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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/12/2024, n. 10804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10804 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 39964/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/11/2023, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione delle parti del 28.11.2024, discussa nella Camera di Consiglio dell'11/12/2024 promossa
DA
c.f. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
08/09/1985, rappresentata e difesa dall' avv. BONALUMI SIMONA con studio in VIA PODGORA
N. 11 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
17/11/1987, residente in [...]
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 09.12.2023
pagina 1 di 11
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: come da provvedimenti adottati dal Presidente relatore in data 28.11.2024 e quindi:
1.Affidare i figli minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Cernusco sul Naviglio via Mazzini 22 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli,
2.Autorizzare il padre a vedere i figli solo previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà dei figli,
3.Conferma l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei minori versando alla madre entro il 10 di ogni mese con decorrenza dall'ottobre 2023 (come da separazione) la somma di euro 550 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a giugno 2025 vista la notifica a giugno 2024 al datore di lavoro, come da domanda del difensore, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida di questo Tribunale
4. Assegnare la casa coniugale di Cernusco sul Naviglio via Mazzini 22 alla madre con quanto l'arreda
5. l'AUF sarà percepito integralmente dalla madre
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio a SOFIA (BULGARIA) il 22/07/2007, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO -MI- nell'anno 2007, atto n. 72, Parte II, Serie C, dal matrimonio sono nati due figli: in data 10.11.2007 e Persona_1 [...]
il 18/8/2009, Persona_2
i coniugi si sono separati consensualmente in data 17.05.2021 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 15.06.2021 prevedendo le seguenti condizioni: -affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
-collocamento presso la madre;
-assegnazione della ex casa coniugale sita in Cernusco sul Naviglio, Via Mazzini 22/B di proprietà comune delle parti alla madre;
-regolamentazione delle frequentazioni padre-figli; -contributo di mantenimento paterno per i due figli pagina 2 di 11 di euro 400,00 mensili, da aumentare ad euro 550,00 mensili una volta estinto un finanziamento a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, con ricorso depositato in data 13.11.2024 la chiedeva pronuncia di divorzio alle Parte_1
seguenti condizioni: -affido esclusivo ad ella dei due figli minori: -collocamento degli stessi presso di sé con assegnazione della ex casa coniugale a suo favore;
-regolamentazione delle frequentazioni padre-figli previo accordo con la madre;
-un contributo di mantenimento paterno per i figli di euro
550,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
il 100% dell'AUF a suo favore;
disporre l'obbligo del di pagare la quota del 50% della rata del mutuo a lui spettante gravante sulla ex CP_1
casa coniugale;
allegava che dopo la separazione ella si era occupata da sola dei figli, avendo di fatto il padre smesso di interessarsi degli stessi e non vedendoli più da luglio 2023, che il padre non aveva più partecipato a nessuna questione che riguardasse la vita dei minori, che anche dal punto di vista economico il padre non aveva versato alcunché a titolo di mantenimento dei figli, tanto che ella gli aveva notificato un atto di precetto e aveva sporto denuncia-querela per il reato di cui all'art. 570 cp. all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 21.02.2024, a seguito del rinvio di udienza previamente fissata con decreto del 03.12.2024, disposto su istanza di rimessioni in termini della ricorrente, tenutasi in data 25.06.2024, verificato che la notifica non era andata a buon fine, essendo stata effettuata presso l'indirizzo di residenza del resistente ai sensi dell'art. 140 cpc ma essendo ritornata R/R con indicato “irreperibile” in data 18.04.2024, il Presidente ascoltava la ricorrente la quale dichiarava: “so per certo che mio marito vive in Piazza Padre Giuliani 4 a Cernusco, con la signora . So per certo che sul citofono risulta il nominativo ”. Lo so per Per_3 Per_3 certo perché i miei figli vanno dal padre ogni tanto e io li porto o li vado a prendere. Non mi capacito
pertanto come la notifica, corretta per l'ufficiale giudiziario, non sia andata a buon fine a causa dell'errata indicazione di irreperibilità dell'ufficiale postale”. Il difensore della ricorrente, pertanto, chiedeva la concessione di un nuovo termine per effettuare notifica e il Presidente relatore così provvedeva:
“Rilevato che deve essere concesso un nuovo termine per rinnovare la notifica al CP_1
Rilevato che dall'esame del certificato di residenza e dalle dichiarazioni dell'Avv. Bonalumi e della Signora deve ritenersi PACIFICO che il resistente risieda in Piazza Padre Giuliani 4 in Pt_1
Cernusco Sul Naviglio con la signora Per_3
pagina 3 di 11 Ritenuto pertanto necessario, visto che l'ufficiale postale si ostina a indicare CP_1
irreperibile che la notifica venga effettuata dall'ufficiale giudiziario il quale dovrà effettuarla ai sensi dell'art. 139 c.p.c. lì vivendo un nucleo familiare composto anche da un bambino piccolo e quindi ben potendo trovare che ritira la notifica,
Ritenuto di autorizzare la ricorrente a rinotificare anche presso il luogo di lavoro del resistente in Pioltello, Via Bolivia 10 presso F Termica s.r.l.
P.Q.M.
Concede termine per il rinnovo della notifica ex art. 139 c.p.c. all'indirizzo di residenza e presso il luogo di lavoro fino al 30.07.2024.
Concede termine al resistente fino al 10.10.2024 per la propria costituzione” e fissava nuova udienza di prima comparizione in data 28.11.2024,
alla suddetta udienza il Presidente relatore, verificata la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. con plico non ritirato e compiuta giacenza, dichiarava la contumacia del
. La parte ricorrente veniva sentita liberamente e dichiarava: “i miei figli non vedono il padre da CP_1
mesi, almeno 3 o 4 mesi. il padre ha visto il figlio più piccolo per il suo compleanno per qualche ora. Lui di
dice sempre che lavora e che non ha tempo e che non ha soldi. Mio figlio grande è arrabbiato e mi ha detto
che non vuole più vederlo, il piccolo vuole un contatto e ogni tanto messaggia con il padre. io ho incontrato
il padre per caso nel bar della Esse Lunga di Pioltello dove lavoro, ci siamo salutati a distanza. Non ha mai versato nulla, malgrado gli accordi di separazione. A giugno 2024 abbiano notificato al datore di
lavoro di mio marito, la la richiesta di mantenimento diretto e da luglio mi vengono Controparte_2 pagati €550 mensili. Non paga il mutuo della casa familiare che è circa di 400 euro al mese per ciascuno. lui ha un altro figlio e convive con la sua compagna ed il figlio.”
Il Presidente relatore adottava dunque i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
Richiamate le allegazioni della madre che appaiono confermate dalla mancata costituzione del resistente, e ritenuto dimostrato il disinteresse paterno nei confronti dei figli che non sostiene né moralmente né economicamente,
Ritenuto che pertanto, che la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità,
pagina 4 di 11 Ritenuto che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
RITENUTO che, la frequentazione tra i figli de il padre debbano avvenire solo previo accordo con la madre, e tenuto conto della volontà dei figli di 15 e 17 anni
RITENUTO di confermare l'importo quantificato dalle parti in sede di separazione del 2021 quale contributo di mantenimento dei figli,
P.Q.M.
Il Presidente prende quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti :
1.Affida i figli minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Cernusco sul Naviglio via Mazzini 22 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli,
2.Autorizza il padre a vedere i figli solo previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà dei figli,
3.Conferma l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei minori versando alla madre entro il
10 di ogni mese con decorrenza dall'ottobre 2023 (come da separazione ) la somma di euro 550 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a giugno 2025 vista la notifica a giugno
2024 al datore di lavoro, come da domanda del difensore, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida di questo Tribunale
4. Assegna la casa coniugale di Cernusco sul Naviglio via Mazzini 22 alla madre con quanto l'arreda
5. l'AUF sarà percepito integralmente dalla madre”, il Presidente relatore, ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dalla difesa della ricorrente le conclusioni come sopra trascritte, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva per la conferma dei provvedimenti provvisori adottati e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis .22 co. 4 c.p.c.
pagina 5 di 11 la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio dell'11.12.2024.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento UE 1259/2010 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Regolamento UE n. 1111/2019 art. 7 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per i figli minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in data 17.05.2021 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 15.06.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 13.11.2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e pagina 6 di 11 dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Come si evince delle allegazioni di cui al ricorso e dalle dichiarazioni rilasciate dalla Parte_1
alla udienza di prima comparizione, il , dalla pronuncia della separazione, ha tenuto un CP_1
comportamento contrario al regime di affido condiviso, che presuppone dialogo, collaborazione e condivisione della responsabilità genitoriale. Da ultimo non vede più i figli da 3-4 mesi.
La madre ha riferito inoltre che il figlio più grande è molto arrabbiato con il padre e ha deciso di interrompere con lui ogni rapporto.
Ha inoltre allegato che il padre non ha mai ottemperato ai doveri di natura economica non avendo mai corrisposto il contributo al mantenimento dei figli convenuto in sede di separazione consensuale, né il dovuto per la propria quota parte di spese straordinarie.
Alla luce del quadro fattuale come sopra evidenziato non può che essere accolta la domanda della madre di affidamento super esclusivo dei due figli minori.
Invero, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse della prole, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo i figli e neppure sostenendoli economicamente, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Anche la circostanza di non essersi costituito nel presente giudizio è indice della assenza di volontà di partecipare alle scelte che l'affidamento condiviso mette a carico di entrambi i genitori;
la mancata presenza paterna è indice non solo di deresponsabilizzazione in relazione al ruolo genitoriale, ma anche ad un affievolimento dell'affetto paterno e del sentimento di vicinanza che dovrebbe caratterizzare il rapporto padre/figli alle quali il padre dovrebbe fornire cura ed assistenza morale;
l'inadempimento agli oneri di mantenimento sono segno di assoluto disinteresse per le condizioni materiali in cui vivono i figli.
Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo dei minori alla madre deve essere accolta in quanto pagina 7 di 11 la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Il collocamento dei minori deve essere confermato presso la madre, nella ex casa coniugale di
Cernusco sul Naviglio, Via Mazzini 22/B che conseguentemente viene ad ella assegnata.
Quanto alle frequentazioni padre-figli, attesa l'interruzione dei rapporti tra questi e il padre e il riportato rifiuto del figlio maggiore ad avere un rapporto con il padre in futuro, il collegio ritiene che queste debbano avvenire solo previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà dei figli che hanno 15 e 17 anni.
Il contributo di mantenimento per i figli
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione –fino a quando la loro età lo richiede – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze dei figli, il tenore di vita dagli stessi goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo: alle capacità economiche dei genitori: la ricorrente lavora presso il bar dell' di Pioltello CP_3 con una retribuzione di circa 1.000 euro mensili ed è proprietaria al 50% con il dell'immobile CP_1
dove vive su cui grava un mutuo con rata di circa 800 euro mensili;
Il resistente lavora con contratto a tempo indeterminato presso la società con Controparte_2 sede in Pioltello via Bolivia n. 10 come all'epoca della separazione. all'assenza di permanenza dei minori con il padre e quindi di mantenimento diretto;
pagina 8 di 11 il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita del figlio, tenuto in considerazione anche il reddito del genitore collocatario.
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta il Collegio a confermare le condizioni previste in via temporanea ed urgente, a sua volta confermative delle condizioni assunte spontaneamente dalle parti in sede di separazione consensuale, e quindi l'importo di 550,00 euro mensili con decorrenza dal ottobre 2023 (come da separazione ) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del
Tribunale di Milano. La prima rivalutazione Istat deve essere effettuata a giungo 2025, come da domanda del difensore, vista la notifica a giugno 2024 al datore di lavoro. Invero la ricorrente ha allegato di aver notificato a giugno 2024 al datore di lavoro del resistente, la la richiesta Controparte_2 di mantenimento diretto e che da luglio le vengono pagati € 550 mensili.
L'assegno unico per la famiglia deve essere percepito integralmente dalla madre con la quale vivono i due figli minori ed alla quale sono affidate.
Le domande relative la pagamento del mutuo, correttamente, non sono state insistite dalla ricorrente visto che l'obbligo del marito di versare il 50% del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare è previsto dal contratto di mutuo.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto tra
[...]
e in SOFIA (BULGARIA) in data Parte_1 Controparte_1
22/07/2007 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO nell'anno 2007, atto n. 72, Parte II, Serie C,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO -MI- per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
pagina 9 di 11 3. Affida i figli minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Cernusco sul Naviglio via Mazzini 22 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli,
4. Assegna la casa coniugale di Cernusco sul Naviglio via Mazzini 22 alla madre con quanto l'arreda,
5. Autorizza il padre a vedere i figli solo previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà dei figli,
6. Conferma l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei minori versando alla madre entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dall'ottobre 2023, la somma di euro 550,00 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a giugno 2025, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida di questo Tribunale di seguito trascritte:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pagina 10 di 11 pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
i- l'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre
7. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 11/12/2024
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/11/2023, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione delle parti del 28.11.2024, discussa nella Camera di Consiglio dell'11/12/2024 promossa
DA
c.f. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
08/09/1985, rappresentata e difesa dall' avv. BONALUMI SIMONA con studio in VIA PODGORA
N. 11 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
17/11/1987, residente in [...]
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 09.12.2023
pagina 1 di 11
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: come da provvedimenti adottati dal Presidente relatore in data 28.11.2024 e quindi:
1.Affidare i figli minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Cernusco sul Naviglio via Mazzini 22 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli,
2.Autorizzare il padre a vedere i figli solo previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà dei figli,
3.Conferma l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei minori versando alla madre entro il 10 di ogni mese con decorrenza dall'ottobre 2023 (come da separazione) la somma di euro 550 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a giugno 2025 vista la notifica a giugno 2024 al datore di lavoro, come da domanda del difensore, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida di questo Tribunale
4. Assegnare la casa coniugale di Cernusco sul Naviglio via Mazzini 22 alla madre con quanto l'arreda
5. l'AUF sarà percepito integralmente dalla madre
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio a SOFIA (BULGARIA) il 22/07/2007, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO -MI- nell'anno 2007, atto n. 72, Parte II, Serie C, dal matrimonio sono nati due figli: in data 10.11.2007 e Persona_1 [...]
il 18/8/2009, Persona_2
i coniugi si sono separati consensualmente in data 17.05.2021 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 15.06.2021 prevedendo le seguenti condizioni: -affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
-collocamento presso la madre;
-assegnazione della ex casa coniugale sita in Cernusco sul Naviglio, Via Mazzini 22/B di proprietà comune delle parti alla madre;
-regolamentazione delle frequentazioni padre-figli; -contributo di mantenimento paterno per i due figli pagina 2 di 11 di euro 400,00 mensili, da aumentare ad euro 550,00 mensili una volta estinto un finanziamento a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, con ricorso depositato in data 13.11.2024 la chiedeva pronuncia di divorzio alle Parte_1
seguenti condizioni: -affido esclusivo ad ella dei due figli minori: -collocamento degli stessi presso di sé con assegnazione della ex casa coniugale a suo favore;
-regolamentazione delle frequentazioni padre-figli previo accordo con la madre;
-un contributo di mantenimento paterno per i figli di euro
550,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
il 100% dell'AUF a suo favore;
disporre l'obbligo del di pagare la quota del 50% della rata del mutuo a lui spettante gravante sulla ex CP_1
casa coniugale;
allegava che dopo la separazione ella si era occupata da sola dei figli, avendo di fatto il padre smesso di interessarsi degli stessi e non vedendoli più da luglio 2023, che il padre non aveva più partecipato a nessuna questione che riguardasse la vita dei minori, che anche dal punto di vista economico il padre non aveva versato alcunché a titolo di mantenimento dei figli, tanto che ella gli aveva notificato un atto di precetto e aveva sporto denuncia-querela per il reato di cui all'art. 570 cp. all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 21.02.2024, a seguito del rinvio di udienza previamente fissata con decreto del 03.12.2024, disposto su istanza di rimessioni in termini della ricorrente, tenutasi in data 25.06.2024, verificato che la notifica non era andata a buon fine, essendo stata effettuata presso l'indirizzo di residenza del resistente ai sensi dell'art. 140 cpc ma essendo ritornata R/R con indicato “irreperibile” in data 18.04.2024, il Presidente ascoltava la ricorrente la quale dichiarava: “so per certo che mio marito vive in Piazza Padre Giuliani 4 a Cernusco, con la signora . So per certo che sul citofono risulta il nominativo ”. Lo so per Per_3 Per_3 certo perché i miei figli vanno dal padre ogni tanto e io li porto o li vado a prendere. Non mi capacito
pertanto come la notifica, corretta per l'ufficiale giudiziario, non sia andata a buon fine a causa dell'errata indicazione di irreperibilità dell'ufficiale postale”. Il difensore della ricorrente, pertanto, chiedeva la concessione di un nuovo termine per effettuare notifica e il Presidente relatore così provvedeva:
“Rilevato che deve essere concesso un nuovo termine per rinnovare la notifica al CP_1
Rilevato che dall'esame del certificato di residenza e dalle dichiarazioni dell'Avv. Bonalumi e della Signora deve ritenersi PACIFICO che il resistente risieda in Piazza Padre Giuliani 4 in Pt_1
Cernusco Sul Naviglio con la signora Per_3
pagina 3 di 11 Ritenuto pertanto necessario, visto che l'ufficiale postale si ostina a indicare CP_1
irreperibile che la notifica venga effettuata dall'ufficiale giudiziario il quale dovrà effettuarla ai sensi dell'art. 139 c.p.c. lì vivendo un nucleo familiare composto anche da un bambino piccolo e quindi ben potendo trovare che ritira la notifica,
Ritenuto di autorizzare la ricorrente a rinotificare anche presso il luogo di lavoro del resistente in Pioltello, Via Bolivia 10 presso F Termica s.r.l.
P.Q.M.
Concede termine per il rinnovo della notifica ex art. 139 c.p.c. all'indirizzo di residenza e presso il luogo di lavoro fino al 30.07.2024.
Concede termine al resistente fino al 10.10.2024 per la propria costituzione” e fissava nuova udienza di prima comparizione in data 28.11.2024,
alla suddetta udienza il Presidente relatore, verificata la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. con plico non ritirato e compiuta giacenza, dichiarava la contumacia del
. La parte ricorrente veniva sentita liberamente e dichiarava: “i miei figli non vedono il padre da CP_1
mesi, almeno 3 o 4 mesi. il padre ha visto il figlio più piccolo per il suo compleanno per qualche ora. Lui di
dice sempre che lavora e che non ha tempo e che non ha soldi. Mio figlio grande è arrabbiato e mi ha detto
che non vuole più vederlo, il piccolo vuole un contatto e ogni tanto messaggia con il padre. io ho incontrato
il padre per caso nel bar della Esse Lunga di Pioltello dove lavoro, ci siamo salutati a distanza. Non ha mai versato nulla, malgrado gli accordi di separazione. A giugno 2024 abbiano notificato al datore di
lavoro di mio marito, la la richiesta di mantenimento diretto e da luglio mi vengono Controparte_2 pagati €550 mensili. Non paga il mutuo della casa familiare che è circa di 400 euro al mese per ciascuno. lui ha un altro figlio e convive con la sua compagna ed il figlio.”
Il Presidente relatore adottava dunque i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
Richiamate le allegazioni della madre che appaiono confermate dalla mancata costituzione del resistente, e ritenuto dimostrato il disinteresse paterno nei confronti dei figli che non sostiene né moralmente né economicamente,
Ritenuto che pertanto, che la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità,
pagina 4 di 11 Ritenuto che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
RITENUTO che, la frequentazione tra i figli de il padre debbano avvenire solo previo accordo con la madre, e tenuto conto della volontà dei figli di 15 e 17 anni
RITENUTO di confermare l'importo quantificato dalle parti in sede di separazione del 2021 quale contributo di mantenimento dei figli,
P.Q.M.
Il Presidente prende quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti :
1.Affida i figli minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Cernusco sul Naviglio via Mazzini 22 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli,
2.Autorizza il padre a vedere i figli solo previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà dei figli,
3.Conferma l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei minori versando alla madre entro il
10 di ogni mese con decorrenza dall'ottobre 2023 (come da separazione ) la somma di euro 550 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a giugno 2025 vista la notifica a giugno
2024 al datore di lavoro, come da domanda del difensore, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida di questo Tribunale
4. Assegna la casa coniugale di Cernusco sul Naviglio via Mazzini 22 alla madre con quanto l'arreda
5. l'AUF sarà percepito integralmente dalla madre”, il Presidente relatore, ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dalla difesa della ricorrente le conclusioni come sopra trascritte, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva per la conferma dei provvedimenti provvisori adottati e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis .22 co. 4 c.p.c.
pagina 5 di 11 la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio dell'11.12.2024.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento UE 1259/2010 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Regolamento UE n. 1111/2019 art. 7 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per i figli minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in data 17.05.2021 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 15.06.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 13.11.2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e pagina 6 di 11 dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Come si evince delle allegazioni di cui al ricorso e dalle dichiarazioni rilasciate dalla Parte_1
alla udienza di prima comparizione, il , dalla pronuncia della separazione, ha tenuto un CP_1
comportamento contrario al regime di affido condiviso, che presuppone dialogo, collaborazione e condivisione della responsabilità genitoriale. Da ultimo non vede più i figli da 3-4 mesi.
La madre ha riferito inoltre che il figlio più grande è molto arrabbiato con il padre e ha deciso di interrompere con lui ogni rapporto.
Ha inoltre allegato che il padre non ha mai ottemperato ai doveri di natura economica non avendo mai corrisposto il contributo al mantenimento dei figli convenuto in sede di separazione consensuale, né il dovuto per la propria quota parte di spese straordinarie.
Alla luce del quadro fattuale come sopra evidenziato non può che essere accolta la domanda della madre di affidamento super esclusivo dei due figli minori.
Invero, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse della prole, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo i figli e neppure sostenendoli economicamente, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Anche la circostanza di non essersi costituito nel presente giudizio è indice della assenza di volontà di partecipare alle scelte che l'affidamento condiviso mette a carico di entrambi i genitori;
la mancata presenza paterna è indice non solo di deresponsabilizzazione in relazione al ruolo genitoriale, ma anche ad un affievolimento dell'affetto paterno e del sentimento di vicinanza che dovrebbe caratterizzare il rapporto padre/figli alle quali il padre dovrebbe fornire cura ed assistenza morale;
l'inadempimento agli oneri di mantenimento sono segno di assoluto disinteresse per le condizioni materiali in cui vivono i figli.
Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo dei minori alla madre deve essere accolta in quanto pagina 7 di 11 la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Il collocamento dei minori deve essere confermato presso la madre, nella ex casa coniugale di
Cernusco sul Naviglio, Via Mazzini 22/B che conseguentemente viene ad ella assegnata.
Quanto alle frequentazioni padre-figli, attesa l'interruzione dei rapporti tra questi e il padre e il riportato rifiuto del figlio maggiore ad avere un rapporto con il padre in futuro, il collegio ritiene che queste debbano avvenire solo previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà dei figli che hanno 15 e 17 anni.
Il contributo di mantenimento per i figli
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione –fino a quando la loro età lo richiede – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze dei figli, il tenore di vita dagli stessi goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo: alle capacità economiche dei genitori: la ricorrente lavora presso il bar dell' di Pioltello CP_3 con una retribuzione di circa 1.000 euro mensili ed è proprietaria al 50% con il dell'immobile CP_1
dove vive su cui grava un mutuo con rata di circa 800 euro mensili;
Il resistente lavora con contratto a tempo indeterminato presso la società con Controparte_2 sede in Pioltello via Bolivia n. 10 come all'epoca della separazione. all'assenza di permanenza dei minori con il padre e quindi di mantenimento diretto;
pagina 8 di 11 il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita del figlio, tenuto in considerazione anche il reddito del genitore collocatario.
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta il Collegio a confermare le condizioni previste in via temporanea ed urgente, a sua volta confermative delle condizioni assunte spontaneamente dalle parti in sede di separazione consensuale, e quindi l'importo di 550,00 euro mensili con decorrenza dal ottobre 2023 (come da separazione ) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del
Tribunale di Milano. La prima rivalutazione Istat deve essere effettuata a giungo 2025, come da domanda del difensore, vista la notifica a giugno 2024 al datore di lavoro. Invero la ricorrente ha allegato di aver notificato a giugno 2024 al datore di lavoro del resistente, la la richiesta Controparte_2 di mantenimento diretto e che da luglio le vengono pagati € 550 mensili.
L'assegno unico per la famiglia deve essere percepito integralmente dalla madre con la quale vivono i due figli minori ed alla quale sono affidate.
Le domande relative la pagamento del mutuo, correttamente, non sono state insistite dalla ricorrente visto che l'obbligo del marito di versare il 50% del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare è previsto dal contratto di mutuo.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto tra
[...]
e in SOFIA (BULGARIA) in data Parte_1 Controparte_1
22/07/2007 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO nell'anno 2007, atto n. 72, Parte II, Serie C,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO -MI- per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
pagina 9 di 11 3. Affida i figli minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Cernusco sul Naviglio via Mazzini 22 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli,
4. Assegna la casa coniugale di Cernusco sul Naviglio via Mazzini 22 alla madre con quanto l'arreda,
5. Autorizza il padre a vedere i figli solo previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà dei figli,
6. Conferma l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei minori versando alla madre entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dall'ottobre 2023, la somma di euro 550,00 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a giugno 2025, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida di questo Tribunale di seguito trascritte:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pagina 10 di 11 pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
i- l'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre
7. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 11/12/2024
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
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