Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/06/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. 2148/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 30/11/2023 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. MOSCARDI GIULIO;
- parte appellante - contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. TORRESIN GIAMPAOLO e VOLPATO FRANCESCA;
- parte appellata -
Avente a oggetto: Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell'Impresa in materia societaria - Appello avverso la sentenza del tribunale di Venezia, sezione specializzata impresa, n. 1865/2023 pubblicata in data 26/10/2023.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 5 giugno 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte appellante
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza definitiva n. n. 1865/2023 R.G. n. 5618/2016, datata 25.10.2023 e pubblicata il 26.10.2023, emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in materia d'Impresa in composizione collegiale, notificata a mezzo pec il
-1-
grado, così pronunciarsi:
IN VIA PRINCIPALE:
Contestata ogni avversaria eccezione, deduzione, difesa ed eventuali domande nuove sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio, richiamato integralmente il contenuto di quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi e nei verbali d'udienza, alla luce delle osservazioni redatte dal CTP di parte convenuta rag. alla consulenza tecnica Persona_1
d'ufficio e all'integrazione alla stessa del CTU nonché alla luce delle Persona_2
risultanze della perizia di stima resa nel proc. es. 19/2022 Trib. Treviso, stimarsi le partecipazioni trasferite da a in data 25/6/2015 al Parte_1 CP_2
momento del trasferimento in un valore pari a zero.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e dei compensi professionali, anche di CTU, di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata
Ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione reietta l'Eccellentissima Corte d'Appello adita:
- rigettare l'appello promosso dalla signora e, per l'effetto, confermare Parte_2
la sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia d'impresa, n. 1865/2023, pronunciata nella causa R.G. n. 5618/2016, dal Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, il 25.10.2023, pubblicata il 26.10.2023;
- spese e compenso professionale per il grado d'appello integralmente rifusi.
Motivi della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione del 09.05.2016, ha convenuto in giudizio avanti il CP_1
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Parte_1
e la società affinché, accertato il carattere fiduciario
[...] Controparte_3
dell'acquisto da parte della della quota del 99,9% del capitale di Pt_1 [...]
venisse disposta la condanna della convenuta al trasferimento in suo Controparte_3
favore della quota del 51% di cui la era ancora titolare, nonché al risarcimento Pt_3
-2- del danno per avere alienato a terzi ( , legale rappresentante pro tempore CP_2
di la quota del 48,9%. Controparte_3
2. La convenuta si è costituita in giudizio, eccependo la carenza di legittimazione Pt_3
attiva del e chiedendo, nel merito, il rigetto delle avversarie domande CP_1
perché infondate.
3. Assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale, con sentenza non definitiva n.
1562/2021 del 21.07.2021, pubblicata il 28.07.2021, ha accertato l'esistenza di un patto fiduciario tra il e la condannando quest'ultima a trasferire CP_1 Pt_1
all'attore la partecipazione societaria da essa ancora detenuta, corrispondente al
51% del capitale di con fissazione della somma ai sensi dell'art. Controparte_3
614 bis cpc di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del dispositivo.
4. La causa è proseguita per la quantificazione del danno subito da in CP_1
conseguenza del trasferimento a terzi della quota del 48,9% del capitale di
[...]
Controparte_3
5. Nelle more la sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia n. 1562/2021 è stata confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 1709/2023 pubblicata in data 30.08.2023
6. Nel proseguito giudizio di primo grado, è stata disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio sul seguente testuale quesito: ”Letti gli atti ed i documenti di causa, acquisita in contraddittorio tra le parti, ai sensi e nei limiti ex art. 198 c.p.c., ogni documentazione utile all'indagine, provveda il CTU a stimare il valore delle partecipazioni trasferite da
a in data 25.06.2015 al momento del Parte_1 CP_2
trasferimento”, con nomina quale ausiliario del dott. di Venezia. Persona_2
7. La Relazione del c.t.u. ha indicato in Euro 216.094,97 il valore della partecipazione
(48,90%) della società ceduta dalla a terzi. Controparte_3 Pt_1
8. Nel corso delle operazioni peritali, il consulente tecnico di parte convenuta (Rag.
ebbe a contestare all'esperto dell'ufficio di avere determinato il valore Persona_1
delle partecipazioni trasferite dalla alla senza tener conto di alcune Pt_1 CP_2
poste dell'Attivo Patrimoniale di (segnatamente crediti vs. terzi), che CP_3
erano state ritenute insussistenti da alcune pronunce giudiziali e che per tale ragione
-3- non avrebbero dovuto essere inserite tra le poste attive del patrimonio della società
ai fini della stima del valore delle quote. CP_3
9. Il tribunale, alla luce delle osservazioni alla CTU svolte dal consulente della parte convenuta, con ordinanza del 04.07.2022 ha disposto un'integrazione dell'indagine peritale, invitando il c.t.u. a tener conto delle sentenze invocate dalla parte convenuta.
10. Nella relazione integrativa il CTU, dopo avere dedotte dal totale del Patrimonio netto della società risultante dal bilancio di esercizio del 31.12.2014 le Controparte_3
poste attive rappresentate dai crediti nei confronti di MA Better Life S.r.l. e di
ED S.r.l. (dichiarati insussistenti dalle sentenze richiamate dalla , ha Pt_3
rideterminato nel minore importo di Euro 141.178,81 il valore riferito al 48.90% delle partecipazioni trasferite dalla signora a in data 25.06.2015. Pt_1 CP_2
11. Alla successiva udienza del 28.03.2023 la difesa della ha chiesto di essere Pt_3
autorizzata a dimettere la perizia di stima delle medesime partecipazioni già cedute dalla in data 25.06.2015 depositata nell'ambito del procedimento esecutivo Pt_1
di pignoramento delle medesime quote promosso dal figlio di ( CP_1 [...]
nei confronti del padre avanti il Tribunale di Treviso (n. 19/2022 R.G.E.). In CP_4
tale perizia, il valore delle partecipazioni era stato determinato dal nominato CTU
(Dott. ) in un valore pari a zero. Persona_3
12. Il giudice ha ammesso la produzione offerta dalla convenuta, “trattandosi di documento di formazione sopravvenuta, la cui rilevanza andrà sottoposta e valutata dal Collegio”.
13. Il tribunale ha quindi definito la controversia con la sentenza definitiva qui appellata, condannando “ a versare, in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di 216.094,97, oltre a rivalutazione dalla data del 25.06.2015 alla data di deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata secondo indici Istat dalla data del 25.06.2015 alla data di deposito del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo”, oltre alla rifusione delle spese processuali.
-4- 14. Avverso tale sentenza ha proposto appello la sulla base di un unico motivo, Pt_3
chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria nei suoi confronti proposta.
15. Si è costituito in causa opponendosi all'accoglimento dell'appello e CP_1
chiedendone il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
16. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in epigrafe ritrascritte, depositate le scritture difensive conclusionali, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 5 giugno 2025.
In diritto.-
1. L'appello solleva fondamentalmente la questione della liquidazione dei danni operata dal tribunale in conseguenza dell'inadempimento del patto fiduciario accertato con la sentenza non definitiva, inadempimento consistente nella cessione a terzi delle quote societarie (48,9%) della società da parte della fiduciaria Controparte_3
Pt_3
2. L'appello critica la modalità con la quale il primo giudice è pervenuto a determinare il valore delle quote di cui si è detto, censurando, in particolare, la mancata considerazione di due elementi.
3. Innanzi tutto, si deplora che non siano stato tenuto conto delle statuizioni recate nelle sentenze con le quali il tribunale di Venezia prima e la corte d'appello poi hanno escluso la sussistenza di poste creditorie della società ceduta nei confronti delle società ED s.r.l. e MA Better s.r.l.
Nello specifico l'appellante richiama l'integrazione della c.t.u. compiuta in primo grado e nella quale l'ausiliario aveva così riferito in proposito:
«il Tribunale di Treviso, in relazione al credito chiesto in pagamento da per prestazioni rese a ED S.r.l., per Controparte_3 euro 104.976,34, scrive che “non vi è prova, tuttavia, che il soggetto tenuto a far fronte al pagamento del debito sia ED S.r.l., né che l'importo richiesto sia quello pattuito (né, invero, se fosse pattuito un corrispettivo) o che un tale corrispettivo sia congruo”;
- il Tribunale di Treviso ha respinto la richiesta di credito per euro 46.180,00 avanzata da nei confronti MA Controparte_3
Better Life S.r.l. perché “non v'è prova che abbia dato Parte_4 incarico a di svolgere consulenza” e che “All Controparte_3
-5- Assistance S.r.l. non ha dimostrato di avere ricevuto incarico dalla MA: anzi, a pag. 19 ammette che il rapporto è stato solo col dott. ; CP_1
- anche la Corte di Appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto da nei confronti di MA Better Life Controparte_3
S.r.l.. Riassumendo: 1) nella Relazione di C.T.U. lo scrivente aveva indicato in euro 441.912,00 il valore contabile del patrimonio di Controparte_3 come risulta dal bilancio al 31.12.2014 perché non aveva tenuto in considerazione il risultato dei giudizi perché non rinvenuti nel fascicolo di causa;
2) nella integrazione di C.T.U. inviata ai C.T.P. in data 21.07.2022, dall'importo di 441.912,00 lo scrivente aveva dedotto l'importo dei crediti nei confronti ED S.r.l. e di MA Better Life S.r.l. che risultavano appostati nel Bilancio di Controparte_3
3) il Tribunale di Treviso e la Corte di Appello (solo per MA Better Life S.r.l.) hanno respinto le richieste di credito per euro 46.180,00 avanzate da nei confronti di Controparte_3 [...]
e di euro 104.976,34 nei confronti di ED Controparte_5
S.r.l.. Pertanto, considerato che le Sentenze, tuttavia non passate in giudicato, stabiliscano in via provvisoria la non spettanza dei crediti chiesti da per euro 46.180,00 (MA Better Controparte_3
Life) e per euro 104.976,34 (ED), risulterebbe che l'importo del patrimonio netto contabile di alla data del Controparte_3
31.12.2014, sarebbe pari a euro 289.955,34 (441.912,0 - 46.180,00
- 104.976,34). Il valore riferito al 48,90% delle partecipazioni trasferite da Pt_1
a in data 25.06.2015, Controparte_6 CP_2 corrisponderebbe a euro 141.178,81». L'appellante deplora che il tribunale non abbia ritenuto di condividere gli esiti di tale integrazione peritale, assumendo a riferimento per la liquidazione la prima relazione dell'esperto, ove non venivano considerate le sentenze, con conseguente maggiore quantificazione del patrimonio della società e del valore delle quote.
Secondo l'appellante la motivazione addotta dal tribunale per escludere dalla valutazione delle quote le conseguenze delle sentenze che avevano accertato l'inesistenza di quei crediti, vale a dire che l'inadempimento al patto fiduciario era antecedente non solo alla pronuncia delle sentenze (2020-2021), ma anche all'introduzione dei giudizi e che si trattava di sentenze non passate in giudicato, non
-6- sarebbe condivisibile. L'appellante deduce in proposito che tale rilievo annesso al dato cronologico non sarebbe idoneo a dare giustificazione alla scelta del primo giudice, in quanto occorrerebbe invece tener presente che i crediti risalirebbero tutti a epoca (tra il 2007 e il 2014) anteriore alla data della cessione delle quote (25-6-
2015) e sono i medesimi iscritti a bilancio della società a far data dal 31-12-2014.
4. In secondo luogo, la ha lamentato la mancata considerazione degli esiti della Pt_3
c.t.u. affidata al dott. e resa nel procedimento esecutivo n. 19/2022 del Per_3
tribunale di Treviso, nella quale si dava atto che il aveva confessoriamente CP_1
riconosciuto l'inesistenza di qualsivoglia credito di verso le società Controparte_3
ED s.r.l. e MA Better s.r.l., oltre che del rilevante credito nei confronti dello stesso per € 282.061,00 e di quelli delle società a lui riconducibili. CP_1
Anche con riguardo a tale relazione tecnica l'appellante sottopone a censura la motivazione del tribunale, che l'ha ritenuta non utilizzabile unicamente sulla base della data di deposito della stessa (febbraio 2023) “quindi in epoca ampiamente successiva all'epoca del trasferimento” (pagina 5 sentenza appellata), finendo così per obliterare che in quel procedimento esecutivo che aveva aggredito le quote del
51% del erano state integralmente svalutate la quasi totalità delle poste CP_1
attive di nel bilancio d'esercizio del 31-12-2014 e stimato pari a zero il CP_3
valore delle partecipazioni in discorso.
5. L'appellante sottolinea la contraddittorietà della condotta del il quale, nel CP_1
procedimento esecutivo a suo carico, ha più volte negato (a mezzo del suo procuratore avv. Antoniazzi) l'esistenza delle poste attive, mentre - nel presente procedimento - ne sostiene la sussistenza, sostenendo che, alla luce di essa, la motivazione in proposito fornita dal tribunale (secondo il quale non vi sarebbero “… che inducano a ritenere che, al momento in cui le partecipazioni sono state cedute dalla la società fosse tenuta a prevedere che detti crediti sarebbero stati Pt_1
contestati giudizialmente e successivamente ritenuti inesistenti e quindi fosse tenuta
a svalutarli ovvero ad appostare in bilancio un fondo rischi”) esce in radice smentita.
6. Alla stregua di tali doglianze, la richiesta dell'appellante è di considerare pari a zero il valore delle quote oggetto della cessione a terzi “ovvero quantomeno pari al minore
-7- importo di € 141.178,81 determinato dal c.t.u. dott. nell'integrazione Per_2
peritale agli atti”.
7. L'appello è fondato.
8. Vanno innanzi tutte censite le doglianze relative alla mancata considerazione delle sentenze.
9. Atteso che si tratta di crediti asseritamente risalenti al periodo 2007-2014 sono poste che, all'atto della cessione, rilevano ai fini della stima del valore delle partecipazioni.
10. Non è dunque decisivo il rilievo del tribunale, incentrato sulla considerazione della posteriorità dell'inizio di quelle cause rispetto all'inadempimento al patto fiduciario, in quanto occorre sì avere riguardo al valore della quota al momento della cessione
(vale a dire al momento dell'inadempimento al patto fiduciario: 25 giugno 2015), ma trattandosi di sentenze che accertano l'inesistenza di crediti iscritti in bilancio già al
31-12-2014, come si ricava dalle indagini tecniche officiosamente espletate in primo grado, ove l'ausiliario ha preso in esame il bilancio di al 31-12-2024, CP_3
costituiscono accertamenti rilevanti ai fini della stima della partecipazione oggetto della domanda, attenendo a voci (crediti) che influenzano il valore del patrimonio netto sulla cui base determinare il valore della relativa quota.
11. Ne viene che non sussistono motivi per computare all'attivo del patrimonio della società crediti in radice inesistenti, come accertato dalle sentenze CP_3
ormai passate in cosa giudicata (come è pacifico in causa). Si tratta delle poste creditorie per euro 46.180,00 avanzate da nei confronti di Controparte_3
e per euro 104.976,34 nei confronti di ED S.r.l.. Controparte_5
12. Quanto poi alle doglianze dirette avverso gli esiti del procedimento esecutivo a carico dl costui ha eccepito: CP_1
- che non è stato prodotto alcun atto recante le dichiarazioni “confessorie” del
CP_1
- che, in ogni caso, le dichiarazioni del difensore non possono rivestire valore confessorio;
-8- - che la stima dell'esperto in sede esecutiva ha riguardo alla data del 31-12-2021, mentre in questo contendere si tratta di apprezzare il valore delle partecipazioni al momento dell'inadempimento al patto fiduciario (25-6-2015).
13. La prima eccezione non coglie nel segno in quanto ciò che risulta dalla relazione tecnica in sede esecutiva è che il legale del ebbe a riferire al c.t.u. CP_1
l'insussistenza (oltre ai crediti già oggetto delle sentenze sopra ricordate) di molte delle poste creditorie relative e un tanto basta a ritenere sufficientemente comprovata in causa tale dichiarazione, impregiudicate le conseguenze da trarre da essa.
14. Quanto alla seconda eccezione è certamente vero che le dichiarazioni del legale rese nel corso del processo non hanno di regola valenza confessoria, ma ciò non toglie loro qualsiasi valenza probatoria, ben potendo le stesse essere apprezzate quali elementi di prova liberamente valutabili dal giudice.
15. In merito infine alla terza eccezione possono svolgersi osservazioni non dissimili da quelle formulate con riguardo alla datazione dei crediti verso le società MA
Better Life s.r.l. e ED s.r.l., ossia che si tratta di poste creditorie già iscritte nel bilancio al 31-12-2014 preso in esame dal c.t.u. in questo giudizio ai fini della determinazione del valore delle quote oggetto di domanda.
16. Si ha riscontro di ciò nella relazione del c.t.u. in sede esecutiva, ove si prende in esame la seguente apparente posta creditoria: “ credito di Euro 282.061 CP_1
Dai partitari contabili acquisiti il credito parrebbe essersi cumulato nel corso degli esercizi fino al 2015. Tale pretesa creditoria è stata oggetto di sollecito da parte della società a mezzo pec in data 15/07/2015” (relazione dott. , Controparte_3 Per_3
pag. 17).
17. Su tale posta creditoria il consulente del procedimento esecutivo (dott. ) ha Per_3
ritenuto di interpellare il ricevendo tale comunicazione da parte del di lui CP_1
avvocato: “Con missiva del 27/10/2022 inviata allo scrivente a mezzo pec il
3/11/2022, l'avvocato Antoniazzi comunicava allo scrivente “Il dott. non ha CP_1
contabilità ordinaria ma ritiene di non avere debiti nei confronti della Controparte_3
[... se non delle spese legali a seguito di contenziosi nei quali è stato soccombente per
-9- recuperi conto ex clienti ma si tratta di alcune miglia di euro. anzi, egli ritiene di riservarsi una azione legale nei confronti della per attività di medico Controparte_3
legale e di procacciatori di affari svolta a favore della predetta società”. Alla stregua di tale risposta, l'esperto del tribunale ha ritenuto adeguata “l'integrale svalutazione di tale credito”.
18. Lo stralcio anche del credito verso il per € 286.021 porta, sulla base degli CP_1
stessi calcoli effettuati dal c.t.u. con riguardo ai crediti verso ED e MA - che avevano condotto a una indicazione del patrimonio netto pari a € 289.955,34 - alla determinazione di un patrimonio netto al giugno 2015, di € 3.934,34 il cui 48,9%
è pari a € 1.023,89.
19. Occorre peraltro considerare anche un'altra svalutazione di credito accertata dal c.t.u. in sede esecutiva, in quanto ricorrono anche per essa tutti gli elementi già verificati con riguardo ai precedenti crediti “stralciati”.
20. Invero, quanto ad un (ulteriore e diverso rispetto a quello di € 46.180,00 sopra preso in esame) credito verso ED il c.t.u. ha accertato quanto segue. «2) -
ED Srl, credito di Euro 69.755. Dall'analisi dei partitari contabili, tale saldo risulta formatosi dal 2007 al 2012 e riconducibile a un giroconto bancario effettuato senza alcuna causale “specifica” nonché a spese anticipate sostenute in favore di
ED Srl. Tale pretesa creditoria è stata oggetto di sollecito da parte della società a mezzo pec in data 15/07/2015. Da una visura camerale Controparte_3
effettuata, risulta che la Società ED Srl, è amministrata dall'amministratore unico Sig. e, che, l'ultimo bilancio d'esercizio depositato è quello chiuso CP_1
al 31/12/2018. Da ultimo, lo scrivente ha interpellato con pec del 19/09/2022 e successivo sollecito del 21/10/2022 l'avv. Antoniazzi, legale del Sig. al CP_1
fine di apprendere l'esistenza eventuali posizioni creditorie/debitorie risultanti alla controparte. Con missiva del 27/10/2022 inviata allo scrivente a mezzo pec il
3/11/2022, l'avvocato Antoniazzi comunicava allo scrivente la mancanza di posizioni debitorie in essere dovute da ED Srl nei confronti della Per Controparte_3
le ragioni sovraesposte, in via prudenziale, lo scrivente ritiene adeguata l'integrale svalutazione di tale credito» (relazione dott. , pag. 17). Per_3
-10- 21. Si tratta, come detto, di una posta creditoria certamente - in ipotesi - risalente al periodo antecedente il 2014 e, dunque, presente nel bilancio esaminato dal c.t.u. del primo grado, onde possono in riferimento ad essa pianamente ripetersi le valutazioni e le argomentazioni innanzi spese per ritenere la necessità di suo computo nella stima del patrimonio netto all'epoca della cessione a terzi della quota in violazione del patto fiduciario.
22. Ne viene che il patrimonio netto della società anche alla data del 25 CP_3
giugno 2015 (inadempimento del patto fiduciario) deve ritenersi azzerato, in linea con quanto accertato dal c.t.u. in sede esecutiva, con conseguente assenza di valore della quota pari al 48,9%.
23. Rimane che la vendita venne nondimeno compiuta in quel 25 giugno 2015, ma le parti nulla hanno dedotto o chiesto di provare in ordine al corrispettivo ritratto da tale cessione, di tal ché – anche sotto tale concorrente profilo – non sussiste alcun elemento in grado di poter attribuire un valore alla quota per cui è causa.
24. Risulta pertanto fondata la domanda con la quale la chiede accertarsi Pt_3
l'insussistenza del danno conseguente al suo inadempimento al patto fiduciario, per assenza di valore attribuibile alla quota ceduta con l'atto (da nessuno prodotto in causa) del 25-6-2015.
25. In accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dunque, va respinta la richiesta risarcitoria formulata dal nei confronti della CP_1 Pt_3
26. La liquidazione delle spese va compiuta tenendo conto dell'esito complessivo della controversia, nella quale il è risultato vittorioso sulla questione della natura CP_1
fiduciaria della intestazione delle quote e soccombente sulla connessa richiesta risarcitoria.
Considerata la reciproca soccombenza, le spese processuali di entrambi i gradi vanno dichiarate integralmente compensate fra le parti.
Le spese della c.t.u., siccome inerenti alla domanda risarcitoria respinta, vanno poste in via definitiva, come liquidate con separato provvedimento, a carico del - CP_1
PER QUESTI MOTIVI
-11- in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_5
sentenza definitiva n. 1865/2023 del tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, e in riforma di tale sentenza, così definitivamente decide:
a.) respinge la domanda formulata da nei confronti di CP_1 Parte_5
e diretta a ottenere il risarcimento del danno per l'inadempimento al
[...]
patto fiduciario accertato con la sentenza non definitiva n. 1562/2021 del tribunale di Venezia, sezione impresa;
b.) dichiara compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
c.) pone le spese inerenti alla c.t.u. espletata in primo grado, come liquidate in distinto provvedimento, a definitivo carico di - CP_1
Venezia, 13 giugno 2025. il presidente est.
Guido Santoro
-12-