Sentenza 9 maggio 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2013, n. 10976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10976 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10056-2008 proposto da:
INIT HOLDING S.R.L., (incorporante Abbazia Srl già NUOVA EDITRICE TRENTINA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PALOMBINI 2 SCALA A INT. 1, presso lo studio dell'avvocato DE FRANCESCO SALVATORE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RADICE ANDREA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA";
- intimato -
e sul ricorso 12662-2008 proposto da:
I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell'avvocato SULAS GAVINA MARIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
INIT HOLDING S.R.L., (incorporante Abbazia Srl già NUOVA EDITRICE TRENTINA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PALOMBINI 2 SCALA A INT. 1, presso lo studio dell'avvocato DE FRANCESCO SALVATORE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RADICE ANDREA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 3294/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/09/2007 R.G.N. 6705/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2013 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato SULAS GAVINA MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso principale, assorbito l'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24.4 - 25.9.2007 la Corte d'Appello di Roma accolse il gravame principale proposto dell'GI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola") avverso la pronuncia di prime cure che aveva accolto l'opposizione della VA ED RE SR (ora IT DI SR) al decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'Istituto per l'obbligazione contributiva, con riferimento al periodo giugno 1994 - giugno 1995, relativa alla posizione del giornalista HI TO, per il quale il competente Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti aveva disposto, con delibera del 21.1.1998, l'iscrizione al registro praticanti giornalisti con decorrenza retroattiva;
conseguentemente rigettò l'opposizione, con compensazione delle spese di entrambi i gradi. A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne quanto segue:
- essendo nella specie intervenuta una denuncia da parte del lavoratore, il termine di prescrizione applicabile era quello decennale, non ancora decorso al momento dell'atto interruttivo dell'11.6.2001;
- dalla documentazione acquisita era risultata la prova della natura subordinata del rapporto lavorativo;
- sussistevano nella fattispecie, senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, i requisiti richiesti per la sussistenza dell'obbligo contributivo a favore dell'GI (possesso dello status di giornalista professionista o di praticante risultante dall'iscrizione nell'apposito Albo o Registro;
carattere subordinato e giornalistico del rapporto di lavoro);
- non era fondata la richiesta di esonero dal pagamento delle sanzioni civili e dagli accessori, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, non trovando tale disciplina diretta applicazione nei confronti degli enti previdenziali privatizzati. Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale la IT DI SR ha proposto ricorso per cassazione fondato su nove motivi e illustrato con memoria.
L'GI ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato fondato su tre motivi;
ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione di plurime disposizione di legge, nonché vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale abbia ritenuto l'efficacia della denuncia del lavoratore al fine dell'applicazione del termine di prescrizione decennale.
Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 112 e 352 c.p.c., dolendosi che la Corte territoriale non si sia pronunciata sulla doglianza incidentale relativa alla nullità del rapporto lavorativo.
Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia violazione di plurime disposizione di legge, dolendosi che la Corte territoriale (anche implicitamente) abbia rigettato la suddetta doglianza incidentale, posto che:
- il Consiglio dell'Ordine, al fine dell'iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti, non avrebbe potuto fissare una decorrenza anteriore all'adozione della relativa delibera;
- doveva ritenersi la nullità del rapporto di lavoro giornalistico, non sanata dall'accertamento svolto a posteriori in ordine all'effettuazione del praticantato.
Con il quarto motivo, denunciando violazione di plurime norme di diritto, la ricorrente principale si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che gravasse sulla datrice di lavoro e non sull'GI l'onere probatorio inerente alle caratteristiche del rapporto lavorativo.
Con il quinto motivo, denunciando violazione di plurime norme di diritto, la ricorrente principale si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto la natura subordinata del rapporto lavorativo, senza tener conto degli elementi di giudizio acquisiti e della contraria volontà espressa dalle parti.
Con il sesto motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente principale si duole che la Corte territoriale non abbia ammesso le istanze istruttorie volte a dimostrare la natura del rapporto lavorativo.
Con il settimo motivo, denunciando violazione di plurime norme di diritto, la ricorrente principale si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto dell'elemento fondamentale della subordinazione, nel senso dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, valorizzando invece la quantità degli articoli redatti. Con l'ottavo e il nono motivo la ricorrente principale, denunciando plurime violazione di norme di diritto, si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto l'inapplicabilità della disciplina di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, e non si sia pronunciata in ordine alla censura inerente alla determinazione dell'ammontare delle sanzioni.
Con i tre motivi, denunciando omessa pronuncia, violazione di plurime norme di diritto e vizio di motivazione, il ricorrente incidentale deduce la rilevanza, ai fini del decorso della prescrizione e della sua sospensione, del momento in cui era venuto a conoscenza dell'iscrizione al registro dei praticanti e del comportamento doloso della Società datrice di lavoro, che aveva occultato il rapporto.
2. Risulta prioritaria la disamina del terzo motivo del ricorso principale, relativo all'efficacia del provvedimento di riconoscimento retroattivo della compiuta pratica ai fini dell'assoggettamento alla contribuzione GI, che introduce una questione rilevabile d'ufficio - ossia la nullità del rapporto di lavoro giornalistico in difetto di iscrizione all'Albo, posto che la sussistenza di un valido rapporto giornalistico costituisce il presupposto su cui l'GI ha fondato le proprie pretese -, risultando quindi irrilevante l'eccezione inerente alla rispondenza del quesito di diritto alle previsioni di cui all'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nel presente giudizio di legittimità (cfr, Cass., n. 18468/2012). Tale questione è già stata oggetto di reiterate disamine da parte della giurisprudenza di questa Corte (cfr, tra le più recenti, Cass., nn. 16383/2008; 21112/2009; 4165/2011), dai cui esiti (con ciò dissentendo da Cass., n. 14944/2009), il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi. Deve infatti rilevarsi che:
- ai sensi della L. n. 69 del 1963, art. 45 l'iscrizione nell'Albo dei giornalisti è requisito di validità del contratto di lavoro del giornalista (cfr, ex plurimis, Cass., n. 27608/2006), cosicché l'attività svolta in assenza di iscrizione, in quanto resa da soggetto privo di questo requisito, è attuazione d'un contratto nullo (cfr, ex plurimis, Cass., n. 13778/2001) e tale nullità sussiste fino all'iscrizione e non è sanata (giusta la previsione dell'art. 1423 c.c.) dalla successiva retrodatazione dell'iscrizione stessa (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7461/2002; 7016/2005);
- tuttavia, in applicazione dell'art. 2126 c.c., la nullità (non essendovi illiceità della causa o dell'oggetto) non esclude che l'attività svolta (fino al provvedimento di iscrizione) conservi, nell'ambito dei suoi naturali e strutturali caratteri, giuridica rilevanza ed efficacia, determinando il diritto del lavoratore al trattamento economico e previdenziale (cfr, ex plurimis, Cass., n. 7020/2000); ma il fondamento di questi effetti non è la (pur retrodatata) iscrizione, bensì l'attività svolta, con i suoi naturali caratteri, cosicché è funzione del giudice valutare autonomamente la natura e la struttura di questa attività, non al fine di disapplicare l'atto amministrativo di iscrizione (che conserva la sua funzione ed i suoi effetti), bensì di accertare la sussistenza di diritti del datore di lavoro (cfr, ex plurimis, Cass., n. 536/1993) e degli Istituti previdenziali (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3716/1997; 13778/2001);
- deve quindi riaffermarsi che, poiché l'obbligo di iscrizione all'GI presuppone che il lavoratore, quale giornalista professionista o praticante giornalista, sia regolarmente iscritto al rispettivo Albo o Registro (L. n. 1564 del 1951, L. n. 69 del 1963, L. n. 67 del 1987; L. n. 27491) e abbia un rapporto di lavoro subordinato avente per oggetto attività giornalistica, la retrodatazione dell'iscrizione nell'Albo, non sanando la nullità del contratto di lavoro, non elimina, per il periodo per cui è disposta, la mancanza del requisito dell'iscrizione e che, nel periodo corrispondente alla retrodatazione, il presupposto per l'iscrizione all'GI non sussiste.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, conducenti all'esclusione della sussistenza della pretesa previdenziale azionata, restano assorbite le ulteriori doglianze svolte con il ricorso principale e il ricorso incidentale.
3. Il ricorso principale va dunque accolto nei termini anzidetti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ed essendo stato già revocato dal primo Giudice il decreto ingiuntivo opposto, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda azionata dall'GI.
L'esito tra loro difforme dei gradi di merito consiglia la compensazione delle relative spese, mentre quelle del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie il terzo motivo del ricorso principale;
dichiara assorbiti gli altri e il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dell'GI; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l'GI alla rifusione di quelle del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.050,00 (tremilacinquanta/00), di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) per compenso, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013