Articolo 45 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 44Articolo 46
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20 febbraio 1963
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31 marzo 1968
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15 novembre 2016
Art. 45. (( (Esercizio della professione). )) (( 1. Nessuno puo' assumere il titolo ne' esercitare la professione di giornalista, se non e' iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo e' punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale , ove il fatto non costituisca un reato piu' grave )) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale con sentenza 21 - 23 marzo 1968 n. 11 (in G.U. 1a s.s. 30/3/1968, n. 84) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , relativa all'ordinamento della professione giornalistica, limitatamente alla sua applicabilita' allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana".
Entrata in vigore il 15 novembre 2016
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