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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/11/2025, n. 3596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3596 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona della dr.ssa Aurelia Cuomo, all'esito dell'udienza del 19/11/2025, ha emanato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 2634/23, avente ad oggetto un'opposizione ad avviso di accertamento
d a
, cf rapp.ta e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._1
CO AL, giusta procura in atti e come in atti dom.ta;
- opponente -
C o n t r o
Codice fiscale e Partita Iva Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta P.IVA_1
procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Carcarino presso il cui studio è elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Picenna
n. 17;
, codice fiscale Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso da P.IVA_2
funzionari delegati dott.ssa dott.ssa Controparte_4 CP_5 dott.ssa e dott.ssa Diana Lucia Mascolo, come da delega Controparte_6
in atti,
- opposta -
OGGETTO: Opposizione ad avviso di accertamento.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti e discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'opponente Controparte_1
proponeva ricorso per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
100202390000743440/000 con cui veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 6.250,73 oltre spese, per il mancato pagamento della cartella di pagamento n. 10020130022180228000.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto la mancata notifica della cartella di pagamento prodromica e dunque la prescrizione della pretesa creditoria, oltre che vizio di motivazione dell'atto.
Si costituivano regolarmente gli Enti opposti, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione relativa alla tardività dell'opposizione. La stessa infatti è stata proposta in data 23.4.2023, sebbene dinanzi al Tribunale, Sezione lavoro e successivamente assegnata alla scrivente (in data 15.5.23) a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del primo Giudicante. Sicchè la domanda deve ritenersi tempestivamente proposta.
Passando ora alla disamina dei motivi d'impugnazione, va subito disattesa l'eccezione di prescrizione. ha infatti prodotto in giudizio Controparte_2
innanzitutto prova della notifica della cartella di pagamento n. 10020130022180228000, atto prodromico a quello impugnato. Secondo quanto statuito dalla Giurisprudenza di Legittimità: “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del
1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione)” Cass. S ez. 3 - , Sentenza n. 17841 del 21/06/2023.
Ciò è quanto accaduto nel caso di specie, l'opposta ha prodotto copia della cartolina ove risulta notifica “a mani proprie” da parte della stessa ricorrente e vi è coerenza con la stessa e quanto risultante dal ruolo pure prodotto.
A nulla valgono poi generiche contestazioni quanto alla conformità della copia e circa l'obbligo di provare il contenuto del plico, sussistendo presunzione di conformità che può essere vinta con prova contraria da parte dell'opponente, non fornita nel caso di specie.
Del pari rituali sono le notifiche dei successivi atti interruttivi (pignoramento presso terzi e preavviso di iscrizione ipotecaria) invero, anche a non voler considerare le notifica a mezzo pec indirizzate alla ditta Euro Distribuzione
e Logistica, ha anche depositato copia della cartolina di ritorno relativa alla notifica a mezzo posta indirizzata a Controparte_1
Di conseguenza, considerando anche la sospensione dei termini legislativamente prevista durante l'emergenza Covid-19, la prescrizione non
è maturata. Quanto poi alle doglianze relative alla motivazione dell'intimazione ed all'applicazione di spese non dovute, va ribadito che l'intimazione di pagamento ben può essere succintamente motivata mediante richiamo agli atti presupposti;
inoltre l'atto impugnato reca specifico dettaglio delle somme ingiunte dalle varie cartelle (tra cui quella oggetto del presente giudizio) co indicazione dei vari addebiti ulteriori per sanzioni ed interessi che sono applicati su rigorosa previsione normativa;
sicchè anche tale motivo va rigettato.
L'opposizione va dunque rigettata.
Spese di lite secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Sul ricorso presentato così definitivamente decide:
1) Rigetta l' opposizione;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
delle controparti, liquidate in euro 2.500,00 ciascuna, oltre accessori di legge-
Così deciso in Nocera Inferiore all'esito della Camera di Consiglio del
19.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona della dr.ssa Aurelia Cuomo, all'esito dell'udienza del 19/11/2025, ha emanato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 2634/23, avente ad oggetto un'opposizione ad avviso di accertamento
d a
, cf rapp.ta e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._1
CO AL, giusta procura in atti e come in atti dom.ta;
- opponente -
C o n t r o
Codice fiscale e Partita Iva Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta P.IVA_1
procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Carcarino presso il cui studio è elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Picenna
n. 17;
, codice fiscale Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso da P.IVA_2
funzionari delegati dott.ssa dott.ssa Controparte_4 CP_5 dott.ssa e dott.ssa Diana Lucia Mascolo, come da delega Controparte_6
in atti,
- opposta -
OGGETTO: Opposizione ad avviso di accertamento.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti e discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'opponente Controparte_1
proponeva ricorso per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
100202390000743440/000 con cui veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 6.250,73 oltre spese, per il mancato pagamento della cartella di pagamento n. 10020130022180228000.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto la mancata notifica della cartella di pagamento prodromica e dunque la prescrizione della pretesa creditoria, oltre che vizio di motivazione dell'atto.
Si costituivano regolarmente gli Enti opposti, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione relativa alla tardività dell'opposizione. La stessa infatti è stata proposta in data 23.4.2023, sebbene dinanzi al Tribunale, Sezione lavoro e successivamente assegnata alla scrivente (in data 15.5.23) a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del primo Giudicante. Sicchè la domanda deve ritenersi tempestivamente proposta.
Passando ora alla disamina dei motivi d'impugnazione, va subito disattesa l'eccezione di prescrizione. ha infatti prodotto in giudizio Controparte_2
innanzitutto prova della notifica della cartella di pagamento n. 10020130022180228000, atto prodromico a quello impugnato. Secondo quanto statuito dalla Giurisprudenza di Legittimità: “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del
1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione)” Cass. S ez. 3 - , Sentenza n. 17841 del 21/06/2023.
Ciò è quanto accaduto nel caso di specie, l'opposta ha prodotto copia della cartolina ove risulta notifica “a mani proprie” da parte della stessa ricorrente e vi è coerenza con la stessa e quanto risultante dal ruolo pure prodotto.
A nulla valgono poi generiche contestazioni quanto alla conformità della copia e circa l'obbligo di provare il contenuto del plico, sussistendo presunzione di conformità che può essere vinta con prova contraria da parte dell'opponente, non fornita nel caso di specie.
Del pari rituali sono le notifiche dei successivi atti interruttivi (pignoramento presso terzi e preavviso di iscrizione ipotecaria) invero, anche a non voler considerare le notifica a mezzo pec indirizzate alla ditta Euro Distribuzione
e Logistica, ha anche depositato copia della cartolina di ritorno relativa alla notifica a mezzo posta indirizzata a Controparte_1
Di conseguenza, considerando anche la sospensione dei termini legislativamente prevista durante l'emergenza Covid-19, la prescrizione non
è maturata. Quanto poi alle doglianze relative alla motivazione dell'intimazione ed all'applicazione di spese non dovute, va ribadito che l'intimazione di pagamento ben può essere succintamente motivata mediante richiamo agli atti presupposti;
inoltre l'atto impugnato reca specifico dettaglio delle somme ingiunte dalle varie cartelle (tra cui quella oggetto del presente giudizio) co indicazione dei vari addebiti ulteriori per sanzioni ed interessi che sono applicati su rigorosa previsione normativa;
sicchè anche tale motivo va rigettato.
L'opposizione va dunque rigettata.
Spese di lite secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Sul ricorso presentato così definitivamente decide:
1) Rigetta l' opposizione;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
delle controparti, liquidate in euro 2.500,00 ciascuna, oltre accessori di legge-
Così deciso in Nocera Inferiore all'esito della Camera di Consiglio del
19.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo