Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/06/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 307/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConSIlio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 307/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 17.02.2025, congiuntamente da:
nata a [...], in data [...], RT
c.f. residente in [...]
n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Alice Valori del foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze (FI), via L. S. Cherubini n. 13, giusta procura in atti;
e nato a [...], in data [...], Controparte_1
c.f. , residente in [...]
2, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Biondi del foro di
Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Pistoia (PT), via della Vigna n. 6, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 17.02.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Controparte_1 matrimonio in data 2 ottobre 2004 in Pistoia (PT), precisavano che dall'unione era nata la figlia (il giorno 8 marzo 2006). Per_1
Le parti evidenziavano che nel corso degli anni, la comunione materiale e spirituale tra loro andava deteriorandosi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. La SI.ra ed il SI. vivranno RT Controparte_1 separati, portandosi reciproco rispetto.
2. L'abitazione coniugale, sita in Pistoia (PT), viale Arcadia n. 2, di proprietà esclusiva del SI. è assegnata al SI. Controparte_1
Controparte_1
3. La figlia manterrà la propria residenza anagrafica presso Per_1
l'abitazione paterna, con domicilio condiviso. , in continuità Per_1
a quanto sta già facendo, vivrà presso entrambi i genitori secondo il regime già in essere, ossia: il lunedì e il martedì da un genitore, il mercoledì e il giovedì dall'altro genitore, con fine settimana alternato, con cambio dei giorni di frequentazione di settimana in settimana.
4. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia
, non ancora economicamente indipendente, durante i Per_1 giorni di rispettiva permanenza presso ciascuno di loro, come sopra precisati.
I genitori, in continuità a quanto stanno già facendo, garantiranno alla figlia anche una paghetta mensile di euro50,00 Per_1
2 ciascuno ed entrambi i genitori si impegnano a versare l'importo di euro 50,00 ciascuno sulla carta ricaricabile intestata a . Per_1
5. I genitori concordano di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese di vestiario della figlia (vestiti, scarpe, Per_1 borse, accessori vari, ect.),a scelta della ragazza, nonché a qualsiasi altra eSIenza della figlia (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, estetista, parrucchiera, trucchi e comunque tutto quanto inerente la sfera femminile), sempre a richiesta di costei.
Ogni spesa dovrà essere preventivamente concordata in forma scritta, ossia proposta scritta da parte del genitore che propone la spesa ed accettazione scritta da parte dell'altro genitore. In caso di mancato accordo scritto la spesa sostenuta rimarrà a totale carico del genitore che l'avrà effettuata.
I genitori dichiarano altresì di contribuire al 50% ciascuno:
-a tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti dal fatto che la figlia frequenta il Liceo Classico e Musicale Dante di Firenze;
-alle spese per le ripetizioni di fisica e di matematica;
-alle spese relative all'iscrizione alla Scuola di Musica di Fiesole, che per l'anno 2024/2025 ha comportato una spesa pari ad euro
2.070,00 (e, in particolare, l'iscrizione di euro 130,00 e due rate di importo pari ad euro 970,00);
-all'abbonamento mensile del treno Pistoia-Firenze S.M.N. e dell'autobus Firenze-Fiesole, che i genitori pagheranno un mese ciascuno, alternandosi tra loro.
Il SI. dichiara inoltre di contribuire, naturalmente Controparte_1 solo se le sue condizioni economiche glielo consentiranno, al 100% alle spese relative alla partecipazione di ai seguenti corsi Per_1
e/o lezioni:
-Master class annuale Accademia Musicale S. Cecilia Portogruaro, con il maestro Ilya Grubert, oltre alle relative spese di viaggio;
-lezioni private mensili di violino impartite dal maestro Per_2
a Modena, oltre alle relative spese di viaggio;
[...]
-corso estivo “Scuola Italiana d'archi” a Forlì, oltre alle relative spese di viaggio.
3 Il SI. inoltre si occuperà integralmente delle spese di Controparte_1 manutenzione relative al violino (cambio corde) ed all'archetto
(incrinatura) di di cui la ragazza già dispone. Per_1
Le spese straordinarie non ricomprese tra quelle in precedenza indicate saranno a carico di ciascun genitore al 50% ciascuno, spese come determinate e disciplinate dal Protocollo di Intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, sottoscritto tra il Tribunale di Pistoia ed il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di
Pistoia in data 1 ottobre 2018, che si allega (doc. 18) e che le parti dichiarano di avere letto e compreso. In caso di anticipazione di una spesa da parte di un genitore, il genitore anticipatario, entro 30 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione
(fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 30 giorni dalla richiesta.
6. L'assegno unico ed universale della figlia sarà percepito Per_1 da entrambi i genitori al 50% ciascuno.
7. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico e/o privato per spese relative alla figlia, anche scolastiche e/o sanitarie, saranno ripartiti tra i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese straordinarie.
8. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dunque di rinunciare a qualsiasi pretesa l'uno verso l'altro circa il proprio mantenimento personale.
PRENDERE ATTO
DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9. La SI.ra ed il SI. si obbligano a RT Controparte_1 chiudere il conto corrente bancario cointestato con codice IBAN
[...] acceso presso HI
Credito AT (cfr. doc. 11). Il saldo presente su detto conto sarà interamente percepito dalla SI.ra . RT
10. Il saldo dei conti correnti personali delle parti spetteranno esclusivamente a colui che è titolare del conto corrente.
4 11. Il SI. si obbliga ad estinguere entro e non oltre il Controparte_1 giorno 31 dicembre 2026 il debito nei confronti di Banca
[...]
così da consentire alla SI.ra di recedere dalla CP_2 Pt_1 fideiussione omnibus. Il SI. dichiara che qualsiasi Controparte_1 spesa e/o interesse e/o qualsiasi pretesa di carattere economico relativi al predetto conto sono a suo esclusivo carico e si obbliga a tenere totalmente indenne la SI.ra . RT
12. Il SI. si obbliga a tenere totalmente indenne la Controparte_1 SI.ra da qualsiasi posizione non prevista RT espressamente nelle presenti condizioni in cui la SI.ra Pt_1
risulti garante e/o coobbligata dello stesso SI.
[...] CP_1
[...]
13. La SI.ra si obbliga a tenere totalmente RT indenne il SI. da qualsiasi posizione non prevista Controparte_1 espressamente nelle presenti condizioni in cui il SI. Controparte_1 risulti garante e/o coobbligato della stessa SI.ra . RT
14. L'autovettura Renault Twingo, targata EL286WK, rimarrà cointestata ad entrambi i ricorrenti fino al giorno 30 giugno 2026, ma in uso esclusivo della SI.ra , che provvederà Pt_1 integralmente ad ogni relativo costo connesso (assicurazione, bollo, tagliando, revisione, etc.), in continuità a quanto sta già facendo.
Qualora la SI.ra sia interessata a tenere RT
l'autovettura dopo tale data il bene sarà a lei intestato e le spese delle volture saranno divise a metà tra i coniugi. Nell'eventualità in cui, invece, la SI.ra prima e dopo il 30 giugno RT
2026venda l'autovettura il ricavato sarà a lei totalmente corrisposto.
15. Il finanziamento stipulato per l'autovettura Skoda Kamiq, targata GJ674ED è totalmente a carico del SI. il Controparte_1 quale si obbliga a tenere totalmente indenne la SI.ra Pt_1
da qualsiasi richiesta che le venga effettuata in qualità di
[...] coobbligata.
Il SI. dichiara altresì che sia nel caso in cui intenda Controparte_1 corrispondere l'ultima rata del predetto finanziamento sia che voglia restituire l'autovettura provvederà a corrispondere tutto quanto
5 dovuto, tenendo totalmente indenne la SI.ra da RT qualsiasi richiesta e/o pretesa.
16. In merito agli arredi della casa coniugale ed agli altri beni mobili contenuti all'interno dell'abitazione familiare i ricorrenti dichiarano che sono stati divisi tra le parti, ad eccezione dei beni di seguito elencati: due quadri in stile impressionista, due poltrone di rattan, il grande mobile libreria posto a piano terra e le due vetrinette. Detti beni vengono lasciati dalla SI.ra alla figlia RT
. Per_1
17. La SI.ra ed il SI. dichiarano di RT Controparte_1 non avere null'altro da pretendere o avere l'uno dall'altra in virtù dei rapporti nascenti dal matrimonio e di rinunciare in via definitiva a qualsiasi pretesa e/o richiesta a qualsiasi titolo e/o ragione. I ricorrenti precisano altresì di aver definito con gli accordi consensuali sopra descritti ogni questione, anche di carattere risarcitorio, derivante dal rapporto matrimoniale.
18. Le spese legali vengono interamente compensate tra le parti, che espressamente se le assumono.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.03.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
6 Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
nata a [...] in data [...] e
[...] CP_1
nato a [...] in data [...], che hanno
[...] contratto matrimonio in data 2 ottobre 2004 in Pistoia (PT), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 187, P.
II, Serie A, anno 2004);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di conSIlio del 09.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
7