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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/08/2025, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2013/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – risarcimento danni da sinistro stradale TRA
e , rappresentati e difesi dall' avv. Parte_1 Parte_2
Andrea Iorio APPELLANTI E
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Controparte_1
Caiafa APPELLATA
IN PERSONA DEL Controparte_2
CURATORE FALLIMENTARE DOTT. CP_3
, residente in [...]211 – Cava dè Tirreni (SA)
[...]
, residente in [...] – Cava dè Tirreni (SA) CP_4
, residente in [...] – San Valentino Torio (SA) Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/02/2025, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 proponevano appello avverso la sentenza n. 1753/2015 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, depositata il 24.12.2015 e non notificata, la quale aveva rigettato la loro
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domanda risarcitoria proposta in primo grado, dichiarando l'estromissione della e compensando tra le parti le spese del giudizio. Gli Controparte_1 attori esponevano che in primo grado essi , nella sua qualità di Parte_1 proprietario e conducente dell'auto IA Dedra tg. SA 870147, e , Parte_2 terzo trasportato a bordo della predetta vettura, avevano citato in giudizio la e la per sentirli condannare, in solido, al Controparte_2 CP_3 CP_1 risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 25.10.2004 alle ore 21:00 circa in Cava de' Tirreni (SA). Gli appellanti avevano dedotto davanti al GdP che nelle predette condizioni di tempo e di luogo, all'altezza del bivio di Santa Lucia, la lancia Dedra, tg. SA 870147, mentre percorreva la strada statale 18 in direzione sud-nord, era stata tamponata dall'auto Alfa 147, tg. CJ 625 NH, di proprietà della e condotta dal , il quale non si era arrestato CP_2 CP_3 allo Stop presente al bivio di Santa Lucia, immettendosi sulla strada statale e provocando l'incidente de quo. Nel contempo avevano proposto autonomo giudizio davanti al GdP di Cava de' Tirreni anche ed , quali CP_4 Controparte_5 traportati a bordo del veicolo Alfa Romeo 147 tg. CJ 625 NH, per cui le cause venivano riunite su istanza della Ciò premesso, gli appellanti Controparte_1 deducevano a motivi l'erronea e falsa applicazione delle norme relative all'onere della prova, l'erronea valutazione della prova testimoniale e documentale acquisite in primo grado, l'insufficiente ed illogica motivazione. Chiedevano, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza, con condanna in solido di , del CP_3
e della al pagamento di Controparte_2 Controparte_1 tutto quanto dovuto ad integrale ristoro dei danni materiali e delle lesioni personali patiti da essi attori, quantificati come in primo grado sia per il valore dell'auto danneggiata e spese di rottamazione della stessa ed altro, sia per le lesioni personali riportate dal , o negli importi maggiori o minori ritenuti di giustizia Parte_2
e vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario, nonché del rimborso delle spese di c.t.u.
Costituitasi in giudizio, la riportandosi alle Controparte_1 contestazioni sull'an e sul quantum del diritto risarcitorio, chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e comunque di rigettarlo nel merito, ritenendo l'impugnata sentenza correttamente motivata e riproponendo le eccezioni di improponibilità dell'azione ex art. 142 Codice delle Assicurazioni e di prescrizione biennale dell'azione ex art. 2947 comma 2 c.c.
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Rimanevano contumaci il , Controparte_2 CP_3 [...]
ed , sebbene ad essi ritualmente notificato l'atto di appello. CP_4 Controparte_5
Espletata ctu in ordine alla quantificazione dei danni riportati dall'autovettura attorea, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'appello è ammissibile e fondato e va pertanto accolto.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che gli appellanti hanno esposto ed indicato specificamente i motivi di appello e le parti della sentenza impugnata da riformare, tanto è vero che l'appellata compagnia assicurativa si è difesa in modo completo in fatto e in diritto.
Il giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente la domanda risarcitoria non provata pur in presenza di ben due testimonianze di persone terze ed imparziali, che ebbero ad assistere al sinistro stradale, la cui descrizione dell'evento risulta collimante con quella presente nel documento di constatazione amichevole di incidente debitamente sottoscritto dalle parti e prodotto sin da subito sia alla compagnia assicurativa che nel giudizio di primo grado. I fatti risultano provati anche con documentazione fotografica ed in ultimo, non irrilevanti sono gli argomenti di prova a favore della domanda attorea derivanti dalla mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale disposto dal GdP. In pratica, il GdP ha motivato solo sulla genericità delle testimonianze e conseguente inattendibilità dei testi, laddove, invece, i testi ebbero a riferire dell'incidente come verificatosi così come descritto nell'atto di citazione di primo grado: il , conducente dell'auto Alfa CP_3
Romeo assicurata appartenente alla società proveniente da una strada Controparte_2 secondaria rispetto alla SS.18, non si fermava al segnale di Stop e non dava la dovuta precedenza urtando così l'autovettura attorea IA Dedra.
E' evidente che un'autovettura che non rispetta il segnale di “stop” così come previsto dall'art.145 comma 5, C.d.S., implica una responsabilità “ictu oculi” a carico del suo conducente, derivante dalla stessa dinamica dell'evento. Nel caso in esame, anche il c.t.u. nominato nel presente giudizio di appello, ha confermato che all'epoca del sinistro vi era il segnale della linea di arresto per le auto che si immettevano sulla SS.18, strada statale percorsa dalla IA Dedra, che improvvisamente si vide impattare dall'Alfa Romeo proveniente dalla strada provinciale che si immetteva sulla strada statale.
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Il teste ebbe a riferire in modo preciso e dettagliato la dinamica del sinistro, Tes_1 dichiarando che “verso la fine del mese di ottobre del 2004, ore 21, circa, ho assistito ad un incidente stradale avvenuto tra un'Alfa 146 proveniente dal bivio di Santa Lucia ove è situato il bruciatore e si immetteva sulla Nazionale ed entrava in collisione con la IA Dedra, che percorreva la statale 18 direzione Cava - Nocera Inferiore. L'Alfa non si arrestava allo stop e urtava l'intera fiancata della IA Dedra. La lancia Dedra era di colore scuro nel mentre l'Alfa di colore chiaro metallizzato. Riconosco nelle fotografie mostratemi la IA coinvolta nell'incidente ed i relativi danni. La lancia era occupata da due persone, l'autista e un passeggero. Quest'ultimo accusava dolori. So che anche gli occupanti dell'altra auto accusavano di essersi fatti male ma non so precisare”.
La descrizione del sinistro collima con quella resa dal teste , il quale ebbe Tes_2
a riferire: “ero alla guida della mia auto e percorrevo la Nazionale e segnatamente la strada che va da Cava de' Tirreni a Nocera Inferiore. Non sono pratico dei luoghi, posso dire che vi era nei pressi di un mobilificio un'auto Alfa che, proveniente da una traversa laterale si immetteva sulla Nazionale ed investiva una IA Dedra. Riconosco nelle foto che mi vengono esibite la IA coinvolta nell'incidente. Il passeggero della IA accusava dolori e così pure il passeggero dell'Alfa”.
Sulla scorta di quanto ripetuto, gli attori ebbero ad assolvere in modo più che sufficiente all'onere di cui all'articolo 2697 c.c., anche tenuto presente che, se la mancata presenza all'interrogatorio formale del convenuto non determina una prova a carico della compagnia assicuratrice, essa va comunque valutata ex artt. 116 e 232 c.p.c. come argomento di prova a favore della tesi attorea.
Vanno disattese le eccezioni di prescrizione ed improponibilità sollevate già in primo grado dalla compagnia assicuratrice, atteso che la domanda attorea di primo grado è stata proposta ex art. 2043 c.c. ed è soggetta alla prescrizione almeno quinquennale ai sensi dell'art. 2947 c.c., atteso che il fatto integrava anche il reato di lesioni personali colpose. Peraltro risultano vari atti interruttivi della prescrizione in data 7.4.2005, 3.02.2007 e 25.01.2011, con notifica dell'atto di citazione in data 5.05.2014. La domanda attrice risulta preceduta da una regolare costituzione in mora della compagnia assicuratrice con la comunicazione del CID e di tutte le indicazioni richieste dalla normativa in materia.
Riguardo al quantum da risarcire agli attori, per i danni all'autovettura questo giudice condivide integralmente quanto motivato e concluso dal ctu p.a. Per_1
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, che ha indicato in euro 1.600,00 i danni patrimoniali complessivi Per_2 riportati dal proprietario della IA Dedra, considerato il valore del mezzo all'epoca del sinistro e le spese tutte affrontate dal , anche per il Parte_1 recupero, trasporto e rottamazione del mezzo.
Riguardo alle lesioni personali riportate dal trasportato , questo Parte_2 giudice, quale peritus peritorum, ritiene la compatibilità del danno biologico con la descritta dinamica del sinistro e ritiene che sulla base della documentazione sanitaria prodotta in atti il danno non patrimoniale risarcibile (danno biologico da minima inabilità temporanea e danno morale) possa essere liquidato in complessivi e forfettari euro 1.000,00.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate riguardo al valore effettivo della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale per il primo grado e studio, introduzione e decisionale per il grado di appello, con aumento del 30% per il numero delle parti.
Nulla per le spese per ed , appellati solo in senso CP_4 Controparte_5 formale, atteso che nei loro confronti gli appellanti non ebbero a proporre alcuna domanda risarcitoria, né essi appellati contumaci ebbero a proporre appello avverso l'impugnata sentenza, che ebbe a rigettare anche la loro domanda risarcitoria proposta come trasportati sull'autovettura Alfa Romeo 147.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda risarcitoria proposta in primo grado dagli appellanti e condanna in solido , il e la CP_3 Controparte_2 [...]
a pagare in favore di la somma di euro Controparte_1 Parte_1
1.600,00 per danni patrimoniali e in favore di la somma di euro Parte_2
1.000,00 per danni non patrimoniali, oltre, per entrambi, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo secondo i criteri statuiti da Cass. S.U. n. 1712/1995.
2) Condanna in solido , il e la CP_3 Controparte_2 [...]
a pagare in favore degli appellanti le spese del doppio grado Controparte_1 di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 1.644,50 per compensi di difesa
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e per il grado di appello in euro 2.211,30 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, e oltre, per entrambe le fasi, rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Così deciso in Nocera Inferiore in data 26/08/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
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