Trib. Trieste, sentenza 23/12/2025, n. 1076
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Tardività del ricorso

    Il decreto di revoca è stato notificato in data 3.4.2025, mentre il ricorso è stato depositato il 14.5.2025, superando il termine di trenta giorni previsto dall'art. 11 del DPR 1035/1972.

  • Rigettato
    Rigetto dell'istanza di rimessione in termini

    La Corte ha ritenuto infondate le osservazioni della ricorrente, poiché per essere esentati dal pagamento del contributo unificato è necessario aver quantomeno correttamente protocollato l'istanza all'ordine competente. L'istanza non era corredata dalla documentazione richiesta e lo stato detentivo non è una circostanza impediente per la presentazione dell'istanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trieste, sentenza 23/12/2025, n. 1076
    Giurisdizione : Trib. Trieste
    Numero : 1076
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo