettuato regolari colloqui visivi con moglie, figli, OR e PO ed al riguardo il figlio e la moglie vittima del reato – ai fini dell’affidamento in prova ai Servizi sociali – hanno manifestato la disponibilità ad accoglierlo nella casa di Verano Brianza ed è stata consentita la permanenza presso il cugino in Limbiate (MB) nelle giornate di sabato. Per tali motivi va censurato il giudizio di pericolosità, pur adeguatamente motivato in una prospettiva di carattere statico orientata alla valorizzazione della gravità della condotta criminosa, espressiva di una cultura e di un atteggiamento di vita antitetici rispetto a quelli improntati al rispetto della incolumità e della dignità altrui che permea il sostrato solidaristico della comunità nazionale, come posto a base del provvedimento impugnato, proprio perché lo stesso non si rivela altrettanto argomentato in un’ottica di carattere dinamico, intesa a considerare la condotta di vita dell’interessato successiva ai fatti di reato e la sua rilevanza ai fini di una valutazione attualizzata circa la compatibilità della permanenza dello straniero sul territorio nazionale con la tutela e la promozione di quei valori.
Occorre invero evidenziare che il giudizio di pericolosità “in concreto” si differenzia da quello basato su una presunzione ex lege proprio perché, al contrario di questo, non si fonda esclusivamente sull’apprezzamento della valenza antisociale della condotta criminosa, ma è finalizzato ad abbracciare tutti gli elementi, anche estranei e successivi a quella condotta, utili ai fini della valutazione complessiva ed il più possibile completa della personalità dello straniero.
4. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, dalla lettura del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo si evince una palese contraddittorietà del medesimo con il principio generale secondo cui l’Amministrazione non può esimersi dal valutare quando le esigenze di prevenzione dell'ordine pubblico risultino recessive rispetto alla tutela di legami familiari stabili con soggetti residenti in Italia, dovendo il giudizio di pericolosità essere attualizzato (Cass. civile, VI, 14.11.2016, n. 23181) e non basato su un vero e proprio automatismo rispetto a precedenti penali che, come tali, non giustificano una valutazione dell’attuale condotta di vita (TAR Campania, Napoli, VI, 14.4.2021, n.2376). Inoltre non sono stati approfonditi i riflessi che l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale sarebbe suscettibile di produrre ai danni della moglie e dei familiari che esso si prefiggerebbe di salvaguardare, tenuto conto della complessità delle relazioni umane e, nella specie, di quelle affettive e familiari, tale da far ritenere, in base alle circostanze concrete, che la disgregazione dell’unità familiare possa risultare foriera di pregiudizi a carico del benessere psico-fisico dei suoi componenti maggiori di quelli che l’Amministrazione si propone di evitare con l’adozione del provvedimento repressivo.
Tale diversa impostazione, del resto, è coerente con la funzione rieducativa della pena ex art.27, comma 3, Cost., la quale non può che operare anche in una dimensione risocializzante e tendere, quindi, a ripristinare le condizioni affinché l’appartenenza del reo alla comunità dei consociati si svolga in armonia con i valori sui quali la vita comunitaria si basa e con adeguata considerazione dei rapporti con i familiari, ciò anche al fine di verificare la rilevanza dell’apporto economico ed affettivo del ricorrente nell’ambito del percorso di crescita e di sviluppo personale degli stessi. Il Collegio è dell’avviso che dovesse procedersi ad una valutazione della pericolosità sociale del ricorrente diversa rispetto a quella posta a fondamento del provvedimento impugnato, sì che la pur indubbia gravità dei reati per i quali è stato condannato in via definitiva sia controbilanciata dalla dimostrata acquisizione di un convinto atteggiamento di rispetto per quei valori che inizialmente, anche a causa dei condizionamenti culturali, aveva conculcato con le sue illecite condotte.
4. In conclusione il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione, fatte salve le ulteriori determinazioni che l’Amministrazione volesse celermente adottare nei termini indicati.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in ragione della vicenda fattuale e della reciproca natura delle stesse, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO