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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott. Mario Cigna - presidente - dott.ssa Viviana Mele - giudice - dott.ssa Caterina Stasi - giudice est. -
ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 28.01.2025 la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1927 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: interdizione;
tra
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Giuseppe Leo;
- ricorrenti -
e
Parte_5
- resistente contumace-
e
del Pubblico Ministero in sede;
***
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18.03.2024, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno domandato che fosse dichiarata la interdizione della
[...] Parte_4 sig.ra (moglie di e madre degli altri ricorrenti), Parte_5 Parte_1 esponendo che quest'ultima si trova in uno stato di incapacità tale da non consentirle più di provvedere alle proprie esigenze quotidiane, né di attendere ai propri interessi sia fisici che patrimoniali, non comprendendone la reale portata.
I ricorrenti hanno, infatti, dichiarato che l'interdicenda è affetta da disturbo di Alzheimer e che per questo è in cura presso l'Ospedale civile di Tricase.
Dopo l'ascolto dell'interdicenda, all'udienza del 28.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Giova premettere che nel procedimento d'interdizione occorre valutare se il soggetto sia affetto da un'infermità di mente che abbia i caratteri dell'abitualità – ovverosia rappresenti uno stato di malattia duraturo, anche se non necessariamente irreversibile –
e che sia tale da compromettere la sfera intellettiva e quella volitiva della persona, in modo tale da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
Il primo elemento che consente di accertare se il soggetto nei cui confronti si procede per la pronuncia di interdizione abbia compromesse le facoltà intellettive (intelligenza e memoria), e quelle volitive (formazione, manifestazione ed attuazione della volontà) e se, quindi, conservi o meno lo stato di coscienza, o quanto meno quello di libertà del volere, è certamente costituito dall'interrogatorio dell'interdicendo, mezzo istruttorio che l'art. 714 c.p.c. impone come un presupposto necessario per la pronuncia della interdizione e che è fonte primaria di convincimento.
Nel caso di specie, dall'esame dell'interdicenda è emersa la condizione di infermità di mente in cui la stessa è affetta e la sua incapacità, a causa di detta infermità, di provvedere in maniera idonea ai propri interessi.
La domanda di interdizione formulata dai ricorrenti appare dunque suscettibile di accoglimento, in ossequio ai rilievi appresso esplicitati.
Occorre anzitutto premettere che dalla documentazione sanitaria prodotta dai ricorrenti e, in particolare, dal referto dell'Unità di Malattie Neurodegenerative - Dipartimento di
Ricerca Clinica in Neurologia, Università degli studi di Bari “A. Moro” c/o Azienda Ospedaliera “Card G. Panico” di Tricase, firmato dalla dott.ssa del Persona_1
16.02.2024, si evince che l'interdicenda risulta affetta da un disturbo neurocognitivo maggiore (DSMC) da malattia di Alzheimer.
In secondo luogo, dall'ascolto dell'interdicenda – svolto presso la residenza della stessa, in Copertino (LE), alla via E. Toti n. 92, nel corso dell'udienza del 07.06.2024 –
è emerso che la non è stata capace di instaurare neppure un semplice dialogo, Pt_5 che necessita di una costante assistenza - sia fisica che psicologica – e che, inoltre, non
è in grado di firmare. In tale udienza, i figli presenti dell'interdicenda, ossia Parte_3
e , concordavano sulla nomina di loro padre quale tutore
[...] Parte_4 provvisorio, in quanto quest'ultimo si è sempre occupato delle pratiche riguardanti la compresa la gestione patrimoniale dell'interdicenda. Pt_5
Ritiene, pertanto, il Tribunale, che la domanda debba essere accolta, non risultando idonea, nel caso di specie, ai fini di un'adeguata protezione del soggetto incapace, la misura dell'amministrazione di sostegno.
In proposito occorre rilevare che il Giudice di legittimità, muovendo dalla premessa che la finalità perseguita dal legislatore con l'introduzione nel nostro ordinamento della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno è quella, espressamente indicata nell'art. 1 della L. n. 6/2004, di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente, ha più volte posto in evidenza come il discrimen tra amministrazione di sostegno ed interdizione non debba essere individuato alla luce di un criterio quantitativo, ovverosia correlato al grado di incapacità manifestato dal soggetto, bensì sulla scorta di un criterio funzionale, avendo riguardo, cioè, al tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario. La Suprema Corte, contribuendo a consolidare il predetto orientamento, ha infatti recentemente affermato che
“L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del
c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura
e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass. n. 6079/2020; Cass. n. n. 13584/2006; v. anche Cass. n. 4866/2010 e
Cass. n. 22332/2011).
Ebbene la misura dell'amministrazione di sostegno non appare idonea nel caso di specie ai fini di un'adeguata tutela del soggetto incapace, tenuto conto della circostanza per la quale ella risulta del tutto incapace di provvedere autonomamente anche ai bisogni personali più elementari, dovendosi dunque ritenere la sua capacità di provvedere ai propri interessi irrimediabilmente compromessa dalle gravi ed attuali infermità di cui è affetta.
Si conferma la nomina di quale tutore provvisorio di Parte_1 Parte_5 costui, infatti, convive con la ed è, tra i familiari, quello che da sempre si è Pt_5 occupato, in maggior misura, della interdicenda (circostanza confermata anche dai figli di quest'ultima).
Attesa la natura del procedimento ed anche in considerazione del suo esito sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1927/2024 R.G., così provvede:
- dichiara l'interdizione di nata a [...], il [...]; Parte_5
- conferma la nomina di , nato a [...], il [...] Parte_1 quale tutore provvisorio;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
Ordina l'annotazione della presente sentenza a cura del Cancelliere nell'apposito registro e la comunicazione entro 10 giorni al Giudice Tutelare e all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, nonché all'Archivio Notarile e al Consiglio
Notarile.
Così deciso, in Lecce, nella camera di consiglio del 3.2.2025.
La giudice estenditrice Il presidente
dott.ssa Caterina Stasi dott. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Maria Rosaria Pastore – magistrato ordinario in tirocinio nominato con D.M. 22.10.2024 - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott. Mario Cigna - presidente - dott.ssa Viviana Mele - giudice - dott.ssa Caterina Stasi - giudice est. -
ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 28.01.2025 la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1927 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: interdizione;
tra
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Giuseppe Leo;
- ricorrenti -
e
Parte_5
- resistente contumace-
e
del Pubblico Ministero in sede;
***
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18.03.2024, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno domandato che fosse dichiarata la interdizione della
[...] Parte_4 sig.ra (moglie di e madre degli altri ricorrenti), Parte_5 Parte_1 esponendo che quest'ultima si trova in uno stato di incapacità tale da non consentirle più di provvedere alle proprie esigenze quotidiane, né di attendere ai propri interessi sia fisici che patrimoniali, non comprendendone la reale portata.
I ricorrenti hanno, infatti, dichiarato che l'interdicenda è affetta da disturbo di Alzheimer e che per questo è in cura presso l'Ospedale civile di Tricase.
Dopo l'ascolto dell'interdicenda, all'udienza del 28.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Giova premettere che nel procedimento d'interdizione occorre valutare se il soggetto sia affetto da un'infermità di mente che abbia i caratteri dell'abitualità – ovverosia rappresenti uno stato di malattia duraturo, anche se non necessariamente irreversibile –
e che sia tale da compromettere la sfera intellettiva e quella volitiva della persona, in modo tale da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
Il primo elemento che consente di accertare se il soggetto nei cui confronti si procede per la pronuncia di interdizione abbia compromesse le facoltà intellettive (intelligenza e memoria), e quelle volitive (formazione, manifestazione ed attuazione della volontà) e se, quindi, conservi o meno lo stato di coscienza, o quanto meno quello di libertà del volere, è certamente costituito dall'interrogatorio dell'interdicendo, mezzo istruttorio che l'art. 714 c.p.c. impone come un presupposto necessario per la pronuncia della interdizione e che è fonte primaria di convincimento.
Nel caso di specie, dall'esame dell'interdicenda è emersa la condizione di infermità di mente in cui la stessa è affetta e la sua incapacità, a causa di detta infermità, di provvedere in maniera idonea ai propri interessi.
La domanda di interdizione formulata dai ricorrenti appare dunque suscettibile di accoglimento, in ossequio ai rilievi appresso esplicitati.
Occorre anzitutto premettere che dalla documentazione sanitaria prodotta dai ricorrenti e, in particolare, dal referto dell'Unità di Malattie Neurodegenerative - Dipartimento di
Ricerca Clinica in Neurologia, Università degli studi di Bari “A. Moro” c/o Azienda Ospedaliera “Card G. Panico” di Tricase, firmato dalla dott.ssa del Persona_1
16.02.2024, si evince che l'interdicenda risulta affetta da un disturbo neurocognitivo maggiore (DSMC) da malattia di Alzheimer.
In secondo luogo, dall'ascolto dell'interdicenda – svolto presso la residenza della stessa, in Copertino (LE), alla via E. Toti n. 92, nel corso dell'udienza del 07.06.2024 –
è emerso che la non è stata capace di instaurare neppure un semplice dialogo, Pt_5 che necessita di una costante assistenza - sia fisica che psicologica – e che, inoltre, non
è in grado di firmare. In tale udienza, i figli presenti dell'interdicenda, ossia Parte_3
e , concordavano sulla nomina di loro padre quale tutore
[...] Parte_4 provvisorio, in quanto quest'ultimo si è sempre occupato delle pratiche riguardanti la compresa la gestione patrimoniale dell'interdicenda. Pt_5
Ritiene, pertanto, il Tribunale, che la domanda debba essere accolta, non risultando idonea, nel caso di specie, ai fini di un'adeguata protezione del soggetto incapace, la misura dell'amministrazione di sostegno.
In proposito occorre rilevare che il Giudice di legittimità, muovendo dalla premessa che la finalità perseguita dal legislatore con l'introduzione nel nostro ordinamento della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno è quella, espressamente indicata nell'art. 1 della L. n. 6/2004, di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente, ha più volte posto in evidenza come il discrimen tra amministrazione di sostegno ed interdizione non debba essere individuato alla luce di un criterio quantitativo, ovverosia correlato al grado di incapacità manifestato dal soggetto, bensì sulla scorta di un criterio funzionale, avendo riguardo, cioè, al tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario. La Suprema Corte, contribuendo a consolidare il predetto orientamento, ha infatti recentemente affermato che
“L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del
c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura
e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass. n. 6079/2020; Cass. n. n. 13584/2006; v. anche Cass. n. 4866/2010 e
Cass. n. 22332/2011).
Ebbene la misura dell'amministrazione di sostegno non appare idonea nel caso di specie ai fini di un'adeguata tutela del soggetto incapace, tenuto conto della circostanza per la quale ella risulta del tutto incapace di provvedere autonomamente anche ai bisogni personali più elementari, dovendosi dunque ritenere la sua capacità di provvedere ai propri interessi irrimediabilmente compromessa dalle gravi ed attuali infermità di cui è affetta.
Si conferma la nomina di quale tutore provvisorio di Parte_1 Parte_5 costui, infatti, convive con la ed è, tra i familiari, quello che da sempre si è Pt_5 occupato, in maggior misura, della interdicenda (circostanza confermata anche dai figli di quest'ultima).
Attesa la natura del procedimento ed anche in considerazione del suo esito sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1927/2024 R.G., così provvede:
- dichiara l'interdizione di nata a [...], il [...]; Parte_5
- conferma la nomina di , nato a [...], il [...] Parte_1 quale tutore provvisorio;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
Ordina l'annotazione della presente sentenza a cura del Cancelliere nell'apposito registro e la comunicazione entro 10 giorni al Giudice Tutelare e all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, nonché all'Archivio Notarile e al Consiglio
Notarile.
Così deciso, in Lecce, nella camera di consiglio del 3.2.2025.
La giudice estenditrice Il presidente
dott.ssa Caterina Stasi dott. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Maria Rosaria Pastore – magistrato ordinario in tirocinio nominato con D.M. 22.10.2024 - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi