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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1886/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1886/2023 promossa da:
Comune di Cattolica
Avv. Cerliani Roberto
contro
:
Controparte_1
Avv. Romina Balacchi
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2019, convenne il Comune di Cattolica Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Rimini esponendo che in data 24 giugno 2015, alle ore 08:30 circa, mentre passeggiava sulla passerella di legno retrostante gli stabilimenti balneari, era rovinata a terra a causa di uno dei listoni in legno che risultava rialzato rispetto agli altri;
aveva sbattuto violentemente la spalla sinistra, il ginocchio destro ed il volto contro la pavimentazione, procurandosi una “frattura pluriframmentaria lievemente scomposta della diafisi prossimale dell'omero estesa sino al collo”.
Concluse, pertanto, chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2051
c.c. in ordine alla causazione del sinistro e, per l'effetto, di condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite, patrimoniali e non, quantificati in complessivi € 80.000.
Il Comune di Cattolica si costituì e chiese la reiezione della domanda contestando la dinamica del sinistro esposta dall'attrice e, in particolare, contestando il nesso causale fra la caduta dell'attrice e il dislivello rappresentato nelle fotografie e le condizioni del passaggio pedonale;
affermò che l'occorso pagina 1 di 9 dovesse attribuirsi a caso fortuito, rappresentato, nel caso concreto, dalla condotta incauta dell'attrice, dato che l'illuminazione era naturale, la passerella pedonale era rettilinea e priva di ostacoli visivi ed era composta da listelli in legno con rialzi che erano di immediata percezione ed oggettivamente avvistabili dall'attrice. Pertanto, l'evento era imputabile unicamente alla condotta imprudente tenuta dalla danneggiata.
L'adito Tribunale, con la sentenza n. 393/2023, ritenne meritevoli di accoglimento le domande avanzate dalla parte attrice, per le ragioni che qui si riportano: “… la via teatro del sinistro presentava un dislivello, un'anomalia nel percorso non segnalato del piano di percorrenza, da reputarsi ex ante idoneo a rendere possibile l'inciampo e la caduta del pedone. Orbene, una volta provato, da parte dell'attrice, l'evento lesivo, il rapporto di custodia in capo all'ente custode Comune di Cattolica ed il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa, come sopra evidenziato, solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato -con effetto liberatorio totale o parziale -anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno;
il giudizio sull'incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione del danno non può prescindere dalla considerazione della natura della cosa e deve tener conto delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione. (vedasi anche Cass., n.
4476/11).
In proposito, giova precisare, però, che la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso
e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., n. 6650/11).
Nella specie, va escluso che la condotta della possa assumere l'efficacia esimente propria del CP_1 fortuito, non potendosi certo considerarsi abnorme il suo comportamento nell'occasione, camminando semplicemente sulla via e non essendo di certo imprevedibile che la stessa potesse cadere in un rialzo anomalo dei listelli di legno della passerella, peraltro semicoperta dalla sabbia;
né possono rintracciarsi nella condotta dell'attrice elementi di colpevolezza tali da giustificare l'applicazione dell'art. 1227 c.c., essendosi la donna limitata a transitare sull'area de quo”.
Pertanto, il Tribunale di Rimini condannò il Comune di Cattolica al pagamento in favore della della somma complessiva di € 41.626,86 ed alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Il Comune di Cattolica ha proposto appello alla sentenza cui ha resistito anche Controparte_1 proponendo appello incidentale.
Il Consigliere Istruttore, esperiti gli incombenti della prima udienza, viste le note depositate dalle parti pagina 2 di 9 per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 9/9/2025.
Ragioni della decisione
L'appello principale censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) la sentenza è errata, perché il Tribunale non ha correttamente valutato gli elementi probatori dai quali emerge l'incidenza della condotta della danneggiata nella produzione del danno occorsole.
Si tratta di un danno cagionato dall'interazione del danneggiato con una cosa di per sé inerte e la situazione di possibile danno era suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte della stessa danneggiata delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete.
Dall'istruttoria, infatti, è emerso che:
- la passerella era rettilinea, priva di ostacoli visivi ed era composta da listelli in legno;
- il giorno dell'evento vi era illuminazione naturale;
- l'attrice è cliente abituale degli stabilimenti 86-87-88 e ciò già dall'anno 2008;
- l'asse rialzata si vedeva bene anche camminando e di rialzi ce n'erano diversi sulla passarella che era fatta di assi appoggiate alla sabbia che quindi si gonfiano e si staccano da dove sono fissate.
Le fotografie allegate mostrano un listello sopraelevato, ma il Tribunale ha completamente omesso di considerare la natura intrinseca del bene, che incide sulla prevedibilità di disconnessioni tra i singoli listelli fra loro accostati e la sabbia sottostante e adiacente. Essendo la passerella composta da listelli in legno appoggiati sulla sabbia, è notorio che la stessa può presentare dislivelli tra i vari elementi che la compongono.
L'uso della passerella, invero, richiede un comportamento improntato alla normale cautela adeguata alla sua struttura e alla sua ubicazione, in concreto esigibile in relazione ai doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione.
Le condizioni dei luoghi, inoltre, erano ben visibili, essendosi il fatto verificatosi in orario diurno e mattiniero (ore 8.30) e trattandosi di passerella rettilinea priva di ostacoli visivi. Perdipiù, i luoghi erano ben noti all'attrice, cliente dello stabilimento balneare da diversi anni.
Ancora, il listello sopraelevato rappresentato nelle fotografie in atti è privo di effettiva pericolosità, essendo facilmente visibile ed evitabile.
Ai fini del riconoscimento del nesso di causalità, non è sufficiente l'astratta possibilità di inciampare o scivolare sulla passarella, in quanto la stessa è realizzata con listelli di legno posati sulla sabbia e, quindi, per loro natura, non stabili e piani al pari di una strada asfaltata o di un marciapiedi;
il verificarsi in concreto di tale possibilità non costituisce ex se prova della sussistenza di un rapporto di pagina 3 di 9 causa-effetto tra la cosa e la caduta.
Di contro, proprio per le sue caratteristiche, ben note e visibili agli utenti, l'uso del manufatto richiedeva una cautela adeguata, da tradursi in concreto in una normale attenzione ai punti in cui venivano poggiati i piedi nel camminare in relazione al percorso seguito e alla possibile presenza di zone con avvallamenti ampiamente prevedibili tenuto conto del terreno sabbioso su cui la passerella era posizionata.
Peraltro, la valutazione del Giudice di prime cure secondo cui la passerella era “... semicoperta dalla sabbia” non trova riscontro alcuno dall'istruttoria espletata. La testimone ha riferito Testimone_1 della presenza di sabbia sulla passerella (circostanza, peraltro, ben prevedibile) ma non ha dichiarato che coprisse, nemmeno parzialmente, il camminamento. In particolare, ha dichiarato: “… appena lei è caduta io ho visto il rialzo sul quale è caduta … la passarella era tutta mossa perché fatta di assi appoggiate alla sabbia e quindi si gonfiano e si staccano da dove sono fissate … il rialzo si vedeva bene anche camminando ... di questi rialzi ce n'erano diversi all'epoca”.
Il Tribunale non ha considerato che, tenuto conto della giurisprudenza formatasi intorno alla responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere rappresentato dalla condotta del danneggiato allorquando questa assuma efficienza causale nella produzione dell'evento, sulla base di una valutazione che deve tenere conto del dovere generale di ragionevole cautela gravante sui consociati e riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Sotto questo profilo, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento dello stesso danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino al punto in cui detto comportamento interrompe il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, sulla base di un criterio probabilistico di regolarità causale.
Già da tempo la giurisprudenza di legittimità afferma che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa e sulla sua pericolosità.
In conclusione, la sentenza è errata perché accoglie la domanda o, quantomeno, perché esclude una responsabilità, anche solo concorrente, della danneggiata.
Per completezza, seppure il Tribunale non lo abbia valutato, nel caso di specie non ricorrono nemmeno tutti gli elementi idonei a fondare una responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2043 c.c. Infatti, il camminamento pedonale, attesa la sua visibilità e le sue caratteristiche, non costituiva in alcun modo un'insidia o un trabocchetto;
pagina 4 di 9 2) la sentenza è errata laddove ravvisa i presupposti per la personalizzazione della liquidazione del danno basandosi solo sulle notizie riferite dalla al CTU, mentre alcuna prova è stata offerta CP_1 dalla stessa a giustificare tale personalizzazione.
L'appello incidentale censura la sentenza laddove liquida, per difetto, il risarcimento del danno biologico e per l'omesso riconoscimento del danno morale soggettivo.
***
La Corte ritiene fondate le censure sub 1) dell'appello principale.
Oggetto dell'appello appello principale non è la ricostruzione della dinamica fattuale nell'ambito della quale la parte appellata ha subito i danni di cui chiede il risarcimento, bensì l'attribuzione della responsabilità all'amministrazione comunale.
Il giudice di prime cure ha efficacemente ricostruito l'alveo applicativo della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., evidenziando come la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia ricomprenda pacificamente la casistica attinente ai danni derivanti da bene demaniale, come nel caso di specie.
Ancora, la sentenza mette in luce come la giurisprudenza di legittimità si sia assestata nel ritenere la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la quale può essere superata solo dimostrando il caso fortuito e, tuttavia, è errata laddove afferma nella fattispecie in decisione la responsabilità dell'ente.
A ben vedere, nel caso in esame emerge il difetto di nesso causale tra la cosa in custodia – la passerella in legno che conduce agli stabilimenti balneari – e la caduta della Difatti, per le ragioni che si CP_1 vanno ad indicare, tale caduta è imputabile in via esclusiva alla condotta gravemente colposa della danneggiata che, con l'uso della normale ed esigibile diligenza, avrebbe dovuto avvedersi dell'asse rialzata ed evitare di inciampare nella stessa.
In via preliminare, si precisa che nell'atto di citazione di primo grado la non ha riferito della CP_1 presenza di sabbia in generale sulla passerella e nemmeno specificamente sull'asse nella quale era inciampata. Nel capitolo n. 15 della memoria istruttoria depositata ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. (cui poi i testi risposero positivamente) la fece generico e tardivo riferimento alla presenza di CP_1 sabbia sulla passerella, ma non specificamente sull'asse rialzata nella quale era inciampata e nelle fotografie dalla stessa depositate tutta la passerella risulta pulita;
in particolare, nelle fotografie ravvicinate dell'asse a causa della quale assume essere caduta (doc. 5 e 6), essa non è minimamente coperta da sabbia.
Tanto precisato, è pacifico fra le parti, e confermato sia dalle fotografie depositate dalla che CP_1 dall'istruttoria svolta, che la passerella – peraltro in ottime condizioni di manutenzione e di pulizia – fosse composta da assi di legno appoggiate sulla sabbia, ciò che certamente rendeva prevedibile la pagina 5 di 9 presenza sul percorso di assi rialzate o abbassate per la natura sia del materiale di cui erano fatte sia della base su cui erano posate. Dunque, era necessario – ed esigibile – che la nel camminare CP_1 sulla passerella, prestasse una cautela adeguata a tali condizioni.
Tali circostanze, unitamente alle ottime condizioni di illuminazione naturale al momento del sinistro
(dalle fotografie prodotte dalla stessa risulta una giornata di pieno sole e la totale assenza di CP_1 ostacoli alla visibilità e la nell'atto di citazione e nelle successive memorie istruttorie mai CP_1 prospettò la presenza di ostacoli) permettevano alla danneggiata di accorgersi senza alcuna difficoltà dell'asse rialzata sulla quale poi inciampò, come confermano anche le dichiarazioni della teste Tes_1 la quale ha riferito: “… ho visto il rialzo sul quale è caduta, la passerella era tutta mossa
[...] perché fatta di assi appoggiate alla sabbia e quindi si gonfiano e si staccano da dove sono fissate … non so quanto misurasse il rialzo, a occhio si vedeva ... di questi rialzi ce n'erano diversi sulla passerella all'epoca”. Dunque, non solo la presenza di assi rialzate lungo la passerella di legno era facilmente prevedibile, ma quella nella quale la inciampò era ben percepibile icto oculi. CP_1
Per altro verso, dalle fotografie in atti risulta che l'asse in cui incespicò l'appellata era rialzata di circa
2 centimetri e che la passerella era larga oltre due metri, essendovi spazio sufficiente al passaggio di quattro pedoni affiancati.
Tanto porta a ritenere che la inciampò esclusivamente a causa della propria condotta CP_1 gravemente distratta ed imprudente: infatti, in una mattinata assolata e senza ostacoli alla visibilità, senza prestare la dovuta ed esigibile attenzione ai propri passi mentre camminava sulla passerella di legno posata sulla sabbia sulla quale, per sua naturale conformazione, con l'uso dell'ordinaria diligenza era ampiamente prevedibile la presenza di avvallamenti e disconnessioni (peraltro, è pacifico che la frequentasse abitualmente il luogo), inciampò in un rialzo di appena due centimetri che era CP_1 chiaramente visibile e che comunque avrebbe dovuto agilmente evitare – ove non fosse in grado di sollevare di tanto il piede – data l'ampia larghezza della passerella;
né sussisteva alcuna insidia, tanto più considerando, come anticipato, l'ottimo stato manutentivo della passerella e l'orario diurno in cui si verificò il fatto lamentato.
Orbene, in tali termini precisato lo stato della cosa custodita e la condotta gravemente colposa della danneggiata, l'incidente di cui è causa rientra in quelle fattispecie di responsabilità del custode nelle quali la giurisprudenza di legittimità afferma che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento pagina 6 di 9 dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 9315/2019).
Valutata la condotta colposa in concreto tenuta dalla non si condivide la decisione del primo CP_1 giudice, in quanto in tema di responsabilità per cosa in custodia, laddove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
Sul punto, si richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione che afferma: “Deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo – al quale i ricorrenti si richiamano e che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto alle decisioni assunte da questa Corte con le pronunce nn. 2477-2483, rese pubbliche in data 1° febbraio 2018 – secondo cui, “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035).
Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, anche di recente, ribadito da questa Corte che
“il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto),
“intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr.
Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02).
In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto pagina 7 di 9 della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez.
3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01)” (Cass. Civ. 2376/2024).
La domanda dell'attrice, in conclusione, è infondata e l'appello deve essere accolto.
La fondatezza del motivo esaminato assorbe l'esame delle ulteriori censure dell'appello principale e di quello incidentale, tutte vertenti sulla quantificazione dei danni.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello principale proposto dal Comune di Cattolica avverso la sentenza emessa dal
Tribunale di Rimini n. 393/2023 e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da Controparte_1 contro il Comune di Cattolica e la condanna alla restituzione in favore del Comune di Cattolica delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali che liquida per il primo grado di giudizio in € 9.000 per compensi e per il presente grado in € 1.138,50 per esborsi ed € 11.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU;
Controparte_1
- rigetta l'appello incidentale;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 7.10.2025.
Il Consigliere estensore pagina 8 di 9 dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1886/2023 promossa da:
Comune di Cattolica
Avv. Cerliani Roberto
contro
:
Controparte_1
Avv. Romina Balacchi
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2019, convenne il Comune di Cattolica Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Rimini esponendo che in data 24 giugno 2015, alle ore 08:30 circa, mentre passeggiava sulla passerella di legno retrostante gli stabilimenti balneari, era rovinata a terra a causa di uno dei listoni in legno che risultava rialzato rispetto agli altri;
aveva sbattuto violentemente la spalla sinistra, il ginocchio destro ed il volto contro la pavimentazione, procurandosi una “frattura pluriframmentaria lievemente scomposta della diafisi prossimale dell'omero estesa sino al collo”.
Concluse, pertanto, chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2051
c.c. in ordine alla causazione del sinistro e, per l'effetto, di condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite, patrimoniali e non, quantificati in complessivi € 80.000.
Il Comune di Cattolica si costituì e chiese la reiezione della domanda contestando la dinamica del sinistro esposta dall'attrice e, in particolare, contestando il nesso causale fra la caduta dell'attrice e il dislivello rappresentato nelle fotografie e le condizioni del passaggio pedonale;
affermò che l'occorso pagina 1 di 9 dovesse attribuirsi a caso fortuito, rappresentato, nel caso concreto, dalla condotta incauta dell'attrice, dato che l'illuminazione era naturale, la passerella pedonale era rettilinea e priva di ostacoli visivi ed era composta da listelli in legno con rialzi che erano di immediata percezione ed oggettivamente avvistabili dall'attrice. Pertanto, l'evento era imputabile unicamente alla condotta imprudente tenuta dalla danneggiata.
L'adito Tribunale, con la sentenza n. 393/2023, ritenne meritevoli di accoglimento le domande avanzate dalla parte attrice, per le ragioni che qui si riportano: “… la via teatro del sinistro presentava un dislivello, un'anomalia nel percorso non segnalato del piano di percorrenza, da reputarsi ex ante idoneo a rendere possibile l'inciampo e la caduta del pedone. Orbene, una volta provato, da parte dell'attrice, l'evento lesivo, il rapporto di custodia in capo all'ente custode Comune di Cattolica ed il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa, come sopra evidenziato, solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato -con effetto liberatorio totale o parziale -anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno;
il giudizio sull'incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione del danno non può prescindere dalla considerazione della natura della cosa e deve tener conto delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione. (vedasi anche Cass., n.
4476/11).
In proposito, giova precisare, però, che la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso
e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., n. 6650/11).
Nella specie, va escluso che la condotta della possa assumere l'efficacia esimente propria del CP_1 fortuito, non potendosi certo considerarsi abnorme il suo comportamento nell'occasione, camminando semplicemente sulla via e non essendo di certo imprevedibile che la stessa potesse cadere in un rialzo anomalo dei listelli di legno della passerella, peraltro semicoperta dalla sabbia;
né possono rintracciarsi nella condotta dell'attrice elementi di colpevolezza tali da giustificare l'applicazione dell'art. 1227 c.c., essendosi la donna limitata a transitare sull'area de quo”.
Pertanto, il Tribunale di Rimini condannò il Comune di Cattolica al pagamento in favore della della somma complessiva di € 41.626,86 ed alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Il Comune di Cattolica ha proposto appello alla sentenza cui ha resistito anche Controparte_1 proponendo appello incidentale.
Il Consigliere Istruttore, esperiti gli incombenti della prima udienza, viste le note depositate dalle parti pagina 2 di 9 per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 9/9/2025.
Ragioni della decisione
L'appello principale censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) la sentenza è errata, perché il Tribunale non ha correttamente valutato gli elementi probatori dai quali emerge l'incidenza della condotta della danneggiata nella produzione del danno occorsole.
Si tratta di un danno cagionato dall'interazione del danneggiato con una cosa di per sé inerte e la situazione di possibile danno era suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte della stessa danneggiata delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete.
Dall'istruttoria, infatti, è emerso che:
- la passerella era rettilinea, priva di ostacoli visivi ed era composta da listelli in legno;
- il giorno dell'evento vi era illuminazione naturale;
- l'attrice è cliente abituale degli stabilimenti 86-87-88 e ciò già dall'anno 2008;
- l'asse rialzata si vedeva bene anche camminando e di rialzi ce n'erano diversi sulla passarella che era fatta di assi appoggiate alla sabbia che quindi si gonfiano e si staccano da dove sono fissate.
Le fotografie allegate mostrano un listello sopraelevato, ma il Tribunale ha completamente omesso di considerare la natura intrinseca del bene, che incide sulla prevedibilità di disconnessioni tra i singoli listelli fra loro accostati e la sabbia sottostante e adiacente. Essendo la passerella composta da listelli in legno appoggiati sulla sabbia, è notorio che la stessa può presentare dislivelli tra i vari elementi che la compongono.
L'uso della passerella, invero, richiede un comportamento improntato alla normale cautela adeguata alla sua struttura e alla sua ubicazione, in concreto esigibile in relazione ai doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione.
Le condizioni dei luoghi, inoltre, erano ben visibili, essendosi il fatto verificatosi in orario diurno e mattiniero (ore 8.30) e trattandosi di passerella rettilinea priva di ostacoli visivi. Perdipiù, i luoghi erano ben noti all'attrice, cliente dello stabilimento balneare da diversi anni.
Ancora, il listello sopraelevato rappresentato nelle fotografie in atti è privo di effettiva pericolosità, essendo facilmente visibile ed evitabile.
Ai fini del riconoscimento del nesso di causalità, non è sufficiente l'astratta possibilità di inciampare o scivolare sulla passarella, in quanto la stessa è realizzata con listelli di legno posati sulla sabbia e, quindi, per loro natura, non stabili e piani al pari di una strada asfaltata o di un marciapiedi;
il verificarsi in concreto di tale possibilità non costituisce ex se prova della sussistenza di un rapporto di pagina 3 di 9 causa-effetto tra la cosa e la caduta.
Di contro, proprio per le sue caratteristiche, ben note e visibili agli utenti, l'uso del manufatto richiedeva una cautela adeguata, da tradursi in concreto in una normale attenzione ai punti in cui venivano poggiati i piedi nel camminare in relazione al percorso seguito e alla possibile presenza di zone con avvallamenti ampiamente prevedibili tenuto conto del terreno sabbioso su cui la passerella era posizionata.
Peraltro, la valutazione del Giudice di prime cure secondo cui la passerella era “... semicoperta dalla sabbia” non trova riscontro alcuno dall'istruttoria espletata. La testimone ha riferito Testimone_1 della presenza di sabbia sulla passerella (circostanza, peraltro, ben prevedibile) ma non ha dichiarato che coprisse, nemmeno parzialmente, il camminamento. In particolare, ha dichiarato: “… appena lei è caduta io ho visto il rialzo sul quale è caduta … la passarella era tutta mossa perché fatta di assi appoggiate alla sabbia e quindi si gonfiano e si staccano da dove sono fissate … il rialzo si vedeva bene anche camminando ... di questi rialzi ce n'erano diversi all'epoca”.
Il Tribunale non ha considerato che, tenuto conto della giurisprudenza formatasi intorno alla responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere rappresentato dalla condotta del danneggiato allorquando questa assuma efficienza causale nella produzione dell'evento, sulla base di una valutazione che deve tenere conto del dovere generale di ragionevole cautela gravante sui consociati e riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Sotto questo profilo, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento dello stesso danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino al punto in cui detto comportamento interrompe il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, sulla base di un criterio probabilistico di regolarità causale.
Già da tempo la giurisprudenza di legittimità afferma che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa e sulla sua pericolosità.
In conclusione, la sentenza è errata perché accoglie la domanda o, quantomeno, perché esclude una responsabilità, anche solo concorrente, della danneggiata.
Per completezza, seppure il Tribunale non lo abbia valutato, nel caso di specie non ricorrono nemmeno tutti gli elementi idonei a fondare una responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2043 c.c. Infatti, il camminamento pedonale, attesa la sua visibilità e le sue caratteristiche, non costituiva in alcun modo un'insidia o un trabocchetto;
pagina 4 di 9 2) la sentenza è errata laddove ravvisa i presupposti per la personalizzazione della liquidazione del danno basandosi solo sulle notizie riferite dalla al CTU, mentre alcuna prova è stata offerta CP_1 dalla stessa a giustificare tale personalizzazione.
L'appello incidentale censura la sentenza laddove liquida, per difetto, il risarcimento del danno biologico e per l'omesso riconoscimento del danno morale soggettivo.
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La Corte ritiene fondate le censure sub 1) dell'appello principale.
Oggetto dell'appello appello principale non è la ricostruzione della dinamica fattuale nell'ambito della quale la parte appellata ha subito i danni di cui chiede il risarcimento, bensì l'attribuzione della responsabilità all'amministrazione comunale.
Il giudice di prime cure ha efficacemente ricostruito l'alveo applicativo della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., evidenziando come la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia ricomprenda pacificamente la casistica attinente ai danni derivanti da bene demaniale, come nel caso di specie.
Ancora, la sentenza mette in luce come la giurisprudenza di legittimità si sia assestata nel ritenere la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la quale può essere superata solo dimostrando il caso fortuito e, tuttavia, è errata laddove afferma nella fattispecie in decisione la responsabilità dell'ente.
A ben vedere, nel caso in esame emerge il difetto di nesso causale tra la cosa in custodia – la passerella in legno che conduce agli stabilimenti balneari – e la caduta della Difatti, per le ragioni che si CP_1 vanno ad indicare, tale caduta è imputabile in via esclusiva alla condotta gravemente colposa della danneggiata che, con l'uso della normale ed esigibile diligenza, avrebbe dovuto avvedersi dell'asse rialzata ed evitare di inciampare nella stessa.
In via preliminare, si precisa che nell'atto di citazione di primo grado la non ha riferito della CP_1 presenza di sabbia in generale sulla passerella e nemmeno specificamente sull'asse nella quale era inciampata. Nel capitolo n. 15 della memoria istruttoria depositata ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. (cui poi i testi risposero positivamente) la fece generico e tardivo riferimento alla presenza di CP_1 sabbia sulla passerella, ma non specificamente sull'asse rialzata nella quale era inciampata e nelle fotografie dalla stessa depositate tutta la passerella risulta pulita;
in particolare, nelle fotografie ravvicinate dell'asse a causa della quale assume essere caduta (doc. 5 e 6), essa non è minimamente coperta da sabbia.
Tanto precisato, è pacifico fra le parti, e confermato sia dalle fotografie depositate dalla che CP_1 dall'istruttoria svolta, che la passerella – peraltro in ottime condizioni di manutenzione e di pulizia – fosse composta da assi di legno appoggiate sulla sabbia, ciò che certamente rendeva prevedibile la pagina 5 di 9 presenza sul percorso di assi rialzate o abbassate per la natura sia del materiale di cui erano fatte sia della base su cui erano posate. Dunque, era necessario – ed esigibile – che la nel camminare CP_1 sulla passerella, prestasse una cautela adeguata a tali condizioni.
Tali circostanze, unitamente alle ottime condizioni di illuminazione naturale al momento del sinistro
(dalle fotografie prodotte dalla stessa risulta una giornata di pieno sole e la totale assenza di CP_1 ostacoli alla visibilità e la nell'atto di citazione e nelle successive memorie istruttorie mai CP_1 prospettò la presenza di ostacoli) permettevano alla danneggiata di accorgersi senza alcuna difficoltà dell'asse rialzata sulla quale poi inciampò, come confermano anche le dichiarazioni della teste Tes_1 la quale ha riferito: “… ho visto il rialzo sul quale è caduta, la passerella era tutta mossa
[...] perché fatta di assi appoggiate alla sabbia e quindi si gonfiano e si staccano da dove sono fissate … non so quanto misurasse il rialzo, a occhio si vedeva ... di questi rialzi ce n'erano diversi sulla passerella all'epoca”. Dunque, non solo la presenza di assi rialzate lungo la passerella di legno era facilmente prevedibile, ma quella nella quale la inciampò era ben percepibile icto oculi. CP_1
Per altro verso, dalle fotografie in atti risulta che l'asse in cui incespicò l'appellata era rialzata di circa
2 centimetri e che la passerella era larga oltre due metri, essendovi spazio sufficiente al passaggio di quattro pedoni affiancati.
Tanto porta a ritenere che la inciampò esclusivamente a causa della propria condotta CP_1 gravemente distratta ed imprudente: infatti, in una mattinata assolata e senza ostacoli alla visibilità, senza prestare la dovuta ed esigibile attenzione ai propri passi mentre camminava sulla passerella di legno posata sulla sabbia sulla quale, per sua naturale conformazione, con l'uso dell'ordinaria diligenza era ampiamente prevedibile la presenza di avvallamenti e disconnessioni (peraltro, è pacifico che la frequentasse abitualmente il luogo), inciampò in un rialzo di appena due centimetri che era CP_1 chiaramente visibile e che comunque avrebbe dovuto agilmente evitare – ove non fosse in grado di sollevare di tanto il piede – data l'ampia larghezza della passerella;
né sussisteva alcuna insidia, tanto più considerando, come anticipato, l'ottimo stato manutentivo della passerella e l'orario diurno in cui si verificò il fatto lamentato.
Orbene, in tali termini precisato lo stato della cosa custodita e la condotta gravemente colposa della danneggiata, l'incidente di cui è causa rientra in quelle fattispecie di responsabilità del custode nelle quali la giurisprudenza di legittimità afferma che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento pagina 6 di 9 dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 9315/2019).
Valutata la condotta colposa in concreto tenuta dalla non si condivide la decisione del primo CP_1 giudice, in quanto in tema di responsabilità per cosa in custodia, laddove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
Sul punto, si richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione che afferma: “Deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo – al quale i ricorrenti si richiamano e che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto alle decisioni assunte da questa Corte con le pronunce nn. 2477-2483, rese pubbliche in data 1° febbraio 2018 – secondo cui, “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035).
Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, anche di recente, ribadito da questa Corte che
“il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto),
“intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr.
Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02).
In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto pagina 7 di 9 della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez.
3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01)” (Cass. Civ. 2376/2024).
La domanda dell'attrice, in conclusione, è infondata e l'appello deve essere accolto.
La fondatezza del motivo esaminato assorbe l'esame delle ulteriori censure dell'appello principale e di quello incidentale, tutte vertenti sulla quantificazione dei danni.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello principale proposto dal Comune di Cattolica avverso la sentenza emessa dal
Tribunale di Rimini n. 393/2023 e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da Controparte_1 contro il Comune di Cattolica e la condanna alla restituzione in favore del Comune di Cattolica delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali che liquida per il primo grado di giudizio in € 9.000 per compensi e per il presente grado in € 1.138,50 per esborsi ed € 11.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU;
Controparte_1
- rigetta l'appello incidentale;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 7.10.2025.
Il Consigliere estensore pagina 8 di 9 dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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