Sentenza 11 settembre 2019
Massime • 2
Integra il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 la realizzazione di impianti fotovoltaici non preceduta dal rilascio dell'autorizzazione unica prevista dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, che ha carattere onnicomprensivo e che, pertanto, è sostitutiva del permesso di costruire, essendo adottata all'esito della conferenza di servizi indetta dall'amministrazione competente anche per la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento. (In motivazione la Corte di cassazione ha precisato che detti impianti comportano una trasformazione permanente del territorio anche se il ciclo di produzione, e dunque di vita dell'installazione, è solo ventennale).
Integra il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione di un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni, ancorché distinta in singole parti per mezzo dell'artificiosa divisione del complessivo progetto posto in essere, in quanto intervento idoneo a stravolgere la destinazione urbanistica del territorio. (In motivazione la Corte ha precisato che la trasformazione della originaria destinazione agricola dei terreni interessati non è esclusa dal fatto che la superficie radiante installata sia pari al massimo al 25% di essi, perché le strisce di suolo poste tra gli impianti fotovoltaici non sono comunque utilizzabili per lo scopo agricolo, cui invece è destinato solo uno spazio residuo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/09/2019, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2019 |
Testo completo
363-2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2053/2019 GIULIO SARNO - Presidente - UP 11/09/2019 ALDO ACETO - Relatore R.G.N. 7097/2016 STEFANO CORBETTA SI EL DA CR ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OR SI nato a [...] il [...] OR AV nato a [...] il [...] AR LU nato a [...] il [...] RO AD AR nato a [...] il [...] DE FA IE nato a [...] il [...] OD IM nato a [...] il [...] GO GI nato a [...] il [...] TT SI IZ nato a [...] il [...] OL IA nato a [...] il [...] UB AN nato a [...] il [...] UB ON AN nato il [...] avverso la sentenza del 06/07/2015 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso per l'inammissibilita' de vui uditi, per gli imputati, l'Avv. Domenico Di Terlizzi, difensore di fiducia di SI CA, l'Avv. Mario Guagliani, difensore di fiducia di IO NO e IO IO NO nonché sostituto processuale dell'Avv. Massimo Manfresa, difensore di fiducia di SI IZ NI e IA EO, l'Avv. Giancarlo Camassa, difensore di fiducia di SI CA, IO CA, LU BO, LE MA LL, IE De AZ, MA ST, EP LL, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi ovvero, in subordine, per la rimessione dei ricorsi alle Sezioni unite penali oppure, in ulteriore subordine, per il rinvio del processo in attesa della decisione delle SU circa la possibilità di annullare con rinvio la sentenza impugnata ai soli fini della confisca. 2 7097/2016 RITENUTO IN FATTO 1.I sigg.ri IN IG, IN FF, CA IO, CA SI, TO LE MA, BO LU, De AZ IE, NI SI, NO IO, LL EP, EO IR, ST MA e NO IO IO, cl. 1991, ricorrono per l'annullamento della sentenza del 06/07/2015 della Corte di appello di Bari che, rigettando le loro impugnazioni, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia irrogate dal Tribunale di Brindisi con sentenza del 09/01/2014 per i reati di lottizzazione abusiva di cui agli artt. 110 cod. pen., 30 e 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A, ascritto a IN IG, IN FF, CA IO, CA SI, TO LE MA, BO LU e De AZ IE), abuso edilizio di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B, ascritto a CA IO, CA SI, TO LE MA, BO LU, De AZ IE, NI SI, NO IO, LL EP, EO IR, ST MA e NO IO IO, cl. 1991), falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 cod. pen. (capi C e D ascritti, rispettivamente, a CA SI e NO IO IO cl. 1991). Si contesta la costruzione, in zona agricola del comune di Mesagne, di dieci impianti di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, sette dei quali effettivamente realizzati, in assenza della prescritta autorizzazione unica regionale e del permesso di costruire. In particolare, si ipotizza che tali impianti, ciascuno inferiore a MWe, pur formalmente intestati a società diverse, fossero riconducibili ad un'unica proprietà sì da configurarsi come un unico impianto di potenza di poco inferiore a 10MWe artificiosamente suddiviso previo frazionamento del terreno di proprietà dei fratelli IN, esteso 28 ettari, in vari lotti dapprima promessi in vendita al solo CA SI, quindi venduti a diverse società, non prima che lo stesso CA avesse autorizzato altri soggetti alla presentazione di altrettante dichiarazioni di inizio attività poi volturate alle società acquirenti. I delitti di falso ideologico sono contestati in relazione alla dichiarazione di sostanziale autonomia degli impianti di proprietà resa dai legali rappresentanti pro-tempore della società «Solar Tecnology S.r.l.>>.
2.CA SI, con ricorso a firma dell'Avv. Domenico Di Terlizzi, articola quattro motivi.
2.1.Con il primo, deducendo, in fatto, che gli interventi in questione sono stati legittimamente realizzati in base a dichiarazioni di inizio attività rese e "consolidate" sotto la vigenza della legge reg. Puglia n. 1 del 2008, eccepisce, in diritto, l'inosservanza degli artt. 30 e 44, d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza dell'erronea applicazione dell'art. 12, d.lgs. n. 387 del 2003, nonché degli artt. 27, legge reg. Puglia n. 1 del 2008, e 3, legge reg. Puglia n. 31 del 2008. Aggiunge, a sostegno del dedotto "consolidamento" dei titoli sotto la vigenza della legge reg. Puglia n. 1 del 2008, che, secondo quanto dispone l'art. 2, comma 158, legge n. 244 del 2007, l'inizio dei lavori degli impianti alimentati da fonti rinnovabili viene identificato con il momento in cui si è proceduto alla acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, ovvero alla accettazione del preventivo di allacciamento alla rete formulato dal gestore competente, alla indizione delle gare di appalto e alla stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero alla stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o, ancora, con l'ottenimento di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. Precisa che l'art. 27, legge reg. Puglia n. 1 del 2008, non poneva alcun limite alla realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni tra loro adiacenti e che l'unico elemento che avrebbe potuto far ipotizzare l'unicità dei progetti era costituito dalla circostanza, assai risalente nel tempo, che il ricorrente ne era l'unico promissario acquirente.
2.2.Con il secondo motivo eccepisce la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 30 e 44, lett. b) e c), d.P.R. n. 380 del 2001, nonché l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 121, 501, comma 2, e 511, comma 3, cod. proc. pen., in conseguenza dell'utilizzo di una prova "inesistente" consistita nella relazione di consulenza tecnica a firma dell'ing. ST. Riprendendo gli argomenti svolti con il primo motivo e sulla premessa che con l'appello e con la memoria successivamente depositata era stata contestata, sotto più profili, la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in considerazione sia della compatibilità degli interventi con la destinazione agricola delle aree interessate che del basso rapporto percentuale tra la superficie radiante e quella complessiva dei terreni, deduce che: - la Corte territoriale ha fatto integrale ed acritico rinvio alla sentenza di questa Corte, Sez. 3, n. 15988 del 2013, pronunciata nell'ambito del sub- procedimento cautelare relativo alla medesima vicenda oggetto di regiudicanda, senza considerare, però, che se è vero che la Corte di cassazione aveva confermato la sussistenza del reato edilizio di cui al capo B, quanto al diverso reato di lottizzazione abusiva, pur ritenendolo astrattamente configurabile, ciò nondimeno aveva ritenuto necessario lo svolgimento di quegli ulteriori accertamenti che erano stati sollecitati proprio con l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado che, sul punto, aveva statuito che i 28 ettari sui quali insistevano le opere erano totalmente occupati dagli impianti;
2 -in questo modo la sentenza impugnata ha fatto errato ricorso alla tecnica della motivazione "per relationem" perché, a ben vedere, oggetto del rinvio non è la sentenza impugnata, bensì una sentenza resa da altro giudice nell'ambito di una procedura cautelare reale, con conseguente mancata valutazione di tutte le prove raccolte nel giudizio di merito ed omessa motivazione sulla sussistenza del reato di lottizzazione;
- come se ciò non bastasse, la Corte di appello ha illegittimamente utilizzato una prova inesistente consistente della relazione di consulenza tecnica a firma dell'ing. ST che era stata depositata dalle difese per dimostrare che la memoria depositata dal pubblico ministero altro non era se non la pedissequa traslitterazione del contenuto di tale consulenza;
- in buona sintesi, la Corte territoriale ha utilizzato come prova del reato di lottizzazione la relazione del CT del PM che invece era stata depositata dalle difese al solo fine di supportare l'eccezione di inammissibilità della memoria del pubblico ministero;
-l'ing. ST, inoltre, non è mai stato indicato come testimone né dal pubblico ministero né dalle difese per cui la sua consulenza non poteva essere utilizzata come prova in assenza di esame dibattimentale del consulente stesso, pur sollecitato dalle difese ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.
2.3.Con il terzo motivo eccepisce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in conseguenza della mancanza di correlazione tra l'imputazione di lottizzazione cd. negoziale, contestata con il capo A della rubrica, e quella cd. mista ritenuta nella sentenza di primo grado, confermata, anche sul punto, da quella oggi impugnata sullo sbrigativo rilievo della non configurabilità della diversità del fatto sotto il profilo dell'inglobamento delle condotte contestate con il capo B in quella contestata con il capo A.
2.4.Con il quarto motivo deduce, in fatto, che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che ogni impianto era stato realizzato utilizzando moduli diversi con diverse tecnologie, che ognuno di essi aveva un proprio ed autonomo punto di connessione con la rete elettrica ed un'autonoma cabina di consegna non condivisa con gli impianti contigui, ed eccepisce, in diritto, l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'art. 483 cod. pen. e il vizio di mancanza di motivazione sulla natura fidefacente dell'atto ritenuto falso, natura contestata in appello sul rilievo della mancanza di una norma che attribuisse alla dichiarazione resa la funzione di attestare il vero.
3.CA IO, CA SI, TO LE MA, BO LU, De AZ IE, LL EP, ST MA, con ricorso a firma dell'Avv. Giancarlo Camassa, propongono le medesime questioni devolute dall'avv. Domenico Di Terlizzi. 3 4. NI SI e EO IR articolano sei motivi.
4.1.Con il primo deducono che gli impianti fotovoltaici non costituiscono "intervento edilizio" ai sensi dell'art. 3, d.P.R. n. 380 del 2001, perché insuscettibili di trasformare in via permanente il suolo inedificato, tanto più che nel caso di specie gli impianti realizzati sono caratterizzati da un ciclo di produzione di soli 20 anni. Di conseguenza eccepiscono l'erronea applicazione dell'art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001, e vizio di motivazione mancante o meramente apparente avendo la Corte di appello rinviato "per relationem" alla sentenza di questa Corte Sez. 3, n. 15988 del 2013. 4.2.Con il secondo motivo propongono le medesime questioni devolute dal CA SI con il ricorso a firma dell'avv. Domenico Di Terlizzi. Ribadiscono la legittimità degli interventi in quanto realizzati nel periodo di vigenza dell'art. 27, legge reg. Puglia n. 1 del 2008, che alcun limite poneva alla possibilità di realizzare impianti su terreni contigui seppure con immaginabili connessioni sul versante gestionale e societario. Nè può essere consentita, precisano, la applicazione retroattiva dell'art. 3, legge reg. Puglia n. 31 del 2008, a maggior ragione se in conseguenza di una circolare regionale priva di valore di legge, diretta ai soli dipendenti pubblici, sconosciuta ai ricorrenti, che sollecitava l'applicazione di indici di elusione non previsti dalla previgente normativa.
4.3.Con il terzo motivo deducono la natura amministrativa della sanzione derivante dalla costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici ed eccepiscono l'erronea applicazione dell'art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione all'art. 44, d.lgs. n. 28 del 2011, e vizio di motivazione mancante o meramente apparente sul punto.
4.4.Con il quarto motivo eccepiscono l'erronea applicazione dell'art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla ritenuta unicità dell'iniziativa nonché vizio di motivazione totalmente mancante o meramente apparente sul punto e travisamento della prova (in particolare della consulenza tecnica a firma dell'ing. AV che, escusso in primo grado all'udienza del 21/05/2013, aveva fornito specifici indicatori tecnici della autonomia dei singoli impianti). Aggiungono che la mancata realizzazione di tre dei dieci impianti ha fatto venir meno la loro contiguità territoriale, e ciò conferma ulteriormente l'assoluta autonomia dei singoli interventi e l'assenza di un intento elusivo, non evincibile puramente e semplicemente dal fatto che promissario acquirente di tutti i lotti interessati fosse il solo CA SI che aveva sottoscritto i preliminari di vendita quando i procedimenti autorizzatori non erano ancora iniziati.
4.5.Con il quinto motivo eccepiscono l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione alla loro ritenuta partecipazione al reato nonché vizio di 4 motivazione totalmente mancante o meramente apparente sul punto e travisamento della prova In termini generali deducono la propria buona fede evincibile sia dall'incertezza ed instabilità del quadro normativo nazionale e regionale vigente all'epoca dei fatti, sia dal fatto che nessuna delle DIA è mai stata revocata. Su questi argomenti, puntualmente devoluti, lamentano il silenzio della Corte territoriale. Nello specifico aggiungono che: a) la EO è stata condannata sol perché ritenuta una prestanome senza che si sia fatto il benché minimo cenno alla sua consapevolezza di concorrere in azioni illecite altrui;
b) al NI, con motivazione generica ed astratta, è stata inspiegabilmente attribuita anche la realizzazione dei tre impianti mai posti in essere (furono realizzate solo le recinzioni metalliche).
4.6.Con il sesto motivo eccepiscono l'erronea applicazione degli artt. 133 cod. pen. e 538 cod. proc. pen. e vizio di motivazione mancante o meramente apparente. Deducono: a) l'immotivata severità della condanna;
b) l'omessa individualizzazione della pena;
c) la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
d) la immotivata concessione della provvisionale.
5.NO IO e NO IO IO propongono otto motivi.
5.1.Con il primo motivo eccepiscono il vizio di mancanza assoluta di motivazione in ordine alle numerose questioni proposte con la memoria difensiva depositata in primo grado non esaminate dal Tribunale né dalla Corte di appello cui erano state nuovamente devolute.
5.2.Con il secondo motivo propongono le medesime questioni devolute con il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Domenico Di Terlizzi circa l'inutilizzabilità della relazione del consulente tecnico del PM, ing. ST.
5.3.Con il terzo motivo eccepiscono la illegittimità della confisca disposta anche nei confronti di IO NO cui non è mai stato contestato il reato di lottizzazione abusiva né la partecipazione ad un comune disegno lottizzatorio. La decisione del Tribunale, confermata dalla Corte di appello sul rilievo che l'illecito edilizio era chiaramente collegato alla lottizzazione, costituisce una evidente violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.
5.4.Con il quarto motivo propongono gli argomenti già sviluppati dal CA IO, con il primo ed il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Domenico Di Terlizzi, e da NI SI e EO IR con il quarto motivo del loro ricorso, in ordine: a) alla legittimità urbanistica ed all'autonomia dei singoli interventi;
b) alla insussistenza della ipotizzata lottizzazione;
c) all'illegittimo ricorso alla tecnica della motivazione "per relationem" utilizzata per richiamare la 5 sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in sede cautelare;
d) all'omessa motivazione sull'incidenza percentuale delle opere realizzate sulle aree utilizzate.
5.5.Con il quinto motivo ribadiscono la legittimità degli interventi riprendendo gli argomenti proposti con il primo motivo di ricorso a firma dell'Avv. Domenico Di Terlizzi.
5.6.Con il sesto motivo deducono la propria buona fede ed eccepiscono il vizio di mancanza di motivazione sui relativi argomenti difensivi devoluti in appello consistiti: a) nel comportamento della PA che, a fronte della simultanea e trasparente presentazione di dieci dichiarazioni di inizio attività, non solo non ha mai sollevato eccezioni di sorta né sulle dichiarazioni stesse, né sulle loro volture, ma ha anche dichiarato la pubblica utilità ed il pubblico interesse degli impianti, ingenerando un legittimo affidamento sulla conformità degli interventi alla normativa vigente all'epoca dei fatti;
b) nella trasparenza del comportamento dei privati che non hanno mai posto in essere atteggiamenti volti ad occultare la pretesa riconducibilità degli interventi ad un unico centro di interessi;
c) nella mancata revoca delle dichiarazioni pure a fronte di attività continua di monitoraggio di condotte elusive e della dichiarata decadenza di tre DIA per mancato inizio dei lavori nel termine previsto.
5.7.Con il settimo motivo eccepiscono il vizio di mancanza assoluta di motivazione relativamente al reato di falso contestato al NO IO IO ed in particolare alle specifiche deduzioni difensive in ordine all'oggetto specifico della attestazione chiesta dal Comune di Mesagne circa la attuale sussistenza di forme di collegamento tecnico con gli impianti adiacenti.
5.8.Con l'ottavo motivo eccepiscono il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.
6.Il CA SI ha depositato il 22/08/2019 una memoria difensiva e motivi nuovi.
6.1.Con il primo motivo nuovo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'impossibilità di disporre la confisca urbanistica in danno di soggetti terzi che non sono parti costituite nel processo penale (nel caso di specie, le società proprietarie degli impianti), pena la violazione degli artt. 7, Convenzione E.D.U., 1, Prot. 1, della Convenzione, come interpretati dalla Corte E.D.U. con la nota sentenza del 26/06/2018 nel caso «G.I.E.M. e altri c/Italia», nonché dell'art. 44, comma secondo, d.P.R. n. 380 del 2001. Deduce la rilevabilità d'ufficio della questione posta con il motivo nuovo e l'interesse proprio alla devoluzione della questione.
6.2.Con il secondo motivo insiste per una pronuncia di insussistenza, nel merito, del reato di lottizzazione abusiva benché prescritto. 6 7.Anche NO IO e NO IO IO hanno depositato, inviandola via fax il 09/09/2019, un memoria difensiva a sostegno della richiesta di revoca della confisca, quantomeno nei confronti dell'impianto di proprietà della società SOLAR TECHNOLOGY S.r.l.», terza estranea al procedimento penale e costretta a subire la pena della confisca in assenza di condanna nei suoi confronti ed in violazione dell'art. 7, Convenzione E.DU., come da ultimo interpretata con sentenza della Grande Camera della Corte E.D.U. pronunciata nel caso G.I.E.M. ed altri
contro
Italia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono inammissibili.
2.Si impone, in primo luogo, la ricognizione della normativa nazionale e regionale vigente all'epoca dei fatti applicabile agli impianti di produzione di elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
2.1. Viene in rilevo, in particolare, il d.lgs. n. 387 del 2003 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) che disciplina, per quanto qui rileva, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili come definiti dall'art. 2, lett. c) («impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili»).
2.2.Ai sensi dell'art. 12, comma 1, d.lgs. 29 dicembre 2003; n. 387, «le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti». Il comma 3 così recita: «La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (...)». Il successivo comma 4, prevede, per quanto di interesse, che: «l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità 7 stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire L'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale (...)». A norma del successivo comma 5, «all'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività». La tabella A, allegata al decreto legislativo n. 387 del 2003, richiamata, come appena visto, dall'art. 5, individua per gli impianti alimentati da energia solare fotovoltaica il limite di 20kw. Dunque, per la costruzione e l'esercizio degli impianti la cui capacità di generazione è inferiore a tale soglia non è richiesta l'autorizzazione unica regionale ma è sufficiente la denunzia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23» d.P.R. n. 380 del 2001. A norma del comma 7 dell'art. 12, «gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14». Il comma 10 dell'art. 12 demandava al Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, la redazione di linee guida per lo svolgimento del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica. Le linee guida sono state emanate con DM 10/09/2010 e sono state recepite dalla Regione Puglia con legge reg. 24/09/2012 n. 138, il cui art. 5 (che ha modificato l'art. 4, legge reg. n. 31 del 2008) ha stabilito che la conclusione positiva delle procedure di 8 autorizzazione unica costituisce, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e comporta variante allo strumento urbanistico, salvo che per gli impianti da realizzare in zone classificate come agricole dai vigenti strumenti urbanistici. Per l'ubicazione di impianti in zona agricola il paragrafo 15.3 delle Linee guida statali ribadisce che «nell'ubicazione degli impianti in tali zone si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. Restano ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti».
2.3.II 22 febbraio 2008 la Regione Puglia ha promulgato la legge n. 1, il cui art. 27 (Applicazione della disciplina di denuncia inizio attività per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) così recitava: «Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), con potenza elettrica nominale fino a 1 MWe da realizzare nella Regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi: a) impianti fotovoltaici posti su edifici industriali, commerciali e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, commerciali e servizi esistenti o da costruire;
b) impianti eolici on-shore (...)». Il secondo comma prevedeva che «gli impianti di cui al comma 1 possono anche essere realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenuto, peraltro, conto di quanto specificato dall'articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003». Con legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31, la Regione Puglia ha disciplinato in modo nuovo la materia prevedendo all'art. 3, comma 1, che «per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 387/2003, con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla tabella A (... ) e fino a 1 MWe, da realizzare nella regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del 9 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi: (...) b) impianti fotovoltaici in zona agricola, a condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall'impianto deve essere destinata esclusivamente a uso agricolo. Gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto». L'art. 6 ha abrogato l'art. 27, legge reg. n. 1 del 2008, cit.; il successivo art. 7 (Norme transitorie) precisava che: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, dall'articolo 4, commi 6 e 7, e dall'articolo 5, comma 2, la presente legge si applica a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze di servizi di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività, depositata a norma degli articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001».
2.4.La Corte costituzionale, con sentenza n. 119 del 22 marzo 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, legge reg. n. 31 del 2008, sul sostanziale rilievo che «la norma regionale è (...) illegittima, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente».
2.5. Nel caso di specie, come meglio si vedrà più avanti, le DIA sono state presentate in costanza di vigenza della legge reg. Puglia n. 1 del 2008 e ben prima della promulgazione della legge regionale n. 31 del 2008 avvenuta in epoca successiva al maturare del termine di trenta giorni dalla data della loro presentazione, con conseguente persistente applicazione del previgente art. 27, legge reg. n. 1 del 2008, cit. E' bene precisare, inoltre, che né l'art. 27, comma 1, lett. a), legge reg. n. 1 del 2008, né l'art. 7 della legge reg. n. 31 del 2008 sono stati travolti dalla pronuncia del Giudice delle leggi.
2.6.Si può affermare, come prima conclusione, quanto segue: a) il legislatore nazionale consentiva, all'epoca, la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica anche in zona agricola, senza limiti di capacità di generazione me nei limiti stabiliti dal comma 7 dell'art. 12, d.lgs. n. 276 del 2003; b) nella Regione Puglia era consentita la realizzazione, in zona agricola, di 10 impianti fotovoltaici con potenza elettrica nominale fino a 1 MWe da realizzare nella Regione Puglia.
3.Prima di proseguire e di affrontare, nel dettaglio, l'argomento relativo alla specifica normativa applicabile agli interventi in contestazione è necessario stabilire quale è il fatto storico oggetto di regiudicanda e se nella sua ricostruzione i giudici di merito siano incorsi nei vizi denunziati dai ricorrenti.
3.1.Il Tribunale aveva dato atto (pag. 7 della sentenza) che sulla ricostruzione storica della vicenda non vi era stata (e non v'è) alcuna contestazione. Si avrà modo di vedere che essa non è stata contestata neppure in appello, trattandosi di ricostruzione di natura essenzialmente documentale.
3.2.E' certo, infatti, che tutti gli interventi sono stati realizzati sui terreni promessi in vendita dai fratelli IN a CA SI con un unico contratto preliminare del 18/02/2008. Prima ancora della loro definitiva vendita a persone diverse dal promissario acquirente, CA SI, con separate scritture del 15/05/2008, aveva autorizzato altre persone a presentare, nella dichiarata qualità di comodatari (pur in assenza, annotava il Tribunale, di contratti di comodato), singole dichiarazioni di attività per la realizzazione di altrettanti impianti fotovoltaici di potenza pari a 993,6 kw ciascuno su altrettante particelle dell'unico terreno promesso in vendita. Tali dichiarazioni erano state presentate al Comune di Mesagne tutte il 22/07/2008 da parte, rispettivamente, di: ST MA (coniuge del CA SI) (DIA n. 213/08); CA IO (figlio di SI) (DIA n. 214/08 e n. 218/08); LL EP (DIA n. 215/08); NO IO (DIA n. 216/08); EO, IR (DIA n. 217/08 e n. 221/08); società «HELIANTUS S.r.l.», legalmente rappresentata dallo stesso CA SI (DIA n. 219/08); CA SI (DIA n. 220/08); NI SI IZ (DIA n. 222/08).
3.3.Tutte le dichiarazioni di inizio attività erano corredate da asseverazione a firma del progettista, arch. NI SI IZ e, annotava il Tribunale, presentavano caratteristiche comuni: in alcuna di esse erano indicate né l'impresa che avrebbe eseguito i lavori né la data di inizio degli stessi».
3.4. Trascorsi più di trenta giorni dalla data di presentazione delle singole DIA, il 18/12/2008, i fratelli IN avevano provveduto a vendere il terreno, già promesso al CA SI, alle società di seguito indicate, acquirenti delle specifiche particelle catastali indicate nelle rispettive DIA: «SUN POWER S.r.l.», legalmente rappresentata da TO LE MA, moglie di De AZ IE (DIA n. 213/08); «SOLAR ENERGY S.r.l.», legalmente rappresentata inizialmente da BO LU quindi dal CA SI (DIA n. 214/08); «BETA SUN S.r.l.», legalmente rappresentata da De AZ IE (DIA n. 215/08); «SOLAR TECNOLOGY S.r.l.», legalmente rappresentata da CA SI (DIA n. 11 216/08); «GAMMA TECH S.r.l.», legalmente rappresentata da De AZ IE (DIA n. 217/08); «ALFA ENERGY S.r.I.», legalmente rappresentata da De AZ IE (DIA n. 218/08); «SUN SYSTEM S.r.l.», legalmente rappresentata da CA IO (DIA n. 219/08); «RENEWABLE ENERGY S.r.l.», legalmente rappresentata da TO LE MA (DIA n. 220/08); «DELTA SUN S.r.l.»>, legalmente rappresentata da CA SI (DIA n. 221/08); «PUGLIA TECH S.r.l.»>, legalmente rappresentata da CA IO (DIA n. 222/08).
3.5.Tutte le società acquirenti, annotava il Tribunale, erano state costituite tra il 13 ed il 17 ottobre 2008 presso il medesimo studio notarile ove sarebbero state rogate le compravendite del 18 dicembre e condividevano la medesima sede (presso un centro elaborazione dati amministrato da De AZ IE); tre di esse, inoltre, erano legalmente rappresentate dal CA SI, due dal figlio IO. Il CA SI, inoltre, oltre ad essere il legale rappresentante delle società SOLAR TECNOLOGY S.r.l.», «SOLAR ENERGY S.r.l.>> (subentrato alla BO) e «DELTA SUN S.r.l.», deteneva anche il 50% del capitale di due delle società amministrate (la Solar Tecnology e la Delta Sun) e della «GAMMA TECH S.r.l.», legalmente rappresentata da De AZ IE. CA IO, oltre ad essere il legale rappresentante delle società «SUN SYSTEM S.r.l.» e «PUGLIA TECH S.r.l.» (delle quali deteneva anche il 50% del capitale), deteneva anche il 50% del capitale della società «BETA SUN S.r.l.», legalmente rappresentata dal De AZ. BO LU, oltre ad essere stata legale rappresentante della società SOLAR ENERGY S.r.l.», deteneva il 50% del capitale delle società ALFA ENERGY S.r.l.», legalmente rappresentata da De AZ IE, e «DELTA SUN S.r.l.», legalmente rappresentata da CA SI. TO LE MA (moglie, come detto, di De AZ IE), oltre ad essere legale rappresentante delle società «SUN POWER S.r.l.» e «RENEWABLE ENERGY S.r.l.»>, deteneva il 50% del capitale della società «PUGLIA TECH S.r.l.», legalmente rappresentata da CA IO. NI SI IZ e NO IO non erano legali rappresentanti di nessuna delle società sopra indicate ma ne erano soci al 50%: in particolare, il NI delle società «ALFA ENERGY S.r.l.» e «BETA SUN S.r.l.»>, legalmente rappresentate da De AZ IE, nonché della «SOLAR ENERGY S.r.l.», legalmente rappresentata inizialmente da BO LU quindi dal CA SI;
il NO delle società «SOLAR TECNOLOGY S.r.l.», legalmente rappresentata da CA SI, «GAMMA TECH S.r.l.», legalmente rappresentata da De AZ IE, «SOLAR ENERGY S.r.l.», legalmente rappresentata inizialmente da BO LU quindi dal CA SI, SUN SYSTEM S.r.l.», legalmente rappresentata da CA IO, «RENEWABLE ENERGY S.r.l.», legalmente rappresentata da TO LE MA.
3.6.Questi, dunque, gli assetti societari: 12 3.6.1.«SUN POWER S.r.l.», legalmente rappresentata da TO LE MA, moglie di De AZ IE (DIA n. 213/08), era composta dai soci TO e CA SI;
3.6.2.SOLAR ENERGY S.r.l.», legalmente rappresentata inizialmente da BO LU quindi dal CA SI (DIA n. 214/08), era composta dai soci NI e NO IO;
3.6.3.BETA SUN S.r.l.», legalmente rappresentata da De AZ IE (DIA n. 215/08), era composta dai soci CA IO e NI SI;
3.6.4.SOLAR TECNOLOGY S.r.l.», legalmente rappresentata da CA SI (DIA n. 216/08), era composta dai soci CA SI e NO IO;
3.6.5.GAMMA TECH S.r.l.», legalmente rappresentata da De AZ IE (DIA n. 217/08), era composta dai soci CA SI e NO IO;
3.6.6.ALFA ENERGY S.r.l.», legalmente rappresentata da De AZ IE (DIA n. 218/08), era composta dai soci BO LU e NI SI;
3.6.7.SUN SYSTEM S.r.l.», legalmente rappresentata da CA IO (DIA n. 219/08), era composta dai soci CA IO e NO IO;
3.6.8.RENEWABLE ENERGY S.r.l.», legalmente rappresentata da TO LE MA (DIA n. 220/08), era composta dai soci TO e NO IO;
3.6.9.DELTA SUN S.r.l.», legalmente rappresentata da CA SI (DIA n. 221/08), era composta dai soci BO LU e CA SI;
3.6.10.PUGLIA TECH S.r.l.», legalmente rappresentata da CA IO (DIA n. 222/08), era composta dai soci CA IO e TO LE MA.
3.7.Tutte le società appena indicate, il 30/03/2009 avevano chiesto la voltura delle DIA (presentate tutte, si ricorda, il 22/07/2008) e l'8/04/2009 avevano comunicato l'inizio dei lavori indicandolo, tutte, nel giorno 03/04/2009; i lavori erano stati affidati, da tutte le società, alla «HELIANTHUS S.r.l.», legalmente rappresentata dal CA SI (i lavori sarebbero stati portati a compimento dalla «GANDOLFO CONTRACTING S.p.a.»); il direttore dei lavori veniva individuato, per tutti gli impianti, nella persona dell'arch. NI;
«identica · annotava il Tribunale - la veste grafica» (pag. 18). Anche le dichiarazioni di fine lavori recavano pressoché la medesima data».
3.8.Da questi dati di fatto (e dalle identiche modalità di compilazione delle auto-dichiarazioni di cui ai capi 3 e 4 della rubrica), il Tribunale aveva tratto la convinzione della «unicità del disegno sotteso alla operazione posta in essere» aggiungendo che tali elementi «appaiono più che sintomatici [della] unicità dell'operazione economico-imprenditoriale celata dal formale avvio di distinte procedure abilitative», inferendone «la natura unitaria dell'impianto di potenza nominale complessiva di circa 10 Mw (quantomeno nel programma originario non portato a compimento), quale risultante dalla somma delle potenze espresse 13 dai dieci impianti contigui, nonché la riferibilità degli stessi ad un unico centro di interessi e ad un'unica regia».
3.9. Tale convinzione non era stata scalfita dalla consulenza tecnica delle difese CA e NO a firma dell'ing. AV le cui osservazioni, riguardo alla sostanziale autonomia tecnico-strutturale-funzionale dei singoli impianti, non erano state ritenute dal Tribunale tali da escluderne la natura unitaria: «tali elementi non elidono le considerazioni svolte in ordine all'unico centro economico-giuridico di interessi cui sono riconducibili gli impianti, all'unicità dell'operazione economica, alla unitarietà dell'impianto; d'altro canto, proprio tali differenze risultano perfettamente compatibili con l'intento elusivo della disciplina normativa perseguito dagli agenti». Non solo;
secondo il Tribunale, le differenze tecniche di realizzazione dei singoli impianti erano strumentali ad evitare possibili accuse di pratiche elusive: «a tale riguardo, pare infatti opportuno sottolineare come la effettiva costruzione degli impianti fosse stata iniziata - come dalle denunce di inizio lavori - nell'aprile del 2009, data, questa, in cui si era già sviluppata in ambito regionale una maggiore sensibilità verso iniziative elusive». A tal fine il Tribunale ricordava che nel frattempo era entrata in vigore la legge reg. Puglia n. 31 del 2008 e che il 1° agosto di quello stesso anno il competente assessorato aveva diramato una circolare con cui si sollecitava la massima attenzione verso comportamenti elusivi desumibili, per esempio, da elementi sintomatici quali «l'unicità del proprietario delle aree, l'unicità dell'iniziativa industriale, a sua volta ricavabile dall'unicità dei proponenti ovvero dei referenti aziendali» (così il testo della circolare trascritto a pag. 21 della sentenza di primo grado). Quanto alla non contiguità degli impianti (altro argomento difensivo introdotto dalla CT dell'ing. AV) il Tribunale osservava che ciò era derivato esclusivamente dalla mancata realizzazione di tre degli impianti previsti (quelli di cui alle DIA n. 213/08, 219/08 e 220/08).
4.In appello la affermata unicità dell'impianto era stata variamente contestata dagli imputati CA IO, CA SI, TO LE MA, BO LU, De AZ IE, LL EP, ST MA, NI SI e EO IR osservando che: a) dei dieci impianti oggetto dei titoli autorizzativi perfezionati, solo tre erano stati effettivamente realizzati, con conseguente venir meno anche della loro contiguità; b) l'intervento del CA SI, quale unico promissario acquirente, risaliva ad un periodo nel quale i procedimenti autorizzativi non erano ancora iniziati;
c) la contemporanea presenza delle medesime persone nelle compagini di diverse società è conseguenza di una collaborazione operativa tra soggetti coinvolti in attività imprenditoriale su terreni contigui;
d) ciascun impianto presenta un punto di connessione con la rete elettrica ed una cabina di consegna propria, non 14 condivisa con gli impianti contigui;
e) gli impianti sono stati costruiti con moduli diversi;
f) al tempo dell'inizio della procedura autorizzativa e addirittura al momento di perfezionamento dei titoli, nessuna legge regionale vietava la realizzazione di impianti su fondi contigui.
4.1.NO IO e NO IO IO (cl. 1991) hanno invece contestato la propria partecipazione ad un ordito unitario dal quale la stessa rubrica li ha tenuti indenni non essendo stato loro contestato il reato di lottizzazione abusiva.
4.2. Dunque, i fatti materiali posti a fondamento del ragionamento del Tribunale non sono in contestazione, essendo stata piuttosto censurata la logicità del ragionamento in base al quale è stata affermata la riconduzione degli impianti ad un unico centro di interessi.
4.3.La Corte di appello ha fatto propria la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale (pagg. 9 e 15) osservando che le difese degli «appellanti sono state mosse piuttosto alla valutazione giuridica che alla ricostruzione dei fatti» e aggiungendo che «una valutazione autorevole in punto di diritto della vicenda è stata offerta dalla Suprema Corte, che ha avuto modo di pronunciarsi nel presente procedimento nella fase cautelare su ricorso proposto dai due NO su alcuni degli illeciti». Quindi ha trascritto l'intero contenuto della sentenza (Sez. 3, n. 15988 del 2013) che, sul punto, ha così statuito: «Tornando all'esame del merito del ricorso appare evidente che tutte le questioni in ordine alla regolarità della DIA in relazione al quadro normativo emanato dalla Regione Puglia, alla successione e declaratorie di incostituzionalità delle L.R. 19 febbraio 2008, n. 1 e L.R. 21 ottobre 2008, n. 31 in materia sono inconferenti, alla luce dell'accertamento in punto di fatto, contenuto nell'impugnata ordinanza, con il quale si afferma la unicità dell'impianto, della potenza di circa 20 Mw, oggetto della misura cautelare. In particolare, l'ordinanza ha individuato una serie di : elementi circostanziali, costituiti dalla ricostruzione delle vicende afferenti ai trasferimenti delle aree, originariamente appartenenti ad un unico soggetto, sulle quali sono stati realizzati gli impianti, ai collegamenti tra i soggetti, persone fisiche e strutture societarie, implicati nella vicenda, alla presentazione delle DIA nella medesima data ed altri ancora in base ai quali i giudici del riesame hanno ritenuto fondata la prospettazione accusatoria circa l'unicità dell'impianto fotovoltaico e la conseguente sussistenza del fumus del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 che deve confermarsi, per quanto in precedenza osservato, quanto meno sotto il profilo della violazione di cui alla lett. b) del predetto articolo. L'accertamento di fatto sul punto non può essere ovviamente contestato in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dell'eventuale vizio motivazionale, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., e non è certamente scalfito dai rilievi in punto di diritto del ricorrenti. Peraltro, sia nel caso di fittizia creazione di una pluralità di 15 soggetti societari, ipotizzata nell'ordinanza, finalizzata ad aggirare la normativa in materia di necessità dell'autorizzazione unica, sia nel caso di sostanziale realizzazione da parte di più società di un unico Impianto di energia elettrica di origine fotovoltaica, fittiziamente frazionato, deve ravvisarsi la violazione contestata».
4.4.Orbene, nemmeno in questa sede i ricorrenti hanno posto in discussione la sussistenza dei fatti materiali in base ai quali sia il Tribunale che questa stessa Corte (sin dalla fase cautelare) hanno ritenuto corretto ricondurre la realizzazione dei singoli impianti ad un unico centro di interessi. Il che è quanto esattamente affermato dalla Corte di appello a pagina 15 della sentenza impugnata ove si ribadisce la valutazione di unitarietà dell'intervento.
4.5.CA SI, con il primo motivo di ricorso a firma dell'Avv. Di Terlizzi, nonché CA IO, TO LE MA, BO LU, De AZ IE, LL EP, ST MA e lo stesso CA SI, con il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Giancarlo Camassa, deducono la mancanza di motivazione sulla questione relativa alla unicità dell'impianto, osservando che «l'unico elemento che avrebbe potuto far ipotizzare la unicità dei progetti era da rinvenire nell'essere stato [il CA SI] promissario acquirente di tutte le particelle del terreno, circostanza però assai risalente nel tempo, quando addirittura i procedimenti autorizzativi non erano neppure iniziati» e deducendo che la Corte di appello ha aderito in modo apodittico alla ragioni espresse dalla Corte di cassazione.
4.6.I rilievi sono generici e infondati.
4.7.Non è affatto vero che l'unico elemento di valutazione è costituito dall'esser stato CA SI promissario acquirente del terreno oggetto di intervento, posto che il ragionamento dei giudici di merito si basa, come visto: a) sulla valutazione degli ulteriori sviluppi della vicenda, come sopra illustrati;
b) sull'intervento delle società sopra indicate;
c) sulla composizione delle relative compagini e della legale rappresentanza;
d) non ultimo, sul fatto che lo stesso CA era il legale rappresentante dell'unica impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori la cui direzione era stata affidata al NI. Tali fatti non sono mai mutati, né in sede cautelare, né in primo grado, né, come detto, sono mai stati contestati nella loro storicità. E' dunque evidente che l'unicità dell'impianto assume argomento decisivo e dirimente, in grado da solo di superare tutte le questioni poste dai ricorrenti circa la validità delle DIA rilasciate sotto la vigenza della legge reg. Puglia n. 1 del 2008. 4.8.A prescindere dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, legge reg. Puglia n. 31 del 2008, appare chiaro che l'unicità dell'impianto, non seriamente contestabile in base alle diverse modalità di attuazione dei singoli progetti, alle diverse caratteristiche di ciascun impianto, alle specifiche e 16 autonome modalità di allaccio alla rete, alla mancata realizzazione di alcuni di essi, riconduce il fatto nella fattispecie di cui all'art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387 del 2003 posto che il superamento del limite di 1Mw imponeva in ogni caso, anche nella Regione Puglia, il rilascio dell'autorizzazione unica regionale ed ostava alla possibilità di realizzare l'opera mediante distinte DIA.
4.9.Le implicazioni giuridiche del fatto così come accertato non sono del resto nuove.
4.10.Secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, integra il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 la realizzazione di distinti impianti fotovoltaici, riconducibili al medesimo centro di interessi ma artificiosamente frazionati allo scopo di eludere il rispetto dei limiti di potenza fino a 1MW previsti dalla legislazione statale, così da far apparire sufficiente il rilascio di dichiarazione di inizio attività in luogo della prescritta autorizzazione unica (Sez. 3, n. 888 del 21/06/2017, Rv. 272315 e Sez. 3, n. 40561 del 25/06/2014, Rv. 260756, entrambe in fattispecie relativa ad impianti realizzati antecedentemente alla dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 3 legge Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 e 27 legge Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 119 del 2010 e n. 366 del 2010; nello stesso senso, Sez. 3, n. 11981 del 05/02/2014, Rv. 258735; in termini generali, nel senso che la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW in assenza dell'autorizzazione unica regionale integra il reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, cfr. Sez. 3, n. 38733 del 20/03/2012, Rv. 253286, secondo cui integra il reato previsto dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 la realizzazione di impianti fotovoltaici, che deve essere preceduta dal rilascio dell'autorizzazione unica, che ha carattere omnicomprensivo ed è sostitutiva del permesso di costruire all'esito della conferenza di servizi appositamente indetta dall'amministrazione competente per la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento; sulla natura dell'autorizzazione unica quale equipollente del permesso di costruire, cfr. il punto 15.1 dell'allegato al D.M. 10/09/2010, infra, e più esplicitamente, come visto, il comma 4 dell'art. 12, d.lgs. n. 387 cit. per effetto del quale il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire).
4.11.Si tratta, come detto, di argomento dirimente perché il fatto accertato contrasta con le ipotesi ricostruttive dei difensori dei ricorrenti che presuppongono tutte l'autonomia di ciascun impianto e la corretta realizzazione dei lavori in base alle singole DIA (con conseguente irrilevanza anche delle questioni relative al "consolidamento" di queste ultime prima della citata declaratoria di illegittimità costituzionale).
4.12.Deve dunque ritenesti oggettivamente sussistente il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001. 17 5.Quanto al reato di lottizzazione abusiva, l'art. 12, comma 7, d.lgs. n. 276 del 2003, consente, come visto, la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, specificando che nell'ubicazione si deve tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. 5.1.L'art. 27, comma 2, legge reg. Puglia n. 1 del 2008 stabiliva, come visto, che «gli impianti di cui al comma 1 possono anche essere realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenuto, peraltro, conto di quanto specificato dall'articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003».
5.2.Gli impianti di cui al comma 1, però, erano solo quelli con potenza elettrica nominale fino a 1 MWe, con evidente esclusione degli impianti di potenza nominale superiore. Tale previsione si giustificava con la necessità di salvaguardare la destinazione agricola dei terreni mediante un contemperamento di interessi che consentisse alla vocazione agricola di non essere stravolta da impianti di notevoli dimensioni. Appare sin troppo chiaro che impianti come quello per il quale è processo non avrebbero mai potuto essere realizzati in zona agricola. E' pur vero che la norma non impediva la realizzazione di impianti in lotti contigui ma è altrettanto vero che il presupposto applicativo della norma stessa era la reale ed effettiva autonomia dei singoli impianti in un'ottica comunque di preservazione della vocazione agricola delle aree imposta dalla norma primaria (art. 12, comma 7, d.lgs. n. 276, cit.).
5.3.Occorre inoltre aggiungere che la affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui «i 28 ettari su cui insistono le opere sequestrate sono (...) totalmente occupate dagli impianti in totale spregio della destinazione agricola dell'area» non è mai stata seriamente contestata in appello dagli unici imputati chiamati a rispondere del reato di lottizzazione abusiva. Sicché trova ancora applicazione al caso di specie, anche all'esito del giudizio di merito, il principio affermato da questa stessa Corte in sede cautelare secondo il quale la realizzazione in zona classificata agricola di impianti fotovoltaici in assenza della prescritta autorizzazione può integrare il reato di lottizzazione abusiva ove, per le dimensioni dell'impianto, in relazione alla residua superficie del territorio, non risulti salvaguardata la sua utilizzazione agricola e si determini, quindi, lo stravolgimento dell'assetto ad esso attribuito dagli strumenti urbanistici (Sez. 3, n. 15988 del 06/03/2013, Rv. 255481). 18 5.4.In ogni caso, la realizzazione di impianti diversi costituisce esecuzione dell'unico progetto lottizzatorio iniziato proprio con la vendita frazionata dei singoli lotti e, prima ancora, con la loro promessa in vendita, la presentazione di singole DIA e proseguito con la materiale esecuzione dei lavori. Si aggiunga che la sottrazione della realizzazione degli impianti alla procedura autorizzatoria di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n 276 del 2003, ha evitato la possibilità stessa di valutare la possibilità di variare lo strumento urbanistico che costituisce possibile conseguenza dell'autorizzazione regionale unica.
5.5.La variazione dello strumento urbanistico, infatti, costituisce effetto tipico (ancorché eventuale) di tale provvedimento, diversamente dalla dichiarazione di inizio attività, ammessa solo per interventi di ben minore entità ed impatto. Ne consegue che gli impianti da realizzare in zona agricola con procedura semplificata non possono mai modificare, tantomeno stravolgere, la destinazione d'uso dei terreni interessati. Ciò perché gli impianti la cui capacità di generazione è inferiore a 20Kw, realizzabili, come detto, mediante denuncia di inizio attività, sono considerati impianti non industriali e non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, sempreché non ubicati in aree protette (art. 5, comma 9, D.M. 19/02/2007 - Ministero per lo sviluppo economico). Il D.P.R. 12/04/1996 ed DPCM 03/09/1999 sono stati abrogati dall'art. 36, d.lgs. n. 152 del 2006. La valutazione di impatto ambientale è oggi disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006; lo stesso art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387 del 2003, prevede che l'autorizzazione unica deve essere rilasciata «previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità [a VIA] sul progetto preliminare di cui all'art. 20, d.lgs. n. 152 del 2006».
5.6.L'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 (oggi 19, comma 1) stabiliva, nella versione vigente fino al 16/05/2017 (e per i progetti già pendenti a quella data) che fossero sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i progetti elencati, tra gli altri, nell'allegato IV del decreto stesso che al punto 2. lett. b), indicava (e tutt'ora indica) espressamente gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1Mw (si ricorda che la potenza nominale di ciascun impianto era inferiore a tale limite). Ne consegue che l'impianto oggetto di odierno processo, valutato nella sua unitarietà, costituiva impianto industriale, avrebbe dovuto essere sottoposto a verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare di cui all'art. 20, d.lgs. n. 152 del 2006, e quindi (eventualmente) autorizzato previo accertamento della sua compatibilità con la destinazione agricola dell'area di insediamento. 19 5.7.Con D.M. 10/09/2010 del Ministero dello sviluppo economico (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387 del 2003) - al punto 15.3 è stato stabilito che «ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico. Nell'ubicazione degli impianti in tali zone si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla L. 5 marzo 2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonché del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 14» (cfr., sul punto, anche l'art. 12, comma 7, d.lgs. n 387, cit.) 5.8.Successivamente, il legislatore è intervenuto a disciplinare nuovamente la materia con il d.lgs. 03/03/2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE - prevedendo, all'art. 6, comma 9, che «le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura [semplificata] di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino a 1Mw elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica». Il successivo art. 10, commi 4 e 6, prevedeva che «(4) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2: a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente. (6) Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
5.9.E' appena il caso di evidenziare che l'impianto per il quale si procede non aveva conseguito il titolo abilitativo, essendo stato abusivamente realizzato in assenza di autorizzazione unica regionale e, dunque, di permesso di costruire. 20 In ogni caso, nemmeno in base alla legislazione successiva la sua realizzazione sarebbe stata possibile in assenza dell'autorizzazione unica regionale e della verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 20 (oggi 19), d.lgs. n. 152 del 2006. 5.10.L'art. 65, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha abrogato il comma 4 dell'art. 10, stabilendo che agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è più consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al d.lgs. n. 28 del 2011, precisando, tuttavia, che gli impianti che avevano conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso dovevano comunque rispettare le condizioni di cui al comma 4, d.lgs. n. 28 del 2011. Restano esclusi da tale normativa gli impianti, come quello per il quale si procede, che avevano già conseguito il titolo abilitativo entro il 1° gennaio 2011. 5.11.In conclusione: a) gli impianti fotovoltaici la cui capacità di generazione è inferiore a 20Kw non sono considerati impianti industriali e possono essere realizzati in zona agricola;
b) gli impianti fotovoltaici la cui capacità di generazione è superiore a 20Kw necessitano di autorizzazione unica regionale e se la potenza è superiore a 1Mw, anche della previa verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 (all'epoca 20), d.lgs. n. 152 del 2006, essendo classificati come impianti industriali;
c) è possibile (ma ciò riguarda gli impianti successivi ai fatti per i quali si procede) estendere la procedura semplificata agli impianti di potenza nominale fino a 1Mw e la loro realizzazione in zona agricola è certamente consentita.
5.12.La tesi difensiva secondo cui la realizzazione di autonomi interventi in terreni contermini sarebbe stata comunque consentita dall'art. 27 legge regionale n. 1 del 2008, è del tutto speciosa perché, come già detto, quel che rileva in questo caso è la realizzazione di un unico impianto riconducibile ad un unico centro di interessi. E' questo il fatto che rileva, non ricostruzioni alternative fondate su mere ipotesi. Quello che conta, in ultima analisi, è che, attraverso l'artificiosa divisione dell'unico intervento in altrettante dichiarazioni di inizio attività, è stato possibile realizzare in zona agricola un impianto industriale di rilevanti dimensioni, sottratto alla doverosa autorizzazione unica regionale ed alla verifica di assoggettabilità a VIA (la Corte di appello lo definisce "megaparco fotovoltaico").
5.13.In conclusione, il fatto così come accertato integra a tutti gli effetti anche il reato di lottizzazione abusiva a prescindere dall'incidenza percentuale di occupazione dei terreni venduti rilevando, ai fini della integrazione del reato, lo stravolgimento della destinazione agricola di un'ampia fetta di territorio utilizzata 21 per ospitare un impianto industriale di notevoli dimensioni realizzato mediante le artificiose condotte sopra indicate. I singoli ricorsi.
6.I ricorsi di CA IO, CA SI, TO LE MA, BO LU, De AZ IE, LL EP, ST MA.
6.1.Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di entrambi i ricorsi a firma degli avv.ti Di Terlizzi e Camassa è del tutto infondato e presuppone, in fatto, una ricostruzione della vicenda in termini antitetici a quella descritta nella sentenza di primo grado e condivisa da quella impugnata. La tesi della possibilità giuridica di realizzare singoli impianti in terreni tra loro adiacenti si fonda su un'ipotesi e non sul fatto come accertato, per cui, per quanto suggestiva, non può essere utilizzata per escludere la indubbia rilevanza penale del fatto.
6.2.A non diversi rilievi si espone il secondo motivo.
6.3.I ricorrenti partono, come detto, da un presupposto fattuale errato, diverso da quello accertato in sede di merito perché, contrariamente a quanto da essi dedotto, l'opificio realizzato deve essere considerato un unico impianto delle dimensioni e potenzialità di gran lunga superiori a quelle ammesse in zona agricola dalla stessa legge regionale invocata a sostegno delle tesi difensive. Ciò che insomma deve essere definitivamente affermato è che, eludendo la normativa nazionale e regionale, i ricorrenti hanno realizzato in zona agricola un vero e proprio impianto industriale che nelle intenzioni iniziali doveva sviluppare una potenza dieci volte superiore ai limiti oltre i quali tali impianti non si potevano considerare industriali e 500 volte superiore al limite oltre il quale l'impianto avrebbe dovuto essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. E' non è di poco momento che in sede di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 (oggi 19), d.lgs. n. 152 del 2006, avrebbero dovuto essere presi in considerazione tutti i singoli progetti esistenti, secondo quanto prescrive l'allegato V, punto 1, alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006. 6.4.Non ha perciò pregio alcuno la deduzione difensiva secondo la quale la superficie radiante era pari al massimo al 25% dell'estensione dei terreni utilizzati perché così ragionando viene utilizzato un criterio fallace che se applicato in termini assoluti porterebbe ad escludere il reato di lottizzazione abusiva anche in casi di impianti estesi per ettari sol perché in percentuali minime rispetto all'estensione totale dei terreni asserviti. Quel che rileva, in ultima analisi, è che attraverso l'artificiosa frantumazione dell'unico progetto è stata stravolta la destinazione agricola di una consistente parte di terreno 22 destinato, in violazione degli standard urbanistici, ad ospitare un impianto industriale di notevoli dimensioni.
6.5.Non ha perciò rilevanza alcuna, pur essendo fondata, l'eccepita inutilizzabilità della consulenza dell'ing. ST, richiamata dalla Corte di appello per affermare che «le strisce di suolo tra le stringhe fotovoltaiche non erano assolutamente utilizzabili e solo una parte limitata dei fondi (come evidenziato dalle tavole redatte per l'accertamento di conformità) poteva consentire un modesto utilizzo - in realtà non operato di superficie agricola».
6.6.Come già affermato dalla Corte di cassazione, nel giudizio di appello, la consulenza tecnica non può essere introdotta ed acquisita come memoria ex art. 121 cod. proc. pen., in assenza di richiesta di rinnovazione istruttoria ed eventuale escussione del consulente stesso (Sez. 2, n. 10968 del 18/12/2018, dep. 2019, Rv. 275769; Sez. 1, n. 43021 del 02/10/2012, Rv. 253802). Tuttavia, l'utilizzo dichiarato della CT è privo di conseguenze sul piano della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva.
6.7.L'oggetto del terzo motivo di ricorso appare francamente oscuro. Premesso che l'eccezione non riguarda LL EP e ST, i ricorrenti osservano che a fronte di una imputazione per lottizzazione negoziale, per aver predisposto una trasformazione urbanistica ed edilizia di terreni agricoli mediante la stipula di diciassette atti compravendita con cui procedevano al frazionamento dell'unico terreno a scopo edificatorio da realizzare mediante la edificazione di dieci impianti fotovoltaici, sono stati condannati per la diversa fattispecie di lottizzazione mista. Sfugge al Collegio in che termini il fatto per il quale gli imputati sono stati condannati è diverso da quello descritto nella rubrica e sopratutto quale pregiudizio abbiano tratto dal fatto che i giudici di merito hanno ritenuto la lottizzazione cd. mista, posto che le persone alle quali è stato attribuito il reato di lottizzazione rispondono anche della abusiva realizzazione delle opere e, dunque, anche della materiale esecuzione del progetto. Ciò che la Corte di appello ha inteso affermare (che la lottizzazione mista ingloba quella negoziale) altro non è se non la traduzione del principio secondo il quale, in tema di lottizzazione negoziale, la realizzazione del programma edificatorio non costituisce un post-factum non punibile e prolunga il termine della prescrizione fino al definitivo ed irrevocabile esaurimento del programma edilizio/urbanistico e dell'attività di trasformazione del territorio (Sez. 3, n. 292 del 26/01/1998, Rv. 210281, secondo cui qualora si tratti di lottizzazione abusiva negoziale l'azione criminosa non si esaurisce nella redazione di atti diretti al frazionamento della proprietà, poiché l'esecuzione di opere di urbanizzazione ulteriormente compromette la scelta di destinazione e di uso del territorio riservata alla competenza pubblica;
nello stesso Sez. 3, n. 7640 del 25/05/1998, Rv. 210850; 23 Sez. 3, n. 1966 del 05/12/2001, Rv. 220853; Sez 3, n. 20006 del 20/04/2011, Rv. 250387).
6.8.Il capo 3 della rubrica imputa al CA SI di aver falsamente attestato al Comune di Mesagne «che non vi è sussistenza di forme di controllo e collegamento con impianti adiacenti o limitrofi destinati alla produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili». L'attestazione era stata rilasciata su richiesta del tecnico comunale in attuazione di una campagna di verifica e monitoraggio del territorio avviata a seguito della presentazione di 172 domande di realizzazione di impianti fotovoltaici e finalizzata all'accertamento di eventuali abusi. In tale contesto, alle varie società era stato chiesto di attestare, con assunzione di responsabilità personale, l'univocità della iniziativa imprenditoriale rispetto ad eventuali impianti contigui esistenti»; il CA, nella qualità di legale rappresentante della società «SOLAR ENERGY», aveva rilasciato la dichiarazione incriminata.
6.9.La Corte di appello ha ritenuto senz'altro sussistente il delitto in questione sul rilievo che si tratta di dichiarazione dell'atto di notorietà resa alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 47, d.P.R. n. 445 del 2000, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 483 cod. pen. in virtù di quanto prevede l'art. 76, d.P.R. n. 445, cit.
6.10.Sulla oggettiva falsità della dichiarazione non è necessario soffermarsi ulteriormente alla luce delle ampie considerazioni svolte in precedenza. Quanto alla penale rilevanza della dichiarazione, non v'è dubbio che la dichiarazione sia stata sollecitata e resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. n. 445 del 2000 che prevede che «l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo». La difesa eccepisce che alcuna norma attribuisce alla dichiarazione la funzione di provare i fatti con essa attestati «trattandosi di una mera autocertificazione, resa su richiesta del Comune di Mesagne, ma di certo non prevista dalla normativa vigente in materia di impianti fotovoltaici».
6.11.Il rilievo non è fondato.
6.12.Secondo un risalente e consolidato indirizzo interpretativo, il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Sez. U, n. 6 del 17/02/1999, Lucarotti, Rv. 212782, secondo cui «ben si intende, poi, come sia necessario che il dovere sia stabilito, esplicitamente o implicitamente, dalla legge, una qualsiasi legge penale, civile, amministrativa o processuale civile»). Tale indirizzo è stato ribadito da Sez. U, n. 24 29 del 15/12/1999, dep. 2000, Gabrielli, Rv. 215413 (e da altre due coeve pronunce delle stesse Sezioni Unite, n. 29 e n. 30) e più recentemente riaffermato da Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, nonché da Sez. 5, n. 5365 del 15/01/2018, Rv. 272110; Sez. 5, n. 39215 del 04/06/2015, Rv. 264841; Sez. 5, n. 18279 del 02/04/2014, Rv. 259883). Ribadisce Sez. U, Scelsi, che presupposto del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è l'esistenza di una specifica norma giuridica che attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di dichiarare il vero.
6.13.Non è dunque sufficiente che la dichiarazione sia destinata a provare la verità dei fatti attestati, è altresì necessario che l'obbligo di dichiarare la verità trovi fondamento in una norma giuridica che obblighi il dichiarante a dire il vero.
6.14.Trattandosi di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il fondamento normativo dell'obbligo del dichiarante di affermare il vero sui fatti a sua diretta conoscenza deve essere individuato negli artt. 46 e 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000 e ciò anche se la dichiarazione è sollecitata nell'ambito di una prassi amministrativa e non in base ad una precisa norma di legge (Sez. 2, n. 37512 del 28/09/2010, Rv. 248578, secondo cui integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa attestazione sostitutiva di certificazione resa dal privato ai sensi del D.Lgs. n. 445 del 2000, anche quando essa non sia prevista dalla legge, ma sia frutto di una mera prassi amministrativa e ciò sul rilievo che il fatto che la dichiarazione sostitutiva non sia specificamente prevista dalla legge è irrilevante dal punto di vista della condotta punibile, trattandosi di circostanza di fatto che esula dalla fattispecie penale tipica;
in senso conforme, Sez. 2, n. 5640 del 29/11/2016, dep. 2017, n.m.). Ciò che rileva è che il dichiarante, consapevole della funzione della propria dichiarazione e del presidio penale della sua genuinità, ha scientemente dichiarato il falso, ben conscio del fatto che tale dichiarazione avrebbe potuto paralizzare l'attività di controllo della pubblica amministrazione e con l'intenzione di perseguire tale scopo. E del resto, nulla impediva al ricorrente di non rispondere affatto alla richiesta del Comune.
6.15.Peraltro, tale dichiarazione era stata sollecitata nell'ambito dell'attività potestativa di vigilanza e controllo della pubblica amministrazione sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, vigilanza che non necessariamente si deve esercitare mediante poteri, comportamenti, atti o provvedimenti tipizzati dalla legge (Cons. Stato, IV, 25.11.2008, n.5811; Tar Campania, II, 29.04.2019 n. 2270), ma anche in conformità alle modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente (art. 27, d.P.R. n 380 del 2001). E, dunque, quel che rileva è che la richiesta era espressione di una potestà legittimamente esercitata 25 nell'ambito di attribuzioni tipiche dell'ente richiedente il quale, a fronte di un numero esorbitante di richieste di impianti fotovoltaici ha ritenuto di orientare la propria azione amministrativa effettuando una prima selezione dei casi da accertare affidandosi alla leale collaborazione con i titolari degli impianti.
7.I ricorsi di NI SI IZ e EO IR.
7.1.Il primo, il terzo ed il quarto motivo, alla luce delle considerazioni già svolte, sono manifestamente infondati. Si è già detto che l'impianto, considerato non irragionevolmente unico, era soggetto a regime autorizzatorio ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003 (oltre alla valutazione di assoggettabilità a VIA), e che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire la cui mancanza integra il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001. L'art. 44, d.lgs. n. 28 del 2011, punisce con sanzione amministrativa la costruzione e l'esercizio delle opere e degli impianti in assenza di autorizzazione;
e tuttavia il quarto comma fa salve «le altre sanzioni previste dalla normativa vigente» per le medesime fattispecie. L'argomento secondo il quale si tratta di impianti che, in considerazione del ciclo ventennale di produzione, non comportano la trasformazione in via permanente del suolo non ha perciò alcun fondamento giuridico, non potendosi definire esigenza meramente contingente e temporanea quella sottesa alla posa in opera di impianti fotovoltaici. Solo gli interventi di installazione di impianti solari termici di cui all'art. 7, d.lgs. n. 28 del 2011, sono sottratti a qualsiasi regime autorizzatorio.
7.2.Il secondo motivo, simile per contenuto al primo motivo dei ricorsi di CA IO ed altri, è infondato per le ragioni già ampiamente illustrate.
7.3.Il quinto motivo è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
7.4.Diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, la Corte di appello - dopo aver richiamato la sentenza di primo grado quanto alla incontestata ricostruzione delle vicende societarie e amministrative che hanno reso possibile la realizzazione dell'impianto conclude in modo chiaro che «tutti (al di là delle - rispettive posizioni) sono stati partecipi di una complessa e sofisticata operazione elusiva della normativa nazionale e regionale nella materia dei titoli abilitativi alla realizzazione di un megaparco fotovoltaico».
7.5. Tale conclusione, saldamente ancorata da una relazione di non manifesta illogicità con le premesse di fatto da cui muove (sopra ampiamente illustrate), tra le quali anche il ruolo (non contestato) di consapevole prestanome della EO e di regista tecnico ed esecutore dell'intera operazione del NI, supera l'eccezione di incertezza della normativa nazionale e regionale posta alla base della dedotta mancanza di consapevolezza della illiceità del proprio agire. E' ancora una volta il dato di fatto della unicità del megaparco fotovoltaico ad 26 essere pretermesso dai due ricorrenti i quali hanno scientemente agito per realizzare l'opera in chiara violazione della normativa nazionale e regionale vigente all'epoca della presentazione delle singole DIA. E' proprio il risultato perseguito ad unificare tutte le singole azioni, ciascuna delle quali necessaria allo scopo (del resto già il primo Giudice aveva chiaramente affermato che i reati avevano natura dolosa e non colposa).
7.6.Il NI lamenta, inoltre, di essere stato condannato anche per la realizzazione degli impianti della «Sun Power», della «Sun System» e della Renewable Energy» mai portati a termine e nemmeno iniziati. L'affermazione è del tutto speciosa perché oggetto materiale della condotta (e motivo di rimprovero) è l'impianto nella sua unicità, come ben specificato nel capo di imputazione, non i singoli impianti il cui artificioso frazionamento - come recita la rubrica - era finalizzato ad «eludere la procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione unica».
7.7.Il sesto motivo è generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
7.8.I ricorrenti fanno continuo riferimento alla sentenza di primo grado, prescindendo così dalle ragioni espressamente indicate dalla Corte di appello a fondamento della conferma anche del trattamento sanzionatorio (e dunque anche della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche): la gravità dei fatti e la dolosa preordinazione della loro esecuzione.
7.9.Si tratta di argomenti non manifestamente illogici e di conseguenza non sindacali in questa sede di legittimità, non di certo a seguito delle generiche doglianze proposte dai ricorrenti.
8.I ricorsi di NO IO e NO IO IO 8.1.Il primo motivo (n. 2 nella intestazione), alla luce delle ampie considerazioni precedentemente svolte, è generico e manifestamente infondato perché le questioni di fatto e di diritto sulle quali la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi presuppongono una realtà diversa da quella accertata (l'unicità dell'impianto e la sua realizzazione perseguita con preordinazione dolosa) rendendo così irrilevanti tutte le questioni relative alla data di consolidamento delle singole DIA, alla applicabilità o meno dell'art. 15, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001, all'elemento soggettivo del reato (tema invece affrontato dalla Corte che, come detto, trae dall'esame complessivo della vicenda le proprie conclusioni in ordine alla natura dolosa delle condotte di tutti gli imputati).
8.2.Il secondo motivo (n. 3 nell'intestazione), analogo per contenuto al secondo motivo dei ricorsi di CA IO, CA SI, TO LE MA, BO LU, De AZ IE, LL EP, ST 27 MA, è del tutto infondato alle luce delle considerazioni già svolte in sede di esame dei suddetti ricorsi e ne segue la medesima sorte.
8.3.Il terzo motivo (n. 4 nell'intestazione) è inammissibilmente proposto da persona non legittimata a dolersi della confisca del terreno non di sua proprietà bensì della società di cui era all'epoca legale rappresentante. Il NO IO, infatti, ricorre come persona fisica, non quale legale rappresentante della società proprietaria del terreno confiscato, né risulta che il difensore sia stato officiato della rappresentanza processuale della società stessa e munito di procura speciale (sulla non rilevabilità d'ufficio della questione si rimanda alle considerazioni più ampiamente svolte nel § 9 che segue).
8.4.Anche il quarto motivo (n. 5 nell'intestazione) è inammissibilmente proposto da persone non interessate ad una pronuncia sulla effettiva sussistenza del reato di lottizzazione a loro non contestato e per il quale non sono stati condannati.
8.5.Il quinto (n. 6 nell'intestazione) è manifestamente infondato per le ragioni ampiamente illustrate in precedenza.
8.6.Il sesto motivo è inammissibile per le stesse ragioni indicate in sede di analisi del primo motivo e delle più ampie considerazioni svolte in precedenza circa la natura dolosa delle condotte elusive dell'obbligo di chiedere l'autorizzazione unica regionale.
8.7.Il settimo motivo è manifestamente infondato alla luce delle considerazioni già svolte in sede di analoga doglianza devoluta da CA SI. Si aggiunga, a confutazione delle osservazioni difensive, che l'unicità dell'impianto e la sua riconduzione ad un unico centro di interessi erano attuali anche al momento nel quale la dichiarazione era stata resa;
ciò ovviamente era perfettamente a conoscenza del NO IO IO che, con la sua condotta, si è prestato a rendere possibile il fraudolento frazionamento dell'impianto stesso.
8.8. L'ottavo motivo è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. Si è già detto che la Corte di appello ha ritenuto di non modificare la pena irrogata in primo grado in considerazione della gravità dei fatti e della loro callida preordinazione. I due ricorrenti non deducono di aver devoluto alla Corte di appello specifici argomenti a sostegno della richiesta di attenuazione della condanna e, del resto, dall'esame dell'atto di appello risulta che tale richiesta era stata formulata in modo diretto senza l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a suo sostegno.
9. L'inammissibilità dei ricorsi del CA SI osta all'esame dei motivi aggiunti, e della memoria a loro sostegno, peraltro inammissibilmente inviati a 28 mezzo posta elettronica (sull'irritualità di tale modalità di presentazione dei motivi nuovi e delle memorie, la giurisprudenza di questa Corte è costante;
cfr., da ultimo, Sez 5, n. 12347 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272781).
9.1.In ogni caso il ricorrente non è titolare di alcuna situazione giuridica soggettiva direttamente lesa dalla confisca dei terreni di proprietà di soggetti giuridici diversi dalle odierne parti processuali, come da egli stesso ammesso. Il CA però deduce l'esistenza di un interesse concreto alla pronuncia sulla confisca collegandolo al fatto che le società proprietarie dei terreni confiscati hanno sin dall'inizio del processo manifestato la loro intenzione di agire nei suoi confronti per il risarcimento del danno nonostante la loro costituzione come parti civili non fosse stata ammessa. Orbene, premesso che il ricorrente non ha comunque documentato l'attualità dell'interesse (non avendo nemmeno allegato l'esercizio, ad oggi, dell'azione civile nei suoi confronti, il che ridonda a danno della concretezza dell'interesse stesso), resta il fatto che si tratta di interesse di natura esclusivamente civilistica non tutelabile in sede processuale penale quando non vi è stata esercitata l'azione civile. L'interesse immediatamente tutelabile del ricorrente è esclusivamente quello relativo alla pronuncia sulla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla affermazione che egli lo ha commesso, trattandosi delle uniche questioni il cui irrevocabile accertamento in sede penale preclude una rivisitazione in sede civilistica.
9.2.Nè la questione può essere esaminata d'ufficio da questa Corte.
9.3.Non ha attinenza con il caso in esame quello definito con la sentenza Sez. 3, n. 31282 del 27/03/2019, citata dal ricorrente a sostegno della rilevabilità d'ufficio della questione relativa alla legittimità della confisca, e ciò sul decisivo rilievo che parti del processo definito con la citata sentenza n. 31282/2019 erano anche gli acquirenti dei terreni abusivamente lottizzati i quali non avevano potuto tempestivamente avvalersi dei principi affermati dalla sentenza G.I.E.M.» perché pubblicata molto tempo dopo la proposizione dei loro ricorsi per cassazione. Nel caso di specie, al contrario, le società acquirenti sono estranee al rapporto processuale per cui, a prescindere dalla applicabilità o meno nei loro confronti della confisca, non è possibile rilevare d'ufficio una questione che non interessa direttamente e immediatamente le parti del processo.
9.4.La rilevabilità d'ufficio costituisce una deroga al principio devolutivo stabilito per la Corte di cassazione dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen. che, in quanto tale, opera pur sempre nei limiti stabiliti dal rapporto processuale di impugnazione e dai soggetti che ne sono titolari perché nel sistema processuale penale non è applicabile per analogia la disposizione di cui all'art. 363 cod. proc. civ., che disciplina l'esercizio del corrispondente potere nell'ambito del processo civile (Sez. U, n. 6624 del 17/10/2011, Marinaj, Rv. 251692). Prova ne sia il 29 fatto che, pur ipotizzando l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, il giudice rescissorio dovrebbe pronunciare sulla questione relativa alla legalità della confisca nell'ambito del medesimo rapporto processuale e, dunque, nei confronti delle medesime parti, con esclusione dei soggetti terzi proprietari degli immobili oggetto di confisca. Nè è ipotizzabile l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca in assenza di un accertamento di fatto sulla effettiva "terzietà" delle società coinvolte (le quali ben potrebbero costituire meri schermi giuridici utilizzati per consumare il reato di lottizzazione abusiva;
cfr., sul punto, Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Rv. 275756) e della loro buona fede. Peraltro quesa Corte, con ordinanza Sez. 7, n. 34983 del 12/04/2019, dep. il 31/07/2019, ha già dichiarato inammissibile il ricorso della società WINSOL ENERGY SISTEM$ S.r.l.» (società incorporante le società «SUN POWER»>, SUN SYSTEM», «RENEWABLE ENERGY») avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce che aveva rigettato la richiesta di restituzione dei terreni di proprietà delle società incorporate.
9.5.Del resto, se è vero che la confisca è stata disposta nell'ambito di un procedimento penale al quale sono rimaste estranee le società proprietarie dei terreni e che dunque, ciò, potrebbe ridondare a pregiudizio della legalità della sanzione irrogata in assenza di una loro condanna (e, dunque, in violazione dell'art. 7, Convenzione E.D.U., o comunque in violazione del principio del contraddittorio), è altrettanto vero (e necessario) che è onere di queste ultime contestare l'illegalità dalla sanzione dinanzi al giudice dell'esecuzione mediante un ricorso che, ad oggi, sopratutto a seguito della sentenza Grande Camera della Corte E.D.U. del 28/06/2018, G.I.E.M. e altri
contro
Italia, non potrebbe essere ritenuto non effettivo.
9.6.La piena sussistenza del reato di lottizzazione abusiva per le ragioni già diffusamente esposte assorbe le questioni riproposte schematicamente con il secondo motivo aggiunto. 10.Per le ragioni indicate al paragrafo che precede, sono del tutto irrilevanti le considerazioni proposte da NO IO e NO IO IO con la memoria difensiva irritualmente e tardivamente trasmessa via fax il 09/09/2019. 11.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi (che osta anche alla rilevazione della prescrizione maturata in epoca successiva alla sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00 ciascuno. 30
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, I'11/09/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Giulio Sarno Aldo Acch DEPOSITATA IN CANCELLER - 9 GEN 2020 IL CANCELLERE ESPERTO Luana Marki 31