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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 12 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1840 del r.a.c.l. dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. C.F._2 Parte_3
), quali eredi di , residenti in [...] ed C.F._3 Persona_1
elettivamente domiciliate in San Vito (CA), presso e nello studio dell'avvocato Gloria Cuccu
e rappresentate e difese dall'avvocato Laura Paci, in virtù di procura speciale agli atti
RICORRENTE
CONTRO
con sede Controparte_1
legale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avvocati Mariantonietta
Piras e Alessandro Doa appartenenti all'avvocatura interna, elettivamente domiciliato in
Cagliari
RESISTENTE
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Conclusioni per parte convenuta: come nelle memorie di costituzione
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5 giugno 2024, le ricorrenti, in qualità di eredi di Per_1
hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del diritto ad
[...]
CP_ ottenere dal Fondo di Garanzia, istituito presso l' presso l' ex art. 2 L. 297/82 e art. CP_1 2 D. lgs. 80/1992, la somma di € 682,00 a titolo di TFR e di € 5.411,55 a titolo di ultime tre retribuzioni, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione sino all'effettivo pagamento, dalle medesime ritenute dovute in relazione all'attività prestata dal de cuius alle dipendenze della , con sede in Persona_1 Controparte_2
Alanno (PE), dal 20 gennaio 2011 al 10 giugno 2011, con contratto full time e con la qualifica di operaio specializzato di IV livello del CCNL Edilizia Industria.
Le ricorrenti hanno esposto che:
- dipendente della suindicata società in data 20 marzo 2012 ha adito il Persona_1
Tribunale del Lavoro di Pescara per vedersi riconosciute le retribuzioni di marzo, aprile, maggio e giugno 2011, oltre agli emolumenti di fine rapporto e ha impugnato il licenziamento perché illegittimo;
- il lavoratore è deceduto in data 01 gennaio 2013 e la causa è stata riassunta dalle eredi legittime. La sentenza n. 235/15 emessa dal Tribunale di Pescara – Giudice del Lavoro in data
1° aprile 2015 ha condannato la società al pagamento nei confronti Controparte_3 delle eredi della complessiva somma di € 6.920,47, di cui € 682,00 a titolo di TFR, oltre al risarcimento pari a 4 mensilità per il licenziamento illegittimo;
- dopo aver tentato inutilmente di escutere la società , risultata Controparte_2 incapiente, le istanti a luglio 2020 hanno inoltrato domanda on line all' (doc. 1), sede di CP_1
Cagliari, per ottenere il pagamento della somma di € 682,00 a titolo di TFR e di € 5.411,55 a titolo di retribuzioni risalenti al periodo dal 15 marzo 2011 al 15 giugno 2011;
CP_
- in data 21 settembre 2020, l' ha respinto la domanda per accedere al Fondo di garanzia in quanto “nessuna documentazione è stata allegata alla domanda telematica”;
- il ricorso depositato dalle ricorrenti l'11 dicembre 2020 (docc. 2/3) è stato respinto in quanto “non è stato prodotto il decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento”;
- nelle more la società ex datrice di lavoro è stata dichiarata fallita il 13 luglio 2021 (doc.
28);
- le ricorrenti, previa domanda di insinuazione, sono state ammesse al passivo fallimentare e in data 15 luglio 2022 hanno inoltrato al Fondo di Garanzia una nuova domanda, corredata di tutta la documentazione necessaria (doc. 30);
CP_
- il 3 maggio 2023, intervenute varie interlocuzioni, l' ha respinto la domanda (doc.
45) a causa della mancata produzione della copia della pec del Curatore del fallimento e degli atti interruttivi della prescrizione;
- in data 28 giugno 2023 le istanti hanno depositato ricorso n° 2396317 insistendo nella richiesta di erogazione del TFR e delle ultime tre mensilità; CP_
- dopo successive interlocuzioni con l' in data 30 giugno 2023, 10 luglio 2023, 13 luglio 2023, 24 luglio 2023, 26 luglio 2023, le istanti hanno, perciò, agito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “disapplicare l'impugnato provvedimento amministrativo del 3 maggio 2023 con cui l' ha respinto la domanda di pagamento del CP_1
T.F.R. avanzata da e , in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3
di eredi di , ex L. 297/82 e D.Lgs 80/92 e, per l'effetto, condannare l' Persona_1 [...]
- sede di Cagliari - in persona del direttore e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari alla Via Regina Margherita n. 1, al pagamento in favore delle ricorrenti della somma di € 682,00 a titolo di TFR e di € 5.411,55
a titolo di retribuzioni risalenti al periodo dal 15 marzo 2011 al 15 giugno 2011, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
(10.06.2011) sino all'effettivo pagamento, per le causali di cui in narrativa, con vittoria di spese con distrazione in favore del procuratore antistatario”. CP_ L' si è costituito in giudizio con memoria eccependo la decadenza di legge ex art. 47
L n. 639/70 e chiedendo il rigetto della domanda.
Infatti, l'articolo richiamato prevede un termine decadenziale di un anno per l'esperimento dell'azione giudiziale, che decorre dal completamento del procedimento amministrativo e, quindi, in definitiva, dalla data di presentazione della domanda all'Istituto.
L' ha allegato che la Corte di Cassazione ha rilevato come la disciplina sulla CP_1 decadenza impone l'esperimento dell'azione giudiziaria entro termini determinati (nella specie, di un anno, trattandosi di prestazione previdenziale a carico della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 24) e posti in stretto collegamento con i termini del procedimento amministrativo (compresa la fase eventualmente contenziosa) che segue alla istanza dell'assicurato; così che l'inizio del relativo decorso è legislativamente ancorato alla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, ovvero alla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero ancora (per il caso di ricorso amministrativo tardivo o di sua mancata proposizione) alla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. (cfr. Cass. civile, sez. lav., 01/03/2010, n.
4896).
L'inutile decorso dei suddetti termini comporta l'estinzione del diritto (decadenza cd. sostanziale) e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. CP_ L' ha precisato che, nel caso di specie, l'odierna controparte ha presentato domanda di intervento al fondo di garanzia il 18 luglio 2020. Il ricorso giudiziario è stato iscritto a ruolo il 5 giugno 2024, allorquando il termine di decadenza era spirato, ulteriormente osservando che la decadenza è maturata anche con riferimento alla seconda domanda proposta il 15 luglio
2022, stante il decorso del termine di un anno e 300 giorni previsto dalla norma di legge.
In ogni caso, per scrupolo, l'Ente ha eccepito, altresì, l'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione e contestando, per quanto di ragione, i calcoli e l'importo richiesti ed ha concluso chiedendo di rigettare l'avverso ricorso, in considerazione dell'eccepita decadenza e prescrizione e comunque perché inammissibile oltreché infondato in fatto e diritto;
con vittoria di spese e competenze, come per legge.
La causa istruita con produzioni documentali è stata tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti di cui all'odierno verbale d'udienza.
***
Va previamente esaminata la decadenza considerato il carattere assorbente per la decisione.
L'eccezione di decadenza proposta da parte convenuta è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
L'art. 47 legge n. 639/1970 come modificato dall'art. 4 d.l .n. 384/1992 convertito in legge n. 438/1992 prevede che per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria debba essere proposta, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' , o CP_1
dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Quest'ultima previsione residuale, evidentemente, vale a stabilire ed individuare CP_ il dies a quo del termine di decadenza anche nel caso in cui l' non abbia provveduto sulla domanda, o in cui, dopo il provvedimento negativo, l'interessato non abbia proposto tempestivamente ricorso.
Per le controversie in materia di prestazione della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989 n.
88, art.24, l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui sopra.
La Suprema Corte di Cassazione, con orientamento che questo Giudice condivide, ha chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia. La decadenza matura, pertanto, decorso il termine di un anno e trecento giorni- corrispondenti alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo- risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dall'art.7 della L.n.533 del 1973 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dall'art. 46 L n. 88 del 1989, dalla presentazione delle domande CP_ amministrative all'
Neanche l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere. (Cass, Sez. U. n 12718 del 2009 e Cass n. 26163 del
2017). CP_ Nel caso di specie, risulta documentalmente che le ricorrenti abbiano presentato all' domanda di intervento del Fondo di Garanzia in data 18.7.2020 (cfr. doc. 1 parte ricorrente) e che in data 14 settembre 2020 sia tempestivamente pervenuto il provvedimento di rigetto da parte dell'Ente; per cui parte ricorrente ha tempestivamente depositato il ricorso amministrativo on line in data 11 dicembre 2020, ciò comporta che, scaduto l'ulteriore termine di novanta giorni concesso al Comitato per provvedere sul ricorso, fissato dal comma VI del citato art. 46 (11.03.2021) è iniziato a decorrere il termine di decadenza annuale, che è evidentemente scaduto il l'11 marzo 2022 (salvo che il Comitato non abbia risposto nei termini più brevi, ma non risulta in atti) dunque in data antecedente al deposito del presente ricorso giudiziario del 5 giugno 2024.
Nonostante la maturata decadenza, in data 15 maggio 2022 (doc.30 parte ricorrente), parte ricorrente ha presentato in sede amministrativa una seconda domanda al Fondo di Garanzia.
Tanto posto, alla luce della sopra illustrata disciplina della materia (e, in particolare, della previsione di un termine di decadenza annuale per l'esercizio dell'azione giudiziale avverso le determinazioni assunte, espressamente o tacitamente, dall'amministrazione previdenziale), non può ritenersi ammissibile la presentazione in sede amministrativa, da parte del medesimo soggetto, di plurime domande di contenuto identico e basate sui medesimi fatti costitutivi del diritto vantato, giacché ciò costituirebbe una palese elusione del termine annuale di decadenza previsto dall'art. 47 co. 3 del DPR n. 639/1970, la cui ratio è chiaramente quella di limitare ad un periodo breve (cioè annuale) l'esposizione dell'attività dell'amministrazione previdenziale a contestazioni giudiziali e, di riflesso, quella di consentire un rapido consolidamento delle determinazioni assunte da tale amministrazione. Più precisamente, la Suprema Corte ha ribadito che “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art.47 del d.P.R. n.
639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata” (Cass. Civ. Ordinanza n. 21039 del 23/08/2018).
Come osservato dalla Suprema Corte la proposizione in epoca posteriore alla maturazione della decadenza di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale
è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, posto che l'istituto della decadenza sostanziale mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su bilanci pubblici che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi.
La decadenza, quindi, una volta maturata è definitiva, anche se la domanda amministrativa viene presentata una seconda volta.
La Suprema Corte ha anche ribadito che “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art.47 del d.P.R. n. 639 del
1970, (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv. Con modif. in l. n. 438 del 1992) prevede una decadenza sostanziale di ordine pubblico, in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici;
il “dies a quo” è, dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti” (Cass.
Civ. n. 17792/20).
Tanto premesso, una seconda domanda presentata in sede amministrativa ed avente il medesimo contenuto e i medesimi fatti costitutivi della prima deve, pertanto, ritenersi tamquam non esset, cioè inesistente. Anche poi a voler considerare detta domanda come integrazione della precedente non varrebbe, comunque, a far slittare ulteriormente i termini per il deposito del ricorso giudiziale.
In ogni caso, anche a voler accedere alla tesi di parte ricorrente e ritenere legittimamente proposta la seconda domanda amministrativa, in quanto fondata su differenti presupposti
(l'intervenuto fallimento della società e l'ammissione allo stato passivo), deve osservarsi che anche con riferimento alla domanda in esame depositata in data 15 luglio 2022 (cfr. doc. 29 parte ricorrente) in mancanza di una decisione dell' su tale domanda entro i centoventi CP_ giorni stabiliti dall'art. 7 legge n. 533/1973 per la formazione del silenzio rifiuto (14.11.2022)
l'interessato avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo entro il silenzio formatosi entro il termine di novanta giorni fissato dall'art. 46 comma V legge 88/1989 (13.02.2023); scaduto l'ulteriore termine di novanta giorni concesso al Comitato per provvedere sul ricorso fissato dal comma VI del citato articolo 46 (15.05.2023) è iniziato a decorrere il termine di decadenza annuale che è evidentemente scaduto il 15 maggio 2024, dunque, in data antecedente a quella di proposizione del presente ricorso del 5 giugno 2024.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le altre questioni non affrontate in quanto irrilevanti ed ininfluenti ai fini della decisione e in applicazioni dei principi summenzionati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo parte ricorrente decaduta dall'azione giudiziaria.
Le spese processuali non seguono la soccombenza avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 – attraverso apposite autocertificazioni – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Cagliari, 12 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Silvia Sotgia