Articolo 3 della Legge 26 marzo 1955, n. 172
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 aprile 1955
Art. 3.
Alla copertura della spesa autorizzata con l'art. 1 si provvede con una corrispondente aliquota dell'entrata derivante dal Prestito nazionale redimibile 5 per cento, denominato "Trieste", emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974 .
La relativa somma e' stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1954-1955.
Entrata in vigore il 7 aprile 1955