Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 584/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 584 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a ZZ AR (EN) il Parte_1 C.F._1
10/04/1985. Con il patrocinio dell'Avv. TORCHIA EMILIANO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a ECUADOR il Controparte_1 C.F._2
15/04/1987 Con il patrocinio dell'Avv. IANNACONE FILOMENA GIULIANA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente NEL MERITO: 1) DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sig.ri e Parte_1 in data 07/04/2012 con atto iscritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Uggiate Trevano al n. 2, parte I, anno 2012 dei registri di detto Comune;
2) PORRE a carico del Sig. un assegno di mantenimento del figlio minore Parte_1 Persona_1 nella misura ritenuta di giustizia e comunque non superiore ad € 100,00 mensili;
[...]
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IN PUNTO SPESE: con condanna al pagamento delle spese legali in caso di opposizione;
con compensazione delle spese in caso di adesione;
Per parte resistente in via temporanea ed urgente:
- confermare l'affidamento di in via super esclusiva alla madre;
Persona_1
- porre in capo al padre il concorso indiretto nel mantenimento di di € 700,00 mensili soggetti Persona_1
a rivalutazione annuale, con pagamento da effettuarsi in favore della signora a mezzo bonifico bancario entro CP_1 il giorno 2 di ogni mese, da ritenersi comprensivo dell'importo mensile forfettario di € 150,00 mensili quale concorso per le spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche, sportive, ricreative, con la sola eccezione delle spese mediche non coperte dal SSN, necessitate o rispondenti all'interesse di che dovranno essere divise al 50% tra i Per_1 genitori;
- rimettere la causa al Collegio per l'emanazione della sentenza parziale di divorzio, che si chiede espressamente sin da ora;
Nel merito, in via principale, A- Pronunciare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sig.ri Parte_1
E in data 07/04/2012 con atto trascritto nel Registro degli Atti di
[...] Controparte_1
Matrimonio del Comune di Uggiate Trevano al n. 2, parte I, anno 2012 dei registri di detto Comune, mandando all'Ufficiale dello stato Civile competente di procedere alle incombenze di legge B- confermare l'affidamento di in via super esclusiva alla madre, con la quale convive Persona_1
C- porre in capo al padre il concorso indiretto nel mantenimento di di € 700,00 mensili soggetti Persona_1
a rivalutazione annuale, con pagamento da effettuarsi in favore della signora a mezzo bonifico bancario entro CP_1 il giorno 2 di ogni mese, da ritenersi comprensivo dell'importo mensile forfettario di € 150,00 mensili quale concorso per le spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche, sportive, ricreative, con la sola eccezione delle spese mediche non coperte dal SSN, necessitate o rispondenti all'interesse di che dovranno essere divise al 50% tra i Per_1 genitori;
E- Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del legale della resistente, che si dichiara antistatario.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/03/2024 , rappresentava di aver Parte_1 contratto civile matrimonio con in data Controparte_1
07/04/2012 con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Uggiate Trevano al n. 2, parte I, anno 2012 dei registri di detto Comune. Dall'unione tra le parti nasceva, in data 14/03/2012, il figlio . Persona_1
In data 18.6.2016, il Tribunale di Como omologava la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70.
Pag. 2 Il ricorrente chiedeva, altresì, la regolamentazione dei profili attinenti l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla domanda di divorzio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche che per quanto attinente alla prole. All'udienza del 4.2.2025 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status. La causa è stata, quindi, rimessa in decisione sul punto.
* La domanda relativa alla declaratoria degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto del 18.6.2016 emesso dal Tribunale di Como . Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sig.ri e Parte_1 in data 07/04/2012 con atto iscritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Uggiate Trevano al n. 2, parte I, anno 2012 dei registri di detto Comune;
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
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3. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. Rimette sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo e per lo scioglimento della riserva sull'istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 07/03/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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