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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 2082/2022 R.G.
Tra
[...]
[...]
Parte_1
All'udienza del 25/03/2025 avanti al Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Salvatore Garofalo, in sostituzione dell'avv. CICERO ANTONINO e per l'avv. Rina Rossitto, in sostituzione dell'avv. TESTA CP_1
ANTONELLA
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il G.L. all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:00 rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza, in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 25/03/2025 ex art. 429
c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 2082 /2022 R.G. vertente
TRA
, (codice ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Cicero Antonino, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
– C.F. , P. IVA Controparte_2 P.IVA_1
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Testa Antonella e Marcedone Ivano, per procura generale alle liti in atti,
- resistente
(c.f. – P.IVA: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Malvagna, giusta procura in calce alla memoria di costituzione,
-resistente- contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e cartelle di pagamento.
Si dà atto che con provvedimento del 13.09.2022 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e l'adozione dei provvedimenti provvisori.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/08/2022 la signora proponeva Parte_1
opposizione alla intimazione di pagamento n. 29820229000723991000 notificata da in data 22/7/2022 con cui le veniva intimato di pagare la Controparte_4 somma di € 13.888,70 per contributi I.V.S., comm. interessi di mora omesso versamento e somme aggiuntive omesso versamento, relativi agli anni dal 2004 al 2009, basata sulla cartella esattoriale n. 29820100020004539000, per contributi IVS anni dal 2004 al 2009
(asseritamente notificata in data 04/12/2010) e sulla cartella esattoriale n.
29820110003302934000, per contributi IVS anni dal 2004 al 2009 (asseritamente notificata in data 06/07/2011). A sostegno della opposizione la ricorrente eccepiva la illegittimità della intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle presupposte, la prescrizione ai sensi dell'art. 3 Legge 335/1995 decorrente dall'inadempimento/violazione, ovvero dalla notifica della cartella esattoriale.
CP_ Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva, sosteneva la regolarità della notifica delle cartelle in data 4/12/2010 l'una e in data 6/7/2011 l'altra, eccepiva la tardività della opposizione ex art. 617 cpc con riferimento alla eccezione di omessa notifica delle cartelle avendo parte ricorrente depositato il ricorso oltre il termine di venti giorni, nonché la infondatezza dell'eccezione di prescrizione tenuto conto della sospensione disposta dalla normativa COVID-19 di cui all'art. 37, comma 2, del D.L. n.18/2020
(emergenza COVID-19) che ha espressamente previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, nonché la sospensione dell'attività di riscossione .
Costituitasi con memoria, deduceva la regolare Controparte_5
notifica delle cartelle presupposte che , non impugnate nel termine di legge dalla notifica, sono divenute titoli esecutivi definitivi e intangibili, evidenziava la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alle doglianze asseritamente Controparte_6 imputabili all'ente impositore.
La causa veniva istruita documentalmente.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
3 Con il ricorso in opposizione ex art 615 comma 1 c.p.c. la ricorrente ha convenuto in giudizio l' e l in qualità di ente impositore chiedendo Controparte_6 CP_2 dichiarare illegittima ovvero annullare l'opposta intimazione con l'unica motivazione che i contributi richiesti (e portati dalle cartelle di pagamento ivi indicate) non sarebbero dovuti perché prescritti, senza fare valere alcun vizio specifico della procedura esecutiva.
Occorre prioritariamente indagare sulla natura dell'azione proposta al fine di verificare se l'agente della riscossione ha legittimatio ad causam rispetto alla domanda fatta valere dal ricorrente.
Preliminarmente va rilevato che il difetto di legittimatio ad causam, allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n. 5375. Cass. Sez.
U. 16 febbraio 2016 n. 295).
Nel caso in cui il ricorrente impugna una intimazione di pagamento, una cartella esattoriale,
o un semplice ruolo, per contestare la prescrizione del credito richiesto, le sezioni unite della Cassazione hanno ritenuto che l'azione abbia natura di opposizione all'esecuzione - e pertanto, azione di accertamento negativo del credito- e che ci sia carenza di legittimazione a contraddire dell'agente della riscossione convenuto in giudizio.
A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n.
28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato “il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile” (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116).
Partendo da tali premesse argomentative le Sezioni unite hanno ravvisato una azione che investe il merito della pretesa previdenziale in quelli ipotesi in cui si chiede accertarsi l'infondatezza della pretesa o, in ogni caso, la prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento. Secondo la Suprema Corte, in tali fattispecie si deve ravvisare un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. In quanto, ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza
4 della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica degli avvisi di addebito, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez.
U. 25 luglio 2007 n. 16412).
Nel caso in esame, avendo il ricorrente fatto valere esclusivamente ragioni che investono il merito della pretesa contributiva (prescrizione) e nessun vizio particolare relativo alla procedura di riscossione, può affermarsi, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni unite, che ricorre una ipotesi di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo e la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
L'agente della Riscossione ha depositato l'avviso di ricevimento relativo alla cartella di pagamento n. 29820100020004539000 dal quale risulta che tale cartella è stata regolarmente notificata in data 04/12/10 a mani della medesima ricorrente. Ed ha depositato l'avviso di ricevimento relativo alla cartella n. 29820110003302934000 dal quale risulta che tale cartella è stata notificata in data 06/07/11 a mani della cognata del destinatario che, nella veste di consegnataria, ha sottoscritto l'avvenuta ricezione dell'atto. Manca tuttavia prova della asserita notifica in data 28/07/11 della raccomandata informativa R
81209002215-7. Ne consegue che manca prova della regolare notifica di questa cartella.
L'agente della riscossione ha sostenuto in giudizio che, dopo la notifica delle cartelle, il decorso della prescrizione sarebbe stato interrotto con la notifica in data 15/12/2015 della intimazione di pagamento n. 29820159003343688000 consegnata a mani del marito convivente, e successiva raccomandata informativa R 20003055364-2. inviata in data
23/12/15. Tuttavia, l si è limitato a depositare un avviso di Controparte_7
ricevimento della raccomanda con cui è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
29820159003343688000 senza depositare l'intimazione e di pagamento e, pertanto, senza consentire di verificare se tale intimazione conteneva le cartelle indicate nell'intimazione impugnata nel presente giudizio. Si deve concludere che l'agente della riscossione non ha dato valida prova della notifica di atti interruttivi della prescrizioni successivi alla notifica delle cartelle. Inoltre, si rileva che tale asserita notifica di un precedente impugnazione non avrebbe potuto interrompere il decorso della prescrizione per la cartella n.
29820100020004539000, notificata in data 04/12/2010 perché i crediti ivi portati erano
5 ormai prescritti alla data della asserita notifica dell'atto interruttivo essendo decorso il quinquennio.
Dall'istruttoria emerge pertanto che la pretesa contributiva portata dalle cartelle indicate nella intimazione impugnata è prescritta essendo decorso oltre un quinquennio tra la data di notifica delle cartelle, 04/12/2010 e 06/07/2011, e la data di notifica della intimazione di pagamento impugnata (25/07//2022), e non avendo né l'ente impositore né il concessionario della riscossione fornito prova in giudizio della notifica di ulteriori validi atti interruttivi della prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico e in persona CP_2
del legale rappresentante p.t., e liquidate come in dispositivo nella misura dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014 tenuto conto della natura documentale della causa.
Compensa le spese tra il ricorrente e . Controparte_5
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- In accoglimento della opposizione dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione i contributi richiesti con le cartelle di pagamento n. 29820110003302934000 e n.
29820100020004539000 che per l'effetto annulla e, conseguentemente, dichiara insussistente il diritto del concessionario della riscossione di preannunciare in danno dell'opponente l'esecuzione forzata per il soddisfacimento delle pretese contributive portate dalle predette cartelle e richieste con intimazione di pagamento n. 29820229000723991000 impugnata.
- condanna , in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione delle spese CP_2
processuali sostenute da parte opponente, che liquida in complessivi Euro 2697,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge, da distrarsi ex art 93 c.c. in favore dell'avv. Antonino Cicero dichiaratosi antistatario.
Compensa le spese tra il ricorrente e . Controparte_5
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 25/03/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino
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