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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/06/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 481/2023 R.G. promossa con ricorso depositato in data 24.01.2023
da
, con l'avv. MIAZZI MARCO, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. LUPI MICHELA JR., come da procura in atti;
Controparte_1
resistente e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Padova.
oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni parte ricorrente:
“1) disporre che la sig.ra versi al sig. a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo di mantenimento per il figlio la somma di € 150 mensili Persona_1 2
rivalutabili annualmente oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Padova”
Conclusioni parte resistente:
“Ogni istanza, eccezione e deduzione contraria reietta,
1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto, in data 18.11.2000, nel Comune
di Arzergrande (Pd) dai signori e , come risulta dal Controparte_1 Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Arzergrande, Anno
2000 Numero 43 Parte II Serie C;
2) disporsi quanto (27.10.2006) la forma di affidamento ritenuta più Persona_1
congrua all'interesse del minore, in ogni caso con previsione di residenza e collocazione
prevalente presso il padre e possibilità di vedere e stare con la madre con accordi diretti
col figlio stesso;
3) determinarsi in €. 300,00 (trecento//00), per le ragioni di cui in narrativa, la misura del
contributo ordinario al mantenimento del figlio minore da porsi a carico della _1
madre sig.ra , ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di Parte_1
giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a favore del sig. CP_1
, rivalutabile secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo, con
[...]
decorrenza della contribuzione dalla domanda giudiziale;
4) stabilirsi l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% alle spese
straordinarie del figlio;
ci si riporta integralmente sul punto alle disposizioni del
Protocollo d'Intesa 2017 Tribunale di Padova.
In ogni caso con spese e compensi di lite interamente rifusi. Con riserva di svolgere ogni
ulteriore e diversa domanda nelle deputate sedi.
In ogni caso con rifusione integrale di compensi e spese di lite.”
2 3
Conclusioni pubblico ministero:
“Visti gli atti, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dalla legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso, depositato in data 24.01.2023, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per chiedere che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
[...]
- allegava che le parti avevano contratto matrimonio in data 18.11.2000 in Arzergrande (PD)
e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del suddetto Comune, al n. 1, parte I, anno
2000;
- rappresentava che dall'unione coniugale erano nati due figli: , nata in data [...], _2
affetta da disabilità e sottoposta ad ADS;
e nato in data [...]; _1
- riferiva che la primogenita percepiva una pensione di invalidità di circa € 300,00 _2
mensili e quale ospite della struttura “Giovani Amici” era inserita in un progetto di promozione dell'autonomia individuale;
nonché, che la stessa risiedeva in un appartamento a
Monselice, messole a disposizione dalla struttura che l'accoglieva;
- specificava che il figlio minorenne della coppia, viveva col padre;
_1
- riferiva, inoltre, di non avere entrate fisse e che le sue uniche fonti di reddito erano rappresentate dalle somme percepite per i lavori domestici saltuari e non regolarizzati che espletava presso privati;
- rappresentava, poi, che era pendente il giudizio di separazione giudiziale (R.G 5542/2019) e che era suo interesse ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
3 4
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio, anche con sentenza parziale - non definitiva,
del matrimonio contratto dai sig.ri e con ogni Parte_1 Controparte_1
consequenziale provvedimento quanto all'annotazione dell'emanando sentenza;
2) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza prevalente Persona_1
presso il padre;
3) i tempi e le modalità d'incontro tra la madre e il figlio minore saranno _1
concordati con l'aiuto dei Servizi Sociali competenti territorialmente;
4) incaricare i Servizi Sociali del Comune di residenza del minore a Persona_1
compiere ogni accertamento, nonché monitoraggio e sostegno alla famiglia;
5) disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio quando con _1
sé convivente e contribuisca al 50% delle seguenti spese straordinarie di entrambi i figli;
6) disporre a favore della sig.ra , a fronte delle minori ed incerte entrate di cui Parte_1
gode, un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 mensili a a carico di CP_1
Con riserva di ulteriormente integrare nel merito ed in via istruttoria in relazione
[...]
alle difese avversarie. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
- Con memoria difensiva, depositata in data 29.06.2023, si costituiva il resistente, nulla opponendo alla richiesta di scioglimento del matrimonio ma si opponeva alle restanti avverse conclusioni;
- rappresentava che il figlio minore della coppia, era affidato ai servizi sociali di _1
ER (PD) e collocato presso lo stesso e non aveva, da anni, alcun rapporto con la madre infatti, dopo l'abbandono da parte di quest'ultima nell'ottobre 2019, aveva manifestato il rifiuto alla relativa frequentazione come era emerso nel giudizio di separazione in sede di audizione;
4 5
- evidenziava, inoltre, che la ricorrente aveva autocertificato nel ricorso introduttivo di percepire € 550,00 al mese a fronte dei € 1.000,00 dichiarati in sede di separazione e che non emergevano circostanze attestanti la riduzione della relativa attività lavorativa e/o capacità
reddituale; segnalava, peraltro, che la stessa conviveva stabilmente more uxorio;
- rappresentava, poi, che sullo stesso gravava integralmente il mantenimento del figlio nonché le spese di affitto (€ 600,00 mensili) e tutte le utenze dell'immobile adibito _1
a casa coniugale e che percepiva una retribuzione mensile di circa € 1.500,00;
- infine, riferiva di essere gravato da un debito presso l' per il quale Controparte_2
pagava una rata mensile di circa € 140,00;
- allegava che in sede di provvedimenti presidenziali nel giudizio di separazione, ancora pendente, la figlia era stata affidata alla madre mentre il figlio al padre con _2 _1
mantenimento diretto del figlio convivente, tuttavia la ricorrente non aveva mai ottemperato a dette previsioni poiché, a seguito dell'abbandono della ricorrente di entrambi i figli, la primogenita era stata inserita in una struttura per disabili e le era stato nominato un _2
ADS;
- formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto, in data 18.11.2000, nel Comune
di Arzergrande (Pd) dai signori e , come risulta dal Controparte_1 Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Arzergrande, Anno 2000
Numero 43 Parte II Serie C;
2) disporsi quanto (27.10.2006) la forma di affidamento ritenuta più Persona_1
congrua all'interesse del minore, in ogni caso con previsione di residenza e collocazione
prevalente presso il padre e possibilità di vedere e stare con la madre con accordi diretti col
figlio stesso;
5 6
3) determinarsi in €. 300,00 (trecento//00), per le ragioni di cui in narrativa, la misura del
contributo ordinario al mantenimento del figlio minore da porsi a carico della _1
madre sig.ra ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di Parte_1
giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a favore del sig. CP_1
, rivalutabile secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo, con
[...]
decorrenza della contribuzione dalla domanda giudiziale;
4) stabilirsi l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% alle spese
straordinarie del figlio;
ci si riporta integralmente sul punto alle disposizioni del Protocollo
d'Intesa 2017 Tribunale di Padova.
In ogni caso con spese e compensi di lite interamente rifusi”.
- All'udienza di comparizione delle parti del 30.06.2023 innanzi al presidente delegato comparivano entrambe le parti e la ricorrente riferiva di non convivere con la primogenita da circa tre anni e di non avere rapporti col figlio da un anno e mezzo, nonché di non _1
provvedere al mantenimento di entrambi;
riferiva, altresì, di aver reperito un'occupazione stabile a decorrere dal mese di novembre 2023 e, pertanto, in riforma a quanto chiesto in sede di ricorso introduttivo, dichiarava di rinunciare alla richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile e chiedeva la conferma dell'affidamento ai servizi sociali del figlio parte resistente si riportava alle conclusioni di cui alla memoria difensiva e _1
insisteva nella domanda previsione di u contributo al mantenimento del figlio a _1
carico della ricorrente;
- con ordinanza resa in pari data, a scioglimento della riserva assunta, il Presidente delegato pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori:
“- conferma allo stato le condizioni di separazione con riferimento all'affido ed al
collocamento del minore;
6 7
- dispone che l'amministratore di sostegno di , avv. Guasti Alessandra, Parte_2
depositi documentazione inerente la attuale situazione previdenziale e reddituale della
beneficiaria , assegnando a tal fine termine sino al 15.10.23 e onerando Parte_2
parte attrice della notifica del presente verbale entro il 15.09.23;
- dispone che parte ricorrente depositi il contratto di lavoro e le buste paga dalla
stipulazione ad oggi entro il al 15.10.23 ;
- dispone che i Servizi Sociali affidatari depositino una relazione di aggiornamento in
relazione allo stato psicofisico del minore ed all'andamento del nucleo familiare entro il
15.10.23 .
- fissa l'udienza del 15.11.23 ore 10:00 riservando all'esito della stessa l'eventuale
emissione di provvedimenti provvisori di natura economica.”
- In data 26.09.2023, in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza del 30.06.2023, l'avv.
Guasti Alessandra, quale ADS della figlia , riferiva che la propria assistita Parte_2
percepiva una pensione di invalidità civile per l'importo mensile di € 700,18, il reddito di cittadinanza per la somma mensile di € 400,00 ed aveva delle somme accantonate per la cifra complessiva di € 11.035,78 .
- In data 04.10.2023 i servizi sociali depositavano relazione di aggiornamento;
- All'udienza del 15.11.2023, svoltasi in trattazione scritta, il giudice istruttore, esaminata la relazione di aggiornamento dei servizi sociali e l'aggiornamento della situazione reddituale della primogenita, rilevata l'inottemperanza dell'ordine di esibizione a carico della ricorrente, ad integrazione dei provvedimenti provvisori vigenti, poneva a carico di quest'ultima la somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di mantenimento del figlio oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie come da _1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova e rinviava all'udienza del 17.04.2024 .
7 8
- In data 13.04.2024 a mezzo di note scritte per l'udienza del 17.04.2024 il difensore di parte resistente depositava rinuncia al mandato defensionale e si riportava ai precedenti scritti difensivi insistendo nella pronuncia parziale sullo status .
- In data 16.04.2024 parte ricorrente depositava note scritte per l'udienza cartolare del
17.04.2024 nelle quali chiedeva che venisse pronunciata la sentenza parziale sullo status, la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e chiedeva la riduzione del contributo al mantenimento in favore del figlio nella misura di € 200,00 mensili .
- All'udienza del 17.04.2024, svoltasi in modalità cartolare, il giudice, preso atto della richiesta di entrambe le parti di pronuncia parziale sullo status, si riservava di riferire al
Collegio per la decisione non definitiva .
- In data 13.06.2024 veniva depositata la sentenza non definitiva sullo status e disposta la prosecuzione del giudizio in ordine alle restanti domande .
- All'udienza del 22.01.2025, preso atto del mancato deposito delle parti delle memorie ex art. 183 c.p.c., il giudice istruttore rinviava all'udienza cartolare del 12.02.2025 per la precisazione delle conclusioni .
- Con decreto del 13.02.2025 il giudice istruttore, rilevato il mancato deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. assegnava un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte e rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni del
19.02.2025 .
- All'udienza del 19.02.2025 solo parte ricorrente precisava le conclusioni mediante il deposito di note scritte ed il Giudice istruttore, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * *
8 9
1. Sulla determinazione del thema decidendum
Preliminarmente, va rilevato, come indicato nella parte narrativa, che è già stata emessa la sentenza non definitiva sullo status.
Va, altresì, rilevato che nelle more del procedimento il figlio delle parti, è _1
divenuto maggiorenne, con conseguente perdita da parte del Tribunale della potestas
iudicandi in relazione alle questioni relative all'affido, al collocamento ed al diritto di visita del genitore non collocatario.
Va, infine, evidenziato che, in sede di precisazione delle conclusioni, solo parte ricorrente ha depositato note scritte autorizzate;
tuttavia, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate (cfr. Cass. Civ. n. 26523 del 20/11/2020) .
Ciò posto, si procederà ad analizzare le residue domande.
* * *
2. Sulla domanda di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non
economicamente autosufficiente.
Parte ricorrente ha chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, che venisse posto a proprio carico un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non _1
economicamente autosufficiente, di € 150,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie definite come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
Parte resistente ha chiesto che venisse posta a carico della ricorrente la somma di €
300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne con lo stesso convivente, oltre il 50% delle spese straordinarie definite come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Padova.
9 10
Va ricordato che all'udienza del 15.11.2023 il Presidente delegato disponeva che la ricorrente versasse la somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al rimborso del 50% delle spese _1
straordinarie (cfr. verbale di udienza del 15.11.2023).
Va in proposito ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità, “i principi della
funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al
genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di
indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di
un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un
lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del
lavoro” (Cfr. Cass. civ., sentenza n. 26875/2023, pubblicata il 20.09.2023, in senso conforme Cass. civ. n. 2056/2023, pubblicata il 24.01.2023), ed ancora: “il dovere dei
genitori di mantenere i figli, stabilito dall'art. 315-bis c.c. e correlato alla responsabilità
genitoriale, non cessa ipso facto con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore
età ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica o avrebbe
dovuto farlo secondo i parametri di una diligente condotta, da accertare con riferimento al
caso concreto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 12121/2025, in senso conforme Cass. Civ., Sez. I, n.
3552/2025).
Passando, quindi, all'esame della situazione economica delle parti come da ultimo documentata si rileva quanto segue.
Parte ricorrente ha prodotto (cfr. doc. 2, deposito fascicolo parte ricorrente del
01.12.2023) la copia delle buste paga del periodo che va dal mese di dicembre 2022 al mese di ottobre 2023 ove sono indicate le seguenti retribuzioni:
- per il mese di dicembre 2022 una retribuzione netta di € 1.080,00;
10 11
- per il mese di gennaio 2023 una retribuzione netta di € 1.155,00;
- per il mese di febbraio 2023 una retribuzione netta di € 984,00;
- per il mese di marzo 2023 una retribuzione netta di € 1.121,00;
- per il mese di aprile 2023 una retribuzione netta di € 1.055,00;
- per il mese di maggio 2023 una retribuzione netta di € 1.158,00;
- per il mese di giugno 2023 una retribuzione netta di € 1.116,00;
- per il mese di luglio 2023 una retribuzione netta di € 1.088,00;
- per il mese di agosto 2023 una retribuzione netta di € 1.158,00;
- per il mese di settembre 2023 una retribuzione netta di € 1.100,00;
- per il mese di ottobre 2023 una retribuzione netta di € 1.117,00;
- per il mese di settembre 2023 una retribuzione netta di € 1.100,00;
Ha, altresì, depositato in data 17.01.2025 ulteriore documentazione reddituale (cfr.
deposito fascicolo parte ricorrente buste paga mensilità settembre 2024 e novembre
2024), ove sono indicate le seguenti retribuzioni:
- per il mese di settembre 2024 una retribuzione netta di € 1.079,00;
- per il mese di novembre 2024 una retribuzione netta di € 1.102,00;
Ha, inoltre, allegato la dichiarazione sostitutiva mod. CU 2024 (periodo d'imposta
2023) ove è riportato un reddito lordo complessivo di € 13.742,45; la stessa è gravata da un canone di locazione mensile di € 440,00 (cfr. doc. 3 fascicolo parte ricorrente,
deposito del 17.01.2025).
Esaminando, poi, la situazione economica del resistente, lo stesso ha prodotto la
Certificazione Unica inerente agli anni 2021-2022-2023, ove è emerso per l'anno 2021
(periodo d'imposta 2020) un reddito lordo complessivo di € 17.605,54; per l'anno 2022
(periodo d'imposta 2021) un reddito lordo complessivo di € 23.554,58; per l'anno 2023
11 12
(periodo d'imposta 2022) un reddito lordo complessivo di € 24.397,76. Ha, altresì,
prodotto copia delle buste paga inerenti alle mensilità di aprile e maggio 2023, ove sono indicate le seguenti retribuzioni:
- per il mese di aprile 2023 una retribuzione netta di € 1.532,00;
- per il mese di maggio 2023 una retribuzione netta di € 1.525,00;
Detta parte è gravata da un canone di locazione di € 600,00 mensili (cfr. doc. 13
memoria difensiva di costituzione) e dal pagamento della rata mensile di € 140,00 a seguito di rateizzazione di debenza presso l'Agenzia di Riscossione (cfr. doc. 15
memoria difensiva di costituzione).
Inoltre, entrambe le parti hanno confermato l'attuale situazione della primogenita, , che _2
risulta economicamente autosufficiente, disabile e sottoposta ad A.D.S., non coabitante con nessuno delle parti in causa;
mentre il secondogenito attualmente diciannovenne e _1
studente, coabita col resistente.
Pertanto, dovendosi procedere a determinare la misura del mantenimento del figlio diventato, nelle more del procedimento, maggiorenne ma non economicamente _1
autosufficiente, va rilevato che, alla luce della documentazione in atti esaminata, della situazione reddituale delle parti, rimasta invariata rispetto all'epoca dell'adozione dei provvedimenti economici provvisori (cfr. verbale di udienza del 15.11.2023), dell'età del figlio, diventato maggiorenne solo nel 2024, e presumendosi che mantenga le stesse esigenze di vita precedente, si ritiene congrua la conferma di quanto statuito all'udienza del
15.11.2023, con conseguente onere, a carico di parte ricorrente, di corresponsione a parte resistente della somma di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat,
a titolo di mantenimento del figlio oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Padova.
12 13
* * *
3. Sulle spese di lite.
Quanto alle spese legali, attesa la natura della causa e la soccombenza di parte ricorrente in punto di determinazione della misura del contributo al mantenimento della prole, le stesse vanno poste a carico della ricorrente nella misura di ½, con compensazione della restante quota di ½ tra le parti. Ritenuto, quindi, necessario,
considerato il valore della causa in oggetto indeterminabile ed in applicazione dell'art. 5, co. 6 D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/22, far riferimento allo scaglione “da €
26.000,01 ad e 52.000,00” relativo ai procedimenti di cognizione avanti al tribunale ed ai valori medi ivi previsti relativi alla fase di studio, introduttiva (non avendo le parti provveduto a depositare memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c.) ed i valori minimi relativi alla fase decisionale, attesa l'attività processuale in concreto svolta e la scarsa complessità delle questioni trattate, le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
così decide:
1. conferma quanto disposto all'udienza del 15.11.2023 in riferimento alle statuizioni economiche come di seguito riportato:
“dispone che la ricorrente versi, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni
mese, in favore del resistente la somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, a titolo di mantenimento del minore oltre al rimborso del 50% delle spese
straordinarie sostenute per il minore definite come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Padova del 2017”
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2. condanna parte ricorrente alla rifusione a parte resistente delle spese sostenute che si liquidano per la quota di ½ in € 2.179,00, per compensi oltre IVA e CPA ed al rimborso di spese forfettarie pari al 15% del compenso;
compensa tra le parti la restante quota di
½.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 10.06.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
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