Cass. pen., sez. III, sentenza 11/09/2019, n. 363
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Sentenza 11 settembre 2019

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Integra il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 la realizzazione di impianti fotovoltaici non preceduta dal rilascio dell'autorizzazione unica prevista dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, che ha carattere onnicomprensivo e che, pertanto, è sostitutiva del permesso di costruire, essendo adottata all'esito della conferenza di servizi indetta dall'amministrazione competente anche per la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento. (In motivazione la Corte di cassazione ha precisato che detti impianti comportano una trasformazione permanente del territorio anche se il ciclo di produzione, e dunque di vita dell'installazione, è solo ventennale).

Integra il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione di un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni, ancorché distinta in singole parti per mezzo dell'artificiosa divisione del complessivo progetto posto in essere, in quanto intervento idoneo a stravolgere la destinazione urbanistica del territorio. (In motivazione la Corte ha precisato che la trasformazione della originaria destinazione agricola dei terreni interessati non è esclusa dal fatto che la superficie radiante installata sia pari al massimo al 25% di essi, perché le strisce di suolo poste tra gli impianti fotovoltaici non sono comunque utilizzabili per lo scopo agricolo, cui invece è destinato solo uno spazio residuo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/09/2019, n. 363
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 363
    Data del deposito : 11 settembre 2019

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