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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.397 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 397 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA il sig. , nato a [...]ù) il 18/04/1965, Parte_1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Cristina Przybylak,
E la sig.ra , nata a [...] il [...], residente in Parte_2
Urbino (PU) Loc. Pantiere, Via Del Borgo Antico n.9, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Galluccio.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 05/08/2024, i ricorrenti, esponevano:
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di seguito indicate:
All'esito del deposito, in data 01-05.11.2024, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di convenzione di negoziazione assistita degli Avvocati Cristina Przybylak e Galluccio Marco conclusa in data
15.12.2023 , con nulla osta della Procura della Repubblica di Urbino del 19/12/2023;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi,
- le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09.09.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Urbino, atto Numero 17, Parte
II Serie C Anno 2017, dal sig. nato a [...]ù) il Parte_1
18/04/1965 e dalla sig.ra nata a [...] il [...] alle Parte_2
condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di URBINO (PU) per quanto di competenza. Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, in data 11.2.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 397 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA il sig. , nato a [...]ù) il 18/04/1965, Parte_1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Cristina Przybylak,
E la sig.ra , nata a [...] il [...], residente in Parte_2
Urbino (PU) Loc. Pantiere, Via Del Borgo Antico n.9, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Galluccio.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 05/08/2024, i ricorrenti, esponevano:
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di seguito indicate:
All'esito del deposito, in data 01-05.11.2024, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di convenzione di negoziazione assistita degli Avvocati Cristina Przybylak e Galluccio Marco conclusa in data
15.12.2023 , con nulla osta della Procura della Repubblica di Urbino del 19/12/2023;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi,
- le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09.09.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Urbino, atto Numero 17, Parte
II Serie C Anno 2017, dal sig. nato a [...]ù) il Parte_1
18/04/1965 e dalla sig.ra nata a [...] il [...] alle Parte_2
condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di URBINO (PU) per quanto di competenza. Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, in data 11.2.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone