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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/12/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2240/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo Petrolati, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 2240/2025 R.G., promossa da nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato Andrea Piccoli del foro di Treviso, (C.F. ) C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Giustinian Recanati 7, come da mandato allegato all'atto introduttivo (PEC
fax 0422 – 1782174); Email_1
RICORRENTE contro
(c.f. , in persona del Direttore f.f. ing. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), come da procura allegata all'atto di CP_2 C.F._2 costituzione, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Peinkhofer (c.f.
- PEC , Monica C.F._3 Email_2
Sonego (c.f. - PEC e C.F._4 Email_3
AR AC (c.f. - PEC . C.F._5 Emai_4 [...]
e presso di loro elettivamente domiciliata in , p. Foraggi Email_5 CP_1
n.6.
RESISTENTE oggetto: opposizione a decreto di revoca dell'alloggio di edilizia popolare. conclusioni delle parti: all'udienza del 23.12.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vicenda processuale proponeva ricorso avverso il decreto emesso da il Parte_1 CP_1
24.3.2025 di revoca dell'assegnazione dell'alloggio sito in via Grandi n. 20 int. CP_1
11 concludendo affinchè “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del decreto di revoca impugnato del 24.3.2025 (doc. 1), in accoglimento dei motivi esposti con il presente ricorso, contrariis reiectis, dichiarare nullo, annullare, revocare, dichiarare inefficace ovvero, comunque, invalido il medesimo decreto, con ogni conseguente provvedimento ex lege. Spese e competenze di lite interamente rifuse”. Si è costituita in giudizio l' resistendo alle pretese avverse e chiedendo “Previa CP_1 revoca della sospensione disposta in data 19.05.2025 rigettare il ricorso, e con esso ogni domanda avanzata, in quanto inammissibile perché proposto oltre il termine ovvero perché infondato, con conferma del decreto di revoca opposto;
- con vittoria di spese e compensi di lite”. Con ordinanza del 10.9.2025 il Tribunale revocava la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato già concessa il 19.5.2025 e fissava per la discussione la data del 7.4.2026. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice. Con provvedimento del 3.12.2025 il processo era anticipato, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 23.12.2025 quando era definito. Diritto Il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo come puntualmente eccepito dalla resistente. L'art. 11 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) stabilisce infatti che il destinatario del provvedimento può proporre ricorso
“entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso”.
pag. 2/4 Ebbene il decreto di revoca dell'assegnazione è stato notificato a mani proprie in data 3.4.2025 come evincibile dall'ultima pagina dell'allegato 12 del fascicolo di parte resistente. Il ricorso, tuttavia, è stato depositato solo il 14.5.2025 quindi oltre il termine stabilito. Al riguardo risultano infatti infondate le osservazioni avanzate dalla ricorrente nell'istanza di rimessione in termini in cui si deduce che il ricorso sarebbe stato depositato il 30.4.2025 ma non accettato dalla cancelleria per mancato pagamento del CU “che non tenne conto della condizione di ammissibilità al patrocinio gratuito a spese dello stato di cui beneficia la ricorrente”. Al riguardo la richiamata circolare del Ministero della Giustizia del 24 aprile 2025
“Iscrizione a ruolo dei processi civili in attesa del provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato e nuove disposizioni sul pagamento del contributo unificato-legge di bilancio n. 207 del 2024” ha fornito una risposta al quesito se fosse possibile iscrivere a ruolo un procedimento civile in mancanza del pagamento del contributo unificato, con il deposito della sola istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato ma senza che sia intervenuta la delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati. Al riguardo infatti, prosegue la circolare, si è riscontrato che non sempre il termine indicato dal citato articolo 126 risulta rispettato, con la conseguenza che, sino ad ora, l'iscrizione a ruolo del procedimento civile è stata effettuata allegando la sola istanza di ammissione al patrocinio, debitamente protocollata, con riserva di depositare il provvedimento di accoglimento della richiesta appena disponibile;
tale prassi risulta implicitamente confermata dalla Direzione generale della giustizia civile con nota prot. DAG 103148.U del 14.07.2015. L'Amministrazione ha quindi ritenuto, nell'ottica della massima garanzia del diritto di difesa che “(…) A parere di questa Direzione generale, il diritto di accesso alla difesa, in quanto costituzionalmente garantito (art. 24 della Costituzione), non può essere pregiudicato da eventuali ritardi nella disamina dell'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato non imputabili alla parte, con la conseguenza che l'ufficio giudiziario deve procedere all'iscrizione a ruolo del procedimento civile anche in presenza della sola istanza di ammissione purché risulti regolarmente depositata e protocollata dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati (…) Tenuto conto delle considerazioni che precedono e degli arresti giurisprudenziali appena richiamati, questa Direzione generale ritiene che gli uffici giudiziari debbano procedere all'iscrizione a ruolo dei procedimenti civili nel caso in cui il Consiglio dell'ordine non abbia ancora deliberato sull'ammissione al patrocinio;
l'avvocato dovrà allegare l'istanza di ammissione regolarmente depositata e protocollata dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati;
la cancelleria dovrà comunque procedere all'apertura di un foglio notizie e, nel caso in cui l'istanza venga rigettata e non confermata dal magistrato, procedere alla riscossione di tutte le spese annotate.
pag. 3/4 Non è quindi sufficiente, come ritenuto dal ricorrente nelle note del 16.5.2025, possedere in astratto i requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio ma è necessario, per essere esentati dal pagamento del CU, aver quantomeno correttamente protocollato la relativa all'istanza all'ordine competente. Nel caso in esame il ricorso non era corredato dall'istanza di ammissione al competente Ordine degli Avvocati di come richiesto dal d.P.R. n. 115 del CP_1
2002 e chiarito dalla richiamata circolare e lo stato detentivo della non può Pt_1 ritenersi circostanza impediente atteso che l'istanza ben poteva essere presentata all'ufficio matricola della casa circondariale. L'assenza di motivi riconducibili a cause di forza maggiore o caso fortuito comporta il rigetto anche dell'istanza di rimessione in termini. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento DM/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna a rimborsare in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre spese al 15 % ex art. 2 comma secondo, D.M. n. 55/2014, CPA e IVA come per legge. Trieste, 23 dicembre 2025 il Giudice Matteo Petrolati
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo Petrolati, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 2240/2025 R.G., promossa da nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato Andrea Piccoli del foro di Treviso, (C.F. ) C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Giustinian Recanati 7, come da mandato allegato all'atto introduttivo (PEC
fax 0422 – 1782174); Email_1
RICORRENTE contro
(c.f. , in persona del Direttore f.f. ing. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), come da procura allegata all'atto di CP_2 C.F._2 costituzione, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Peinkhofer (c.f.
- PEC , Monica C.F._3 Email_2
Sonego (c.f. - PEC e C.F._4 Email_3
AR AC (c.f. - PEC . C.F._5 Emai_4 [...]
e presso di loro elettivamente domiciliata in , p. Foraggi Email_5 CP_1
n.6.
RESISTENTE oggetto: opposizione a decreto di revoca dell'alloggio di edilizia popolare. conclusioni delle parti: all'udienza del 23.12.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vicenda processuale proponeva ricorso avverso il decreto emesso da il Parte_1 CP_1
24.3.2025 di revoca dell'assegnazione dell'alloggio sito in via Grandi n. 20 int. CP_1
11 concludendo affinchè “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del decreto di revoca impugnato del 24.3.2025 (doc. 1), in accoglimento dei motivi esposti con il presente ricorso, contrariis reiectis, dichiarare nullo, annullare, revocare, dichiarare inefficace ovvero, comunque, invalido il medesimo decreto, con ogni conseguente provvedimento ex lege. Spese e competenze di lite interamente rifuse”. Si è costituita in giudizio l' resistendo alle pretese avverse e chiedendo “Previa CP_1 revoca della sospensione disposta in data 19.05.2025 rigettare il ricorso, e con esso ogni domanda avanzata, in quanto inammissibile perché proposto oltre il termine ovvero perché infondato, con conferma del decreto di revoca opposto;
- con vittoria di spese e compensi di lite”. Con ordinanza del 10.9.2025 il Tribunale revocava la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato già concessa il 19.5.2025 e fissava per la discussione la data del 7.4.2026. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice. Con provvedimento del 3.12.2025 il processo era anticipato, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 23.12.2025 quando era definito. Diritto Il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo come puntualmente eccepito dalla resistente. L'art. 11 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) stabilisce infatti che il destinatario del provvedimento può proporre ricorso
“entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso”.
pag. 2/4 Ebbene il decreto di revoca dell'assegnazione è stato notificato a mani proprie in data 3.4.2025 come evincibile dall'ultima pagina dell'allegato 12 del fascicolo di parte resistente. Il ricorso, tuttavia, è stato depositato solo il 14.5.2025 quindi oltre il termine stabilito. Al riguardo risultano infatti infondate le osservazioni avanzate dalla ricorrente nell'istanza di rimessione in termini in cui si deduce che il ricorso sarebbe stato depositato il 30.4.2025 ma non accettato dalla cancelleria per mancato pagamento del CU “che non tenne conto della condizione di ammissibilità al patrocinio gratuito a spese dello stato di cui beneficia la ricorrente”. Al riguardo la richiamata circolare del Ministero della Giustizia del 24 aprile 2025
“Iscrizione a ruolo dei processi civili in attesa del provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato e nuove disposizioni sul pagamento del contributo unificato-legge di bilancio n. 207 del 2024” ha fornito una risposta al quesito se fosse possibile iscrivere a ruolo un procedimento civile in mancanza del pagamento del contributo unificato, con il deposito della sola istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato ma senza che sia intervenuta la delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati. Al riguardo infatti, prosegue la circolare, si è riscontrato che non sempre il termine indicato dal citato articolo 126 risulta rispettato, con la conseguenza che, sino ad ora, l'iscrizione a ruolo del procedimento civile è stata effettuata allegando la sola istanza di ammissione al patrocinio, debitamente protocollata, con riserva di depositare il provvedimento di accoglimento della richiesta appena disponibile;
tale prassi risulta implicitamente confermata dalla Direzione generale della giustizia civile con nota prot. DAG 103148.U del 14.07.2015. L'Amministrazione ha quindi ritenuto, nell'ottica della massima garanzia del diritto di difesa che “(…) A parere di questa Direzione generale, il diritto di accesso alla difesa, in quanto costituzionalmente garantito (art. 24 della Costituzione), non può essere pregiudicato da eventuali ritardi nella disamina dell'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato non imputabili alla parte, con la conseguenza che l'ufficio giudiziario deve procedere all'iscrizione a ruolo del procedimento civile anche in presenza della sola istanza di ammissione purché risulti regolarmente depositata e protocollata dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati (…) Tenuto conto delle considerazioni che precedono e degli arresti giurisprudenziali appena richiamati, questa Direzione generale ritiene che gli uffici giudiziari debbano procedere all'iscrizione a ruolo dei procedimenti civili nel caso in cui il Consiglio dell'ordine non abbia ancora deliberato sull'ammissione al patrocinio;
l'avvocato dovrà allegare l'istanza di ammissione regolarmente depositata e protocollata dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati;
la cancelleria dovrà comunque procedere all'apertura di un foglio notizie e, nel caso in cui l'istanza venga rigettata e non confermata dal magistrato, procedere alla riscossione di tutte le spese annotate.
pag. 3/4 Non è quindi sufficiente, come ritenuto dal ricorrente nelle note del 16.5.2025, possedere in astratto i requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio ma è necessario, per essere esentati dal pagamento del CU, aver quantomeno correttamente protocollato la relativa all'istanza all'ordine competente. Nel caso in esame il ricorso non era corredato dall'istanza di ammissione al competente Ordine degli Avvocati di come richiesto dal d.P.R. n. 115 del CP_1
2002 e chiarito dalla richiamata circolare e lo stato detentivo della non può Pt_1 ritenersi circostanza impediente atteso che l'istanza ben poteva essere presentata all'ufficio matricola della casa circondariale. L'assenza di motivi riconducibili a cause di forza maggiore o caso fortuito comporta il rigetto anche dell'istanza di rimessione in termini. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento DM/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna a rimborsare in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre spese al 15 % ex art. 2 comma secondo, D.M. n. 55/2014, CPA e IVA come per legge. Trieste, 23 dicembre 2025 il Giudice Matteo Petrolati
pag. 4/4