Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/1999, n. 1712
CASS
Sentenza 15 dicembre 1999

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Qualora, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del sopravvenuto mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può d'ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni già raccolte nel contraddittorio delle parti e legittimamente inserite nel fascicolo per il dibattimento. Dette dichiarazioni, infatti, in linea con quanto affermato anche dalla Corte costituzionale (sentenza n.17 del 1994 e ordinanza n.99 del 1996) fanno già parte del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice, per cui non può dirsi irragionevole o lesivo dei principi di oralità e di immediatezza che esse, mancando un'iniziativa rivolta alla rinnovazione del mezzo di prova, vengano, mediante la lettura, recuperate ai fini della decisione.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata ai sensi dell'art.23 della legge 11 marzo 1953 n.87 quando sia stata del tutto pretermessa l'individuazione della norma sospettata di incostituzionalità come pure quella dei profili in cui il vizio consisterebbe e degli esatti termini in cui il quesito di legittimità dovrebbe essere articolato.(Principio affermato con riguardo ad un caso in cui era stata prospettata la sospetta incostituzionalità dell'intera disciplina in materia di incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice, contenuta nel capo VII del libro I, titolo I, del codice di procedura penale, in relazione, genericamente, agli artt.2,97 e 101 Cost. e all'art.6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n.848).

In tema di vizi di motivazione, il vizio noto come "travisamento del fatto" può sopravvivere, nella vigente disciplina, soltanto nell'ipotesi, prevalentemente teorica, in cui il giudice, dopo aver fatto propria una certa ricostruzione degli eventi, ne tragga, sul piano giuridico, conclusioni confliggenti con la medesima e supponenti, sotto il profilo logico, una ricostruzione diversa.

L'art.65, comma 3, disp.att.c.p.p., nel prevedere che,in caso di mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione o elezione di domicilio previsto nei commi precedenti per il difensore non iscritto nell'albo del circondario ove ha sede l'ufficio giudiziario procedente, la notificazione degli avvisi a lui diretti sia eseguita "presso il presidente del consiglio dell'ordine forense", intende riferirsi, con tale ultima espressione, non al consiglio dell'ordine forense presso il quale è tenuto l'albo al quale è iscritto il professionista, ma a quello del luogo in cui ha sede il predetto ufficio.

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    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/1999, n. 1712
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1712
    Data del deposito : 15 dicembre 1999

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