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26 agosto 2023
26 agosto 2023
Art. 6. Tecniche redazionali 1. Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente:
a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti;
b) con interlinea di 1,5;
c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.
2. Non sono consentite note, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonche' dei riferimenti dottrinari.
a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti;
b) con interlinea di 1,5;
c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.
2. Non sono consentite note, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonche' dei riferimenti dottrinari.
Commentari • 5
- 1. Avvocato sbaglia carattere ed interlinea nel ricorso e il cliente paga: Giudice, "ma mi faccia il piacere"Avv. Fabio Russo · https://www.brocardi.it/ · 29 ottobre 2023 · 27.719595
[…] Il rischio è quello di essere penalizzati nel giudizio. È proprio quello che è successo recentemente a Verona in relazione alla decisione presa da un giudice di pace su un ricorso per decreto ingiuntivo. […] senza rispettare le nuove regole del d.m., perché l'avvocato non ha utilizzato la corretta dimensione dei caratteri e la giusta interlinea, così come stabilito dall'art. 46 delle disp. att. c.p.c. in riferimento agli artt. 6 e 8 del d.m. n. 110 del 2023. […] Qual è il problema? Il paradosso è che l'art. 6 del recente d.m. n. 110 del 2023 precisa sì le regole di forma e redazione degli atti giudiziari, ma precisa anche che gli atti vanno scritti “preferibilmente” utilizzando quei criteri. […]
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Giurisprudenza • 15
- 1. Cass. civ., SS.UU., decreto 06/11/2024, n. 28521Provvedimento: di Roma-sezione Lavoro (r.g. 82 del 2024). 1. Il giudizio di merito ha ad oggetto l'impugnazione della sentenza di primo grado del giudice del lavoro con la quale sono state respinte le domande di dieci dipendenti Alitalia rivolte ad ITA al fine di prendere servizio presso la nuova compagnia aerea, in virtù dell'accordo di cessione, tenuto conto della formazione già svolta per quest'ultima. 2. La Corte d'appello rilevato che l'atto di appello aveva la consistenza quantitativa di un centinaio di pagine ha ritenuto, in limine, che fosse violato il principio di sinteticità degli atti processuali, stabilito dall'art. 434 cod. proc. civ. come novellato, ratione temporis applicabile. La ratio …Leggi di più...