Sentenza 15 dicembre 1999
Massime • 4
Qualora, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del sopravvenuto mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può d'ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni già raccolte nel contraddittorio delle parti e legittimamente inserite nel fascicolo per il dibattimento. Dette dichiarazioni, infatti, in linea con quanto affermato anche dalla Corte costituzionale (sentenza n.17 del 1994 e ordinanza n.99 del 1996) fanno già parte del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice, per cui non può dirsi irragionevole o lesivo dei principi di oralità e di immediatezza che esse, mancando un'iniziativa rivolta alla rinnovazione del mezzo di prova, vengano, mediante la lettura, recuperate ai fini della decisione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata ai sensi dell'art.23 della legge 11 marzo 1953 n.87 quando sia stata del tutto pretermessa l'individuazione della norma sospettata di incostituzionalità come pure quella dei profili in cui il vizio consisterebbe e degli esatti termini in cui il quesito di legittimità dovrebbe essere articolato.(Principio affermato con riguardo ad un caso in cui era stata prospettata la sospetta incostituzionalità dell'intera disciplina in materia di incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice, contenuta nel capo VII del libro I, titolo I, del codice di procedura penale, in relazione, genericamente, agli artt.2,97 e 101 Cost. e all'art.6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n.848).
In tema di vizi di motivazione, il vizio noto come "travisamento del fatto" può sopravvivere, nella vigente disciplina, soltanto nell'ipotesi, prevalentemente teorica, in cui il giudice, dopo aver fatto propria una certa ricostruzione degli eventi, ne tragga, sul piano giuridico, conclusioni confliggenti con la medesima e supponenti, sotto il profilo logico, una ricostruzione diversa.
L'art.65, comma 3, disp.att.c.p.p., nel prevedere che,in caso di mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione o elezione di domicilio previsto nei commi precedenti per il difensore non iscritto nell'albo del circondario ove ha sede l'ufficio giudiziario procedente, la notificazione degli avvisi a lui diretti sia eseguita "presso il presidente del consiglio dell'ordine forense", intende riferirsi, con tale ultima espressione, non al consiglio dell'ordine forense presso il quale è tenuto l'albo al quale è iscritto il professionista, ma a quello del luogo in cui ha sede il predetto ufficio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/1999, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 03/11/1999
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. ROSSI BRUNO " N. 1148
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 04842/1999
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso
CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
Nei confronti di:
RA PE N. il 15.08.1934
2) SA SA n. il 06.01.1948
3) RO CE n. il 07.02.1950
4) SA CE n. il 17.05.1969
5) SA OM n. il 30.10.1950
6) AR OM n. il 15.09.1952
7) PA NC n. il 06.08.1955
8) NA SS NA n. il 18.12.1958
9) NO RO n. il 26.05.1962
10) CA IR n. il 22.08.1955
11) TI IA n. il 23.01.1957
12) AL AS n. il 09.07.1963
13) TI NC n. il 14.05.1946
14) RF AN n. il 11.10.1966
15) CE NC n. il 15.02.1933
16) CE IN n. il 31.08.1962
17) RI AN n. il 25.01.1956
18) AS PE n. il 31.05.1956
19) FI PE n. il 18.11.1964
20) FI MO n. il 05.05.1969
21) LO IC n. il 11.10.1973
22) LO GE n. il 24.05.1949
23) OR AN n. il 12.07.1952
24) FI SM n. il 23.01.1959
25) AL ME S. n. il 09.02.1963
26) AR IC n. il 16.03.1955
27) NA SQ n. il 06.04.1972
28) VI CE n. il 28.05.1965
29) TI TR n. il 01.10.1963
30) ME AR n. il 08.09.1956
31) RO GI n. il 23.04.1951
32) DI ARCGE n. il 29.12.1960
33) IN IU n. il 09.01.1961
34) RA PE n. il 15/08/1934
verso sentenza del 07.05.1998 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Ciampoli Luigi che ha concluso per l'annullamento con rinvio per TI CE, l'annullamento senza rinvio per prescrizione per ER AN ed il rigetto per gli altri ricorsi;
Ritenuto in fatto
All'esito di un complesso procedimento promosso per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, violazione della legge sugli stupefacenti e sulle armi ed altro, con sentenza del 7 maggio 1998, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi in data 3 marzo 1995, ha, per quel che qui interessa, fra l'altro, così statuito:
- ha rideterminato la pena nei confronti di SA TO, previa concessione della diminuente del rito abbreviato, in anni venti di reclusione;
- ha dichiarato RO EN colpevole del reato di cui al capo B) della rubrica e, concesse le attenuanti generiche equivalenti, lo ha condannato alla pena di anni dodici di reclusione;
- ha rideterminato la pena nei confronti di SA EN, previa concessione della diminuente del rito abbreviato, in anni quattordici e mesi otto di reclusione e lire 6.666.000 di multa;
- ha rideterminato la pena nei confronti di SA ME, previa concessione della diminuente del rito abbreviato, in anni diciotto di reclusione;
- ha assolto AR ME dal reato di cui al capo A) della rubrica per non aver commesso il fatto e rideterminato la pena per i reati di cui ai capi B) e C), previa concessione della diminuente del rito abbreviato, in anni otto e mesi otto di reclusione;
- ha dichiarato PA CE colpevole dei reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti, lo ha condannato alla pena di anni cinque di reclusione e lire 15.000.000 di multa;
- ha rideterminato la pena nei confronti di NA NT LE in anni dieci di reclusione e lire 50.000.000 di multa;
- ha rideterminato la pena nei confronti di NO AR, previa concessione della diminuente del rito abbreviato, in anni sei e mesi otto di reclusione;
- ha dichiarato CA RO colpevole del reato di cui al capo B) della rubrica (art. 75 della legge n. 685 del 1975), esclusa la contestata aggravante e, unificato per il vincolo della continuazione con il reato di cui al capo C), nonché con i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 29 ottobre 1991, e, previa concessione della diminuente del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena complessiva di anni otto di reclusione e lire 18.000.000 di multa;
- ha rideterminato la pena nei confronti di TI CI, previa concessione della diminuente del rito abbreviato, in anni dieci di reclusione;
- ha rideterminato la pena nei confronti di AL UA, previa concessione della diminuente del rito abbreviato, in anni dodici di reclusione;
- ha confermato nei confronti di TI CE la sentenza di primo grado con la quale il medesimo era stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo C) della rubrica e condannato alla pena di anni sei di reclusione e lire 20.000.000 di multa, ritenuta la continuazione nell'ambito del reato ascrittogli;
- ha rideterminato la pena nei confronti RF ON, previa concessione della diminuente del rito abbreviato, in anni sei di reclusione;
- ha rideterminato la pena nei confronti di CE CE, previa concessione della diminuente del rito abbreviato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione;
- ha riqualificato il reato sub B) della rubrica in favoreggiamento reale e rideterminato la pena nei confronti di CE ON, con le già concesse attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, in mesi sei di reclusione e lire 400.000 di multa;
- ha rideterminato la pena nei confronti di RI ON, previa concessione della diminuente del rito abbreviato, in anni sei e mesi quattro di reclusione;
- ha confermato nei confronti di AS US la sentenza di primo grado con la quale il medesimo era stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo B) della rubrica e condannato, concesse all'imputato le attenuanti generiche, alla pena di anni otto di reclusione;
- ha rideterminato la pena nei confronti di FI US, previa concessione della diminuente del rito abbreviato, in anni otto di reclusione;
- ha rideterminato la pena nei confronti di FI SI, previa concessione della diminuente del rito abbreviato, in anni sei e mesi quattro di reclusione;
- ha rideterminato la pena dei confronti di LO HE, previa concessione della diminuente del rito abbreviato, in anni due e mesi otto di reclusione e lire 2.700.000 di multa;
- ha rideterminato la pena nei confronti di LO EL, previa concessione della diminuente del rito abbreviato, in anni due e mesi otto di reclusione e lire 2.700.000 di multa;
- ha rideterminato la pena nei confronti di OR ON, previa concessione della diminuente del rito abbreviato, in anni sei di reclusione;
- ha rideterminato la pena nei confronti di FI OS, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti, in anni due e mesi otto di reclusione;
- ha rideterminato la pena nei confronti di AL RM TO, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti, in anni due e mesi otto di reclusione;
- ha assolto AR HE dal reato di cui al capo B) della rubrica e rideterminato la pena per la residua imputazione di cui al capo C) in anni otto di reclusione e lire 50.000.000 di multa;
- ha dichiarato NA AL colpevole dei reati di cui ai capi N), n. 1 e 2, della contestazione, O), relativamente alla detenzione e porto illegali di fucile, e P) della rubrica, unificati dal vincolo della continuazione, e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui al capo N), lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione e lire 2.500.000 di multa;
- ha riqualificato nei confronti di VI EN il reato di cui al capo C) della rubrica in favoreggiamento reale, consumato in epoca anteriore e prossima al 1 agosto 1990 e, concesse le attenuanti generiche, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato perché estinto per prescrizione;
- ha rideterminato la pena nei confronti di TI IA, previa concessione della diminuente del rito abbreviato, in anni sei di reclusione;
- ha rideterminato la pena nei confronti di ME RI, previa concessione della diminuente del rito abbreviato, in anni quattro di reclusione e lire 10.000.000 di multa;
- ha rideterminato la pena nei confronti di RO ID in anni nove e mesi sei di reclusione;
- ha rideterminato la pena nei confronti di DI AN, previa concessione della diminuente del rito abbreviato, in anni nove di reclusione e lire 33.333.000 di multa;
- ha rideterminato la pena nei confronti di IN UL in anni nove e mesi sei di reclusione;
- ha dichiarato RA US colpevole dei reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti, lo ha condannato alla pena di anni quindici di reclusione.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, limitatamente alla posizione di RA US, e tutti gli imputati anzidetti.
Il pubblico ministero insorge contro la sentenza del giudice di appello lamentando totale difetto di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche in favore di RA US e violazione di legge per la relativa, ingiustificata concessione. Viene infatti a tal proposito reputata incongrua la motivazione secondo la quale le suddette circostanze attenuanti venivano concesse per mere ragioni di adeguamento della sanzione al fatto, così come privo di ogni criterio di valutazione si palesava il giudizio di equivalenza operato fra dette attenuanti e la contestata aggravante. Vari i motivi dedotti a sostegno del ricorso proposto nell'interesse di SA TO. Nell'iniziale fra i vari atti che hanno contrassegnato la sequenza degli scritti difensivi, si lamenta violazione di legge in relazione ai criteri di valutazione della prova, prospettando, in particolare, la mancata osservanza da parte della Corte territoriale degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità e della quale il ricorrente dà diffuso conto. Si censura, in particolare, che il giudice di appello, ricalcando le statuizioni di primo grado, si sia limitato in poche battute ad enunciare assertivamente gli elementi di accusa, senza poi esprimere le ragioni per le quali tali elementi sarebbero risultati provati nel corso dei due gradi di giudizio. Non emergerebbero in particolare dalla sentenza impugnata circostanze atte ad asseverare il carattere mafioso della contestata associazione, così come inappaganti risulterebbero le risposte offerte dalla sentenza ai rilievi svolti dall'appellante per contestare la fondatezza della accusa in merito al traffico di armi e sostanze stupefacenti. Non in linea con i richiamati criteri di valutazione della prova sarebbero poi i responsi offerti dalla Corte territoriale sulla esistenza e sul ruolo svolto dall'imputato in seno alle contestate fattispecie associative, specie per ciò che concerne l'apprezzamento dei risultati probatori scaturiti dalle dichiarazioni di alcuni cosiddetti collaboratori di giustizia. Altro motivo posto a fondamento dell'originario atto di ricorso si è concentrato sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pure richieste, e sulla omessa motivazione sul punto. Si è inoltre prospettata carenza di motivazione e violazione dell'art. 133 cod. pen., non essendo stata fornita dalla sentenza impugnata congrua spiegazione delle ragioni per le quali era stato determinato un trattamento sanzionatorio così severo.
È stata infine dedotta violazione di legge in relazione all'art. 649 cod proc. pen., in quanto il SA era stato giudicato dalla Corte
reggina per gli stessi fatti-reato di spaccio di sostanze stupefacenti per i quali era stato già giudicato con sentenze definitive dal Tribunale di Milano, il quale, con sentenza dell'11 ottobre 1995, aveva assolto l'imputato per alcuni dei fatti oggetto del presente procedimento, e dal Tribunale di Palermo, che aveva condannato il SA per gli altri fatti-reato inerenti al traffico di stupefacenti in ordine ai quali la sentenza impugnata lo aveva nuovamente condannato.
Con autonomo motivo, poi, si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, 321 cod. proc. pen. e 100 del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la Corte di merito avrebbero immotivatamente confermato il provvedimento di confisca di un terreno di proprietà di IS TE e SA BR, omettendo di svolgere alcun argomento per respingere la richiesta di dissequestro formulata con i motivi di impugnazione dalla difesa del SA ed omettendo altresì di citare gli intestatari del terreno, in violazione di quanto disposto dall'art. 100 del d.P.R. n. 309 del 1990. Con motivo aggiunto, infine, la difesa di SA TO ha eccepito la nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la Corte che aveva pronunciato la sentenza era diversamente composta da quella che aveva seguito parte del dibattimento. Si rileva a tal proposito che, a seguito di sostituzione di un componente impedito, nel verbale di udienza del 12 maggio 1997, si dava atto che il nuovo collegio, sull'accordo delle parti, disponeva la rinnovazione del dibattimento:
ma da tale verbale non risultava ne' che le parti fossero state singolarmente interpellate in merito alla loro adesione alla lettura, nè che fosse stata data lettura di tutte le acquisizioni probatorie in precedenza raccolte.
Vari i motivi di ricorso rassegnata nell'interesse di RO EN. Si eccepisce, anzitutto, nullità della udienza preliminare per omesso avviso al difensore di fiducia, eccezione - si prospetta - già formulata nella udienza preliminare e riproposta in limine nel dibattimento di primo grado. Viene in particolare dedotto che, trattandosi nella specie di difensore di fiducia iscritto nell'albo del Foro di Roma, la notifica dell'avviso della udienza preliminare - fissata per il 26 novembre 1992 - era stata effettuata il 12 novembre 1992 mediante deposito presso il Consiglio dell'Ordine del Foro di Palmi e soltanto il 23 novembre 1992 - senza, dunque, l'osservanza del termine di 10 giorni stabilito dall'art. 419, comma 4, cod. proc. pen. - presso il Consiglio dell'Ordine di Roma. Il tutto, si prospetta, in violazione dell'art. 65 delle disposizioni di attuazione del codice di rito. Parimenti eccepita alla udienza preliminare del 27 novembre 1992 e riproposta in dibattimento il 19 luglio 1993 è la nullità - che si deduce quale ulteriore motivo di ricorso - della relazione di notificazione dell'anzidetto avviso, in quanto carente dei requisiti prescritti dall'art. 171, lett. b), c) e d), cod. proc. pen.. Si prospetta, infatti, che tale relata non avrebbe precisato l'autorità che aveva richiesto la notifica, ne' le generalità del ricevente, genericamente indicato come "Sig. Perna" e genericamente qualificato come "addetto al Consiglio" e recante in calce una firma illeggibile dell'ufficiale giudiziario apposta sopra un timbro.
Viene poi nuovamente proposta l'eccezione di nullità della udienza preliminare per mancata formulazione delle conclusioni in relazione alla posizione del RO. Si sottolinea, al riguardo, che il difensore, odierno ricorrente, ebbe a partecipare alla udienza preliminare al solo fine di eccepire la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza stessa, mentre altro difensore, nominato in un primo momento dal RO, era stato revocato dandosi di ciò atto nell'udienza del 30 novembre 1992. Da ciò la nullità assoluta, in virtù del combinato disposto degli artt. 420, comma 1, 421, comma 2, e 179, comma 1, cod. proc. pen..
Si prospetta poi, quale quarto motivo di ricorso, vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. A fronte della assoluzione in primo grado - deduce il ricorrente - e pur avendo la Corte reggina riproposto in maniera quasi pedissequa le argomentazioni svolte dal Tribunale di Palmi, l'imputato è stato condannato in grado di appello senza che al materiale probatorio già vagliato in prime cure fosse stata data motivatamente una diversa interpretazione, mentre inattendibili, contraddittorie e prive di riscontri risulterebbero le dichiarazioni rese sul conto dell'imputato da parte di alcuni collaboratori di giustizia, comunque in sè inidonee ad integrare prova della ritenuta fattispecie associativa. In linea subordinata, e quali quinto e sesto motivo di ricorso, si lamenta carenza di motivazione rispettivamente in relazione alla quantificazione della pena applicata al RO ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante delle armi. Con successiva memoria sono stati poi ulteriormente illustrati e sviluppati il primo ed il terzo motivo di ricorso.
Tre i motivi di ricorso rassegnati nell'interesse di SA EN. Nel primo di lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui capo B) ed alla sua qualificazione, nonché mancata applicazione dell'art. 90 cod. proc. pen. del 1930 e dell'art. 649 del codice di rito vigente. Si prospetta, a quest'ultimo riguardo, l'identità dei fatti oggetto di imputazione rispetto a quelli scandagliati in altra occasione processuale e si contesta la possibilità di qualificare come partecipazione ad un vasto sodalizio la semplice fornitura di stupefacente a determinati soggetti con i quali non è esistita alcuna compartecipazione associativa. La responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli sarebbe poi fondata su una tesi accusatoria del tutto indimostrata ed anzi contraddetta dalla assenza di elementi atti ad asseverare la stabilità partecipativa del prevenuto, per di più in posizione apicale. Viene poi prospettato, come secondo motivo di ricorso, il vizio di motivazione della impugnata sentenza in ordine alla confermata responsabilità dell'imputato per il capo A) della rubrica ed al titolo di tale responsabilità, deducendosi in proposito argomenti analoghi a quelli svolti a sostegno del primo motivo. Si lamenta, infine, quale terzo motivo, carenza grafica di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Per SA ME si prospetta, quale primo motivo di ricorso, mancanza di motivazione in riferimento a tutti i reati contestati e per i quali è intervenuta condanna. Si prospetta, in particolare, l'apoditticità del provvedimento gravato nella parte in cui pretende desumere la responsabilità del ricorrente essenzialmente sulla base dell'assunto che il SA ME, essendo legato da vincoli di parentela a SA TO, dovrebbe essere considerato "alter ego" ovvero "luogotenente" di quest'ultimo. A fronte di ciò, sterili e indimostrati sarebbero gli elementi specifici sui quali si è venuto a fondare il giudizio di responsabilità, come verrebbe attestato dalla circostanza che nessuna voce si è levata per accusare il SA di fatti illeciti. Quale secondo motivo si denuncia, poi, carenza di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della prevalenza delle stesse sulle aggravanti. Con motivo nuovo si è infine lamentata la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., in quanto, essendo mutato un componente del collegio nel corso del dibattimento di appello, non è stata disposta la rinnovazione degli atti del giudizio di appello, così come dispone l'art. 525, comma 2, a pena di nullità assoluta. Per AR ME si chiede, quale primo motivo di ricorso, l'annullamento della impugnata sentenza a norma dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 71 e 74 della legge n. 685 del 1975, 73 e 80 della legge n. 162 del 1990, 10, 12 e 14 della legge n. 497 del 1974 e 133 del codice penale. Si lamenta, in particolare, carenza di motivazione e contraddittorietà delle argomentazioni perché i riferimenti alla posizione del ricorrente sarebbero esposti in termini probatoriamente sfuggenti e con taluni contrasti intrinseci che minerebbero la coerenza stessa del percorso argomentativo. Viziata sarebbe poi per difetto la motivazione della impugnata sentenza nella parte in cui ha negato allo AR la concessione delle attenuanti generiche.
Da parte di PA CE si denuncia, quale primo motivo di ricorso, violazione delle disposizioni di legge sugli stupefacenti in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Deduce a tal proposito il ricorrente che la Corte reggina sarebbe pervenuta alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sulla base di elementi indiziari, collegando il ricorrente stesso in rapporto di cointeressenza commerciale con SA EN ed il suo gruppo;
indizi, peraltro, che a parere del ricorrente risultano privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. Si prospetta, poi, quale secondo motivo, illogicità della motivazione, in quanto la Corte reggina avrebbe riformato in peius la decisione assolutoria del primo giudice contraddittoriamente valutando uno stesso indizio in maniera differenziata tra il PA ed altro imputato invece assoluto, nonché travisamento dei fatti nella parte in cui gli stessi sono stati interpretati nel senso di una contiguità tra esso ricorrente e SA EN.
Nell'interesse di NA NT LE viene rinnovata, quale primo motivo di ricorso, la questione relativa alla pretesa mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza di condanna:
questione già sottoposta alla Corte reggina e da questa disattesa sulla base di considerazioni che il ricorrente contesta in linea di fatto. Si prospetta, poi, quale secondo motivo di ricorso, mancanza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla conferma della condanna inflitta in primo grado in relazione al reato di cui al capo C) della rubrica. Viene al riguardo osservato che il giudice di appello sarebbe pervenuto alla conferma della condanna sulla base di elementi che si definiscono essere "apoditticamente supposti e non riscontrati o riscontrabili nelle risultanze processuali consacrate in sentenza", per una serie di considerazioni in punto di fatto che il ricorrente ha analiticamente svolto.
Nell'interesse di NO AR è stato proposto ricorso per cassazione per tre motivi: violazione degli artt. 110 e 416 bis cod. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990; violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; carenza, infine, o illogicità manifesta della motivazione in ordine alla valutazione della prova ed alla disciplina del concorso di persone nel reato nonché dei reati di associazione per delinquere e spaccio di stupefacenti. A parere del ricorrente la Corte di appello si sarebbe limitata ad avallare gli incerti collegamenti logici compiuti dal giudice di primo grado, senza compiere una valutazione critica del materiale raccolto. Illogica ed incongrua sarebbe stata, in particolare, la valutazione che in punto di attendibilità era stata effettuata in ordine alla chiamata in correità effettuata da IT NO, così come erronea sarebbe stata la valutazione probatoria delle dichiarazioni rese da AC TO. Era pertanto necessario, ha sottolineato il ricorrente, che la verifica dell'appartenenza al contestato sodalizio fosse passata attraverso la verifica concreta delle condotte attribuite all'imputato alla stregua delle risultanze processuali, per individuare, poi, se tali condotte integrassero le contestate fattispecie delittuose: una verifica, questa, che nella specie la sentenza impugnata non avrebbe condotto.
Tre i motivi posti a fondamento del ricorso proposto nell'interesse di CA RO. Nel primo si denuncia violazione degli artt. 191 e 62 cod. proc. pen., in quanto si sarebbe assegnata rilevanza probatoria ad ammissioni dell'indagato ad un ufficiale di polizia giudiziaria. È prospettata, quale secondo motivo, illogicità della motivazione e violazione dell'art. 75 della legge n. 685 del 1975 per essersi attribuito valore probante a circostanze prive di risalto accusatorio. Si lamenta, infine, violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nei motivi aggiunti i temi di ricorso sono stati ripresi e sviluppati sulla base di elementi e considerazioni di fatto.
Vari anche i motivi rassegnati nell'interesse di TI CI. Nel primo di essi si analizza diffusamente e si contesta, sul piano della congruità e della coerenza, la motivazione della sentenza di secondo grado con specifico riferimento alla posizione del TI e del suo ruolo in seno al contestato sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti. Si richiede, come secondo motivo, l'annullamento della sentenza impugnata, a norma dell'art. 606, lett. b) ed e) cop. proc. pen., per violazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto il giudice di appello aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato con altra condanna per possesso di sostanze stupefacenti commesso nel luglio 1989, richiesta non dedotta nei motivi di appello ma autonomamente formulata in sede di discussione. Viene infine dedotta, quale terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con motivo nuovo, comune a RO ID e IN UL, si eccepisce, infine, la nullità di tutti gli atti compiuti dal Presidente del Tribunale di Palmi, compresa la sentenza di primo grado, in quanto, avendo il medesimo magistrato svolto funzioni di pubblico ministero nello stesso procedimento, la relativa situazione di incompatibilità si tradurrebbe, a dire dei ricorrenti, in un difetto di capacità "concreta", dell'organo giurisdizionale, aprendo la via all'applicazione dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. Per AL UA si prospetta, come primo motivo, violazione delle norme sul diritto di difesa. In particolare, si lamenta che l'autorizzazione all'imputato - sottoposto all'obbligo di dimora in luogo diverso da quello di celebrazione del giudizio di appello - a raggiungere la sede della udienza, era stata a questi notificata il 24 settembre 1996 alle ore 15,20, quando, cioè, l'udienza tenutasi in pari data era stata già celebrata, con l'espletamento di attività alla quale l'imputato aveva diritto di assistere. Si denuncia, poi, violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata si sarebbe limitata a ripercorrere gli argomenti e le valutazioni del primo giudice trascurando di prendere in seria considerazione i motivi posti a base del gravame. Per TI CE, nei due distinti atti di ricorso che lo riguardano, viene prospettata, accanto alla carenza e contraddittorietà della motivazione in punto di responsabilità, anche un indimostrato sillogismo in forza del quale, attraverso un contestato giudizio di inferenza, sarebbe stato ritenuto provato un rapporto di compravendita di stupefacenti con il SA relativo a droghe pesanti, quando, asserisce il ricorrente, "nell'ormai famoso campo di kiwi di proprietà di SA TO", le forze dell'ordine avevano sì rinvenuto droghe pesanti, ma anche rilevanti quantitativi di hashish. Apparente sarebbe poi la motivazione in relazione alla richiesta difensiva di applicazione dell'art. 72 della legge n. 685 del 1975 e del tutto inspiegate sono le ragioni per le quali la Corte di appello non avrebbe concesso le attenuanti generiche, pur richieste in via subordinata con i motivi di appello. Si lamenta, infine, la mancata applicazione della diminuente di un terzo per la richiesta di rito abbreviato escluso dal giudice per le indagini preliminari, non concessa dal tribunale in primo grado e sollecitata con l'atto di appello: punto del gravame, quest'ultimo, sul quale la Corte reggina avrebbe omesso di pronunciarsi. Nell'interesse di RF ON viene riproposto il tema relativo alla eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Palmi a conoscere del giudizio per la parte relativa alla associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti operante, secondo l'accusa, a Bologna. Il Tribunale di Palmi, deduce il ricorrente, malgrado la riformulazione dei capi di imputazione, avrebbe continuato ad affermare che le singole associazioni erano articolazioni periferiche del sodalizio maggiore, al solo scopo di mantenere radicata la competenza in quella sede giudiziaria. Proposta nuovamente l'eccezione come motivo di appello, la Corte reggina avrebbe omesso di pronunciarsi, sia pure in forma implicita. Si denuncia, poi, mancanza ed illogicità della motivazione e violazione di legge. Viene in particolare censurata la mancata enucleazione degli elementi di fatto sulla cui base dedurre l'esistenza dell'associazione, nonché il legame tra i presunti sodali operanti su Bologna e la pretesa centrale operativa di RN. Carenti sarebbero poi gli elementi che individuerebbero la struttura del sodalizio riferito allo RF ed i rapporti con i soggetti che svolgevano la loro attività a Bologna, mentre contraddittoria rispetto al quadro di accusa sarebbe la circostanza, testimonialmente acclarata, che nell'appartamento bolognese - asseritamente elevato al rango di base del gruppo - gravitassero personaggi mai fatti oggetto di imputazione. Erronea sarebbe infine la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza della aggravante delle armi e di quella relativa all'ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, per di più del tipo eroina e cocaina, così escludendosi che la pretesa attività di spaccio avesse ad oggetto droghe leggere. "Con note difensive di udienza" depositate il 7 maggio 1999, tanto sulla eccezione di incompetenza territoriale che in merito al prospettato vizio di motivazione in punto di responsabilità dello RF, i relativi motivi sono stati sviluppati con ampie deduzioni in punto di fatto.
Per CE CE si prospetta, in primis e come altri ricorrenti, la mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza, con riferimento alla "frammentazione" e riformulazione del capo B) della rubrica ad opera del Tribunale di Palmi, con conseguente nullità della relativa sentenza, deducendosi, al riguardo, come il canone della continenza non possa essere invocato oltre ogni limite di ragionevolezza, pena, altrimenti, lo svilimento di un effettivo diritto di difesa. Viene poi riproposta l'eccezione di incompetenza per territorio, contestandosi quanto al riguardo dedotto dalla Corte reggina, giacché questa non avrebbe considerato che la partecipazione alla associazione contestata è titolo autonomo di reato rispetto alla costituzione sicché la competenza deve ritenersi radicata "nel luogo di estesa operatività che l'associazione acquisisce a seguito del nuovo apporto": con la conseguenza che tale luogo - non operando ragioni di connessione a norma dell'art. 12 del codice di rito, nel testo vigente sino al novembre 1991 - andava individuato nella giurisdizione del Tribunale di Fermo. Si deduce, infine, quale terzo motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente.
Per CE AN si deduce,, in via principale, la violazione dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 192, comma 3, stesso codice, e, in subordine, si sollecita declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in quanto il delitto di favoreggiamento reale ritenuto a carico dell'imputato sarebbe stato commesso "prima del LE del 1990".
Nell'interesse di RI ON si prospetta, nell'originario atto di impugnazione, illogicità e carenza di motivazione in punto di responsabilità, prospettandosi l'inconferenza degli elementi evidenziati a carico dell'imputato tanto nella sentenza di primo grado che in quella di appello. Nei motivi aggiunti, partendo dalla premessa che il Presidente del Tribunale di Palmi avrebbe svolto nello stesso procedimento funzioni di pubblico ministero, si eccepisce l'illegittimità costituzionale delle disposizioni previste dal capo VII, Titolo F, Libro primo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la sanzione della nullità degli atti nel caso di "incompatibilità funzionale" evocandosi a parametro gli artt. 2 e 101 della Costituzione e violazione dei principi sanciti dall'art.6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nonché profili di eccesso di delega in rapporto ai principi e criteri direttivi sanciti dalla legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di rito. Con nuovi motivi aggiunti depositati il 7 maggio 1999, infine, si è lamentata la mancata motivazione della sentenza in ordine alle ragioni per le quali era stata disattesa la richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche, valutate con criterio di prevalenza. Per AS US si lamenta la violazione delle disposizioni sulle intercettazioni telefoniche e degli artt. 416 e 191 del codice di rito, nonché omessa pronuncia sul punto da parte del giudice di appello, in quanto le intercettazioni telefoniche effettuate a Bologna sulla utenza di CC MI sono state acquisite e trascritte soltanto nel corso del dibattimento di primo grado, in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen.. La Corte di appello non avrebbe rilevato i vizi e la inutilizzabilità delle intercettazioni, omettendo ogni motivazione. Si prospetta, poi, vizio di motivazione e violazione di legge in quanto il compendio accusatorio delibato dalla Corte reggina era incongruo ed evanescente al punto da non legittimare l'affermazione di responsabilità, mentre nessun univoco elemento poteva trarsi dalle intercettazioni, delle quali, pure, veniva ribadita la inutilizzabilità. Si lamenta, inoltre, violazione dell'art. 2, terzo comma, del codice penale, in quanto non poteva contestarsi al AS la violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, non essendo emessa a suo carico alcuna attività illecita dopo il 31 ottobre 1990 e potendo quindi al limite applicarsi l'art. 75 della legge n. 685 del 1975. Viene prospettata, infine, violazione dell'art. 81 del codice penale in quanto i giudici di merito avrebbero dovuto applicare la disciplina della continuazione rispetto alla condanna subita a Bologna per violazione della legge sugli stupefacenti.
Per FI US e FI SI si è prospettata analoga censura relativa alla utilizzazione delle intercettazioni telefoniche relative alla utenza di CC MI e si contesta la giuridica correttezza dei rilievi svolti dalla Corte di appello per disattendere la fondatezza della relativa eccezione, evocandosi a tal proposito il principio che le intercettazioni provenienti da un diverso processo devono essere considerate "irrimediabilmente nulle ed irricevibili. ove l'acquisizione di essere non avvenga nel corso della fase delle indagini preliminari". Si denuncia, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione, prospettandosi l'insussistenza della ritenuta fattispecie associativa, anche sulla base delle contestate intercettazioni. È poi lamentata violazione dell'art. 2, comma 3, cod. pen., in quanto nessun illecito sarebbe stato commesso dopo il settembre 1990, con la conseguente applicabilità della legge n. 685 del 1975 e non della legge n. 162 del 1990. Per FI SI sarebbe poi insussistente la violazione dell'art. 74 della legge n. 685 del 195 e dell'art. 80 della legge n. 162 del 1990 mentre per il solo FI US si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e la omessa motivazione sul punto.
Con autonomo ricorso proposto nell'interesse del solo FI US si contesta, quale primo motivo, la decisione del giudice di appello di superare senza alcun esame l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Palmi a conoscere del giudizio per la parte che atteneva l'associazione operante, secondo l'accusa, a Bologna.
Si deduce poi nuovamente vizio di motivazione in punto di responsabilità e si prospetta, da ultimo, l'insussistenza della aggravane delle armi e dell'ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.
Per LO HE e LO EL si prospetta, quale unico motivo di ricorso, violazione dell'obbligo di motivazione, essenzialmente per avere la Corte di merito operato una lettura non corretta delle conversazioni intercettate.
Anche per OR ON si prospetta violazione di legge, lamentandosi al riguardo l'assenza di elementi atti ad asseverare la sussistenza del contestato sodalizio criminoso, sicché l'impugnata sentenza andrebbe annullata in quanto non immune da vizi logici e giuridici.
Per FI OS si sollecita l'annullamento della impugnata sentenza per violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis cod. pen., censurandosi, in particolare, l'erroneo sillogismo sulla cui base, in forza di scarni elementi fattuali, il ricorrente avrebbe assunto il ruolo di un "accoscato", vale a dire di "un sodale che per scelta e con piena consapevolezza fa parte di una associazione mafiosa". Viene infine lamentato che al FI andava poi concessa in ogni caso la diminuente del rito. Nell'interesse di AL RM si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la ritenuta partecipazione al sodalizio mafioso si sarebbe fondata su argomenti di natura congetturale posti a base di un giudizio di mera verosimiglianza. Si lamenta, poi, violazione di legge in quanto, a dire del ricorrente, la Corte reggina non si sarebbe nemmeno "posta il problema della distinzione tra l'atto di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso e il delitto di favoreggiamento personale". La sentenza, dunque, andrebbe annullata anche in punto di qualificazione giuridica. Doveva comunque essere esclusa l'aggravante della associazione armata ed il reato doveva essere conseguentemente dichiarato estinto per prescrizione.
AR HE, nel proprio atto di ricorso, denuncia violazione di legge ed illogicità della motivazione, sottolineando le varie circostanze di fatto che smentirebbero l'assunto accusatorio. Nei motivi nuovi rassegnati dal difensore si insiste sui vizi di motivazione, evidenziando i passi della sentenza impugnata dai quali emergerebbe contraddittorietà e travisamento del fatto, specie per ciò che concerne il documentato stato di detenzione del ricorrente nel periodo oggetto di contestazione.
Nell'interesse di NA AL si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., i cui criteri e principi il ricorrente deduce non esser stati osservati dal giudice dell'appello. Erronea, infatti, sarebbe stata la valutazione degli elementi positivi da parte della Corte reggina in rapporto alla omessa considerazione delle circostanze di opposto segno, così come viziata sarebbe stata la valutazione delle dichiarazioni rese dal chiamante in reità, nessuna indagine essendo stata svolta sulla attendibilità dell'Ippoliti.
Per VI UA, in ordine al delitto di cui all'art. 379 cod. pen. ritenuto di sentenza, si prospetta vizio di motivazione deducendosi, in sostanza,, la mancanza di prova in ordine all'elemento psicologico del reato.
Negli atti di ricorso proposti nell'interesse di TI IA, i difensori denunciano vizio di motivazione in merito agli elementi posti a base della ritenuta responsabilità in ordine alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed al traffico di anni, attesa, anche, la equivocità del tenore delle intercettazioni telefoniche.
Il difensore di ME RI ha proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. Per un verso, infatti, la Corte di merito avrebbe effettuato una erronea valutazione in ordine alla attendibilità dei collaboratori di giudizio, le cui dichiarazioni, apprezzate alla stregua di fonte di accusa, sono state ritenute oggetto di reciproco riscontro. Sotto altro profilo la sentenza impugnata andrebbe annullata per carenza di motivazione, in quanto i giudici del gravame non avrebbero esaminato le ipotesi alternativa alla spiegazione dei fatti proposte dalla difesa e che erano state dedotte con i motivi di appello. Con ricorso comune a IN UL, RO ID e TI CI, viene prospettato, quale primo motivo, nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, nonché per la genericità della contestazione originariamente formulata nel decreto che dispone il giudizio, con conseguente difetto di correlazione tra l'imputazione e la sentenza sopravvenuta.
Viene in particolare dedotto che nella specie si sarebbe realizzata una formazione progressiva del fatto oggetto di contestazione, conclusasi con la sentenza di primo grado, che avrebbe pertanto vanificato il diritto di difesa degli odierni ricorrenti. Nè sarebbe utilmente evocabile il principio di continenza, richiamato dal giudice di primo grado, essendosi determinata una modificazione della essenza del fatto contestato, giacché mutato era "l'organigramma della fattispecie associativa, mutati i fini e le modalità di perseguimento degli stessi, diversificati i ruoli e le competenze degli affiliati, alterata sostanzialmente la struttura stessa del sodalizio criminoso". Quale secondo motivo viene prospettata violazione di legge, essendo risultati carenti gli elementi di accusa, in quanto si sarebbe assegnato immotivatamente valore criptico al tenore delle conversazioni intercettate, ed estrapolato una struttura organizzativa sulla base di circostanze che si prospettano essere, in punto di fatto, contraddette da opposte emergenze. Con motivi nuovi, rassegnati nell'interesse del solo IN UL, le censure sono state riproposte e approfondite con particolare riferimento alle risultanze scaturite dalle intercettazioni telefoniche.
Negli atti di ricorso relativi a DI AN si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la responsabilità dell'imputato si sarebbe esclusivamente fondata sulla circostanza che il medesimo lavorava presso il campo di kiwi ove erano state rinvenute armi e sostanze stupefacenti. Nel ricorso proposto dal difensore si è anche prospettata la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto, pur essendo stata chiesta in via subordinata la concessione delle attenuanti generiche nei motivi di appello, la Corte reggina avrebbe omesso qualsiasi motivazione sul punto.
Per RA US si denuncia vizio di motivazione e violazione dei criteri sanciti dall'art. 192 cod. proc. pen. e viene eccepita "la nullità della sentenza impugnata anche con riferimento alla entità della pena fissata, ritenuta la sola aggravante della asserita promozione dell'"associazione" ipotizzata al capo B della rubrica". Si prospetta, al riguardo, che "la lettura del relativo capo della sentenza non consente di individuare le ragioni per cui sono state escluse le attenuanti generiche prevalenti, da far incidere su di una minima pena base con i criteri di cui all'art. 133 c.p.". I diffusi atti di ricorso hanno poi passato in rassegna ed analizzato i singoli aspetti sulla cui base doveva escludersi la attendibilità dei collaboratori di giustizia, con specifico riferimento alle dichiarazioni che avevano preso in esame la posizione dell'imputato.
Considerato in diritto
Numerose le questioni processuali già sollevate nei giudizi di merito e riproposte nei motivi di ricorso: dalle stesse converrà, dunque, prender le mosse, stante il rilievo pregiudiziale che, tutte, le accomuna.
Preliminare è comunque l'esame della eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di RI ON. Nei diffusi e polemici motivi aggiunti rassegnati nell'interesse dell'imputato, il difensore ha infatti espresso doglianze - espressamente sollecitando la remissione del tema proposto alla Corte costituzionale - in rapporto alla circostanza che, pur essendosi il Presidente del Tribunale di Palmi trovato in situazione di incompatibilità a giudicare, avendo egli compiuto atti come pubblico ministero nel medesimo procedimento, "il mancato esercizio del rimedio della ricusazione aveva comportato decadenza con effetto di sanatoria". La mancata doverosa astensione si sarebbe così posta, ad avviso del ricorrente, in palese contrasto con i principi costituzionali "ed in contrasto stridente con le norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona ed al processo penale". Vengono così via via evocati, a parametro o a normativa interposta, l'art.2 della Costituzione, il quale, tutelando i diritti fondamentali dell'uomo,
tutelerebbe evidentemente anche quelli ai primi necessariamente connessi. Si accenna fugacemente al principio di buon andamento ed imparzialità dei pubblici uffici, non esclusi quelli giudiziari, dimenticando peraltro il ricorrente che la Corte costituzionale ha da sempre costantemente escluso la riferibilità dell'art.97 Cost. alle disposizioni di natura squisitamente processuale. Si menziona, poi, l'art.101 della Carta fondamentale, la cui sintesi imporrebbe, a chi amministra giustizia, di attenersi ai criteri della spersonalizzazione, come condizione di imparzialità, e della conformità ai principi democratici. Richiamata è anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui art.6 assicura ad ogni persona il diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge. Si denunciano "per concludere" le discrasie che affliggerebbero "l'intero capo VII del titolo I, libro primo" del codice di procedura penale, in rapporto a varie direttive della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81.
La poliedrica miscellanea delle norme parametro di cui genericamente si assume la violazione, il cumulativo quadro delle disposizioni che dovrebbero formare oggetto di denuncia, nella specie addirittura globalmente additato nell'intero capo VII del titolo I, del libro primo del codice di rito, la specificazione della doglianza sull'esclusivo piano degli effetti negativi che scaturirebbero da una supposta inadeguatezza della disciplina sulla incompatibilità, ma la totale carenza di indicazioni di quale dovrebbe essere la soluzione costituzionalmente necessitata, e, dunque, la mancata enucleazione di un petitum concretamente devolvibile quale necessario oggetto dell'eventuale incidente di legittimità costituzionale, rendono l'eccezione proposta palesemente inammissibile. Non può dubitarsi, infatti, che, ove la parte abbia, come nel caso in esame, del tutto pretermesso - nel sollevare questione di legittimità a norma del'art.23 della legge n.87 del 1953 l'individuazione della norma sospettata di incostituzionalità, dei profili in cui il vizio consisterebbe, e degli esatti termini in cui il quesito di legittimità dovrebbe essere articolato, per essere a sua volta suscettibile di delibazione nel merito da parte del giudice delle leggi, è la domanda stessa a non poter essere oggetto di apprezzamento da parte del giudice davanti al _quale è proposta, agli effetti delle relative determinazioni in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza. Nè tale carenza potrebbe essere in alcun modo surrogata, giacché varie ed eterogenee sono le disposizioni di legge che potrebbero essere formalmente attinte dal dubbio di costituzionalità, così come diverse sono le vie - nessuna delle quali, come si è detto, costituzionalmente imposta - attraverso le quali le doglianze del ricorrente, quand'anche ritenute corrette, potrebbero trovare adeguata risposta sul piano processuale (ad es., previsione della nullità degli atti;
diversa disciplina della ricusazione;
assenza di effetti preclusivi, e simili). Per altro verso, e proprio su quest'ultimo versante, neppure va suttaciuto che la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità dell'art.185, primo comma, n. 1, del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost., proprio nella parte in cui tale norma non prevedeva le causa di incompatibilità di cui all'art. 62 dello stesso codice come cause di nullità assoluta, ha ritenuto infondata la questione, osservando che dal principio costituzionale di soggezione del giudice soltanto alla legge non discende che l'osservanza delle prescrizioni atte a garantire l'imparzialità, ed in particolare di quelle sulle cause di incompatibilità, debba essere assicurata con lo strumento della nullità assoluta. Il legislatore, infatti, ha rilevato la Corte, può ritenere più appropriati, anche per evitare il protrarsi di situazioni di incertezza, gli strumenti della astensione e della ricusazione del giudice che versi in situazione di incompatibilità, sempreché ponga la parte interessata in condizione di dedurla. L'incompatibilità, d'altra parte, ha soggiunto conclusivamente la Corte, inficia l'idoneità al corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali solo in relazione ad uno specifico procedimento, e perciò può essere ragionevolmente differenziata da quelle situazioni considerate dalla norma allora impugnata - che ostano in via generale alla capacità di esercizio di tali funzioni (Corte cost., sentenza n. 473 del 1993). Strettamente raccordata al tema testè esaminato è l'eccezione di nullità sollevata nei motivi nuovi rassegnati nell'interesse di RO ID, TI CI e IN UL. Nel ribadire, infatti, che il Presidente del Tribunale di Palmi che aveva giudicato in primo grado gli imputati aveva svolto funzioni di pubblico ministero nel medesimo procedimento, richiedendo al giudice per le indagini preliminari talune intercettazioni telefoniche e successive proroghe, si evidenzia come, alla stregua di tale emergenza, quel magistrato era venuto a trovarsi in una situazione di incompatibilità riconducibile all'ipotesi indicata dall'art. 34, comma 3, cod. proc. pen.. Ebbene, ha osservato il difensore dei ricorrenti, le condizioni di indipendenza e di capacità del giudice costituiscono requisiti della capacità del giudice stesso, rappresentando caratteristiche indefettibili della sua stessa struttura ancor prima che della sua funzione. Ne discenderebbe, pertanto, che l'insorgere di situazioni di incompatibilità verrebbe a tradursi in un difetto di capacità "concreta" dell'organo giurisdizionale, aprendo così la via all'applicazione dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. Da qui l'eccezione di nullità di tutti gli atti compiuti dal Presidente del Tribunale di Palmi, ivi compresa, ovviamente, la stessa sentenza di primo grado. L'eccezione è palesemente priva di giuridica consistenza. Questa Corte, infatti, con giurisprudenza ormai da tempo consolidata, ha reiteratamente affermato che l'incompatibilità di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non attiene alla capacità del giudice, intesa quale capacità ad esercitare la funzione giudiziaria, in difetto della quale e soltanto per tale causa, opera utilmente la nullità assoluta di cui all'art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.. Ed invero il difetto di capacità del giudice va inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tale funzione in un determinato processo. Ne consegue che, non incidendo sui requisiti della capacità, la incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. non determina, comunque, la nullità del provvedimento a norma degli artt. 178 e 179 del codice di rito, ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione, ovvero di ricusazione dello stesso giudice, da far tempestivamente valere con la procedura di rito ai sensi degli artt. 37 e seguenti cod. proc. pen. (ex plurimis, Cass., Sez. VI, 22 aprile 1999, Baldini;
Cass., Sez. I, 12 maggio 1999, Commisso;
Cass., Sez. IV, 25 maggio 1999, Mottironi).
In vari atti di ricorso, ed in particolare in quelli proposti nell'interesse di NA NT LE, CE CE, IN UL, RO ID e TI CI, si è eccepita la mancata correlazione tra sentenza e accusa contestata, prospettandosi a tal proposito l'insorgenza del vizio come conseguenza della genericità dei termini fattuali in cui risultava enunciata l'imputazione, delle profonde modifiche che la rubrica originaria aveva subito all'esito del giudizio di primo grado, e della insorgenza, quanto al NA, soltanto in dibattimento, degli elementi sulla base dei quali era emersa la di lui ipotetica partecipazione ad un episodio specifico per il quale era stata poi affermata la sua responsabilità penale. La questione è infondata. Tale aspetto ha infatti formato oggetto di puntuale disamina già nella sentenza di primo grado, ove i giudici doverosamente si posero il problema "se la diversa formulazione delle rubriche potesse far venir meno la correlazione tra accusa contestata e sentenza, traducendosi in un insanabile vizio procedurale". A tale quesito i primi giudici ritennero di dover rispondere negativamente per due ordini di ragioni: innanzi tutto - si osservò - perché la riqualificazione era intervenuta nell'ambito dei fatti originariamente contestati senza introdurre un quid pluris che perturbasse le prerogative delle parti - di azione, per il pubblico ministero, e di difesa, per gli imputati - giacché nella specie si era realizzato quel rapporto di "continenza", elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale non vi è mutamento della accusa quando dall'originario e maggiore impianto si passi ad uno di minor portata, senza l'aggiunta di elementi nuovi o diversi che ne alterino la struttura. In secondo luogo, rilevarono sempre i primi giudici, non vi era stata circostanza, ritenuta in sentenza, in relazione alla quale gli imputati non fossero stati messi in condizione, ab origine, di esercitare nel modo più ampio il diritto di difesa, richiamandosi al riguardo l'orientamento secondo il quale il principio di correlazione tra accusa e decisione non deve essere inteso in senso meccanicistico e formale, ma in funzione delle finalità cui esso è ispirato, vale a dire la tutela del diritto di difesa. Una verifica, questa, che i primi giudici pertanto condussero, con risultati ritenuti pienamente in linea con le esigenze che quel principio mira a preservare.
La questione è stata poi nuovamente esaminata dai giudici di appello, investiti da vari motivi di gravame sul punto. In quella sede si rilevò che dal raffronto tra i capi di accusa contestati ed i reati indicati nel dispositivo della sentenza appellata, si poteva notare come il principio della correlazione, sotto lo specifico aspetto della continenza "del più nel meno" non risultasse violato per alcuno degli imputati, sicché, avuto anche riguardo ai criteri "sostanzialistici" e non formali elaborati dalla giurisprudenza per delineare la portata del principio in questione, le eccezioni di nullità formulate dalle difese di vari imputati venivano ritenute prive di fondamento.
Le conclusioni cui sono pervenute entrambe le sentenze di merito devono essere anche nella presente sede integralmente condivise. Questa Corte ha infatti in più occasioni avuto modo di affermare che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa. Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale violazione del principio di cui trattasi non può esaurirsi nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, dal momento che la violazione deve ritenersi insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione (Cass., Sez. V, 5 maggio 1999, Granci;
Cass., Sez. V, 6 maggio 1999, Grossi). Il principio di correlazione risulterà dunque violato solo nella ipotesi di assoluta incompatibilità tra i due dati, di modo che la pronuncia del giudice debba ritenersi relativa ad un fatto del tutto nuovo rispetto alla ipotesi di accusa, mentre tale violazione non potrà dirsi sussistente allorché tra i due fatti sussista una certa omogeneità in un nesso di specificazione (Cass., Sez. V, 12 maggio 1999, Borrello). D'altra parte, e ciò vale anche per le prospettazioni dedotte nel ricorso del NA, è tipico dell'impianto accusatorio un connotato di maggior fluidità della accusa, posto che soltanto il dibattimento, sede fisiologica di "istruttoria" e, dunque, di raccolta e stratificazione del materiale di prova, consente la reale cristallizzazione dell'addebito nel pieno contraddittorio fra le parti: da qui, non soltanto la emendatio, ma financo la mutatio libelli, potendosi la modifica della imputazione sospingere fino al limite - inconcepibile nel previgente sistema - del mutamento del fatto o addirittura, attraverso la accettazione del contraddittorio, al fatto nuovo. Tutto ciò sta dunque a denotare come, le pur profonde modifiche subite dalla originaria imputazione all'esito del dibattimento di primo grado, si siano comunque mantenute, agli effetti che qui rilevano, nell'alveo di una "scrematura" e razionalizzazione di un assai più ampio palcoscenico che l'accusa aveva, del tutto legittimamente, inteso perscrutare, senza che a tale operazione si siano coniugati effetti per così dire "novativi", sul piano fattuale e del tema di prova, di portata tale da incidere apprezzabilmente sul concreto esercizio del diritto di difesa. I difensori di SA TO e di SA ME hanno da ultimo eccepito, con motivi aggiunti, la nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la Corte che aveva pronunciato la sentenza di appello era diversamente composta da quella che aveva seguito parte del dibattimento. Si è in particolare rilevato a tal proposito che, a seguito di sostituzione di un componente impedito, nel verbale di udienza del 12 maggio 1997 si dava atto che il nuovo collegio, sull'accordo delle parti, disponeva la "rinnovazione del dibattimento con il Collegio così come oggi composto, previa ricitazione di tutti gli imputati assenti" a quella udienza: ma da tale verbale - assumono i ricorrenti - non risultava ne' che le parti fossero state singolarmente interpellate in merito alla loro adesione alla lettura, nè che fosse stata data lettura di tutte le acquisizioni probatorie in precedenza raccolte.
Anche tale eccezione è infondata. Come infatti rammentano gli stessi ricorrenti, questa Corte (Sez. un, 15 gennaio 1999, Iannasso) ha effettivamente avuto modo di affermare che, nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti. Ma, nell'enunciare l'anzidetto principio, nella medesima pronuncia si è pure puntualizzato che, allorquando nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può di ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali. Ciò anche alla luce degli ineludibili dicta promananti da talune pronunce della Corte costituzionale (sentenza n. 17 del 1994 e ordinanza n. 99 del 1996), ove, nel riaffermarsi la legittimità della allegazione al fascicolo per il dibattimento dei verbali di prove acquisite nel corso della istruzione dibattimentale, svoltasi davanti al giudice poi sostituito, si è precisato che i verbali delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale "fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice" e che quella fase "pur soggetta a rinnovazione, conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta": di talché si è reputato "non irragionevole, ne' lesivo dei principi di oralità e immediatezza, che la medesima, attraverso lo strumento della lettura (successivamente alla rinnovazione della istruzione dibattimentale) entri nel contraddittorio delle parti e venga recuperata ai fini della decisione". Da ciò traspare dunque con evidenza che l'alternativa tra la rinnovazione effettiva del mezzo di prova o la sua lettura, quale naturale veicolo di utilizzazione processuale del materiale probatorio già ritualmente acquisito agli atti del fascicolo per il dibattimento, presuppone, perché l'alternativa stessa si risolva nel primo senso, una espressa richiesta delle parti ovvero un provvedimento dei "nuovo" giudice a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., giacche, ove così non fosse, quel materiale di prova - giova ribadirlo, legittimamente acquisito - sarebbe trattato alla stregua del "nulla" sul piano giuridico processuale, con evidente compromissione di quegli stessi valori di coerenza, legalità e non dispersione che lo stesso giudice delle leggi ha in più circostanze e con incisività inteso riaffermare. Considerato, dunque, che, come espressamente risulta dal verbale della udienza del 16 dicembre 1997, la Corte di appello di Reggio Calabria ebbe a disporre "l'acquisizione di tutta la attività fin qui svolta dal precedente Collegio", e che tale "acquisizione" venne operata "sull'accordo della difesa e del P.G.", ne deriva che, non essendo stata formulata dalle parti alcuna richiesta di rinnovazione delle prove precedentemente assunte, viene a cadere la premessa stessa sulla quale si è radicata l'eccezione di cui innanzi si è detto. Nei ricorsi rassegnati nell'interesse di RF ON, CE CE e FI US è stata sollevata questione relativa alla competenza per territorio del giudice di Palmi a conoscere reati ascritti ai medesimi ricorrenti, essenzialmente sul presupposto della ritenuta autonomia delle condotte ascritte agli imputati, rispetto al nucleo del sodalizio oggetto di contestazione. In proposito, può preliminarmente osservarsi che, a quanto pare desumibile dalla voluminosa congerie di atti, soltanto CE CE ebbe a sollevare in limine eccezione sulla competenza per territorio, sicché per gli altri ricorrenti l'analoga problematica non potrebbe più trovare ingresso quale motivo di ricorso, dovendosi ribadire che l'incompetenza per territorio non può essere eccepita ne' rilevata dopo il termine preclusivo costituito dall'accertamento per la prima volta della regolare costituzione delle parti, anche se la possibilità concreta di proporla, sia sorta successivamente nel corso del dibattimento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. III, 13 aprile 1999, Capone;
Cass., Sez. I, 17 dicembre 1998, confl. comp. in proc. Abbellito). Va comunque rilevato che, con ordinanza pronunciata all'udienza del 20 luglio 1993, il Tribunale di Palmi ebbe motivatamente a disattendere la fondatezza della richiamata questione di competenza, sul rilievo che, alla luce delle risultanze processuali, polo principale di riferimento di tutte le attività illecite contestate nel procedimento, era rappresentato da RN e zone limitrofe, avuto riguardo, in particolare, alle emergenze scaturite dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali gli inquirenti avevano preso cognizione di un vasto traffico di stupefacenti che riguardava gran parte del territorio nazionale, con proiezione in varie regioni ad opera di esponenti della primaria organizzazione rosarnese. Considerazioni, queste, ribadite anche nella sentenza impugnata, la quale, nel disattendere le riproposte eccezioni di incompetenza (pag. 151), ha ribadito - nel delibare il motivo di impugnazione a tale riguardo proposto dal CE. CE (pag.221) - la circostanza che il sodalizio in contestazione aveva sede in RN sicché la condotta partecipativa dell'imputato non poteva inquadrarsi come "fatto a sè stante" ma come momento del più vasto tessuto associativo il cui luogo di costituzione rappresentava dunque il parametro alla stregua del quale individuare la competenza ratione loci (cfr., fra le altre, Cass., Sez. I, 25 novembre 1996, confl. comp. in proc. Chierchia;
Cass., Sez. II, 25 febbraio 1999, Cohan). Nè può valere il rilievo, posto in risalto nel ricorso del CE, secondo il quale, alla luce di risalente giurisprudenza, nelle ipotesi di mera partecipazione, la competenza per territorio si radicherebbe nel luogo di estesa operatività che l'associazione acquisisce a seguito del nuovo apporto, posto che l'art. 12 del nuovo codice di rito, anche nel suo testo originario e a differenza di quanto stabiliva l'art. 45 del codice abrogato, oltre ad aver individuato nella connessione un criterio primario ed autonomo di competenza, nello stabilire la unicità del foro per le ipotesi concorsuali, ha evidentemente evocato l'identico principio per ogni ipotesi di fattispecie plurisoggettiva a carattere associativo, ove la concorsualità, come momento adesivo ad un programma comune, è nota tipizzante. AS US, FI US e FI SI ripropongono il tema relativo alla prospettata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate sulla utenza di CC MI, dolendosi, in particolare, del fatto che tali intercettazioni sarebbero state acquisite e trascritte soltanto nel corso del dibattimento;
il che, a quanto si puntualizza nel ricorso comune ai due FI, avrebbe dovuto indurre i giudici del merito a dichiarare le intercettazioni medesime "irrimediabilmente nulle ed irricevibili", in quanto tali devono essere reputate le intercettazioni provenienti da un diverso processo, "ove l'acquisizione di esse non avvenga nel corso della fase delle indagini preliminari". L'assunto è all'evidenza fallace, giacche esso presupporrebbe l'espressa enunciazione nel sistema di un limite con effetti preclusivi che, al contrario, non soltanto non è dato rinvenire, ma è addirittura contraddetto dalla possibilità che, tanto nel dibattimento di primo grado che in sede di rinnovazione della istruzione dibattimentale in grado di appello, siano, in presenza di determinati presupposti, introdotti nuovi mezzi di prova. D'altra parte, questa Corte non ha mancato di verificare la legittimità della tesi contraria a quella ora sostenuta dai ricorrenti anche sul piano della relativa conformità a Costituzione, dichiarando, appunto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 268 e 270 cod. proc. pen sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 112 della Carta
fondamentale, proprio nella parte in cui tali disposizioni consentono, in mancanza di espressi divieti di legge o di specifica preclusione processuale, l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento diverso da quello in cui esse sono state effettuate, anche se pervenuto alla fase dibattimentale (Cass., Sez. II, 19 giugno 1992, De Nictolis;
v., anche, Cass., Sez. VI, 15 giugno 1994, Burgan). Varie tematiche, attinte da alcuni ricorsi, non risultano aver formato oggetto di corrispondenti censure nei motivi di appello a suo tempo rassegnati: tale comune aspetto ne giustifica, pertanto, la trattazione congiunta. In uno degli atti di ricorso presentati nell'interesse di SA TO si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., in quanto l'imputato sarebbe stato giudicato dalla Corte reggina per gli stessi fatti- reato di spaccio di sostanze stupefacenti per i quali era stato già giudicato dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Palermo. AS US, a sua volta, lamenta che l'ipotesi associativa ascrittagli non poteva venire sanzionata a norma dell'art. 74 del d.P.R. n.309 del 1990, in quanto nessuna attività illecita sarebbe emersa a suo carico dopo il 31 dicembre 1990, sicché nei di lui confronti si sarebbe resa eventualmente applicabile la previgente disciplina dettata dall'art. 75 della legge n. 685 del 1975. Inoltre, lamenta la mancata applicazione della disciplina del reato continuato con altra condanna irrogata dal Tribunale di Bologna con sentenza del 13 aprile 1992. Analoghe, quanto all'epoca di commissione dei reati ed alla applicabilità della disciplina stabilita dal d.P.R. n.309 del 1990 ovvero della legge n. 685 del 1975, le censure proposte nel ricorso comune a FI US e FI SI. FI OS, infine, genericamente si duole, a conclusione dell'atto di ricorso presentato nel suo interesse, per la omessa concessione della "diminuente del rito", implicitamente riferendosi - avuto riguardo alle statuizioni a tal proposito adottate dal giudice di appello - alla diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen.. Tutte le questioni di cui si è appena fatto cenno, sono, come si è detto, accomunate dal fatto di non essere state prospettate nei motivi di appello, sicché, avuto riguardo alla specifica natura dei temi che con esse si è inteso devolvere al giudizio di questa Corte, i relativi motivi di ricorso appaiono all'evidenza inammissibili. In tema di ricorso per cassazione, infatti, è consentito superare i limiti del devolutum e della ordinata progressione dell'impugnazione, soltanto per le violazioni di legge che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, come nelle ipotesi di ius superveniens, e per questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento sul fatto, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, mentre non sono proponibili per la prima volta in sede di legittimità le questioni giuridiche che presuppongono - come nella specie - una indagine di merito che, incompatibile con la natura del sindacato riservato a questa Corte, deve essere richiesta o almeno prospettata nella sua sede naturale. La mancata devoluzione delle accennate questioni in sede propria, preclude, dunque, ogni successiva doglianza e rende intangibile la decisione formatasi sul punto o capo, poi investito dal ricorso (Cass., Sez. V, 24 aprile 1998, Fichera;
Cass., Sez. V, 21 luglio 1998, Rillo). Allo stesso modo inammissibile è il motivo di ricorso proposto da TI CI, nel quale lamenta l'omessa motivazione della impugnata sentenza in relazione alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato, essendo stata la relativa richiesta, come si prospetta e documenta nell'atto di ricorso, formulata "in sede di discussione", e, dunque, in uno stadio del tutto eccentrico rispetto a quello deputato a tracciare i confini del devoluto, con il corrispondente obbligo di motivazione.
Varie le questioni in rito sollevate dalla difesa di RO EN. Nei motivi di ricorso viene infatti anzitutto eccepita la nullità della udienza preliminare per omesso avviso al difensore di fiducia, eccezione, questa, che si prospetta esser stata già formulata nel corso della udienza preliminare e riproposta in limine nel dibattimento di primo grado. Viene in particolare dedotto che, trattandosi nella specie di difensore di fiducia iscritto nell'albo del Foro di Roma, la notifica dell'avviso della udienza preliminare - fissata per il 26 novembre 1992 - era stata effettuata il 12 novembre 1992 mediante deposito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Palmi e soltanto il 23 novembre 1992 - senza, dunque, l'osservanza del termine di dieci giorni stabilito dall'art. 419, comma 4, cod. proc. pen. - presso il Consiglio dell'Ordine di Roma.
Il tutto, si lamenta, in violazione dell'art. 65 delle disposizioni di attuazione del codice di rito. Parimenti eccepita alla udienza preliminare del 27 novembre 1992 e riproposta in dibattimento il 19 luglio 1993, è la nullità - che parimenti si eccepisce quale ulteriore motivo di ricorso - della relazione di notificazione dell'anzidetto avviso, in quanto carente dei requisiti prescritti dall'art. 171, lett. b), c) e d), cod. proc. pen. Si prespetta, infatti, che tale relata non avrebbe precisato l'autorità che aveva richiesto la notifica, ne' le generalità del ricevente, genericamente indicato come "Sig. Perna" e altrettanto genericamente qualificato come "addetto al Consiglio", nonché recante in calce una firma illegibile dell'ufficiale giudiziario apposta sopra un timbro. Viene poi nuovamente proposta l'eccezione di nullità della udienza preliminare per mancata formulazione delle conclusioni in relazione alla posizione del RO, sottolineandosi, al riguardo, che il difensore, odierno ricorrente, ebbe a partecipare alla udienza preliminare al solo fine di eccepire la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza stessa, mentre altro difensore, nominato in un primo momento dal RO, era stato revocato dandosi di ciò atto nell'udienza del 30 novembre 1992. Rilievi, questi, dai quali scaturirebbe, ad avviso del ricorrente, la nullità assoluta, in virtù del combinato disposto degli artt. 420, comma 1, 421, comma 2, e 179, comma 1, cod. proc. pen..
Tutte le eccezioni testè passate in rassegna sono prive di giuridico fondamento. Quanto al luogo ove è stato notificato l'avviso di fissazione della udienza preliminare, infatti, il ricorrente muove dall'erroneo presupposto di ritenere che, come si puntualizza nell'atto di impugnativa, "trattandosi di difensore di fiducia iscritto nell'albo del Foro di Roma, la notifica del citato avviso sarebbe dovuta avvenire attraverso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza". L'assunto è all'evidenza fallace. Come è noto, infatti, la disciplina dettata dall'art. 65 delle disposizioni di attuazione del codice di rito è stata introdotta allo scopo di rendere agevole la tempestiva e certa reperibilità del difensore nell'ipotesi in cui questi non sia iscritto nell'albo del circondario in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il procedimento, secondo una prospettiva chiaramente volta a rendere funzionalmente snello l'incedere della attività processuale e, al tempo stesso, assicurare l'effettività nello svolgimento delle attribuzioni defensionali. Da qui la previsione dell'onere per il difensore - soggetto necessario del processo e per definizione non "irreperibile" in senso tecnico - di comunicare il proprio domicilio, quando questo già non risulti dagli atti. A prescindere dalla peculiare disciplina dettata dal comma 2 dell'art. 65 disp. att. cod. proc. pen. per la fase delle indagini preliminari, ove peraltro significativamente si accentua l'esigenza di contiguità tra la sede del procedimento ed il luogo delle notifiche al difensore, stabilisce il comma 3 della medesima norma che, in mancanza della comunicazione di cui innanzi si è detto, l'autorità giudiziaria dispone che la notificazione "degli avvisi sia eseguita presso il presidente del Consiglio dell'Ordine forense", chiaramente alludendo all'organo tenutario dell'Albo del circondario dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il procedimento, espressamente individuato - come presupposto normativo della intera disciplina - dal comma 1 della disposizione stessa. D'altra parte, ove così non fosse, si presupporrebbe - in aperto contrasto con la lettera e la stessa ratio della norma - un onere di "ricerca", non del domicilio del difensore, ma dell'albo presso il quale il medesimo ha stabilito di iscriversi, così assegnando - in modo davvero eccentrico rispetto al sistema e con portata elusiva delle esigenze di garanzia che lo stesso mira a preservare - uno specifico risalto ad un dato che può assumere connotazioni meramente formali. Per altro verso, la disposizione di cui ora si tratta appare aver tratto evidente ispirazione dalla disciplina a suo tempo dettata dall'art. 4 del d.P.R 25 ottobre 1955, n.932, ove era parimenti stabilito, con riferimento al previgente codice di rito, che "ai fini delle notificazioni degli avvisi indicati negli artt. 304-ter e 304-quater del codice di procedura penale, il difensore dell'imputato che non risieda ne' abbia domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui è in corso l'istruzione penale, deve eleggere domicilio o indicare un sostituto in detto luogo, entro tre giorni dalla comunicazione della nomina", precisandosi, poi, che "se il difensore non ha fatto l'elezione di domicilio ne' ha indicato un sostituto, l'autorità giudiziaria procedente dispone che la notificazione sia eseguita presso il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, se questo ha sede nel luogo in cui si procede e, in mancanza, mediante deposito nella cancelleria o segreteria". Per altro verso, e per concludere sul punto, l'erroneità della prospettiva ermeneutica coltivata dal ricorrente è avvalorata anche dalla verifica di costituzionalità che questa Corte ha avuto modo di condurre in ordine allo specifico profilo che qui interessa, essendosi ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 disp. att. cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., proprio nella parte in cui non prevede che la notificazione degli avvisi al difensore non iscritto nell'albo del circondario dove ha sede l'ufficio giudiziario sia eseguita presso il Presidente del consiglio dell'ordine forense in cui è iscritto il difensore stesso: e ciò - si è osservato - in quanto il diritto di difesa non puo ritenersi in alcun modo violato rispondendo la disciplina impugnata ad esigenze di razionalizzazione dello svolgimento e della speditezza dei processi e presupponendo la questione l'incidenza su scelte riservate al legislatore, stante la plurima possibilità di soluzioni conformi a Costituzione (Cass., Sez. I, 23 settembre 1994). Palesemente inconsistenti si rivelano, poi, le eccezioni sollevate a margine della relazione di notificazione dell'avviso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi. Deve infatti escludersi che, avuto riguardo alla natura dell'atto notificato,, si sia potuta ingenerare - come pure si deduce - "incertezza assoluta" sulla autorità richiedente la notifica, posto che l'avviso di che trattasi rendeva fin troppo evidente l'organo dal quale promanava e le funzioni cui esso era destinato. Del pari infondata è l'ulteriore eccezione relativa alla mancata sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, posto che lo stesso ricorrente afferma essere stata apposta, in calce alla relata, "una firma illeggibile" "sopra un timbro", così come priva di costrutto è la doglianza, prospettata in riferimento all'art. 171, lett. d), circa l'accipiens della notifica, perfettamente individuato come persona e come incarico. Affermata, quindi, la ritualità dell'avviso della udienza preliminare, alla quale il difensore partecipò per far rilevare i dedotti vizi, se ne desume che lo stesso è stato regolarmente messo in condizione di rassegnare le proprie conclusioni, con ciò dissolvendo, dunque, anche l'ultima delle censure in rito sollevate dall'odierno ricorrente.
Nel ricorso proposto nell'interesse di AL UA si prospetta nullità della impugnata sentenza per violazione delle norme sul diritto di difesa. L'imputato, deduce infatti il ricorrente, aveva ritualmente proposto istanza al fine di poter presenziare alle udienze dibattimentali, occorrendogli a tal fine apposita autorizzazione da parte della Corte di appello, in considerazione del fatto che egli risultava sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora in luogo diverso da quello ove era in corso di celebrazione il giudizio. Detta autorizzazione a raggiungere la sede della udienza era stata però notificata all'imputato il 24 settembre 1996 alle ore 15,20, quando cioè l'udienza tenutasi in pari data era stata celebrata, con l'espletamento di attività alla quale l'imputato aveva diritto di assistere. Da qui il dedotto vizio di nullità. L'assunto è palesemente infondato. Anche a voler prescindere, infatti, dal rilievo che l'obbligo di dimora di cui all'art. 283 cod. proc. pen., ove disposto nell'ambito del procedimento in corso di celebrazione, automaticamente deve intendersi rimosso per consentire la partecipazione alle udienze, giacche l'eventuale autorizzazione del giudice - al di là dei profili "conoscitivi" per gli uffici di polizia delegati per la attività di vigilanza - si atteggerebbe alla stregua di atto dovuto, e quindi privo di connotazioni costitutive per la persona sottoposta all'obbligo stesso, vertendosi in tema di diritti fondamentali non comprimibili, è del tutto evidente che l'autorizzazione di che trattasi in nessun caso potrebbe configurarsi quale provvedimento di carattere ricettizio, destinato a perfezionarsi all'atto della relativa (e neppure imposta) notificazione. Sicché, una volta adottata, l'autorizzazione in questione - pur nella ipotesi in cui la si fosse intesa come necessaria - doveva comunque ritenersi valida ed efficace sin dal momento della relativa pronuncia e non certo da quello della sua eventuale comunicazione all'interessato.
Una questione di nullità della impugnata sentenza è stata sollevata, in uno dei vari motivi di ricorso rassegnati nell'interesse di SA TO, con riferimento alla omessa pronuncia sulla "richiesta di dissequestro," avanzata con i motivi di appello, del terreno sito in Contrada Iudicello, oggetto di confisca da parte dei giudici di primo grado. Anche tale questione è all'evidenza priva di pregio. Avendo, infatti, i giudici del gravame confermato la confisca, e trattandosi nella specie di confisca obbligatoria a norma dell'art 12-sexies del d.l. n.306 del 1992, le motivazioni poste a base della decisione di conferma della sentenza di primo grado evidentemente assorbivano la delibazione della richiesta di dissequestro, trattandosi di domanda non autonoma rispetto alla statuizione di confisca, già adottata in prime cure. Del pari priva di qualsiasi fondamento è l'eccezione di nullità che CA RO prospetta, quale primo motivo di ricorso, per violazione degli artt. 191 e 62 cod. proc. pen., in riferimento a taluni passaggi della sentenza di primo grado nei quali si sarebbe assegnata rilevanza probatoria ad ammissioni dell'indagato ad un ufficiale di polizia giudiziaria. La questione è infatti del tutto irrilevante nella presente sede, posto che delle sintetiche espressioni riportate nell'atto di ricorso non v'è traccia alcuna nel provvedimento impugnato.
Esaurito il tema delle questioni in rito e delle eccezioni di varia natura prospettate dalle parti alla stregua di pregiudiziali, la disamina dei vari ricorsi potrà prendere avvio da quello proposto dal pubblico ministero, avuto riguardo al circoscritto ambito delle doglianze che hanno formato oggetto dell'atto di impugnativa rassegnato dalla parte pubblica. Il ricorrente, infatti, si limita a censurare l'impugnata sentenza con esclusivo riferimento alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, al giudizio di valenza ed alla determinazione della pena nei confronti di RA US.
Denuncia in particolare il requirente vizio di motivazione e violazione di legge, in quanto la sentenza impugnata si sarebbe limitata a motivare la concessione delle anzidette attenuanti per mere ragioni di adeguamento della sanzione al fatto, così ponendosi in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di "concessione" per meglio adeguare la pena, giacché la pena va determinata con esclusivo riferimento ai parametri di legge: le attenuanti generiche, dunque, vanno riconosciute - secondo tale orientamento che il ricorrente condivide - in quanto incidenti sulla valutazione di tali elementi, quando esistano circostanze al di fuori delle attenuanti comuni o specifiche e delle condizioni elencate nell'art. 133 cod. pen., salvo che non assumano una particolare valenza, idonea ad incidere in modo del tutto speciale sugli elementi valutativi indicati nel citato art. 133 cod. pen. (Cass Sez. II, 28 giugno 1990, Brugnetti;
Cass., Sez. VI, 3 giugno 1992, Fuoco). L'assunto non può essere condiviso, quanto meno negli schematici e per certi aspetti assiomatici termini che il procuratore generale ricorrente ha inteso prospettare a sostegno del gravame. Assai più persuasivamente, infatti, questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che le attenuanti generiche sono previste dal legislatore con riferimento a non preventivabili situazioni che incidono sull'apprezzamento della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato e sono finalizzate al più congruo adeguamento della pena in concreto. Possono infatti verificarsi casi in cui la fattispecie reale integra il delitto, per cui va applicata la sanzione prevista dal legislatore, ma la concretezza della vicenda richiede un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza e della finalità sancita dall'art. 27, terzo comma, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale (Cass., Sez. VI, 10 aprile 1995, Faletto). Ancor più di recente, si è ulteriormente puntualizzato che in materia di circostanze attenuanti la concessione delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto reato e, quindi, la determinazione della pena base in misura prossima al minimo edittale, giacché le concessione di tali attenuanti è la risultante del riconoscimento di elementi circostanziali - nell'ambito della previsione dell'art. 133 cod. pen. - che, anche in relazione a fatti-reato di rilevante gravità, possono giustificare un'ulteriore riduzione della pena rispetto alla misura che si dovrebbe infliggere alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della fattispecie (Cass., Sez. V, 1 luglio 1998, Magrelli). Simili principi meritano di essere integralmente ribaditi. Va infatti sottolineato che la Corte costituzionale (v., in particolare, la sentenza n. 313 del 1990) ha incisivamente affermato che la necessità costituzionale che la pena debba "tendere" a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento penitenziario, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue. Se la finalità rieducativa - ha sottolineato la Corte - venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave compromissione ogniqualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate, ne' in sede normativa ne' in quella applicativa, alle necessità rieducative del soggetto. Posto, dunque, che il principio di proporzione tra pena e fatto è
costituzionalmente preservato in funzione della salvaguardia della finalità di emenda che deve caratterizzare il trattamento sanzionatorio in tutti i suoi momenti, dalla astratta comminatoria, alla concreta applicazione ed alla relativa esecuzione, ne deriva che la concessione delle attenuanti generiche, ove destinata ad assicurare il rispetto dell'anzidetto principio di proporzionalità, è non soltanto legittima ma, addirittura,, doverosa, giacché lo squilibrio che altrimenti deriverebbe, sarebbe in sè elemento atto a perturbare e, quindi, a compromettere la funzione rieducativa che "quella" pena è destinata a realizzare per "quell'imputato" in rapporto a "quel" determinato fatto-reato.
Il ricorso del pubblico ministero deve pertanto essere rigettato. Palesemente inammissibile è, invece, il ricorso proposto nell'interesse di VI EN. Nei confronti del VI la Corte di appello di Reggio Calabria ha infatti ritenuto che il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, al medesimo contestato al capo C) della rubrica, dovesse essere derubricato nella meno grave ipotesi di favoreggiamento reale, prevista dall'art. 379 cod. pen., commessa in epoca anteriore e prossima al 1 agosto 1990,
sicché, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione. In merito alla posizione dell'imputato, alla materialità dei fatti ascrittigli ed alle ragioni per le quali la condotta del medesimo doveva correttamente ritenersi integrare la figura del favoreggiamento reale, la sentenza impugnata ha offerto motivazione senz'altro adeguata e del tutto esente da vizi logici o argomentativi. A fronte di ciò, l'atto di ricorso si è invece limitato ad una generica censura di carenza motivazionale e di travisamento del fatto, facendo leva su di una diversa lettura delle risultanze probatorie, insuscettibile di qualsivoglia risalto nella presente sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso segue pertanto la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in lire 2.000.000.
A conclusioni diverse occorre pervenire in relazione al ricorso proposto nell'interesse di TI CE. Nei due atti di ricorso rassegnati nell'interesse dell'imputato viene infatti censurata la carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, tanto in punto di responsabilità che in ordine al tipo ed al quantitativo di stupefacente oggetto di imputazione, e ci si duole del fatto che siano rimaste del tutto inspiegate le ragioni per le quali la Corte di appello non avrebbe concesso le attenuanti generiche, pur richieste in via subordinata con i motivi di impugnazione. Si lamenta, infine, la mancata applicazione della diminuente di un terzo per la richiesta di rito abbreviato escluso dal giudice per le indagini preliminari, non concessa dal tribunale in primo grado e sollecitata con l'atto di appello: punto del gravame, quest'ultimo, sul quale la Corte reggina avrebbe omesso di pronunciarsi. Mentre si appalesano manifestamente prive di giuridico fondamento le doglianze che il ricorrente muove circa la motivazione della gravata sentenza in punto di responsabilità e qualificazione giuridica dei fatti, trattandosi di censure fondate, in via pressoché esclusiva, su ampie digressioni nel merito del tutto inconferenti agli effetti del presente giudizio, fondati si rilevano i motivi di ricorso nei quali si lamenta la mancanza di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen.. Dallo stesso testo della sentenza impugnata, emerge, infatti, che l'imputato aveva richiesto con l'atto di appello tanto l'applicazione delle attenuanti generiche che la diminuente per il rito abbreviato, diminuente, quest'ultima, sollecitata dallo stesso pubblico ministero requirente (v. pagg. 199, 200). Ma v'è di più. È lo stesso giudice del gravame ad aver programmaticamente affermato (v. pag. 155) di ritenere soluzione conforme a giustizia quella di "accogliere integralmente la richiesta del P.G. di concedere la diminuente del rito abbreviato a tutti gli imputati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta", sicché il totale silenzio serbato dagli stessi giudici di appello tanto in ordine alla richiesta a tal proposito formulata del TI, così come in merito alla domandata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non può che determinare l'annullamento della sentenza impugnata su tali punti, con conseguente rinvio per nuovo esame.
Una comune censura prospettata dai ricorrenti che sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 416-bis del codice penale, ha fatto leva sulla sostanziale carenza di motivazione che a parere dei ricorrenti stessi avrebbe caratterizzato l'impugnata sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di sviluppare, nella conferente sede argomentativa, le circostanze di fatto alla stregua delle quali potevano dirsi integrate le specifiche connotazioni tipizzanti della anzidetta fattispecie incriminatrice. Tale vizio, si sottolinea in vari atti di ricorso, sarebbe emerso in modo particolarmente incisivo proprio in occasione del gravame di merito, giacché, avuto riguardo alle profonde modifiche subite dalla imputazione con la pronuncia della sentenza di primo grado, i motivi di reclamo avevano sollecitato i secondi giudici a soffermarsi sul quadro residuo della impugnazione, per verificare se in esso potessero o meno ancora intravedersi le caratteristiche proprie di una struttura associativa di carattere mafioso. Una censura, quella di cui si è detto, che si è fatta ancor più insistita, in considerazione della scomparsa, dal panorama processuale, di taluni soggetti asseritamente posti al vertice, in via di accusa, di omonime "cosche" e dell'analogo venir meno di altre componenti fattuali che avevano consentito di costruire lo specifico modello associativo contestato agli imputati. La unicità dell'oggetto della impugnazione e la sostanziale identità dei profili devoluti alla attenzione di questa Corte impone, dunque, l'esame comune degli anzidetti motivi di ricorso. Al riguardo, può qui subito rammentarsi che questa Corte ha in varie occasioni avuto modo di precisare che il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. si caratterizza dal lato attivo per l'utilizzazione da parte degli associati, ai fini del raggiungimento degli scopi del sodalizio, della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo in sè stesso, e dal lato passivo per la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà dei singoli. L'avvalersi della capacità di intimidazione può esplicarsi sia sfruttando il clima intimidatorio già conseguito dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza o minaccia, i quali, peraltro, in tal caso non devono realizzare l'effetto di per sè soli, ma in quanto espressione rafforzativa del potere del gruppo. Non è d'altro canto richiesto dalla norma che l'avvalersi della suddetta capacità si esplichi in una condotta distinta da quella diretta al conseguimento del fine sociale, sicché anche una sola condotta può essere finalizzata ad entrambi i risultati, quando considerata in rapporto alle sue specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si manifesta, essa esprime di per sè la forza intimidatrice del vincolo associativo (cfr., fra le altre, Cass., Sez. VI, 10 marzo 1995, Monaco). Al tempo stesso, perché si realizzi la condotta di partecipazione dei singoli associati, non è necessario che ciascuno utilizzi la forza intimidatrice ne' consegua direttamente, per sè e per altri, il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione, contrassegnato dal carattere della ingiustizia. La condotta di partecipazione consiste, infatti, nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza ed al rafforzamento dell'associazione e quindi alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito della associazione (ex plurimis, Cass., Sez. VI, 31 gennaio 1996, P.M. in proc. Alleruzzo). Neppure è necessario che il vincolo associativo fra il singolo e l'organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato nel sodalizio, ben potendosi configurare forme di partecipazione destinate ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate - come non di rado avviene - da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del medesimo sodalizio criminoso, coinvolga anche il perseguimento da parte del singolo partecipe di vantaggi ulteriori, suoi personali, rispetto a quali il vincolo associativo può assumere anche, nella prospettiva del soggetto, una funzione meramente strumentale Cass., Sez. VI, 27 gennaio 1997, Dominante). Sul piano della obiettività giuridica, poi, si è sottolineato che la natura totalizzante o "globale" della associazione per delinquere di stampo mafioso riguardo agli interessi delle collettività territoriali - utile per definire i cosiddetti delitti strategici - sta nella sua potenzialità di commettere impunemente, avvalendosi dello strumento intimidatorio, più delitti ovvero (o anche) di acquisire o conservare il controllo di attività economiche private o pubbliche, così determinando una situazione di pericolo, oltre che per l'ordine pubblico in genere, anche per l'ordine economico, nonché di compromettere il principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche (Cass., Sez. VI, 19 dicembre 1997, Greco). Da ciò l'assunto che, ai fini della sussistenza del reato, la stessa intimidazione interna al sodalizio - a sprazzi e singolarmente evocata in taluni sintetici passaggi della impugnata sentenza - pur se rilevante sotto il profilo dell'estrinsecazione del metodo mafioso, non può prescindere dall'intimidazione esterna, poiché elemento caratteristico della associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. è il riverbero, la proiezione esterna, il radicamento nel territorio in cui essa vive;
assoggettamento ed omertà devono pertanto riferirsi non ai componenti interni, essendo siffatti caratteri presenti in ogni consorteria, ma ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, essendo i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa convinzione della loro esposizione a pericolo, in stato di soggezione di fronte alla forza dei "prevaricatori". Quanto alla diffusività di tale forza intimidatrice - si è pure affermato - essa non può essere virtuale, e cioè limitata al programma dell'associazione, ma deve essere effettuale, siccome manifestazione della condotta, essendo la diffusività un carattere essenziale della stessa forza di intimidazione, con la conseguente necessità che di essa l'associazione si avvalga in concreto, cioè, appunto, in modo effettivo (Cass., Sez. V, 19 dicembre 1997). A proposito, poi, degli aspetti per così dire strutturali che direttamente interagiscono con la vicenda oggetto del presente procedimento, si è pure affermato che è configurabile il concorso fra i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti quando si sia in presenza, da una parte, di un organismo - quello di stampo mafioso - a carattere federalistico-verticistico, raggruppante l'intera massa degli associati, sia pure con suddivisione in articolazioni territoriali;
dall'altra, di organismi che, operando nello specifico campo del traffico degli stupefacenti, fruiscano, pur sotto la sorveglianza e con il contributo logistico della organizzazione di tipo mafioso, di una certa libertà operativa e siano soggettivamente differenziati nello schema strutturale di detta ultima organizzazione, in quanto comprendano persone ad essa non aderenti e lascino esclusi, per converso, molti degli associati mafiosi (Cass., Sez. I, 22 dicembre 1997, Nikolic). È ben vero, dunque, che dalla natura stessa che caratterizza tutte le fattispecie associative ne discende, a corollario, la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell'offensività (Cass., Sez. VI, 25 settembre 1998, Villani). Ma è altrettanto vero che non può automaticamente postularsi la riconversione, sul piano meramente finalistico, di una struttura associativa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti in una di tipo mafioso o viceversa - attesa l'ontologica diversità degli elementi che tipizzano le fattispecie associative poste a raffronto - occorrendo, a tal fine, l'enucleazione di specifici elementi di fatto che asseverino, anche sul piano strutturale, la possibilità di configurare, nei sensi di cui innanzi si è detto, il concorso tra le accennate figure criminose. Ebbene, e come puntualmente sottolineato dai ricorrenti, la modifica della imputazione relativa al delitto di cui all'art. 416-bis operata con la sentenza di primo grado, segnala un brusco depauperamento della intera gamma delle note tipizzanti che avevano contrassegnato l'originaria prospettiva accusatoria. L'ampia rubrica che descriveva l'ipotizzato sodalizio mafioso prevedeva, infatti, oltre alla finalità di commettere numerosi e gravi delitti contro il patrimonio, in materia di armi e di stupefacenti, anche reati di natura elettorale, l'infiltrazione in organismi della pubblica amministrazione, il controllo di attività economiche, la gestione di appalti, finanziamenti ed altro, l'utilizzazione di coperture e protezioni e la sostanziale "occupazione" di istituzioni e del territorio. Tale prospettiva non ha retto alla verifica del primo grado. Come infatti testualmente puntualizza la sentenza di appello nel condividere sul punto la decisione dei primi giudici (pag. 148), "l'originaria impostazione accusatoria che vedeva la cosca SA- CE, con la famiglia CE in posizione sovraordinata rispetto ai SA di RN, al centro di vaste ed estese attività criminali articolate in "locali" operanti in varie aree del territorio nazionale, come Bologna, Milano, Pisa, Fermo e le Marche, Matera, Taranto e le Puglie" aveva "subito un drastico ridimensionamento, e ciò non perché in tali aree non siano state riscontrate e provate attività criminali aventi per lo più ad oggetto il commercio di sostanze stupefacenti (ma anche quello di armi), le quali sono state sanzionate dal primo giudice, ma perché è caduta l'ipotesi della dipendenza di questi gruppi "locali" rispetto alla centrale rosarnese. laddove invece il Tribunale di Palmi ha messo in rilievo il giusto aspetto di autonomia. È inoltre caduta - soggiunge l'impugnata sentenza - alla verifica dibattimentale di primo grado la prospettiva accusatoria di un rapporto organico fra le famiglie CE e SA, con i primi in posizione di supremazia rispetto ai secondi:
ciò perché il ritenuto personaggio di grande rilievo della famiglia CE, US CE, anziano e ormai malato, è deceduto durante il corso del procedimento... mentre l'altro imputato della famiglia CE, il giovane RC CE, è stato assolto nel presente procedimento da ogni accusa. È venuto cioè a mancare un pilastro fondamentale dell'accusa. La stessa sorte hanno fatto le parti del procedimento riguardanti l'inserimento della cosca SA in un vasto traffico internazionale di eroina e cocaina, a proposito della quale si sosteneva da parte dell'accusa un rapporto di collaborazione fra il SA TO ed il OS EN da un lato ed esponenti della mafia palermitana, quali AF TO, e della malavita organizzata campana, quali IN CE e di OI AU, con l'inserimento nella vicenda anche del siriano AK PH IM. Ed infine è stata disattesa l'accusa in relazione ai rapporti fra la famiglia SA-CE ed i politici del P.S.I. candidati nelle elezioni amministrative del 1990". Alla luce di tali a dir poco significative emergenze, era dunque compito dei giudici del merito analizzare l'intero ordito processuale che da tale profonda opera di "ridimensionamento" era residuato, dando conto, in parte motiva, dei singoli elementi di prova alla stregua dei quali potesse ancora configurarsi l'esistenza di un sodalizio rispondente ai requisiti ed alle caratteristiche normativamente tipizzati dalla fattispecie descritta dall'art. 416- bis del codice penale, senza presupporre, dunque, quale postulato del tutto impraticabile, la congruità a tal fine delle circostanze poste a base della originaria imputazione, ormai sostanzialmente vanificata. Sul punto, l'impugnata sentenza è venuta totalmente meno all'obbligo di legge. A parte, infatti, richiami del tutto apodittici al ruolo di "accoscato" che compare nella disamina di talune posizioni, a taluni generici ed in sè non significativi riferimenti a singole vicende di intimidazione, per di più tutte intranee all'ipotizzato sodalizio, a collegamenti - neppure scandagliati sul piano della relativa organicità - con soggetti inseriti nella malavita organizzata, vi è nel provvedimento gravato uno sconfortante silenzio sulla intera problematica che i ricorrenti avevano agitato, proprio in relazione ed a seguito della profonda modifica subita dalla imputazione a seguito della sentenza di primo grado. Un difetto di motivazione, dunque, di palmare evidenza e che rasenta i limiti del vizio grafico o strutturale.
Va pertanto disposto l'annullamento della impugnata sentenza, limitatamente al reato di cui all'art. 416-bis del codice penale, nei confronti di NO AR, DI AN, FI OS, AL UA, SA TO e SA EN, con rinvio per nuovo giudizio su detto punto. Nel resto, i ricorsi dei predetti ricorrenti vanno rigettati. Congrua ed esente da censure sul piano logico e argomentativo si rivela infatti la motivazione della impugnata sentenza nella parte in cui ha analizzato la posizione di NO AR, rievocando i più significativi elementi già posti in risalto nella sentenza di primo grado e sottoponendo a vaglio critico il materiale probatorio raccolto, in stretta correlazione con le doglianze che avevano formato oggetto della impugnazione di merito, così come puntuale si rivela il vaglio di attendibilità che i giudici del merito hanno condotto in ordine alle fonti di prova dichiarative evocate a conforto del compendio probatorio. Sicché infondata si rivela la censura a quest'ultimo riguardo sviluppata dal ricorrente, dovendosi ribadire che, a fronte di una esauriente, ragionevole e logica motivazione fornita dai giudici di merito, non è ammessa davanti al giudice di legittimità la prospettazione di una rinnovata valutazione della rilevanza ed affidabilità delle fonti di prova, con una nuova ricostruzione della prova stessa (Cass., Sez. VI, 30 giugno 1999, Lo Castro;
Cass., Sez. VI, 14 maggio 1999, Pinna). Parimenti da respingere nel resto è il ricorso proposto da DI AN, avendo i giudici del merito puntualmente evidenziato i relativi elementi di responsabilità analizzando, in particolare, il ruolo dell'imputato di custode del campo di kiwi sito in contrada Iudicello di RN appartenente ai SA e presso il quale vennero rinvenute sostanze stupefacenti, una consistente somma di denaro e varie armi e munizioni, ingrassate ed in perfetta efficienza. Infondata è pure la doglianza relativa alla dedotta omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pure sollecitata in via gradata nei motivi di appello, avendo i giudici di secondo grado recepito e fatto rinvio alle considerazioni a tal proposito svolte nella sentenza in prime cure, ove le circostanze stesse erano state escluse in considerazione della natura e della gravità dei fatti. Analoghi rilievi possono svolgersi anche per ciò che riguarda la posizione di AL UA, oggetto di analitica disamina tanto in primo che in secondo grado, ove, seppure in forma sintetica - ma comunque adeguata - sono stati passati in rassegna gli aspetti più significativi del suo coinvolgimento e motivatamente disattese, contrariamente a quanto si lamenta in sede di ricorso, le prospettazioni difensive poste a fondamento dell'atto di appello. Parimenti da respingere, sempre nel resto, sono infine i ricorsi proposti nell'interesse di SA TO e SA EN. Per entrambi gli imputati, infatti, la sentenza impugnata ha operato in parte motiva una sufficiente disamina dei relativi elementi di responsabilità facendo ampio rinvio, specie per il primo, alle assai diffuse considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, ove il ruolo degli imputati, i singoli episodi, il contesto d'assieme, le plurime fonti di prova ed il relativo vaglio critico ed i criteri sulla cui base era stata determinato il rispettivo trattamento sanzionatorio avevano già ricevuto una più che puntuale e diffusa trattazione e sviluppo sul piano argomentativo, con approdi del tutto esenti da censure in punto di legittimità. Le doglianze a tal proposito svolte da entrambi i ricorrenti si rivelano dunque prive di giuridico fondamento. Parimenti infondate si rivelano le censure svolte da altri ricorrenti. Per AR ME, assolto dalla Corte reggina dal delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato al capo A) della rubrica e ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi B) e C), si lamenta, in particolare, carenza di motivazione e contraddittorietà delle argomentazioni svolte nella impugnata sentenza, deducendosi al riguardo che la disamina della posizione del ricorrente operata dai giudici di secondo grado sarebbe stata svolta in termini probatoriamente sfuggenti e con taluni contrasti intrinseci che minerebbero la coerenza stessa del percorso argomentativo. Viziata sarebbe poi per difetto la motivazione la impugnata sentenza nella parte in cui ha negato allo AR la concessione delle circostanze attenuanti generiche. L'assunto è, sotto entrambi i profili dedotti, fallace. La sentenza oggetto di impugnativa ha infatti coerentemente sviluppato l'intera e non evanescente gamma degli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado, criticamente rielaborando quel materiale alla luce delle doglianze esposte nell'atto di appello e pervenendo ad argomentate conclusioni sicuramente appaganti sul piano della congruenza motivazionale e del rigore dell'iter logico seguito. La ritenuta "mancanza di ... fatti processualmente provati che siano sintomatici di mafiosità" dell'imputato non evidenzia, infatti, alcun profilo di intrinseca contraddittorietà rispetto alla affermata adesione dell'imputato al contestato sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, evenienza, quest'ultima, che i giudici del merito hanno articolatamente scandagliato, nei corrispondenti gradi, sulla base di plurime e convergenti risultanze probatorie, la valenza ed affidabilità delle quali ha formato oggetto di adeguato apprezzamento, correttamente operato secondo un metodo logico teso a non parcellizzare - disarticolandole fra loro - le singole acquisizioni. Parimenti motivata, e dunque esente dalle prospettate censure di apoditticità, è la decisione del giudice di appello di non concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, essendosi quella determinazione fondata sulla gravità e reiterazione della condotta di spaccio di sostanze stupefacenti e, quindi, su parametri di non meritorietà del beneficio legittimamente evocabili. Il ricorso deve pertanto essere respinto. Alle stesse conclusioni occorre pervenire anche in ordine al vizio di motivazione che si prospetta nell'atto di ricorso rassegnato nell'interesse di CE CE. Denuncia infatti il ricorrente che la Corte di merito si sarebbe fondata su indizi ciascuno dei quali si sarebbe prestato a plausibili spiegazioni alternative, mentre nessuno sviluppo argomentativo sarebbe stato operato nella sentenza per asseverare la consapevolezza dell'imputato di contribuire con la propria condotta alla attività svolta dallo specifico sodalizio criminoso oggetto di imputazione. Di contro va invece rilevato che, alla luce delle riferite risultanze probatorie, rappresentate dalle dichiarazioni rese da IT IZ e ER ON e dall'esito delle intercettazioni telefoniche, il quadro fattuale ricostruito dai giudici del merito è assistito da un corredo motivazionale del tutto appagante, sia sul piano della univocità e convergenza degli elementi assunti quali dati probatoriamente significativi, sia per ciò che attiene alla cosciente adesione al contestato sodalizio, avuto riguardo ai rapporti non soltanto parentali che legavano il CE a CA RA ed alla corretta valenza assegnata alle telefonate nelle quali si faceva cenno ad un "via vai" di "ragazzi" che andavano o venivano da RN, in sintomatica convergenza con i peculiari interessi del sodalizio e con lo specifico ruolo svolto dall'intraneo ricorrente.
Nei confronti di CE AN la sentenza impugnata deve invece essere annullata senza rinvio in ordine al ritenuto reato di favoreggiamento reale perché estinto per prescrizione. Nei confronti di CE AN, infatti, e come emerge dal testo del provvedimento impugnato (pag. 222), il giudice di appello ha ritenuto di qualificare come favoreggiamento reale l'originaria imputazione di cui al capo B), essendosi il quadro probatorio raccolto nei suoi confronti ridotto "all'episodio della ricezione di lire 20.000.000 circa dall'IT come prezzo di una fornitura a questi di droga consegnata dal CA, che all'epoca (siamo sotto il LE 1990) non poteva riscuotere perché detenuto". Considerata, dunque, l'epoca del fatto come ritenuto in sentenza, il delitto di cui all'art. 379 cod. pen. deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
Nei ricorsi rassegnati nell'interesse di TI CI e di TI IA si censura, per profili diversi, la congruità e la coerenza della motivazione della impugnata sentenza nella parte in cui ha preso in esame la posizione degli imputati, deducendo in particolare, il primo, la genericità e la incoerenza dei passaggi argomentativi sui quali si è fondata la decisione del secondo giudice, afflitta a tratti da erronea interpretazione di taluni dati fattuali, nonché vizio di motivazione e violazione di legge in rapporto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e, la seconda, carente prospettazione di elementi logico-fattuali atti ad asseverare la condotta materiale posta in essere nonché il ruolo in concreto svolto, alla luce, anche, della ritenuta equivocità delle intercettazioni telefoniche poste a base della decisione gravata. Le censure sono infondate.
Facendo appello anche alle diffuse considerazioni svolte con dovizia di argomenti nella sentenza di primo grado, i giudici della Corte territoriale hanno infatti esaurientemente scandagliato le posizioni dei due ricorrenti, dando atto del logico concatenarsi delle plurime risultanze dalle quali, sia pure nel più sintetico discorrere tipico della fase di impugnazione, le determinazioni del primo giudice in punto di responsabilità, pur se sottoposte a vaglio critico, alla luce degli atti di gravame puntualmente delibati, si sottraevano alle prospettate doglianze. Del pari congrua si rivela la verifica operata dai giudici del merito in ordine al significato ed alla valenza probatoria da annettere alle risultanze scaturite dalle intercettazioni telefoniche,, essendo stato, specie in prime cure, motivatamente decodificato il linguaggio criptico che in esse era dato riscontrare. Nè a diverse conclusioni può pervenirsi in ordine alle doglianze del TI CI circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, posto che la sentenza di appello si è sul punto adeguatamente soffermata, mettendo in evidenza la obiettiva gravità dei fatti, la posizione di vertice ricoperta dall'imputato, nonché la dimensione del commercio di droga ed armi in cui il medesimo si è trovato inserito: apprezzamenti, questi, che indubbiamente suffragano sul piano della legittimità la decisione adottata, a contestar la quale il ricorrente neppure prospetta elementi di opposto segno che la Corte reggina avrebbe dovuto prendere in considerazione e che non valutò.
Nell'atto di ricorso proposto nell'interesse di FI US e FI SI si denuncia travisamento dei fatti nonché contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità degli imputati, facendosi in particolare appello ad una pretesa erronea valutazione dei dati scaturiti dalle intercettazioni telefoniche, alla mancata identificazione di taluni personaggi che pur erano significativamente comparsi nelle conversazioni intercettate, nonché alla intervenuta assoluzione di soggetti inizialmente inquisiti. Sicché, pur non contestandosi che a carico dei ricorrenti fosse stata conseguita "la prova che essi avevano attivato un loro, marginalmente settoriale. spaccio di stupefacenti", nessuna prova suffragava invece la conclusione che "essi avessero partecipato ad alcun sodalizio criminale associativo nel contesto delle cellule indagate". Anche a voler prescindere dalle ampie - se non esclusive - incursioni nel merito che caratterizzano il motivo di ricorso e che all'evidenza non possono trovare ingresso nella presente sede, basta poco per avvedersi della infondatezza delle sollevate censure. Anche attraverso i richiami alla assai analitica ed ampia trattazione che della posizione dei ricorrenti è stata offerta dalla sentenza di primo grado, il provvedimento oggetto di ricorso ha puntualmente e criticamente esaminato le numerose e convergenti risultanze dalle quali ha con coerenza tratto il corollario del ruolo centrale svolto dai fratelli FI nel troncone bolognese delle indagini, che aveva visto l'appartamento di Via Barbieri 105 come stabile centrale di spaccio. Una disamina, quella compiuta, più che adeguatamente approfondita, anche con specifico riferimento ai diversificati ruoli svolti dai ricorrenti, e tale da aver condotto ad una appagante ricostruzione, sul piano logico ed argomentativo, dei rapporti fra i sodali, del collegamento con la centrale rosarnese, dei singoli e qualificanti episodi emersi e, dunque, dell'intero "dispiegarsi di un fenomeno associativo" all'interno dei quale i due FI avevano rappresentato "uno degli assi portanti". Va d'altra parte qui ancora una volta ribadito che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve dunque essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato, come senz'altro è avvenuto nella specie, le ragioni del convincimento (cfr, da ultimo, Cass., Sez. un., 24 novembre 1999, Spina). Parimenti destituita di fondamento è l'ulteriore doglianza formulata da FI US in ordine alla omessa motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sollecitate in via subordinata ed in modo del tutto generico nell'atto di appello, avendo i giudici del gravame aderito alle motivate determinazioni al riguardo assunte nella sentenza di primo grado.
Anche nell'atto di ricorso proposto nell'interesse di LO HE e LO EL si prospetta, quale unico motivo di ricorso, violazione dell'obbligo di motivazione essenzialmente per avere la Corte di merito operato una lettura non corretta delle conversazioni intercettate. Al riguardo, e fermi restando i rilevi da ultimo svolti, non può non essere ribadito, in via generale, che esula dai poteri del giudice della legittimità quello di procedere - come pure i ricorrenti pretenderebbero - ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis, Cass., Sez. un., 30 aprile 1997. Dessimone). A proposito del travisamento del fatto, pure implicitamente evocato dai ricorrenti, va pure ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti impugnati, fuori della ipotesi estrema della mancanza di qualsiasi indicazione giustificativa del decisum, correttamente sussumibile nella previsione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen in quanto idoneo ad integrare un vizio di carenza grafica del corredo argomentativo, è consentito solo quando il vizio denunciato sia di tale imponenza da minare al suo interno le strutture della pronuncia (illogicità interna) a causa dell'evidente incoerenza ravvisabile nella serie concatenata di proposizioni finalizzate a convalidare l'assunto conclusivo. Non già, dunque, allorché per cogliere la disarmonia del discorso sviluppato dal giudice di merito sia necessario ricorrere a criteri di valutazione mutuati dall'esterno (siano questi suggeriti dalla parte interessata o prescelti dallo stesso giudice di legittimità), sebbene essi possano, per avventura, essere ritenuti più consoni a modelli di ragionamento comuni (illogicità esterna). Il vizio di motivazione noto come "travisamento del fatto", pertanto, può sopravvivere soltanto nell'ipotesi, prevalentemente teorica, in cui il giudice, dopo aver fatto propria una certa ricostruzione degli eventi, ne tragga sul piano giuridico, conclusioni confliggenti con la medesima e supponenti, sotto il profilo logico, una ricostruzione diversa (cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, 13 gennaio 1999, Di Cuonzo). Alla luce di tali principi i ricorsi sono dunque infondati. Accanto, infatti, alla esauriente e logica disamina degli altri elementi di prova, l'impugnata sentenza - facendosi carico delle doglianze svolte dai ricorrenti nell'atto di appello, a proposito della "interpretazione" del lessico codificato che compariva nelle intercettazioni - ha diffusamente motivato gli elementi sulla cui base ha operato la decrittazione del linguaggio con riferimento al traffico di armi col TI. Ha infatti a tal proposito evocato l'adozione di un registro linguistico convenzionale in difetto di qualsiasi prova concreta di un commercio di maiali, che - nella dimensione artigianale rivelata dalle intercettazioni - non avrebbe avuto alcun senso alla distanza intercorrente tra le località di RN e Taranto;
le evidenti smagliature di tale registro linguistico, ad esempio con l'uso del femminile riferito al o ai maiali (che è un lapsus che si spiega pensando al fatto che nella mente dell'interlocutore vi erano la o le pistole - sostantivo femminile - e non maiali); il riferimento a controlli di polizia che non avrebbe avuto senso temere se i LO ed il TI avessero commerciato maiali;
il dato oggettivo rappresentato dal ritrovamento di una pistola, in occasione della perquisizione dell'abitazione dei LO il 3.12.1991... ". Riferimenti motivazionali, dunque, del tutto coerenti ed appaganti e solidalmente ancorati alla ugualmente circostanziata disamina che sul punto è stata operata nella sentenza di primo grado.
Parimenti da respingere è il ricorso proposto nell'interesse di AS US. Ancora una volta si prospetta, con ampie digressioni nel merito, travisamento dei fatti, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché violazione di legge, in quanto, a dire del ricorrente, il compendio accusatorio delibato dalla Corte reggina sarebbe stato incongruo ed evanescente al punto da non legittimare l'affermazione di responsabilità, mentre nessun univoco elemento poteva trarsi dalle intercettazioni telefoniche delle quali pure, coma già si è detto, veniva eccepita la inutilizzabilità. L'assunto trova evidente smentita alla luce della ricostruzione offerta dai giudici del merito. L'univoco tenore delle numerose telefonate intercettate presso l'utenza ubicata nell'appartamento di Via Barbieri 105 a Bologna e nella quali compare la persona del ricorrente, hanno infatti ricevuto attenta lettura nel doppio grado di merito, e il relativo motivato apprezzamento che ne è scaturito sfugge totalmente - per esaustività, coerenza ed intrinseca logicità - a qualsiasi censura ritualmente devolvibile alla presente sede. Ciascuno dei passaggi maggiormente significativi delle varie conversazioni che più direttamente hanno riguardato la posizione dell'odierno ricorrente, sono stati infatti doverosamente valutati, in sede di merito, non soltanto sotto il profilo della valenza probatoria da annettere alle singole conversazioni - alla luce, pure, dei non certo vaghi riscontri conseguiti sul piano investigativo - ma anche nel loro contesto d'assieme, così permettendo di tracciare un ampio ventaglio di fatti, relazioni, strutture logistiche, ripartizione di ruoli e quadro ambientale sulla cui base i giudici del doppio grado hanno motivatamente ritenuto integrata la fattispecie associativa oggetto di imputazione. Nell'interesse di ME RI è stato proposto ricorso per cassazione deducendosi vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. A parere del ricorrente la Corte di merito avrebbe erroneamente valutato la attendibilità dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni, apprezzate alla stregua di fonte di accusa, sono state ritenute oggetto di reciproco riscontro. Per altro verso, si censura la sentenza impugnata sotto il profilo della motivazione, in quanto i giudici del gravame non avrebbero esaminato le ipotesi alternative alla spiegazione dei fatti proposte dalla difesa e che erano state dedotte con i motivi di appello. Nessuno dei rilievi proposti coglie nel segno. Tanto le dichiarazioni rese da NO RA che quelle rese da D'CO NT sono state infatti adeguatamente apprezzate - e non supinamente recepite - dai giudici di primo e secondo grado, i quali hanno anche puntualmente esaminato gli elemento di riscontro estrinseci, desunti, in particolare, dalle significative risultanze scaturite dalle intercettazioni telefoniche. Priva di consistenza si rivela anche la seconda delle accennate censure, posto che la stessa si fonda esclusivamente su prospettazioni di mero fatto, insuscettibili di delibazione agli effetti che qui rilevano e per di più in sè inidonee ad incrinare la coerenza logica del tessuto motivazionale posto a fondamento della gravata decisione.
Parimenti da respingere è il ricorso proposto nell'interesse di RA US, ove si lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché mancata indicazione dei criteri sulla cui base è stata determinata la pena e omessa la valutazione in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. I diffusi atti di ricorso si sono poi in particolare soffermati, con ampie digressioni nel merito, sui vari aspetti che, a dire del ricorrente, incrinavano l'attendibilità dei collaboratori di giustizia, con particolare riferimento alle parti delle relative dichiarazioni che avevano riguardato la posizione del RA. Le censure sono destituite di fondamento. La Corte di appello, infatti, sulla base anche delle plurime e fondamentali acquisizioni operate in fase di gravame, ha analiticamente passato in rassegna, oltre alle dichiarazioni rese da IT NO, anche le nuove emergenze scaturite dalle dichiarazioni rese in quella stessa fase da OL LO, OR NS, CE RA e NE AN, adeguatamente soppesandone il reciproco valore, l'attendibilità, gli spunti di verifica ed il coeso ordito probatorio nel quale le dichiarazioni stesse potevano, dunque, ritenersi iscrivibili, non sottacendo, a questo riguardo, neppure l'enunciazione degli elementi che, anche sul piano logico, contribuivano ad assegnare coerenza all'intero costrutto accusatorio. Del tutto esente dai prospettati vizi si rivela, poi, l'impugnata sentenza anche per ciò che attiene alle statuizioni sulla pena, avendo i giudici dell'appello congruamente motivato le ragioni poste a fondamento della applicazione, con criterio di equivalenza, delle circostanze attenuanti generiche e dei parametri alla stregua dei quali è stata operata la determinazione del trattamento sanzionatorio. Priva di pregio si rivela anche la censura di vizio logico che, non senza una qualche genericità, OR ON muove alla impugnata sentenza, a suo dire limitatasi a "dare rilevanza alla condotta" del ricorrente in relazione "alle forniture di droga che venivano corrisposte a EL CC a Matera". La congrua disamina che della posizione del ricorrente è stata offerta in entrambe le sentenze di merito non lascia infatti spazio alle prospettate incoerenze motivazionali, posto che le specifiche relazioni intessute con lo AR, le verifiche ed i controlli di polizia giudiziaria, le dichiarazioni rese da DE CA IN, le risultanze delle intercettazioni telefoniche, gli incontri con personaggi coinvolti nel traffico di stupefacenti nella zona di Sibari, sono tutte circostanze fattuali che i giudici a quibus coerentemente hanno evocato a sostegno del ricostruito quadro di sodalità. Inane si rivela dunque lo sforzo del ricorrente di riproporre, sotto la veste del vizio di legittimità, considerazioni e doglianze già tutte vagliate e motivatamente disattese nel gravame di merito.
Ugualmente incentrate sul vizio di motivazione, prospettato sotto il duplice profilo della carenza ed illogicità del costrutto argomentativo, sono le censure poste a base dell'atto di ricorso rassegnato nell'interesse di RF ON. Viene in particolare sottoposta a critica la mancata enucleazione degli elementi di fatto alla stregua dei quali dedurre l'esistenza della associazione, nonché il legame tra i presunti sodali operanti su Bologna e la pretesa centrale operativa di RN. Carenti sarebbero, poi, gli elementi che individuerebbero la struttura del sodalizio riferito allo RF ed i rapporti con i soggetti che svolgevano la loro attività a Bologna, mentre contraddittoria rispetto al quadro di accusa sarebbe la circostanza, testimonialmente acclarata, che nell'appartamento bolognese - asseritamente elevato al rango di base del gruppo - gravitassero personaggi mai fatti oggetto di imputazione. Erronea sarebbe infine la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza della aggravante delle armi e di quella relativa all'ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, per di più del tipo eroina e cocaina, così escludendosi che la pretesa attività di spaccio avesse ad oggetto droghe leggere. L'assunto del ricorrente, sotto tutti i profili dedotti, non può essere condiviso. L'ampia e circostanziata disamina operata in prime cure in ordine alla struttura del "gruppo bolognese", della relativa attività, del ruolo svolto dai sodali identificati, degli elementi di riscontro conseguiti sul piano investigativo, dell'apparato logistico approntato e dell'intimo e qualificato collegamento esistente tra quel gruppo e la centrale di RN, oltre alle ineludibili emergenze che più direttamente hanno attinto la posizione dell'odierno ricorrente, sono tutte circostanze fattuali sulle quali si è doverosamente e congruamente dispiegato il vaglio critico del giudice del gravame, nella specie attento a dissolvere le più incisive censure di merito sulle quali si era diffusamente concentrato l'atto di appello. Lo sviluppo delle contestate intercettazioni telefoniche, in sè più che eloquenti, ha infatti condotto i giudici del gravame - attraverso, anche, il relativo incrocio ed il conseguente globale apprezzamento delle risultanze che ne sono emerse - alla motivata conclusione, del tutto ineccepibile sul piano logico, di identificare proprio nello RF uno degli interlocutori più significativamente attivi, avuto riguardo, anche, alla accertata presenza dell'imputato nell'appartamento di Via Barbieri 105, proprio nel periodo, di non certo breve durata, nel corso del quale si è sviluppata l'attività di intercettazione telefonica. Quanto, poi, alle doglianze relative alle circostanze aggravanti, le stesse sono all'evidenza prive di fondamento, trattandosi di censure di merito neppure prospettate nell'atto di appello. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Nella impugnazione proposta nell'interesse di CA RO, accanto ai profili in rito già esaminati, si prospetta violazione di legge e carenza di motivazione per essersi attribuito valore probante a circostanze che, ad avviso del ricorrente, sarebbero invece prive di risalto accusatorio;
analoghi vizi affliggerebbero l'impugnata sentenza anche per ciò che attiene alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nei motivi aggiunti, ad integrazione dello scarno atto di impugnativa, si osserva che il contenuto delle telefonate intercettate evidenzierebbe, non soltanto la completa estraneità del CA a qualsiasi gruppo associato, ma, addirittura, le difficoltà dello stesso a concludere "l'unico acquisto poi concluso", vale a dire quello per il quale era stato tratto in arresto e condannato. Difficoltà, si puntualizza, dipendenti dal fatto che il medesimo era "ritenuto inaffidabile, non serio spacciatore, non godente della fiducia di TU SA ne', ad un certo punto, di quella di TI CI, di AL UA e della di lui moglie TI IA che lo consideravano uno che aveva parlato troppo". La saldatura fra le due sentenze di merito e, in particolare, le coerenti e in questa sede ineccepibili deduzioni adeguatamente sviluppate nella pronuncia impugnata, agevolmente rivelano l'infondatezza delle doglianze. Accanto, infatti, alla puntuale disamina delle plurime e convergenti acquisizioni probatorie, rappresentate dall'esito delle intercettazioni telefoniche, delle indagini di polizia giudiziaria, delle dichiarazioni rese da AC TO e doverosamente valorizzando il valore sintomatico da annettere alla stessa vicenda che aveva condotto all'arresto e poi alla condanna dell'imputato, i secondi giudici hanno coerentemente dedotto l'esistenza di un rapporto stabile teso all'approvvigionamento da parte del gruppo di RN di quantitativi notevoli di sostanze stupefacenti. Così conclusivamente traendo l'assunto che il CA "non solo era consapevole della esistenza dell'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti che fa capo alla famiglia SA ma aveva altresì con questa, almeno per un certo periodo, instaurato un rapporto di fornitura". Correttamente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto sulla anzidetta base fattuale la sussistenza dei presupposti giuridici per ritenere integrata la contestata fattispecie associativa, posto che, come pure si rammenta in sentenza, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele di persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto societario mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla al consumo. La diversità di scopo personale, infatti, non è ostativa alla realizzazione del fine comune. che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti. Nè - si è sottolineato - l'associazione criminosa è esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, o da un contrasto degli interessi economici di essi, posto che ne' l'una ne' l'altro sono di ostacolo alla costituzione ed alla persistenza del vincolo associativo, sol che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale. Ne deriva, dunque, che è ben configurabile, fra venditori ed acquirenti di sostanze stupefacenti, l'associazione volta alla commissione di reati nella specifica materia (cfr., fra le altre, Cass., Sez. V, 23 settembre 1997, Bruciati;
Cass., Sez. V, 17 marzo 1997, Beraj;
Cass., Sez. I, 10 giugno 1996, Timpani). È evidente, quindi, che, in una siffatta prospettiva, la dedotta "inaffidabilità" dell'imputato, sulla quale si sono insistentemente intrattenuti gli atti di gravame, finisce per assumere connotazioni in sè prive di qualsiasi concludenza. Quanto, poi, alle doglianze relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prospettate senza alcun motivo nell'atto di ricorso, al di là degli evidenti profili di inammissibilità, le stesse si rivelano comunque infondate, avendo i giudici di appello motivatamente negato la relativa applicazione in rapporto alla negativa valutazione della personalità dell'imputato, quale desunta dai plurimi, significativi precedenti penali che risultavano a suo carico.
Da respingere è anche il ricorso proposto nell'interesse di RI ON. Nell'originario atto di impugnazione si prospetta illogicità e carenza di motivazione in punto di responsabilità, evidenziandosi a tal proposito l'inconferenza degli elementi, che si sottolinea essere di carattere meramente congetturale, evidenziati a carico dell'imputato tanto nella sentenza di primo grado che in quella di appello. Con nuovi motivi aggiunti, depositati il 7 maggio 1999, si lamenta, poi, la omessa motivazione in ordine alle ragioni per le quali era stata disattesa la richiesta difensiva di concessione delle circostanze attenuanti generiche da valutare con criterio di prevalenza. Contrariamente all'assunto del ricorrente, il discorrere motivazionale tanto dei primi che dei secondi giudici appare essere, per ciò che attiene alla disamina della posizione del ricorrente, più che esauriente e del tutto immune dai prospettati vizi di incoerenza o illogicità. La accurata disamina delle numerose intercettazioni riferibili alla persona del ricorrente, il relativo e ragionato sviluppo, il tessuto connettivo ed ambientale in cui le conversazioni sono state coerentemente iscritte, la motivata decodificazione dei significativi termini criptici e la ricostruzione che, globalmente ne è stata offerta, non presenta, infatti, ne' incrinature ne', ancor meno, gli asseriti profili di apoditticità o di inferenza su base congetturale che avrebbe minato il ragionamento probatorio. Puntuali si rivelano, infatti, i riferimenti, i termini e le allocuzioni che, a tratti addirittura in chiaro, i giudici del merito hanno giustamente valorizzato, iscrivendo il tutto in un solido bagaglio argomentativo fondato, anche, sull'univoco tenore che in tale contesto venivano ad assumere le dimostrate e qualificanti relazioni intersoggettive. Vana si rivela quindi la censura proposta dal ricorrente, sulla base, per di più, di considerazioni fortemente intessute di rilievi di merito, posto che ne' sul piano della congruenza ne' su quello della logicità interna è dato cogliere, nei confini all'interno dei quali è circoscritto il sindacato di legittimità, gli specifici vizi evocati nell'atto di impugnativa. Inammissibile è poi l'ulteriore censura devoluta con i motivi nuovi aggiunti, trattandosi di tema estraneo a quello ritualmente devoluto con l'originario e tempestivo atto di ricorso. I motivi nuovi devono infatti consistere in un'ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'originaria richiesta rivolta al giudice della impugnazione, nei limiti dei capi o punti della decisione oggetto del gravame, e pertanto non possono consistere in deduzioni riguardanti parti del provvedimento gravato che non sono state oggetto della primitiva impugnazione, frustrandosi altrimenti i termini prescritti dalla legge e la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità del gravame (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 7 maggio 1998, Lauro). Fondato è invece il ricorso rassegnato nell'interesse di NA NT LE. Come infatti emerge dalla sentenza impugnata, la responsabilità del NA è stata affermata sulla base di uno specifico episodio nel corso del quale IT IZ, collaboratore di giustizia, avrebbe acquistato circa 300 grammi di cocaina dal "gruppo di NI". La sentenza puntualizza che l'IT, nel corso del suo lungo esame dibattimentale. aveva riferito che, in occasione del suo viaggio compiuto a RN intorno alla metà del gennaio del 1991, si era procurato circa 300 grammi di cocaina non direttamente da CA RA ma da persone con cui quest'ultimo lo aveva messo in contatto: si era trattato di un individuo con una vettura Y 10 che aveva una vistosa deformazione al viso (labbro leporino) che egli stesso ed il CA erano andati ad incontrare in campagna, in una zona molto fuori RN dove c'erano degli aranceti: si erano quindi appartati, aveva provato e gradito la cocaina e l'aveva acquistata portandola via per poi consegnarla al CA RA, il quale ultimo aveva fatto nascondere per qualche tempo la sostanza in luogo sicuro da parte del padre CA TO. Assieme all'individuo con il labbro deforme - aveva ancora precisato l'IT vi era un altro individuo che disponeva di una vettura LA HE di colore verde, ed il CA gli aveva riferito che, in occasione del suo prossimo viaggio nelle Marche, avrebbe viaggiato a bordo di tale vettura. Il riscontro di tali dichiarazioni, prosegue la sentenza nel ripercorrere il narrato dei primi giudici, era offerto dalla circostanza che effettivamente il CA fu fermato il 1 febbraio 1991 dalla Polizia di Stato in Pescara, mentre si trovava a bordo di una vettura LA HE di colore verde targata CZ 471512. L'autovettura risultava intestata alla NI IT s.a.s.. L'intestatario di tale società era tale SC CE ED, ma il titolare di fatto sarebbe stato il di lui cognato, appunto il NA. La LA HE - soggiunge la sentenza - "era in uso sia al NA sia a tale PR ON o a tale CU PA (il teste ha sul punto un problema di memoria), anch'egli cognato del SC". Il PR, si puntualizza ancora, "aveva il labbro deforme" e la "Y 10, a quanto sembra, era intestata al CU PA". Il successivo sviluppo argomentativo è però sconcertante. Per CU PA, infatti, i secondi giudici reputavano non certo il collegamento con il fatto reato sottoposto alla loro attenzione, in quanto non era stato "accertato con sicurezza se la Y 10 bianca con la quale i cedenti della partita di cocaina si recarono all'appuntamento col CA e l'IT fosse targata CZ o RC e ciò comporta(va) l'inevitabile impossibilità di affermare con certezza che la Y 10 in uso al CU PA (o al PR ON - e questo è un altro elemento di incertezza) fosse stata proprio quella che aveva trasportato con i suoi due spacciatori anche la droga" del cui acquisto si discuteva. Quanto al PR, pure riconosciuto in fotografia dall'IT nel corso delle indagini, e malgrado le peculiari caratteristiche del volto, non veniva riconosciuto dallo stesso IT nel corso del dibattimento, sicché, hanno affermato i giudici dell'appello, "non essendo ragionevolmente sostenibile in termini di certezza processuale che il PR sia la persona dal labbro deformato", il medesimo veniva assolto dagli addebiti ascrittigli. Al contrario, il NA era ritenuto responsabile in forza del relativo "pieno coinvolgimento" nell'episodio, a sua volta assiomaticamente desunto dall'apodittica affermazione che il medesimo era "il titolare di fatto della predetta autovettura appartenente ed intestata alla NI IT s.a.s.". Il salto logico e la carenza motivazionale sono evidenti. Anche a voler prescindere, infatti, dalla pur significativa circostanza (negativa) che nessun riconoscimento personale è stato effettuato del NA ad opera dell'IT, ne' alcuna ulteriore connotazione individualizzante è dato desumere dal relativo narrato, resta il fatto che i giudici dell'appello non hanno in alcun modo evidenziato gli elementi sulla cui base poteva ritenersi provato, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, per un verso che il NA avesse in libera disponibilità la ormai nota autovettura e, sotto altro profilo, che quella disponibilità fosse, se non esclusiva, quanto meno prevalente, sì da rendere per lo meno astrattamente compatibile con l'ipotesi accusatoria la circostanza che effettivamente il NA - e non altri - fosse convenuto al noto incontro con l'IT. Gli stessi "problemi di memoria" che avevano indotto l'IT (v. pag. 224) ad attribuire, non è dato comprendere se in modo disgiuntivo o cumulativo, la disponibilità della LA HE al NA, al PR od al CU, avrebbero dovuto indurre i secondi giudici ad un più prudente e critico vaglio di tale circostanza, visto che è solo su quel particolare aspetto che si è fondata la decisione di colpevolezza, correttamente ed esaurientemente contestata nel puntuale atto di ricorso. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Parimenti da accogliere è il ricorso proposto da PA CE. L'imputato, assolto in primo grado, è stato infatti condannato in appello per i reati di cui ai capi B) e C) della rubrica sulla base di un costrutto argomentativo scarno ai limiti della assertività e fortemente intessuto da gravi incoerenze intrinseche, sulle quali ultime nessun vaglio critico si è dispiegato da parte dei giudici del gravame. Il laconico discorrere dei giudici di appello prende in particolare le mosse (pag. 309) dai viaggi eseguiti a Milano, ove l'imputato viveva, "da LA AN, AL RM e NA CC con rispettive visite al PA, in una occasione per scopi non del tutto amichevoli, posto che CC NA era latore di una richiesta di denaro da parte di EN SA nei confronti del PA"(la sorella del PA - va rammentato - era sentimentalmente legata al SA). Da ciò i giudici di appello hanno tratto l'affermazione che fra il PA, SA EN ed i suoi collaboratori di fossero dei "rapporti": ma che tali rapporti vertessero "in tema di sostanze stupefacenti", i giudici della impugnazione, totalmente ribaltando la valutazione operata in primo grado, lo hanno assertivamente dedotto da un'unica telefonata intercorsa tra il PA e CC MO il 1 luglio 1990. In tale telefonata, quest'ultimo chiedeva al suo interlocutore: "Ti sono arrivati quei cosi?" "Si, sono arrivati";
"Tutto a posto allora", e nel corso della medesima telefonata il CC soggiungeva: "gli cercò quella roba però gli disse che voleva alzato il prezzo, lui invece che ha fatto? Non gliel'ha portato". Ebbene, da tale conversazione - in sè obiettivamente amorfa - la sentenza impugnata ha tratto, sulla base del duplice ed apodittico assunto dell'uso di un linguaggio ellittico, della qualità dei parlanti e del non meglio precisato "contesto" in cui quel colloquio doveva asseritamente iscriversi, la conclusione (palesemente priva di qualsiasi premessa fondante) che quella telefonata - si badi, l'unica sulla quale è radicata e "motivata" la sentenza di condanna - non potesse che "avere ad oggetto reale sostanze stupefacenti" (pag. 310). A fronte, poi, di tale vacuo costrutto argomentativo, i giudici dell'appello non si sono neppure peritati di smentire o tentare di ricomporre a coerenza logica le più che significative emergenze di opposto segno che, pure, la sentenza di primo grado non aveva mancato di porre doverosamente in risalto. Dalla stessa sentenza di appello emerge, infatti, che il PA, conversando con la sorella RI, in più occasioni si era lamentato del SA e dei suoi amici, evidenziando di trovarsi bene a Milano, lontano da loro (pag. 306 e 128), così
introducendo un elemento di forte contrasto - se non, addirittura, di palese smentita- rispetto all'ipotesi accusatoria, fondata su di un rapporto di sodalità con quello stesso ambiente che il locutore mostrava (nell'evidentemente spontaneo discorrere con la sorella, pure intimamente legata al SA) di non gradire al punto da esser lietodi viverne lontano. Elementi, quelli testè evidenziati, che dunque viziano la motivazione della impugnata sentenza e ne impongono l'annullamento con rinvio.
Fondate sono anche le puntuali censure dedotte a fondamento del ricorso rassegnato nell'interesse di NA AL. Il NA, assolto in primo grado da tutti i reati al medesimo ascritti, è stato condannato in appello per i reati di cui ai capi N), numeri 1 e 2, O), relativamente alla detenzione e porto illegali di fucile, e P) della rubrica. Gli addebiti, come si precisa in sentenza, si inquadrano in una vicenda estorsiva posta in essere nei confronti di un commerciante rosarnese, tale AC UA. La vicenda è stata così ricostruita dai giudici del merito. Il NA gestiva in RN un negozio di ferramenta, del quale era socio occulto CA RA. Secondo le dichiarazioni rese da IT IZ, nei tre giorni del suo soggiorno a RN nel gennaio 1991, il CA gli manifestò il proposito di effettuare dei danneggiamenti presso l'esercizio gestito dal AC, in concorrenza con il suo;
a tal fine, poiché in RN simili azioni non potevano essere compiute senza i necessari "permessi", il CA si era recato a casa di SC RC, accompagnato dall'IT che però era rimasto in macchina. Precisava l'IT che qualche giorni prima di tale episodio, il CA "gli aveva confidato che guadagnava poco sull'attività della ferramenta perché c'era troppa concorrenza in paese ed allora voleva fare qualcosa". Ebbene, ha precisato la sentenza, il AC, titolare di un negozio di ferramenta in RN, effettivamente subiva il 12 marzo 1991 la richiesta estorsiva di 50 milioni con una telefonata anonima, episodio, questo, che il medesimo provvedeva a denunciare regolarmente ai Carabinieri (la richiesta veniva ritenuta dagli investigatori "atipica", in quanto non venivano precisati ne' i tempi nè le modalità del pagamento, così da suscitare l'impressione che le finalità della richiesta stessa fossero diverse da quelle apparenti). Successivamente, il 9 maggio 1991, il AC subiva l'incendio del negozio, riportando gravissimi danni, ed infine, il 4 luglio 1991, veniva affiancato lungo la strada per NI da due giovani armati, i quali si limitavano a minacciarlo con le pistole. Precisava la sentenza che il CA era stato tratto in arresto nell'aprile del 1991 e che il medesimo si trovava in stato di detenzione tanto all'epoca in cui era stato incendiato il negozio del AC che in quella in cui quest'ultimo aveva subito l'intimidazione ad opera dei due giovani armati. Ha precisato ancora la sentenza che i primi giudici avevano accertato che nei giorni in cui l'IT si era trattenuto a RN ( 15, 16 e 17 gennaio 1991), RC SC risultava esseri trovato al domicilio coatto in Cassino e che nelle medesime giornate risultava altresì aver ricevuto in orari diversi numerose telefonate alle quali aveva regolarmente risposto. Tale circostanza escludeva dunque, "nel modo più categorico", che il CA potesse aver avuto, nei giorni indicati dall'IT, un colloquio in RN con RC SC. Evenienza, questa, che, secondo i giudici di primo grado, "determinava una brusca caduta della credibilità dell'IT, sicché, posto che null'altro vi era in atti di processualmente utilizzabile, che consentisse di riferire i tre episodi criminosi al CA, al SC ed al NA, tali imputati venivano assolti in prime cure dalle imputazioni loro correlativamente ascritte con formula ampia (pag. 217). La decisione, quanto al NA, è stata in larga misura ribaltata in appello. Supinamente ed acriticamente recependo la tesi del pubblico ministero appellante, i secondi giudici hanno infatti ritenuto di poter affermare la responsabilità del NA sia per la telefonata estorsiva, sia per il danneggiamento della serranda dell'esercizio commerciale del AC, avvenuto con esplosione di colpi di fucile cal. 12 nella notte fra il 7 e l'8 marzo del 1991, sia per l'incendio doloso di detto locale. Al contrario, i giudici di appello non reputavano sussistere elementi per affermare la responsabilità del NA anche in ordine all'episodio delle minacce realizzate da due giovani armati a bordo di una motocicletta, "dato che tale episodio era stato solo denunciato dal AC e non vi erano elementi di riscontro circa la sua esistenza e modalità". La responsabilità veniva dunque dichiarata sulla base delle deduzioni svolte dal pubblico ministero nell'atto di appello e che la sentenza impugnata ha così sintetizzato, facendo ad esse integrale rinvio: l'esistenza di una partecipazione del CA al negozio di ferramenta gestito dal NA;
l'esistenza di altro negozio di identico genere merceologico gestito sempre a RN dal AC;
l'esistenza di una serie di richieste estorsive al AC, attuate mediante gli episodi in contestazione;
La circostanza - infine - che il CA e l'IT parlarono certamente del negozio di ferramenta cogestito dal primo col NA e la confidenza fatta all'IT che l'andamento commerciale di detto negozio non era soddisfacente a causa della concorrenza e che di questo affare bisognava parlare con RC SC". Lo scarno discorrere argomentativo rende la motivazione del provvedimento impugnato palesemente viziata sul piano della congruenza e della stessa linearità logica. Nessun elemento viene infatti evocato a conferma della partecipazione materiale del NA agli episodi contestatigli, ne' circostanze di una qualche valenza sono dedotte a conferma dell'ipotesi che l'imputato abbia svolto il ruolo di mandante degli episodi medesimi. Esclusa, infatti, la responsabilità del NA in ordine all'ultima vicenda (quella relativa alle minacce attuate dai due giovani a bordo di una motocicletta), i secondi giudici avrebbero dovuto comunque motivarne la relativa riferibilità al medesimo contesto di intimidazioni che aveva preso l'avvio con la telefonata "estorsiva" che, pure, gli inquirenti avevano reputato "atipica", giacché, avulso l'ultimo episodio dal contesto, avrebbe dovuto prendere corpo l'ipotesi alternativa di un movente dell'episodio stesso come autonomo (e, dunque, potenzialmente riferibile a soggetti diversi) rispetto al "disegno" commerciale perseguito dal CA. Allo stesso modo, nessun risalto è stato dato dai giudici di appello alla palese smentita puntualmente sottolineata nella sentenza di primo grado - che avevano ricevuto le dichiarazioni dell'IT su un punto estremamente rilevante, quale era quello relativo al preventivo "benestare" asseritamente offerto al CA da RC SC. Scomparso quest'ultimo dalla pagine del processo, era l'intero costrutto che veniva a subire un repentino arresto, sicché era compito dei giudici del gravame o ricomporre il quadro d'assieme attraverso una coerente ed esaustiva lettura alternativa, o prospettare dati di specifica che invece risultano del tutto carenti. L'assunto probatorio che si pretende congruo ai fini della ritenuta responsabilità del NA, finisce, dunque, per fondarsi - con argomentare di tipo congetturale - sulla mera "cointeressenza" col CA nella attività commerciale di cui si è detto, senza neppure scandagliare l'effettiva natura dei rapporti tra i due, quasi che, alle "intenzioni" del secondo (che per di più risulterebbero espresse soltanto all'IT), dovesse automaticamente conseguire l'attività del primo.
Fondate sono anche le censure che, in punto di motivazione, sono state sollevate negli atti di ricorso proposti nell'interesse di RO ID e IN UL. Con enunciato sorprendentemente sintetico ed autodimostrativo, i giudici di appello hanno infatti ritenuto di dover confermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati di cui ai capi B) e C), sul presupposto che i medesimi erano risultati "coinvolti in maniera addirittura frenetica in un giro di assegni per milioni e di milioni, che, atteso il loro ammontare, ed attese le qualità di accertato spacciatore di eroina del primo attore, TI CI, attesi inoltre il contesto in cui si inseriva e l'assenza di plausibili causali alternative, non poteva che riferirsi ad illecito traffico di stupefacenti". L'inferenza del ragionamento probatorio sul quale si radica l'iter logico seguito dai giudici del merito, finisce dunque per radicarsi sull'erronea presupposizione che il dato ignoto si trasfigurerebbe in positiva acquisizione, non sulla base di un preciso sviluppo del meccanismo della conoscenza, ma in forza di una mancata offerta o prefigurazione di "plausibili" letture alternative del fatto che si intende provare. L'illazione o le mere congetture (perché tali devono qualificarsi gli epiloghi argomentativi cui perviene la sentenza impugnata) cessano dunque di essere delle semplici prospettive di indagine, per assumere, omisso medio, la caratura di fatti dimostrativi di ciò che, al contrario, deve ancora ricevere una costruzione probatoriamente appagante. L'errore è quindi evidente, così come chiara traspare la carenza di qualsiasi puntualizzazione motivazionale circa l'ammontare effettivo del "vorticoso giro di assegni" cui la sentenza ha fatto riferimento - e che i ricorrenti contestano - e di quale fosse l'effettivo "contesto" (al di là dei generici accenni operati in sentenza) in cui le singole operazioni dovevano essere iscritte. D'altra parte, sono gli stessi giudici di appello ad aver contraddittoriamente affermato di ritenere che la "vicenda dei crediti commerciali di Vibo Valentia e di Palmi - RN non fosse frutto di un espediente difensivo" e che il tenore delle telefonate intercettate fosse al riguardo "coerente", anche se restavano "da chiarire" le ragioni dell'interessamento dei TI per tutelare la incolumità dell'RO in Calabria: dunque - hanno affermato i secondi giudici - la vicenda narrata dal TI "probabilmente ... non era inventata", anche se da "inserire in un contesto più ampio e complesso". È pertanto la stessa sentenza impugnata ad aver ritenuto provata o quanto meno probabile l'esistenza di crediti commerciali, sicché l'assertiva conclusione cui la stessa perviene, finisce per risultare intimamente contraddittoria rispetto a quella che gli stessi giudici hanno indicato come possibile lettura alternativa" del materiale di accusa. La decisione va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio. Alla medesime conclusioni occorre pervenire anche per ciò che riguarda la posizione di SA ME. Con poche, sbrigative battute, i giudici di appello hanno ravvisato la responsabilità dell'imputato nel fatto che questi aveva mantenuto contatti telefonici per conto del fratello TO utilizzando l'utenza ubicata presso il distributore ESSO di RN, individuato come luogo di riferimento per le illecite attività del sodalizio. La circostanza, si asserisce nella sentenza impugnata, che il SA ME non sia stato "attore diretto e principale di alcun episodio criminoso concreto" è stata riguardata dai giudici del merito come "argomento difensivo agevolmente superabile", considerato che il medesimo era "l'alter ego del fratello TO", il quale "era molto cauto e teneva bene ad apparire da solo e come unico interlocutore nei rapporti con l'esterno". Null'altro puntualizza la sentenza impugnata, così omettendo di evidenziare la valenza probatoria dei singoli contatti telefonici, se il ruolo di tramite eventualmente svolto dall'imputato fosse consapevolmente destinato ad agevolare una altrettanto specifica attività delittuosa, se, in conclusione, essere l'alter ego del fratello TO equivalesse ad assegnargli la funzione di mentore intercambiabile, all'interno del contestato sodalizio criminoso. La presenza presso il distributore della ESSO o anche presso il campo di kiwi in contrada Iudicella, pure evidenziati come sintetica narrativa degli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado (pag. 318), non sono stati dai secondi giudici neppure valorizzati criticamente, posto che agli stessi non poteva evidentemente assegnarsi valore dirimente, attesi gli stretti rapporti di parentela che legavano l'imputato a SA TO, vero dominus della vicenda. Allo stesso modo, nessun risalto viene dato dai giudici dell'appello alla disponibilità da parte dell'imputato di una vettura Y 10 simile a quella usata come battistrada nella vicenda che condusse all'arresto di DE AS TO e TR AB AS (pagg. 53, 156 e 318), non essendo stata provata la identità fra i due veicoli. L'assunto motivazionale finisce quindi per risultare del tutto carente sul piano argomentativo, posto che il ruolo assegnato all'imputato dai giudici del merito si fonda su di una ipotesi deduttiva non solidamente ancorata ad una base fattuale limpidamente descritta. Analoghi rilievi possono svolgersi, sempre in punto di motivazione, anche per ciò che concerne la posizione di RO EN, assolto in primo grado e condannato in appello per il reato di cui al capo B) della rubrica. La Corte di merito motiva infatti la condanna sulla base di quelli che la stessa sentenza definisce essere "pochi ma significativi indizi di colpevolezza", desunti dalle dichiarazioni rese da AC TO e da IT IZ. Come emerge dal testo della sentenza impugnata, il primo aveva in sintesi riferito di aver conosciuto il RO in carcere;
che quest'ultimo, riferendosi alla decisione di NO IT di collaborare con la giustizia, aveva affermato, usando il plurale, "noi saremmo propensi a fargli ammazzare la madre"; RO, inoltre, si era complimentato con l'AC per la qualità della cocaina da quest'ultimo inviata a TO SA in cambio di eroina. L'IT., a sua volta - prosegue la sentenza - "faceva tre importanti affermazioni": che quando si era presentata l'opportunità di un rifornimento di cocaina, "il CA gli aveva in un primo tempo fatto presente la possibilità di procurarsi detta sostanza stupefacente dal RO, anche se poi l'idea era stata abbandonata"; "che il RO gli aveva manifestato il proposito in un primo tempo di incaricarlo per il recupero di un suo credito nelle Marche, anche se a tale proposito non era seguito un incarico definitivo ed operativo;
che, infine, "il RO si era da esso IT informato sulle condizioni del mercato della droga nelle Marche, quanto ai prezzi, al taglio ed alle altre modalità interessanti". Tali elementi venivano reputati congrui, ai fini della ritenuta intraneità dell'imputato al contestato sodalizio, giacché - ha precisato ancora la sentenza - gli stessi venivano a rinforzarsi l'uno con l'altro per il fenomeno della mutual corroboration". L'assunto è palesemente destituito di fondamento. Anche a voler prescindere, infatti, dalla totale assenza di qualsiasi verifica in ordine alla attendibilità intrinseca dei dichiaranti, va ribadito che perché possa parlarsi di "doppia chiamata" in correità è necessario una convergenza in ordine allo specifico fatto materiale oggetto del narrato (Cass., Sez. VI, 31 gennaio 1996, P.M. in proc. Alleruzzo), una convergenza che deve esprimersi in termini ancor più puntuali ove il fatto oggetto di prova attenga, come nella specie, alla adesione di un soggetto ad un articolato sodalizio criminoso snodatosi nel tempo e con vaste ramificazioni territoriali. Ciò che in particolare i giudici hanno omesso di scandagliare, è proprio il punto centrale della "fattualità" che quei narrati dovevano evocare, senza limitarsi all'assiomatico assunto che chi "parla" di droga non può che essere intraneo a quella specifica associazione oggetto di addebito. La vaghezza dei riferimenti (che gli stessi giudici del merito sintomaticamente degradano al livello di "indizi") e l'assenza di fatti concreti, avrebbe quindi dovuto indurre alla enucleazione, non meramente assertiva, degli elementi specifici ed individualizzanti alla stregua dei quali le parole del RO - dopo la verifica di attendibilità dei narranti - potevano assumere l'univoco significato, non millantatorio, che ad esse ha preteso di attribuire l'impugnata sentenza.
Per AL RM, condannato per il reato di cui al capo della rubrica,, l'annullamento della impugnata sentenza si impone non soltanto per le considerazioni già svolte in ordine alla fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestata in quel capo di imputazione, ma anche per i chiari vizi che affliggono la motivazione del provvedimento nella parte in cui ha proceduto alla disamina della specifica posizione processuale. In buona sostanza, i giudici del merito hanno ritenuto il AL un "accoscato" dei SA sulla basa di due telefonate intercettate. In una il AL lasciava detto per EN SA "che nella strada della marina piove", alludendo alla presenza delle forze dell'ordine; in altra telefonata, EN SA chiedeva a PA RI se TO o RM (AL) "fossero a sua disposizione" e, dopo che quest'ultima gli aveva proposto MO (CC), il SA acconsentiva a tale ultima indicazione (pagg. 300 e segg.). Dalla semplice vicinanza dell'imputato alla persona di EN SA, la sentenza trae dunque, sul piano motivazionale, l'automatico corollario della stabile adesione del AL al contestato sodalizio, omettendo quindi di individuare condotte, episodi o circostanze atte a collegare l'esistenza di un rapporto, che in sè ben potrebbe circoscriversi ad un vincolo di natura personale ed amicale, ad un vero atto di adesione ad un sodalizio, per di più dotato delle peculiari caratteristiche delineate dall'art. 416-bis del codice penale. Ancora una volta, quindi, l'impugnata sentenza assertivamente desume l'accertamento del fatto da provare non sulla base di un coerente ordito argomentativo, ma in virtù di una sterile traslazione congetturale, venendo meno, quindi, ai canoni del corretto ragionamento probatorio e del connesso obbligo motivazionale.
Condivisibili sono pure le censure poste a fondamento dell'atto di ricorso proposto nell'interesse di AR HE. I giudici dell'appello, infatti,, hanno ritenuto lo AR responsabile unicamente per il reato di cui al capo C) in relazione ad uno specifico episodio delittuoso. Ha rilevato a tal proposito l'impugnata sentenza che "la presenza dello AR nel corso del primo viaggio di rifornimento del gruppo di Pontedera a Ventimiglia, presenza che si colloca assieme agli altri fornitori provenienti da Milano, e che si può considerare un dato certo alla stregua delle dichiarazioni della NO e dell'assistente di P.S. GI, abbia il significato giuridico di un concorso nell'atto di cessione dello stupefacente consegnato in quella occasione, anche alla stregua della considerazione della posizione soggettiva dello ARI, che certo non era nuovo, come emerge dalle deposizioni dei testi BI, AR e ZZ, a simili iniziative" (pag. 293). L'episodio, precisa la sentenza (pagg. 291, 292), si era verificato il 23 gennaio 1990. Ebbene, il ricorrente ha prodotto, nei motivi nuovi, copia del verbale della udienza celebratasi il 27 gennaio 1998 davanti alla Corte di appello di Reggio Calabria, dal quale risulta che in quella circostanza il difensore dell'imputato produsse e la Corte acquisì documentazione (parimenti allegata ai motivi di ricorso) dalla quale emergeva che lo AR a quell'epoca si trovava in stato di detenzione. Malgrado la significativa acquisizione di cui innanzi si è detto, i giudici dell'appello hanno omesso di compiere qualsiasi esame del materiale probatorio loro offerto, sicché la sentenza deve correlativamente essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di VI EN, che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire 2.000.000 alla Cassa delle ammende.
Rigetta i ricorsi di CE CE, TI CI, TI IA, FI SI, FI US, LO EL, LO HE, AS US, ME RI, RA US, OR ON, RF ON, CA RO e RI ON, previa dichiarazione, nei confronti di quest'ultimo ricorrente, di inammissibilità della sollevata questione di legittimità costituzionale, e condanna tutti i predetti ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen. e delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di TI CE e, limitatamente al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nei confronti di NO AR, DI AN, FI OS, AL UA, SA TO, SA EN e AR ME e rinvia per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti ricorrenti.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NA NT LE, PA CE, NA AL, RO ID, SA ME, RO EN, IN UL, AR HE e AL RM e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CE AN in ordine al ritenuto reato (art. 379 cod. pen.) perché estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2000