Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/05/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere relatore dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato l'11.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite in grado di appello iscritte ai numeri 489 e 496 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 gli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Maria Teresa Pugliano e Gilda Avena
appellante e appellato
E
Controparte_1
appellante e appellata
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Controparte_2
Giuseppe Mazzotta
appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 24.12.18 ha proposto opposizione avverso una Controparte_1 intimazione di pagamento notificata da per la parte riferita ai Controparte_2 CP_ crediti sottesi alla intimazione stessa.
Cosenza ha accolto in parte il ricorso, per l'effetto dichiarando estinti per intervenuta prescrizione CP_ quinquennale i crediti di cui alle sei cartelle esattoriali 034 20070043885341000, 034
20080000535390000, 034 20080017519925000, 034 20090054550783000, 034 20100046444002000 e 034 20110004202872000 e all'avviso di addebito n. 034 20140000319856000.
CP_ 3) Avverso tale sentenza hanno proposto autonomi appelli e . Controparte_1
CP_ 4) Con il suo atto di appello ha chiesto la parziale riforma della decisione di primo grado denunciando:
4.1) che, quanto alla cartella esattoriale n° 034 20110004202872000, il tribunale avrebbe dovuto CP_ dichiarare la cessata materia del contendere in quanto in assenza di contestazioni di controparte, aveva provato documentalmente lo stralcio delle partite ai sensi dell'art. 4 DL n° 119/18;
4.2) l'errore del tribunale per aver dichiarato estinti per prescrizione anche i crediti di cui all'avviso di addebito n° 034 20140000319856000. Lo stesso tribunale aveva dato atto che l'avviso di addebito era stato regolarmente notificato il 25.5.14 e non era stato opposto dalla società ricorrente, per cui il termine di prescrizione quinquennale non era decorso alla data del 17.12.18, di notifica della intimazione di pagamento impugnata;
4.3) l'errore del tribunale per aver compensato integralmente le spese di lite facendo riferimento alla complessità della vicenda. In realtà la vicenda non presentava alcuna complessità, trattandosi unicamente di esaminare le relate di cartelle esattoriali/Ava e gli atti interruttivi della prescrizione.
Tenuto conto che la società ricorrente era risultata soccombente per un importo superiore a 3 milioni di euro ed era risultata vittoriosa per un importo di poco più di 800.00 euro, doveva CP_1 essere condannata al pagamento delle spese di lite, sia pure in parte.
5) ha denunciato: Controparte_1
5.1) l'errore del tribunale per aver respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale riferita a 7 cartelle esattoriali, avendo ritenuto che il termine di prescrizione fosse divenuto decennale in quanto avverso tali cartelle erano stati proposti distinti ricorsi che erano stati respinti. Il giudice di primo grado, infatti, aveva male interpretato la pronuncia di legittimità n° 20261/21 sulla cui base aveva ritenuto che il termine di prescrizione fosse divenuto decennale a seguito delle sen tenze che avevano rigettato le opposizioni avverso le sette cartelle di pagamento. Nel caso di specie doveva tenersi conto che le sentenze menzionate dal tribunale non contenevano pronuncia di condanna al pagamento della contribuzione sottesa alle singole cartelle opposte e che la riscossione non era stata azionata sulla base delle sentenze divenute definitive (che non erano citate nell'intimazione opposta), bensì sulla base delle cartelle di pagamento. Né il giudice aveva tenuto conto che le sentenze, “che non erano note alla società ricorrente poiché relative a periodi in cui la composizione della compagine sociale e gli amministratori erano altri soggetti”, avevano “solo obliterato l'agere amministrativo e, pertanto, in nessun caso allungato i termini di prescrizione dei crediti previdenziali indicati nelle medesime cartelle”;
5.2) l'errore del tribunale perché, anche a voler ritenere che la prescrizione fosse divenuta decennale, CP_ tale termine era comunque maturato per i crediti di cui alle cartelle esattoriali n°
03420000040636536000 e n° 0342007011559147000. Ciò in quanto per tali due cartelle le sentenze di rigetto delle relative opposizioni erano state emesse il 31.10.07 e il 28.9.08, per cui alla data di notifica della intimazione di pagamento opposta, ovvero il 17.12.18, erano comunque decorsi più di 10 anni e a nulla rilevava che nel frattempo era stata notificata altra intimazione di pagamento “poiché inidonea ad interrompere i termini di prescrizione”;
5.3) che il tribunale aveva omesso di esaminare le eccezioni contenute nella memoria difensiva datata
8.5.20, depositata dalla società ricorrente il 14.5.20;
5.4) l'errore del tribunale per aver compensato integralmente le spese di lite, mentre esse dovevano essere favorevoli alla società ricorrente almeno per la parte di domanda accolta.
CP_ 6) si è costituita aderendo all'appello proposto da Controparte_2
CP_ 7) Le impugnazioni di e di sono state riunite perché proposte contro Controparte_1 la stessa sentenza e in data 13.3.24 il processo è stato dichiarato interrotto su conforme richiesta del difensore di della quale è stata documentata l'intervenuta apertura della liquidazione CP_1 giudiziale con sentenza n° 18/23 del Tribunale di Cosenza.
CP_ 8) Il processo è stato tempestivamente riassunto solo da con atto depositato il 30.5.24 regolarmente notificato al curatore fallimentare di e ad CP_1 CP_4
CP_ 9) e hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive CP_4 conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10) Preliminarmente si osserva che nonostante la fallita non abbia riassunto il processo CP_1 dopo l'interruzione dichiarata il 13.3.24, non può essere dichiarata l'estinzione parziale del processo e deve essere esaminato anche l'atto di appello che la società ha proposto anteriormente alla sua liquidazione giudiziale. Tanto sulla base dell'insegnamento di legittimità (Cass. n° 8975/20) secondo cui: In tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall'art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro,
l'estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - in un processo in cui una banca aveva esercitato azione revocatoria ordinaria nei confronti del debitore principale, di due fideiussori e del terzo, nel quale erano intervenuti, ex art.
105 c.p.c., altri due creditori, agendo anch'essi in revocatoria verso i medesimi debitori, e che era stato interrotto per il fallimento del contumace debitore principale - aveva dichiarato l'estinzione del giudizio relativamente alle azioni esperite dalla menzionata banca nonché da uno degli intervenienti in quanto avevano omesso di riassumere il processo dopo il predetto fallimento, nonostante il secondo interveniente avesse provveduto alla riassunzione, notificando il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza a tutti i contraddittori).
CP_ 11) Ciò detto, l'appello dell' deve essere solo in parte accolto.
12) Quanto al primo motivo, lo stesso risulta sia inammissibile, sia infondato. 12.1) Sotto il primo profilo non si comprende quale sarebbe l'interesse dell'ente ad ottenere una pronuncia dichiarativa della cessata materia del contendere per asserito annullamento automatico, ex art. 4 DL 119/18, dei crediti contributivi sottesi alla cartella esattoriale n° 034 20110004202872000, dal momento che il tribunale ha comunque accertato che i crediti stessi sono estinti per intervenuta prescrizione quinquennale.
12.2) Sotto il secondo profilo, si rileva che l'art. 4 DL 119/18 è inconferente perché il carico iscritto a ruolo di cui alla citata cartella è stato affidato all'agente della riscossione dopo il 31.12.10, ma soprattutto si osserva che nel caso di specie il succitato art. 4 non può operare dal momento che, come risulta dalla intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, il carico iscritto a ruolo, comprensivo di contributi, sanzioni e interessi, era ben superiore al limite di 1.000 euro, risultando essere pari ad euro 1.684,42.
CP_ 12.3) A ciò si aggiunga che nell'atto di appello non chiarisce nemmeno quali sarebbero i documenti che attesterebbero “lo stralcio delle partite ai sensi dell'art. 4 d.l. 119/2018”, dovendosi rilevare che l'ente previdenziale ha depositato il suo fascicolo di parte (doc. 1-11) in un unico file in formato pdf di ben 132 pagine, dunque in contrasto con l'art. 74 disp. att. c.p.c. previgente ed attuale formulazione.
12.4) Ad ogni modo, pur in mancanza di più precise indicazioni ad opera dell'ente previdenziale, deve ritenersi che esso faccia riferimento ai documenti 6 e 7 depositati nel primo grado di giudizio, dai quali non si evince alcun provvedimento di “stralcio”, che doveva essere adottato dallo stesso ente impositore, ma una mera “Relaz. Uff. Amm. Gestione separata” di incerta provenienza in cui si dava atto che la cartella esattoriale 034 20110004202872000 risultava “oggetto di stralcio da parte Contr dell' poiché le partite di credito sono inferiori a € 1.000”. Senonché, ribadita l'insussistenza del presupposto per l'applicazione del citato art. 4 perché i carichi iscritti a ruolo risultano ben superiori ai 1.000 euro, sicché non si comprende come abbia potuto “stralciare” le partite di credito, tale CP_4 circostanza, a ben vedere, non è stata nemmeno confermata da contumace in primo grado e CP_4 costituitasi in appello, che non ha prodotto alcun provvedimento di stralcio da essa stessa adottato e che si è limitata ad affermare “che l' con riferimento alla cartella di pagamento n. Controparte_6
03420110004202872 afferma di aver provato documentalmente lo stralcio delle partite sottese alla stessa, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 119/2018”.
CP_ 13) È invece fondato il secondo motivo di appello proposto dall' perché il tribunale ha dato atto, in assenza di contestazioni da parte di , che l'avviso di addebito n° 03420140000319856000 CP_1 era stato notificato il 25.5.14, sicché è evidente che alcuna prescrizione quinquennale poteva essere maturata, come erroneamente ha accertato il tribunale, alla data del 17.12.18 in cui era stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
13.1) Ne consegue che con riguardo all'avviso di addebito 03420140000319856000 la sentenza impugnata deve essere riformata con rigetto del ricorso introduttivo anche per tale titolo esecutivo, al cui pagamento la società è fallita è tenuta.
14) Passando al primo motivo di appello proposto da , lo stesso è Controparte_1 destituito di fondamento.
14.1) Il tribunale ha correttamente ritenuto che per 7 cartelle esattoriali, analiticamente indicate nella sentenza impugnata, il termine di prescrizione fosse divenuto decennale atteso che dagli atti di causa risultava che la società aveva proposto opposizione avverso tali cartelle e che tali opposizioni erano state respinte in sede giudiziale. Tanto determinava che alcuna prescrizione fosse maturata per i CP_ crediti contributivi sottesi a tali cartelle. 14.2) Ciò detto, risulta privo di pregio l'argomento della società, secondo cui la prescrizione sarebbe rimasta comunque quinquennale perché di tali sentenze non v'era traccia nella intimazione di pagamento opposta. È infatti evidente che della circostanza relativa all'avvenuta opposizione giudiziale delle sette cartelle il tribunale doveva tener conto nell'esaminare l'eccezione di prescrizione e nello stabilire il relativo termine.
14.3) Né può ritenersi che il tribunale, nell'affermare che la prescrizione era divenuta decennale in ragione delle sentenze che avevano respinto le opposizioni avverso le sette cartelle esattoriali, abbia male interpretato la pronuncia di legittimità n° 20261/21 (non 20262/21) e che il termine era rimasto quinquennale per assenza di condanna della società al pagamento delle somme recate nelle singole cartelle di pagamento. Con tale pronuncia la Corte di Cassazione, pronunciandosi su un caso del tutto sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, ha chiarito che In tema di crediti contributivi, la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione a cartella esattoriale determina la cd.
"conversione" del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché
l'azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, bensì quella di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto che consegue in favore dell'Istituto previdenziale trova titolo nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato e non più solo nella cartella.
15) Contrariamente a quanto affermato dalla società fallita con il secondo motivo di appello, il termine di prescrizione decennale non è decorso quanto ai crediti contributivi di cui alle cartelle esattoriali n° 03420000040636536000 e n° 0342007011559147000.
15.1) Quanto alla prima, il tribunale ha dato atto che la sentenza che aveva respinto la relativa opposizione era stata emessa il 31.10.07 e che il termine di prescrizione era stato tempestivamente interrotto con la notifica di un'ulteriore intimazione di pagamento in data 5.9.17. L'affermazione del tribunale è esente da censure, mentre l'appellante si limita a sostenere in modo del tutto apodittico che l'ulteriore intimazione di pagamento sarebbe “inidonea ad interrompere i termini di prescrizione”. In tali termini la censura non può essere accolta, per cui la sentenza deve essere confermata laddove ha escluso il maturare della prescrizione decennale con riferimento ai crediti sottesi alla cartella di cui si discute.
15.2) Quanto alla seconda cartella esattoriale, è pacifico tra le parti, nonché documentale, che la sentenza che aveva respinto la relativa opposizione era stata pubblicata il 20.9.08. Ora, premesso che l'onere di provare la fondatezza della eccezione di prescrizione incombe su chi la solleva, deve evidenziarsi che il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2953 c.c. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e nel caso di specie la società fallita non chiarisce e non documenta in quale data la sentenza n° 2189 del 20.9.08 era passata in giudicato. In mancanza di ulteriori e più precise indicazioni non può che ritenersi che il passaggio in giudicato sia avvenuto solo con il decorso del termine lungo di impugnazione, ovvero decorsi sei mesi dal 20.9.08. La conseguenza è che il termine di prescrizione è stato tempestivamente interrotto con la notifica della intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio in data 17.12.18, dunque ben prima del 20.3.09. Ma soprattutto è documentale che anche per tale cartella esattoriale il termine decennale di prescrizione era stato tempestivamente interrotto dalla ulteriore intimazione di pagamento notificata il 5.9.17. Tanto risulta CP_ dal documento 10) della produzione documentale da cui emerge che la stessa aveva CP_1 proposto ricorso il 21.9.17 avverso la intimazione di pagamento notificata il 5.19.17, precisando espressamente che sottesa a tale intimazione vi era anche la cartella esattoriale n°
0342007011559147000. 16) Il terzo motivo di appello è in radice inammissibile perché con esso la società appellante, nel dolersi del mancato esame delle note difensive datate 8.5.20, si è limitata a riversare nell'atto di appello l'intero contenuto di tali note senza in alcun modo chiarire quale doglianza, tuttora rilevante per il presente giudizio, il tribunale aveva omesso di esaminare. Ad ogni modo, nell'ipotesi in cui la CP_ società fallita intenda rimarcare la tardiva produzione documentale operata dall' in data 7.2.20, la doglianza è infondata perché alla luce della produzione documentale operata dall'ente in sede di costituzione in giudizio, emergeva più di una pista probatoria che il tribunale doveva percorrere al fine di verificare la esistenza di atti interruttivi della prescrizione. Ciò tanto più che l'ente previdenziale, oltre ad aver allegato la esistenza di atti interruttivi della prescrizione, producendone una prima parte in sede di costituzione in giudizio, aveva anche espressamente chiesto al tribunale di ordinare al concessionario per la riscossione, rimasto contumace in primo grado, di depositare le cartelle sottese alla intimazione di pagamento e relativi avvisi di ricevimento, nonché gli atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica delle cartelle sopra indicate e gli atti inerenti le CP_ procedure esecutive, di cui al doc.11
17) Quanto alle spese di lite di primo grado, entrambi i motivi proposti dalle parti sono infondati.
17.1) La causa era e rimane caratterizzata dalla reciproca soccombenza e tanto è sufficiente a CP_ giustificare la compensazione delle spese del giudizio. Quanto alla opinione dell' secondo cui la vicenda processuale non presentava alcuna complessità, trattandosi unicamente di esaminare le relate di notifica, l'argomento non è condivisibile, non solo per l'elevato numero di titoli esecutivi e giudiziali che il tribunale ha dovuto esaminare in presenza di documentazione che l'ente previdenziale ha riversato in atti in modo non del tutto ordinato, ma anche per le questioni giuridiche insorte a seguito della produzione documentale dell'ente.
18) Per le stesse ragioni devono essere integralmente compensate le spese del grado di appello.
19) Dal tenore della decisione discende per l'obbligo di ulteriore Controparte_1 versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
e sull'appello proposto da avverso la
[...] Controparte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n° 1783/21, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Controparte_1 CP_
2) accoglie per quanto di ragione l'appello dell' e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio anche quanto all'avviso di addebito 03420140000319856000;
3) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico della fallita i CP_1 presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 23.4.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale